IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge  29  dicembre
2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge  26  febbraio
2011, n. 10, che ha previsto l'unificazione nel  Fondo  di  rotazione
per la solidarieta' alle vittime dei reati  di  tipo  mafioso,  delle
richieste  estorsive  e  dell'usura   dei   preesistenti   Fondo   di
solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura  e
Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo
mafioso, nonche' l'adozione di un regolamento che adegui, armonizzi e
coordini le disposizioni  dei  regolamenti  di  cui  ai  decreti  del
Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e 28 maggio 2001,
n. 284; 
  Vista la legge 7  marzo  1996,  n.  108,  recante  disposizioni  in
materia di usura, e successive modificazioni; 
  Vista la legge  23  febbraio  1999,  n.  44,  recante  disposizioni
concernenti il Fondo di solidarieta' per le vittime  delle  richieste
estorsive e dell'usura, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 22 dicembre 1999, n. 512,  recante  istituzione  del
Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo
mafioso, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n.
455; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n.
284; 
  Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2011,  n.
139, recante modifiche ed  integrazioni  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 284 del 2001; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 30 aprile 2012; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 marzo 2013; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 14 febbraio 2014; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'interno, di concerto con i  Ministri  della  giustizia,
dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico; 
 
                                Emana 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intendono per: 
    a) 'Comitati': il Comitato di solidarieta'  per  le  vittime  dei
reati  di  tipo  mafioso,  di   seguito   denominato   'Comitato   di
solidarieta' antimafia' e il Comitato di solidarieta' per le  vittime
dell'estorsione e dell'usura,  di  seguito  denominato  'Comitato  di
solidarieta' antiracket e antiusura'; 
    b)  'Commissari':  il  Commissario  per  il  coordinamento  delle
iniziative di solidarieta' alle vittime dei reati di tipo  mafioso  e
il Commissario per il coordinamento  delle  iniziative  antiracket  e
antiusura; 
    c) 'Fondo': il  Fondo  di  rotazione  per  la  solidarieta'  alle
vittime dei reati  di  tipo  mafioso,  delle  richieste  estorsive  e
dell'usura, di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del  decreto-legge
n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del
2011; 
    d) 'Consap': la concessionaria servizi  assicurativi  pubblici  -
s.p.a., costituita ai sensi dell'articolo  16  del  decreto-legge  11
luglio 1992, n. 333, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  8
agosto 1992, n. 359; 
    e) 'elargizione': la somma di  denaro  corrisposta  a  titolo  di
contributo al ristoro del danno subito  da  soggetti  danneggiati  da
attivita' estorsive prevista dall'articolo 1 della legge 23  febbraio
1999, n. 44; 
    f) 'mutuo': il mutuo  senza  interessi  a  favore  delle  vittime
dell'usura previsto dall'articolo 14 della legge  7  marzo  1996,  n.
108. 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Nota al titolo: 
 
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'articolo   2,   comma
          6-sexies, del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,
          convertito, con modificazioni, dall'articolo  1,  comma  1,
          della legge 26 febbraio 2011, n.  10  (Proroga  di  termini
          previsti  da  disposizioni  legislative  e  di   interventi
          urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese  e
          alle famiglie),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  29
          dicembre 2010, n. 303: 
              "6-sexies. A decorrere dal termine di  proroga  fissato
          dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, il Fondo di
          solidarieta' per le vittime  delle  richieste  estorsive  e
          dell'usura  previsto  dall'  articolo  4,  comma   1,   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e il Fondo di  rotazione
          per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo  mafioso
          di cui all' articolo 1, comma 1, della  legge  22  dicembre
          1999, n. 512, sono unificati nel «Fondo di rotazione per la
          solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso,  delle
          richieste estorsive e  dell'usura»,  costituito  presso  il
          Ministero dell'interno, che e' surrogato nei diritti  delle
          vittime negli stessi termini e alle stesse condizioni  gia'
          previsti per i predetti fondi unificati e subentra in tutti
          i rapporti giuridici gia' instaurati alla data  di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto.
          Per l'alimentazione del Fondo di cui al presente  comma  si
          applicano le disposizioni previste dall' articolo 14, comma
          11, della legge 7 marzo 1996, n. 108,  dall'  articolo  18,
          comma 1, della legge 23  febbraio  1999,  n.  44,  e  dall'
          articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n.  512.
          E' abrogato l' articolo 1-bis della legge 22 dicembre 1999,
          n. 512. Entro il termine di tre mesi dalla data di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 17,  comma
          1, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e  successive
          modificazioni, il Governo provvede ad adeguare, armonizzare
          e coordinare le disposizioni  dei  regolamenti  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999,  n.
          455, e al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio
          2001, n. 284.". 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Si trascrive il  testo  dell'articolo  17,  comma  1,
          della  legge   23   agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio  dei  Ministri),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: 
              "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge.". 
              - Per il testo dell'articolo  2,  comma  6-sexies,  del
          decreto-legge 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito,  con
          modificazioni, dall'articolo 1, comma  1,  della  legge  26
          febbraio 2011, n. 10 vedi nella nota al titolo. 
              - La legge  7  marzo  1996,  n.  108  (Disposizioni  in
          materia di usura), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9
          marzo 1996, n. 58, S.O. 
              - La  legge  23  febbraio  1999,  n.  44  (Disposizioni
          concernenti il Fondo di solidarieta' per le  vittime  delle
          richieste estorsive  e  dell'usura),  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 3 marzo 1999, n. 51. 
              - La legge 22 dicembre 1999, n.  512  (Istituzione  del
          Fondo di rotazione per la  solidarieta'  alle  vittime  dei
          reati  di  tipo  mafioso)  e'  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale 10 gennaio 2000, n. 6 . 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 16  agosto
          1999, n. 455  (Regolamento  recante  norme  concernenti  il
          Fondo  di  solidarieta'  per  le  vittime  delle  richieste
          estorsive e dell'usura, ai sensi dell'articolo 21 della  L.
          23 febbraio 1999, n.  44),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 3 dicembre 1999, n. 284. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 28  maggio
          2001,  n.  284  (Regolamento  di  attuazione  della  L.  22
          dicembre 1999, n. 512, concernente il  Fondo  di  rotazione
          per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio  2001,  n.
          162). 
              - Si trascrive il testo dell'articolo 19, comma 5,  del
          decreto-legge  1  luglio  2009,  n.  78,   convertito   con
          modificazioni,  dalla  legge  3   agosto   2009,   n.   102
          (Provvedimenti  anticrisi,  nonche'  proroga  di  termini),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2009, n. 150: 
              "5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti
          per legge fondi o interventi  pubblici,  possono  affidarne
          direttamente  la  gestione,  nel  rispetto   dei   principi
          comunitari e nazionali conferenti, a  societa'  a  capitale
          interamente pubblico su  cui  le  predette  amministrazioni
          esercitano un controllo  analogo  a  quello  esercitato  su
          propri servizi e che svolgono la  propria  attivita'  quasi
          esclusivamente  nei  confronti  dell'amministrazione  dello
          Stato. Gli oneri di gestione e le  spese  di  funzionamento
          degli interventi relativi ai  fondi  sono  a  carico  delle
          risorse finanziarie dei fondi stessi.". 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  3  giugno
          2011, n. 139 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni
          al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio  2001,
          n.  284,  concernente  il  Fondo  di   rotazione   per   la
          solidarieta' alle vittime dei  reati  di  tipo  mafioso,  a
          norma dell'articolo 7-bis della legge 22 dicembre 1999,  n.
          512) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2011,
          n. 190. 
              - Per il testo dell'articolo  2,  comma  6-sexies,  del
          decreto-legge   n.   225   del   2010,   convertito,    con
          modificazioni, dall'articolo 1, comma  1,  della  legge  26
          febbraio 2011, n. 10 si veda nella nota al titolo. 
              -  Si  trascrive  il   testo   dell'articolo   16   del
          decreto-legge 11  luglio  1992,  n.  333,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,  n.  359  (Misure
          urgenti per il  risanamento  della  finanza  pubblica),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 1992, n. 162: 
              "Art. 16. - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  il
          Ministro del tesoro predispone  un  programma  di  riordino
          delle partecipazioni di cui all'articolo 15 e lo trasmette,
          d'intesa con i Ministri del bilancio e della programmazione
          economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato
          e delle partecipazioni statali, al Presidente del Consiglio
          dei ministri. Il programma di riordino delle partecipazioni
          di cui all'articolo 15 e' finalizzato  alla  valorizzazione
          delle partecipazioni stesse, anche attraverso la previsione
          di cessioni di attivita' e di rami di  aziende,  scambi  di
          partecipazioni, fusioni, incorporazioni ed ogni altro  atto
          necessario per il riordino. 
              2. Il programma  deve  prevedere  la  quotazione  delle
          societa' partecipate derivanti dal riordino  delle  attuali
          partecipazioni e l'ammontare dei ricavi da  destinare  alla
          riduzione del debito pubblico. 
              3. Il Presidente del Consiglio dei  ministri  invia  il
          programma   di   riordino   alle   competenti   Commissioni
          parlamentari che  esprimono  il  proprio  parere  entro  il
          termine  previsto  dai  regolamenti  di  ciascuna   Camera.
          Decorso  tale  termine,  il  programma  e'  approvato   dal
          Consiglio dei ministri e diviene esecutivo." . 
              - Si trascrive il testo dell'articolo  1  della  citata
          legge 23 febbraio 1999, n.44: 
              "Art.  1  -  Ai  soggetti  danneggiati   da   attivita'
          estorsive e' elargita una  somma  di  denaro  a  titolo  di
          contributo al ristoro del danno  patrimoniale  subito,  nei
          limiti e alle condizioni stabiliti dalla presente legge." . 
              - Si trascrive il testo dell'articolo 14  della  citata
          legge 7 marzo 1996, n. 108: 
              "Art. 14   -  1.  E'  istituito  presso  l'ufficio  del
          Commissario straordinario del Governo per il  coordinamento
          delle iniziative anti-racket il «Fondo di solidarieta'  per
          le vittime dell'usura». 
              2. Il Fondo provvede alla  erogazione  di  mutui  senza
          interesse di durata non superiore al decennio a  favore  di
          soggetti   che   esercitano   attivita'    imprenditoriale,
          commerciale, artigianale o comunque economica,  ovvero  una
          libera arte o professione, i  quali  dichiarino  di  essere
          vittime del delitto di usura e risultino parti  offese  nel
          relativo procedimento penale. Il Fondo e' surrogato, quanto
          all'importo dell'interesse e limitatamente  a  questo,  nei
          diritti della persona offesa verso l'autore del  reato.  La
          concessione del mutuo e' esente da oneri fiscali 
              2-bis. Fermo quanto previsto dal comma 7,  l'erogazione
          dei mutui di cui al comma 2 e' consentita anche  in  favore
          dell'imprenditore dichiarato fallito, previo  provvedimento
          favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione
          che il medesimo non abbia riportato condanne definitive per
          i reati di cui al titolo VI  del  regio  decreto  16  marzo
          1942,  n.  267,  e  successive  modificazioni,  ovvero  per
          delitti  contro  la  pubblica  amministrazione,   la   fede
          pubblica, l'amministrazione della giustizia, il patrimonio,
          l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno  di
          intervenuta riabilitazione ai sensi degli  articoli  178  e
          seguenti  del  codice  penale.  Avverso  il   provvedimento
          contrario  del  giudice  delegato  e'  ammesso  reclamo  al
          tribunale fallimentare, del quale non  puo'  far  parte  il
          giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. 
              2-ter. Le somme erogate a titolo di mutuo ai sensi  del
          comma 2-bis non sono imputabili alla massa fallimentare ne'
          alle attivita'  sopravvenute  dell'imprenditore  fallito  e
          sono  vincolate,  quanto  a  destinazione,   esclusivamente
          all'utilizzo secondo le finalita' di cui al comma 5. 
              3. Il mutuo puo' essere concesso, anche nel corso delle
          indagini preliminari, previo parere favorevole del pubblico
          ministero, sulla base di concreti  elementi  acquisiti  nel
          corso delle indagini preliminari medesime. 
              4. L'importo del mutuo e' commisurato al  danno  subito
          dalla vittima  del  delitto  di  usura  per  effetto  degli
          interessi  e  degli  altri  vantaggi  usurari   corrisposti
          all'autore del reato. Il  Fondo  puo'  erogare  un  importo
          maggiore  quando,  per  le  caratteristiche  del   prestito
          usurario,  le  sue  modalita'  di  riscossione  o  la   sua
          riferibilita' a  organizzazioni  criminali,  sono  derivati
          alla vittima del delitto di usura ulteriori rilevanti danni
          per perdite o mancati guadagni. 
              5. La domanda di  concessione  del  mutuo  deve  essere
          presentata al Fondo entro il termine di sei mesi dalla data
          di presentazione della denuncia per  il  delitto  di  usura
          ovvero dalla data in  cui  la  persona  offesa  ha  notizia
          dell'inizio delle indagini per il delitto  di  usura.  Essa
          deve  essere  corredata  da  un  piano  di  investimento  e
          utilizzo delle somme richieste che risponda alla  finalita'
          di reinserimento della vittima del delitto di  usura  nella
          economia legale. In nessun caso le somme erogate  a  titolo
          di mutuo o di anticipazione possono essere  utilizzate  per
          pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del  capitale
          o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato. 
              6.  La  concessione  del  mutuo   e'   deliberata   dal
          Commissario straordinario del Governo per il  coordinamento
          delle iniziative anti-racket sulla base  della  istruttoria
          operata dal comitato di cui all'articolo 5,  comma  2,  del
          D.L.  31  dicembre  1991,  n.   419   ,   convertito,   con
          modificazioni, dalla  L.  18  febbraio  1992,  n.  172.  Il
          Commissario straordinario puo'  procedere  alla  erogazione
          della  provvisionale  anche  senza  il  parere   di   detto
          comitato. Puo' altresi' valersi di consulenti. 
              7. I mutui di cui  al  presente  articolo  non  possono
          essere concessi a favore  di  soggetti  condannati  per  il
          reato di usura, anche  tentato,  o  per  taluno  dei  reati
          consumati o tentati di cui agli articoli 380 e  407,  comma
          2, lettera a),  del  codice  di  procedura  penale,  ovvero
          sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali
          ovvero alla speciale misura  di  cui  all'articolo  34  del
          codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
          di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Nei
          confronti dei soggetti indagati o imputati  per  taluno  di
          detti reati ovvero proposti  per  le  suddette  misure,  la
          concessione del mutuo non puo' essere consentita e, ove sia
          stata disposta, e'  sospesa  fino  all'esito  dei  relativi
          procedimenti. 
              8. I soggetti indicati nel comma 2 sono  esclusi  dalla
          concessione del mutuo se nel  procedimento  penale  per  il
          delitto di usura in cui sono parti offese, ed in  relazione
          al quale hanno proposto la domanda  di  mutuo,  hanno  reso
          dichiarazioni   false   o   reticenti.   Qualora   per   le
          dichiarazioni false o reticenti sia in  corso  procedimento
          penale, la concessione del mutuo e' sospesa fino  all'esito
          di tale procedimento. 
              9. Il Fondo procede alla revoca  dei  provvedimenti  di
          erogazione del mutuo e della provvisionale ed  al  recupero
          delle somme gia' erogate nei casi seguenti: 
                a) se il procedimento penale per il delitto di  usura
          in relazione al quale il  mutuo  o  la  provvisionale  sono
          stati   concessi   si   conclude   con   provvedimento   di
          archiviazione, salvo quanto previsto dalla lettera  a-bis),
          ovvero  con  sentenza  di  non  luogo   a   procedere,   di
          proscioglimento o di assoluzione; 
                a-bis)  quando  il  procedimento  penale  non   possa
          ulteriormente proseguire per prescrizione  del  reato,  per
          amnistia o per  morte  dell'imputato  e  il  giudice  debba
          emettere per tali motivi il provvedimento di  archiviazione
          o la sentenza, in qualsiasi fase o grado del  processo,  ai
          sensi dell'articolo 129, comma 1, del codice  di  procedura
          penale, quando allo stato degli atti non esistano  elementi
          documentati, univoci e concordanti in ordine  all'esistenza
          del danno subito dalla vittima per effetto degli  interessi
          o di altri vantaggi usurari; 
                b) se le  somme  erogate  a  titolo  di  mutuo  o  di
          provvisionale non sono utilizzate in conformita'  al  piano
          di cui al comma 5; 
                c)  se  sopravvengono  le  condizioni  ostative  alla
          concessione del mutuo previste nei commi 7 e 8. 
              10. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano ai fatti verificatisi a partire  dal  1°  gennaio
          1996. Le  erogazioni  di  cui  al  presente  articolo  sono
          concesse nei limiti delle disponibilita' del Fondo. 
              11. Il Fondo e' alimentato: 
                a) da uno stanziamento a carico  del  bilancio  dello
          Stato pari a lire 10 miliardi per l'anno 1996 e a  lire  20
          miliardi  a  decorrere  dal  1997;  al  relativo  onere  si
          provvede   mediante    corrispondente    riduzione    dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di  previsione  del
          Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente
          utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero   di
          grazia e giustizia. Il Ministro del tesoro  e'  autorizzato
          ad apportare, con propri decreti, le occorrenti  variazioni
          di bilancio; 
                b) dai beni rivenienti dalla  confisca  ordinaria  ai
          sensi dell'articolo 644, sesto comma, del codice penale; 
                c) da donazioni e lasciti da chiunque effettuati. 
              12. E' comunque fatto salvo il principio di  unita'  di
          bilancio di cui all'art. 5, L. 5 agosto  1978,  n.  468,  e
          successive modificazioni. 
              13. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17  della
          legge 23 agosto 1988, n.  400  ,  apposito  regolamento  di
          attuazione entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore
          della presente legge.". 
              - Si trascrive il testo dell'articolo  3  della  citata
          legge 22 dicembre 1999, n. 512: 
              "Art. 3. (Comitato di solidarieta' per le  vittime  dei
          reati  di  tipo  mafioso).  -   1.  Presso   il   Ministero
          dell'interno e' istituito il Comitato di  solidarieta'  per
          le vittime dei  reati  di  tipo  mafioso.  Il  Comitato  e'
          presieduto  dal  Commissario  per  il  coordinamento  delle
          iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo
          mafioso, nominato dal Consiglio dei ministri,  su  proposta
          del Ministro dell'interno, anche al di fuori del  personale
          della pubblica amministrazione, tra persone  di  comprovata
          esperienza nell'attivita' di solidarieta' alle vittime  dei
          reati di tipo mafioso. Il Comitato e' composto: 
                a) da un rappresentante del Ministero dell'interno; 
                b) da un rappresentante del  Ministero  di  grazia  e
          giustizia; 
                c) da un rappresentante del Ministero dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato; 
                d) da un rappresentante del Ministero del tesoro, del
          bilancio e della programmazione economica; 
                e) da un rappresentante del Ministero delle finanze; 
                f)  da  un  rappresentante   della   Presidenza   del
          Consiglio  dei  ministri,  Dipartimento  per   gli   affari
          sociali; 
                g)  da  un  rappresentante  della  Concessionaria  di
          servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP),  senza  diritto
          di voto. 
              2. Il Commissario ed  i  rappresentanti  dei  Ministeri
          restano in carica per quattro  anni  e  l'incarico  non  e'
          rinnovabile per piu' di una volta. 
              3. Fino alla data di entrata in vigore del  regolamento
          previsto  dall'articolo  7,  la  gestione  del   Fondo   e'
          attribuita al Comitato di cui al presente articolo, secondo
          quanto previsto dall'articolo 6. 
              4. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          regolamento previsto dall'articolo 7, la gestione del Fondo
          e' attribuita alla CONSAP, che vi provvede  per  conto  del
          Ministero dell'interno sulla base di apposita concessione. 
              5. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti
          a carico del Fondo.". 
              - Si trascrive il testo dell'articolo 19  della  citata
          legge 23 febbraio 1999, n. 44: 
              "Art. 19. (Comitato  di  solidarieta'  per  le  vittime
          dell'estorsione e dell'usura). -  1.  Presso  il  Ministero
          dell'interno e' istituito il Comitato di  solidarieta'  per
          le vittime dell'estorsione e  dell'usura.  Il  Comitato  e'
          presieduto  dal  Commissario  per  il  coordinamento  delle
          iniziative antiracket e antiusura, nominato  dal  Consiglio
          dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno,  anche
          al di fuori del personale della  pubblica  amministrazione,
          tra persone  di  comprovata  esperienza  nell'attivita'  di
          contrasto al fenomeno delle estorsioni e  dell'usura  e  di
          solidarieta' nei confronti delle vittime.  Il  Comitato  e'
          composto: 
                a) da un rappresentante del Ministero dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato; 
                b) da un rappresentante del Ministero del tesoro, del
          bilancio e della programmazione economica; 
                c) da tre membri designati dal CNEL  ogni  due  anni,
          assicurando la  rotazione  tra  le  diverse  categorie,  su
          indicazione delle associazioni nazionali  di  categoria  in
          esso rappresentate; 
                d) da tre membri delle associazioni od organizzazioni
          iscritte nell'elenco di cui all'articolo  13,  comma  2.  I
          membri sono nominati ogni due anni con decreto del Ministro
          dell'interno  su  designazione  degli  organismi  nazionali
          associativi  maggiormente  rappresentativi.   Il   Ministro
          dell'interno, su proposta del Commissario straordinario del
          Governo per il coordinamento delle  iniziative  anti-racket
          ed antiusura, determina con proprio decreto i  criteri  per
          l'individuazione della maggiore rappresentativita'; 
                e)  da  un  rappresentante  della  Concessionaria  di
          servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP),  senza  diritto
          di voto. 
              2. Il Commissario ed  i  rappresentanti  dei  Ministeri
          restano in carica per quattro  anni  e  l'incarico  non  e'
          rinnovabile per piu' di una volta. 
              3. Al Comitato di  cui  al  comma  1  sono  devoluti  i
          compiti attribuiti al Comitato  istituito  dall'articolo  5
          del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 18  febbraio  1992,  n.  172,  e
          successive modificazioni. 
              4. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          regolamento previsto  dall'articolo  21,  la  gestione  del
          Fondo  di  solidarieta'  per  le  vittime  delle  richieste
          estorsive, istituito dall'articolo 18 della presente legge,
          e del Fondo di  solidarieta'  per  le  vittime  dell'usura,
          istituito dall'articolo 14, comma 1, della  legge  7  marzo
          1996, n. 108, e' attribuita alla CONSAP,  che  vi  provvede
          per conto del Ministero dell'interno sulla base di apposita
          concessione. 
              5. Gli organi preposti alla gestione dei Fondi  di  cui
          al comma 4 e i relativi uffici sono tenuti al segreto circa
          i soggetti interessati e le procedure di  elargizione.  Gli
          organi preposti  alla  gestione  dei  Fondi  sono  altresi'
          tenuti  ad  assicurare,  mediante  intese  con  gli  ordini
          professionali e  le  associazioni  nazionali  di  categoria
          rappresentate nel CNEL, nonche' con le associazioni  o  con
          le organizzazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, anche
          presso i relativi uffici, la tutela della riservatezza  dei
          soggetti interessati e delle procedure di elargizione. 
              6.  La  concessione  del  mutuo  di  cui  al  comma   6
          dell'articolo 14 della legge  7  marzo  1996,  n.  108,  e'
          disposta con decreto del Commissario per  il  coordinamento
          delle iniziative antiracket e  antiusura  su  deliberazione
          del Comitato di cui al comma 1 del  presente  articolo.  Si
          applica la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo  14
          della suddetta legge n. 108 del 1996.". 
              - Si trascrive il  testo  dell'articolo  13,  comma  2,
          della citata legge 23 febbraio 1999, n. 44: 
              "Art. 13. (Modalita' e termini per la domanda). - 
              (Omissis). 
              2. La domanda puo' essere  presentata  dall'interessato
          ovvero, con il consenso di questi, dal consiglio  nazionale
          del  relativo  ordine  professionale   o   da   una   delle
          associazioni  nazionali  di  categoria  rappresentate   nel
          Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro  (CNEL).  La
          domanda puo' essere altresi' presentata da uno dei soggetti
          di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero, per il tramite  del
          legale rappresentante e con il  consenso  dell'interessato,
          da associazioni  od  organizzazioni  iscritte  in  apposito
          elenco tenuto a cura del prefetto ed aventi  tra  i  propri
          scopi  quello  di  prestare  assistenza  e  solidarieta'  a
          soggetti danneggiati da attivita'  estorsive.  Con  decreto
          del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni
          dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  di
          concerto con  il  Ministro  di  grazia  e  giustizia,  sono
          determinati le condizioni ed i requisiti  per  l'iscrizione
          nell'elenco  e  sono  disciplinate  le  modalita'  per   la
          relativa tenuta.". 
               - Per la rubrica delle leggi 23 febbraio 1999, n. 44 e
          22 dicembre 1999, n. 512, si veda nelle note alle premesse. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'articolo  2,  comma  6-sexies,  del
          decreto-legge   n.   225   del   2010,   convertito,    con
          modificazioni, dall'articolo 1, comma  1,  della  legge  26
          febbraio 2011, n. 10 v. nota  al  titolo  (Per  la  rubrica
          della legge v. nota al titolo). 
              -  Si  trascrive  il   testo   dell'articolo   16   del
          decreto-legge 11  luglio  1992,  n.  333,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.  359:  "Misure
          urgenti  per  il  risanamento  della   finanza   pubblica."
          (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  11  luglio  1992,  n.
          162): 
              "Art. 16. - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  il
          Ministro del tesoro predispone  un  programma  di  riordino
          delle partecipazioni di cui all'articolo 15 e lo trasmette,
          d'intesa con i Ministri del bilancio e della programmazione
          economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato
          e delle partecipazioni statali, al Presidente del Consiglio
          dei ministri. Il programma di riordino delle partecipazioni
          di cui all'articolo 15 e' finalizzato  alla  valorizzazione
          delle partecipazioni stesse, anche attraverso la previsione
          di cessioni di attivita' e di rami di  aziende,  scambi  di
          partecipazioni, fusioni, incorporazioni ed ogni altro  atto
          necessario per il riordino. 
              2. Il programma  deve  prevedere  la  quotazione  delle
          societa' partecipate derivanti dal riordino  delle  attuali
          partecipazioni e l'ammontare dei ricavi da  destinare  alla
          riduzione del debito pubblico. 
              3. Il Presidente del Consiglio dei  ministri  invia  il
          programma   di   riordino   alle   competenti   Commissioni
          parlamentari che  esprimono  il  proprio  parere  entro  il
          termine  previsto  dai  regolamenti  di  ciascuna   Camera.
          Decorso  tale  termine,  il  programma  e'  approvato   dal
          Consiglio dei ministri e diviene esecutivo." 
              - Si trascrive il testo dell'articolo 1 della legge  23
          febbraio 1999, n. 44 (Per la rubrica della  legge  v.  note
          alle premesse): 
              "Art.  1 -   Ai  soggetti  danneggiati   da   attivita'
          estorsive e' elargita una  somma  di  denaro  a  titolo  di
          contributo al ristoro del danno  patrimoniale  subito,  nei
          limiti e alle condizioni stabiliti dalla presente legge." 
              - Si trascrive il testo dell'articolo 14 della legge  7
          marzo 1996, n. 108 (Per la rubrica della legge v. note alle
          premesse): 
              "Art.  14  -  1.  E'  istituito  presso  l'ufficio  del
          Commissario straordinario del Governo per il  coordinamento
          delle iniziative anti-racket il «Fondo di solidarieta'  per
          le vittime dell'usura». 
              2. Il Fondo provvede alla  erogazione  di  mutui  senza
          interesse di durata non superiore al decennio a  favore  di
          soggetti   che   esercitano   attivita'    imprenditoriale,
          commerciale, artigianale o comunque economica,  ovvero  una
          libera arte o professione, i  quali  dichiarino  di  essere
          vittime del delitto di usura e risultino parti  offese  nel
          relativo procedimento penale. Il Fondo e' surrogato, quanto
          all'importo dell'interesse e limitatamente  a  questo,  nei
          diritti della persona offesa verso l'autore del  reato.  La
          concessione del mutuo e' esente da oneri fiscali 
              2-bis. Fermo quanto previsto dal comma 7,  l'erogazione
          dei mutui di cui al comma 2 e' consentita anche  in  favore
          dell'imprenditore dichiarato fallito, previo  provvedimento
          favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione
          che il medesimo non abbia riportato condanne definitive per
          i reati di cui al titolo VI  del  regio  decreto  16  marzo
          1942,  n.  267,  e  successive  modificazioni,  ovvero  per
          delitti  contro  la  pubblica  amministrazione,   la   fede
          pubblica, l'amministrazione della giustizia, il patrimonio,
          l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno  di
          intervenuta riabilitazione ai sensi degli  articoli  178  e
          seguenti  del  codice  penale.  Avverso  il   provvedimento
          contrario  del  giudice  delegato  e'  ammesso  reclamo  al
          tribunale fallimentare, del quale non  puo'  far  parte  il
          giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. 
              2-ter. Le somme erogate a titolo di mutuo ai sensi  del
          comma 2-bis non sono imputabili alla massa fallimentare ne'
          alle attivita'  sopravvenute  dell'imprenditore  fallito  e
          sono  vincolate,  quanto  a  destinazione,   esclusivamente
          all'utilizzo secondo le finalita' di cui al comma 5. 
              3. Il mutuo puo' essere concesso, anche nel corso delle
          indagini preliminari, previo parere favorevole del pubblico
          ministero, sulla base di concreti  elementi  acquisiti  nel
          corso delle indagini preliminari medesime. 
              4. L'importo del mutuo e' commisurato al  danno  subito
          dalla vittima  del  delitto  di  usura  per  effetto  degli
          interessi  e  degli  altri  vantaggi  usurari   corrisposti
          all'autore del reato. Il  Fondo  puo'  erogare  un  importo
          maggiore  quando,  per  le  caratteristiche  del   prestito
          usurario,  le  sue  modalita'  di  riscossione  o  la   sua
          riferibilita' a  organizzazioni  criminali,  sono  derivati
          alla vittima del delitto di usura ulteriori rilevanti danni
          per perdite o mancati guadagni. 
              5. La domanda di  concessione  del  mutuo  deve  essere
          presentata al Fondo entro il termine di sei mesi dalla data
          di presentazione della denuncia per  il  delitto  di  usura
          ovvero dalla data in  cui  la  persona  offesa  ha  notizia
          dell'inizio delle indagini per il delitto  di  usura.  Essa
          deve  essere  corredata  da  un  piano  di  investimento  e
          utilizzo delle somme richieste che risponda alla  finalita'
          di reinserimento della vittima del delitto di  usura  nella
          economia legale. In nessun caso le somme erogate  a  titolo
          di mutuo o di anticipazione possono essere  utilizzate  per
          pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del  capitale
          o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato. 
              6.  La  concessione  del  mutuo   e'   deliberata   dal
          Commissario straordinario del Governo per il  coordinamento
          delle iniziative anti-racket sulla base  della  istruttoria
          operata dal comitato di cui all'articolo 5,  comma  2,  del
          D.L.  31  dicembre  1991,  n.   419   ,   convertito,   con
          modificazioni, dalla  L.  18  febbraio  1992,  n.  172.  Il
          Commissario straordinario puo'  procedere  alla  erogazione
          della  provvisionale  anche  senza  il  parere   di   detto
          comitato. Puo' altresi' valersi di consulenti. 
              7. I mutui di cui  al  presente  articolo  non  possono
          essere concessi a favore  di  soggetti  condannati  per  il
          reato di usura, anche  tentato,  o  per  taluno  dei  reati
          consumati o tentati di cui agli articoli 380 e  407,  comma
          2, lettera a),  del  codice  di  procedura  penale,  ovvero
          sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali
          ovvero alla speciale misura  di  cui  all'articolo  34  del
          codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
          di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Nei
          confronti dei soggetti indagati o imputati  per  taluno  di
          detti reati ovvero proposti  per  le  suddette  misure,  la
          concessione del mutuo non puo' essere consentita e, ove sia
          stata disposta, e'  sospesa  fino  all'esito  dei  relativi
          procedimenti. 
              8. I soggetti indicati nel comma 2 sono  esclusi  dalla
          concessione del mutuo se nel  procedimento  penale  per  il
          delitto di usura in cui sono parti offese, ed in  relazione
          al quale hanno proposto la domanda  di  mutuo,  hanno  reso
          dichiarazioni   false   o   reticenti.   Qualora   per   le
          dichiarazioni false o reticenti sia in  corso  procedimento
          penale, la concessione del mutuo e' sospesa fino  all'esito
          di tale procedimento. 
              9. Il Fondo procede alla revoca  dei  provvedimenti  di
          erogazione del mutuo e della provvisionale ed  al  recupero
          delle somme gia' erogate nei casi seguenti: 
                a) se il procedimento penale per il delitto di  usura
          in relazione al quale il  mutuo  o  la  provvisionale  sono
          stati   concessi   si   conclude   con   provvedimento   di
          archiviazione, salvo quanto previsto dalla lettera  a-bis),
          ovvero  con  sentenza  di  non  luogo   a   procedere,   di
          proscioglimento o di assoluzione; 
                a-bis)  quando  il  procedimento  penale  non   possa
          ulteriormente proseguire per prescrizione  del  reato,  per
          amnistia o per  morte  dell'imputato  e  il  giudice  debba
          emettere per tali motivi il provvedimento di  archiviazione
          o la sentenza, in qualsiasi fase o grado del  processo,  ai
          sensi dell'articolo 129, comma 1, del codice  di  procedura
          penale, quando allo stato degli atti non esistano  elementi
          documentati, univoci e concordanti in ordine  all'esistenza
          del danno subito dalla vittima per effetto degli  interessi
          o di altri vantaggi usurari; 
                b) se le  somme  erogate  a  titolo  di  mutuo  o  di
          provvisionale non sono utilizzate in conformita'  al  piano
          di cui al comma 5; 
                c)  se  sopravvengono  le  condizioni  ostative  alla
          concessione del mutuo previste nei commi 7 e 8. 
              10. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano ai fatti verificatisi a partire  dal  1°  gennaio
          1996. Le  erogazioni  di  cui  al  presente  articolo  sono
          concesse nei limiti delle disponibilita' del Fondo. 
              11. Il Fondo e' alimentato: 
                a) da uno stanziamento a carico  del  bilancio  dello
          Stato pari a lire 10 miliardi per l'anno 1996 e a  lire  20
          miliardi  a  decorrere  dal  1997;  al  relativo  onere  si
          provvede   mediante    corrispondente    riduzione    dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di  previsione  del
          Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente
          utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero   di
          grazia e giustizia. Il Ministro del tesoro  e'  autorizzato
          ad apportare, con propri decreti, le occorrenti  variazioni
          di bilancio; 
                b) dai beni rivenienti dalla  confisca  ordinaria  ai
          sensi dell'articolo 644, sesto comma, del codice penale; 
                c) da donazioni e lasciti da chiunque effettuati. 
              12. E' comunque fatto salvo il principio di  unita'  di
          bilancio di cui all'art. 5, L. 5 agosto  1978,  n.  468,  e
          successive modificazioni. 
              13. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17  della
          legge 23 agosto 1988, n.  400  ,  apposito  regolamento  di
          attuazione entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore
          della presente."