IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto-legge 24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24   marzo   2012,   n.   27,   recante
"Disposizioni  urgenti  per  la  concorrenza,   lo   sviluppo   delle
infrastrutture e la competitivita'"; 
  Visto, in particolare, l'articolo 5-ter che, al fine di  promuovere
l'introduzione  di  principi  etici  nei   comportamenti   aziendali,
attribuisce all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato  il
compito di procedere, in raccordo con i Ministeri della  giustizia  e
dell'interno, alla elaborazione ed all'attribuzione,  su  istanza  di
parte, di  un  rating  di  legalita'  per  le  imprese  operanti  nel
territorio nazionale che  raggiungano  un  fatturato  minimo  di  due
milioni di euro,  riferito  alla  singola  impresa  o  al  gruppo  di
appartenenza, secondo i  criteri  e  le  modalita'  stabilite  da  un
regolamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato; 
  Visto che, ai sensi del citato articolo  5-ter,  del  rating  cosi'
attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti  da
parte delle pubbliche amministrazioni, nonche' in sede di accesso  al
credito bancario, secondo le  modalita'  stabilite  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello  sviluppo
economico e che gli istituti di credito che omettono di  tener  conto
di tale rating sono tenuti a  trasmettere  alla  Banca  d'Italia  una
dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta; 
  Visto il regolamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato del 14 novembre 2012, n. 24075, di  attuazione  dell'articolo
5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante  le  modalita'
per l'elaborazione e l'attribuzione del rating di legalita'; 
  Considerato che occorre provvedere all'emanazione  del  decreto  di
cui al citato articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
"Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59"; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Vista la nota n. 1323 del 28 gennaio 2014 con la  quale,  ai  sensi
dell'articolo 17 della citata legge n. 400 del  1988,  lo  schema  di
regolamento e' stato comunicato alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  formulato  nell'adunanza
della Sezione consultiva per gli atti normativi, in  data  23  maggio
2013; 
 
                           A d o t t a n o 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per: 
    a) "Autorita'":  l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del
mercato, di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; 
    b) "concessione di finanziamento ad un'impresa":  la  concessione
da  parte  di  una  pubblica  amministrazione  ad  un'impresa  di  un
beneficio ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto  legislativo
31 marzo 1998, n. 123; 
    c) "banca": l'impresa  autorizzata  all'esercizio  dell'attivita'
bancaria di cui all'articolo 1,  comma  1,  lettera  b)  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
    d) "impresa": l'impresa (in forma individuale o collettiva): 
      (i) avente sede operativa nel territorio nazionale; 
      (ii) che abbia raggiunto un fatturato minimo di due milioni  di
euro nell'ultimo esercizio chiuso nell'anno precedente alla richiesta
di rating; 
      (iii)  che,  alla  data  della  richiesta  di  rating,  risulti
iscritta nel registro delle imprese da almeno due anni; 
    e)  "pubbliche  amministrazioni":  le  amministrazioni   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165; 
    f)  "rating  di  legalita'  delle  imprese":  il  rating  di  cui
all'articolo  5-ter  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,   n.   1,
convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; 
    g) "regolamento dell'Autorita'":  il  regolamento  dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato adottato con delibera del  14
novembre 2012, n. 24075; 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 ,  convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  24  marzo  2012,  n.  27
          (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
          infrastrutture e la  competitivita')  e'  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 24 gennaio 2012, n. 19, S.O. 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo  5-ter  del
          citato decreto-legge n. 1 del 2012: 
              «Art. 5-ter (Rating di legalita' delle imprese).  -  1.
          Al fine di promuovere l'introduzione di principi etici  nei
          comportamenti  aziendali,   all'Autorita'   garante   della
          concorrenza e del  mercato  e'  attribuito  il  compito  di
          segnalare al Parlamento le modifiche  normative  necessarie
          al perseguimento del sopraindicato scopo anche in  rapporto
          alla tutela  dei  consumatori,  nonche'  di  procedere,  in
          raccordo con i Ministeri della  giustizia  e  dell'interno,
          alla elaborazione ed all'attribuzione, su istanza di parte,
          di un rating di  legalita'  per  le  imprese  operanti  nel
          territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di
          due milioni di euro, riferito alla  singola  impresa  o  al
          gruppo di appartenenza, secondo i criteri  e  le  modalita'
          stabilite da un regolamento  dell'Autorita'  garante  della
          concorrenza e del mercato da emanare entro  novanta  giorni
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione. Al fine dell'attribuzione del rating, possono
          essere  chieste   informazioni   a   tutte   le   pubbliche
          amministrazioni. Del rating attribuito si  tiene  conto  in
          sede  di  concessione  di  finanziamenti  da  parte   delle
          pubbliche amministrazioni, nonche' in sede  di  accesso  al
          credito  bancario,  secondo  le  modalita'  stabilite   con
          decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  e  del
          Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione. Gli istituti di credito che omettono di tener
          conto del rating attribuito  in  sede  di  concessione  dei
          finanziamenti alle imprese sono tenuti a  trasmettere  alla
          Banca d'Italia  una  dettagliata  relazione  sulle  ragioni
          della decisione assunta.». 
              - Il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n  .  123
          (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di
          sostegno pubblico alle imprese, a  norma  dell'articolo  4,
          comma 4, lettera c), della L. 15  marzo  1997,  n.  59)  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 1998, n. 99. 
              - Si riporta il testo vigente  dell'articolo  17  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
              a) riordino degli uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed i Sottosegretari  di  Stato,  stabilendo  che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
              b) individuazione degli uffici di livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
              c)  previsione  di  strumenti  di  verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
              d) indicazione e revisione periodica della  consistenza
          delle piante organiche; 
              e) previsione di decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo vigente  dell'articolo  10  della
          legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per  la  tutela  della
          concorrenza e del mercato): 
              «Art. 10 (Autorita' garante  della  concorrenza  e  del
          mercato). -  1.  E'  istituita  l'Autorita'  garante  della
          concorrenza  e  del  mercato,  denominata  ai  fini   della
          presente legge Autorita', con sede in Roma. 
              2.  L'Autorita'  opera  in  piena   autonomia   e   con
          indipendenza di giudizio e  di  valutazione  ed  e'  organo
          collegiale costituito dal presidente e da  quattro  membri,
          nominati   con   determinazione   adottata   d'intesa   dai
          Presidenti della Camera dei deputati  e  del  Senato  della
          Repubblica. Il presidente e' scelto tra persone di  notoria
          indipendenza che abbiano ricoperto incarichi  istituzionali
          di grande responsabilita' e rilievo. I quattro membri  sono
          scelti tra persone di notoria indipendenza da  individuarsi
          tra magistrati del Consiglio  di  Stato,  della  Corte  dei
          conti o della Corte di cassazione, professori  universitari
          ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalita'
          provenienti  da  settori  economici  dotate   di   alta   e
          riconosciuta professionalita'. 
              3. I membri dell'Autorita' sono nominati per sette anni
          e  non  possono  essere  confermati.   Essi   non   possono
          esercitare,  a  pena   di   decadenza,   alcuna   attivita'
          professionale  o  di   consulenza,   ne'   possono   essere
          amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, ne'
          ricoprire altri uffici  pubblici  di  qualsiasi  natura.  I
          dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per  l'intera
          durata del mandato. 
              4. L'Autorita' ha diritto di corrispondere con tutte le
          pubbliche  amministrazioni  e  con  gli  enti  di   diritto
          pubblico, e  di  chiedere  ad  essi,  oltre  a  notizie  ed
          informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue
          funzioni.  L'Autorita',  in  quanto   autorita'   nazionale
          competente per la tutela della concorrenza e  del  mercato,
          intrattiene  con  gli  organi  delle  Comunita'  europee  i
          rapporti previsti dalla normativa comunitaria in materia. 
              5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della presente legge,  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica, su proposta del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato,  sentito  il  Ministro  del
          tesoro, previa deliberazione del  Consiglio  dei  Ministri,
          sono stabilite procedure istruttorie che garantiscono  agli
          interessati la piena conoscenza degli atti  istruttori,  il
          contraddittorio e la verbalizzazione. 
              6. L'Autorita' delibera le norme concernenti la propria
          organizzazione   e   il   proprio   funzionamento,   quelle
          concernenti  il  trattamento  giuridico  ed  economico  del
          personale e l'ordinamento delle  carriere,  nonche'  quelle
          dirette a disciplinare la gestione delle spese  nei  limiti
          previsti  dalla  presente  legge,  anche  in  deroga   alle
          disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato. 
              7. L'Autorita'  provvede  all'autonoma  gestione  delle
          spese  per  il  proprio  funzionamento   nei   limiti   del
          contributo di cui al comma 7-ter. La  gestione  finanziaria
          si svolge in  base  al  bilancio  di  previsione  approvato
          dall'Autorita' entro il 31 dicembre dell'anno precedente  a
          quello cui il bilancio si  riferisce.  Il  contenuto  e  la
          struttura  del  bilancio  di  previsione,  il  quale   deve
          comunque contenere le spese indicate entro i  limiti  delle
          entrate previste, sono stabiliti dal regolamento di cui  al
          comma 6, che disciplina anche le modalita' per le eventuali
          variazioni.  Il  rendiconto  della  gestione   finanziaria,
          approvato entro  il  30  aprile  dell'anno  successivo,  e'
          soggetto al controllo della Corte dei  conti.  Il  bilancio
          preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria  sono
          pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana. 
              7-bis. 
              7-ter.   All'onere    derivante    dal    funzionamento
          dell'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato  si
          provvede mediante un contributo di importo pari  allo  0,08
          per mille del  fatturato  risultante  dall'ultimo  bilancio
          approvato dalle societa' di  capitale,  con  ricavi  totali
          superiori a 50 milioni di euro, fermi  restando  i  criteri
          stabiliti dal  comma  2  dell'articolo  16  della  presente
          legge. La soglia  massima  di  contribuzione  a  carico  di
          ciascuna impresa non puo' essere superiore a cento volte la
          misura minima. 
              7-quater. Ferme restando, per  l'anno  2012,  tutte  le
          attuali forme di finanziamento, ivi compresa l'applicazione
          dell'articolo 2, comma 241, della legge 23  dicembre  2009,
          n. 191, in sede di prima applicazione, per l'anno 2013,  il
          contributo di cui al comma 7-ter  e'  versato  direttamente
          all'Autorita' con le modalita'  determinate  dall'Autorita'
          medesima con propria deliberazione,  entro  il  30  ottobre
          2012. Per gli anni successivi, a decorrere dall'anno  2014,
          il contributo e' versato, entro il 31 luglio di ogni  anno,
          direttamente all'Autorita'  con  le  modalita'  determinate
          dall'Autorita'   medesima   con   propria    deliberazione.
          Eventuali variazioni della  misura  e  delle  modalita'  di
          contribuzione  possono   essere   adottate   dall'Autorita'
          medesima con  propria  deliberazione,  nel  limite  massimo
          dello 0,5 per mille del fatturato risultante  dal  bilancio
          approvato  precedentemente  all'adozione  della   delibera,
          ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al
          comma 7-ter. 
              8.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro  del
          tesoro,  sono  determinate  le  indennita'   spettanti   al
          presidente e ai membri dell'Autorita'.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
          7 del citato decreto legislativo n. 123 del 1998: 
              «Art. 7 (Procedure di  erogazione).  -  1.  I  benefici
          determinati dagli interventi sono attribuiti in  una  delle
          seguenti forme: credito d'imposta, bonus fiscale, secondo i
          criteri  e  le  procedure  previsti  dall'articolo  1   del
          decreto-legge 23 giugno 1995,  n.  244  ,  convertito,  con
          modificazioni  dalla  legge  8   agosto   1995,   n.   341,
          concessione di  garanzia,  contributo  in  conto  capitale,
          contributo in conto interessi, finanziamento agevolato. 
              2-9...(Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
          1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385  (Testo
          unico delle leggi in materia bancaria e creditizia): 
              «Art.  1  (Definizioni).  -  1.  Nel  presente  decreto
          legislativo l'espressione: 
              a)   "autorita'   creditizie"   indica   il    Comitato
          interministeriale  per  il  credito  e  il  risparmio,   il
          Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia; 
              b) "banca" indica l'impresa  autorizzata  all'esercizio
          dell'attivita' bancaria; 
              c) "CICR" indica il Comitato interministeriale  per  il
          credito e il risparmio; 
              d) "CONSOB" indica  la  Commissione  nazionale  per  le
          societa' e la borsa; 
              d-bis) "COVIP" indica la commissione di  vigilanza  sui
          fondi pensione; 
              e) "ISVAP" indica l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle
          assicurazioni private e di interesse collettivo; 
              f) "UIC" indica l'Ufficio italiano dei cambi; 
              g) "Stato comunitario" indica  lo  Stato  membro  della
          Comunita' Europea; 
              g-bis) "Stato d'origine" indica lo Stato comunitario in
          cui   la   banca   e'   stata   autorizzata   all'esercizio
          dell'attivita'; 
              g-ter) "Stato ospitante" indica  lo  Stato  comunitario
          nel quale la banca ha una succursale o presta servizi; 
              h) "Stato extracomunitario" indica lo Stato non  membro
          della Comunita' Europea; 
              h-bis)  "SEVIF":  il  Sistema  europeo   di   vigilanza
          finanziaria composto dalle seguenti parti: 
              1) "ABE": Autorita'  bancaria  europea,  istituita  con
          regolamento (UE) n. 1093/2010; 
              2) "AEAP":  Autorita'  europea  delle  assicurazioni  e
          delle pensioni aziendali  e  professionali,  istituita  con
          regolamento (UE) n. 1094/2010; 
              3)  "AESFEM":   Autorita'   europea   degli   strumenti
          finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
          1095/2010; 
              4) "Comitato congiunto": il  Comitato  congiunto  delle
          Autorita' europee di vigilanza, previsto  dall'articolo  54
          del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE)  n.
          1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010; 
              5) "CERS": Comitato europeo per il  rischio  sistemico,
          istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 
              6) "Autorita' di  vigilanza  degli  Stati  membri":  le
          autorita' competenti o  di  vigilanza  degli  Stati  membri
          specificate negli atti dell'Unione di cui  all'articolo  1,
          paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.  1093/2010,   del
          regolamento (UE) n. 1094/2010 e  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
              i) "legge fallimentare"  indica  il  regio  decreto  16
          marzo 1942, n. 267. 
              l) "autorita' competenti" indica, a seconda  dei  casi,
          uno o piu' fra le  autorita'  di  vigilanza  sulle  banche,
          sulle  imprese  di   investimento,   sugli   organismi   di
          investimento collettivo del  risparmio,  sulle  imprese  di
          assicurazione e sui mercati finanziari; 
              m) "Ministero dell'economia e delle finanze" indica  il
          Ministero dell'economia e delle finanze. 
              2 - 3-ter... (Omissis)..». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
          1 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche): 
              «Art. 1 (Finalita' ed ambito di  applicazione  (Art.  1
          del d.lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art.  1  del
          d.lgs n. 80 del 1998)). - 1.....(Omissis). 
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
              3......(Omissis)..». 
              Per il riferimento al  testo  dell'articolo  5-ter  del
          decreto-legge  n.  1  del  2012,  vedasi  nelle  note  alle
          premesse.