ACCORDO tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese, qui di seguito designati le Parti, Vista la Direttiva 91/440/CEE modificata del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, Vista la Direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacita' di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, Vista la Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, Vista la Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie, Vista la Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario, Vista la Convenzione del 29 gennaio 1951 relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia e ai tratti di ferrovia compresi tra le stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia, Considerato l'Accordo firmato il 15 gennaio 1996 a Parigi, relativo alla costituzione della Commissione intergovernativa per la preparazione della realizzazione di una nuova linea ferroviaria tra Torino e Lione, Considerato l'Accordo firmato il 29 gennaio 2001 a Torino per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, Considerato l'Accordo firmato a Roma il 3 dicembre 2004 sulla sicurezza negli studi per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, Convinti della necessita' di inserire gli spostamenti di persone e il trasporto di merci attraverso l'Arco alpino in una prospettiva di sviluppo sostenibile finalizzata a favorire le modalita' di trasporto piu' rispettose dell'ambiente, Convinti che, per conseguire tale obiettivo, il potenziale rappresentato dalla modalita' ferroviaria, quale complemento alla modalita' marittima, merita di essere maggiormente sfruttato, e che lo sviluppo dei servizi da essa offerti per soddisfare i bisogni sociali ed economici permettera' di mettere in atto misure volontaristiche tese ad orientare gli spostamenti verso tale modalita', Desiderosi di dare un contributo significativo all'applicazione della Convenzione sulla protezione delle Alpi (convenzione alpina), firmata a Salisburgo il 7 novembre 1991, Desiderosi di condurre tale operazione coerentemente con lo sviluppo delle reti transeuropee di trasporto, Prendendo atto delle proposte della Commissione intergovernativa, Hanno convenuto le seguenti disposizioni: Articolo 1 Oggetto Le Parti stabiliscono con il presente protocollo addizionale all'Accordo sottoscritto a Torino il 29 gennaio 2001 le condizioni di realizzazione del progetto di collegamento ferroviario misto merci-viaggiatori tra Torino e Lione, nonche' le condizioni di esercizio di tale opera, una volta realizzata. Le Parti stabiliscono inoltre con il presente Accordo le condizioni di un migliore utilizzo della linea storica del Frejus, definendo in particolare le misure di accompagnamento del progetto e le misure di sicurezza. Il presente Accordo non costituisce uno dei protocolli addizionali previsti all'articolo 4 dell'Accordo firmato a Torino tra i Governi italiano e francese il 29 gennaio 2001. In particolare, non ha come oggetto di permettere l'avvio dei lavori definitivi della parte comune italo-francese, che richiedera' l'approvazione di un protocollo addizionale separato, tenendo conto in particolare della partecipazione definitiva dell'Unione europea al progetto.