(Accordo-art. 1)
 
                               ACCORDO 
                                 tra 
                il Governo della Repubblica italiana 
               e il Governo della Repubblica francese 
                 per la realizzazione e l'esercizio 
             di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione 
 
  Il Governo della Repubblica italiana e 
 
  il Governo della Repubblica francese, qui di seguito  designati  le
Parti, 
 
  Vista la Direttiva 91/440/CEE  modificata  del  Consiglio,  del  29
luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, 
 
  Vista  la  Direttiva  2001/14/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 26 febbraio  2001,  relativa  alla  ripartizione  della
capacita' di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti
per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, 
 
  Vista  la  Direttiva  2004/17/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 31 marzo 2004, che coordina  le  procedure  di  appalto
degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono
servizi di trasporto e servizi postali, 
 
  Vista  la  Direttiva  2004/49/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle  ferrovie
comunitarie, 
 
  Vista  la  Direttiva  2008/57/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del  17  giugno  2008  relativa  all'interoperabilita'  del
sistema ferroviario comunitario, 
 
  Vista la Convenzione del 29 gennaio  1951  relativa  alle  stazioni
internazionali di Modane  e  Ventimiglia  e  ai  tratti  di  ferrovia
compresi tra le stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia, 
 
  Considerato l'Accordo firmato il 15 gennaio 1996 a Parigi, relativo
alla  costituzione  della   Commissione   intergovernativa   per   la
preparazione della realizzazione di una nuova linea  ferroviaria  tra
Torino e Lione, 
 
  Considerato l'Accordo firmato il 29 gennaio 2001 a  Torino  per  la
realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, 
 
  Considerato l'Accordo firmato a  Roma  il  3  dicembre  2004  sulla
sicurezza negli  studi  per  la  realizzazione  di  una  nuova  linea
ferroviaria Torino-Lione, 
 
  Convinti della necessita' di inserire gli spostamenti di persone  e
il trasporto di merci attraverso l'Arco alpino in una prospettiva  di
sviluppo sostenibile finalizzata a favorire le modalita' di trasporto
piu' rispettose dell'ambiente, 
 
  Convinti  che,  per  conseguire  tale  obiettivo,   il   potenziale
rappresentato dalla modalita'  ferroviaria,  quale  complemento  alla
modalita' marittima, merita di essere maggiormente sfruttato,  e  che
lo sviluppo dei servizi da essa  offerti  per  soddisfare  i  bisogni
sociali  ed  economici  permettera'  di  mettere   in   atto   misure
volontaristiche  tese  ad  orientare  gli  spostamenti   verso   tale
modalita', 
 
  Desiderosi di dare  un  contributo  significativo  all'applicazione
della Convenzione sulla protezione delle Alpi  (convenzione  alpina),
firmata a Salisburgo il 7 novembre 1991, 
 
  Desiderosi  di  condurre  tale  operazione  coerentemente  con   lo
sviluppo delle reti transeuropee di trasporto, 
 
  Prendendo atto delle proposte della Commissione intergovernativa, 
 
  Hanno convenuto le seguenti disposizioni: 
 
                             Articolo 1 
 
                               Oggetto 
 
Le  Parti  stabiliscono  con  il  presente   protocollo   addizionale
all'Accordo sottoscritto a Torino il 29 gennaio 2001 le condizioni di
realizzazione  del  progetto  di   collegamento   ferroviario   misto
merci-viaggiatori tra  Torino  e  Lione,  nonche'  le  condizioni  di
esercizio di tale opera, una volta realizzata. 
 
Le Parti stabiliscono inoltre con il presente Accordo  le  condizioni
di un migliore utilizzo della linea storica del Frejus, definendo  in
particolare le misure di accompagnamento del progetto e le misure  di
sicurezza. 
 
Il presente Accordo non costituisce uno  dei  protocolli  addizionali
previsti all'articolo 4 dell'Accordo firmato a Torino tra  i  Governi
italiano e francese il 29 gennaio 2001. In particolare, non  ha  come
oggetto di permettere  l'avvio  dei  lavori  definitivi  della  parte
comune  italo-francese,  che   richiedera'   l'approvazione   di   un
protocollo addizionale separato, tenendo conto in  particolare  della
partecipazione definitiva dell'Unione europea al progetto.