IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo
17, comma 4-bis, lettera e); 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
disposizioni urgenti  per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario  e,  in  particolare,
l'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), che dispone la riduzione,  in
termini percentuali, degli uffici dirigenziali, di livello generale e
non, delle relative dotazioni organiche dei dirigenti e di quelle del
personale non dirigenziale; 
  Visto, in particolare, il comma 10-ter dell'articolo 2 del predetto
decreto-legge  n.  95  del  2012  secondo  il  quale  «Al   fine   di
semplificare ed accelerare  il  riordino  previsto  dal  comma  10  e
dall'articolo 23-quinquies, a decorrere  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto e fino  al  31
dicembre 2012, i regolamenti di  organizzazione  dei  Ministeri  sono
adottati con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per  la
pubblica amministrazione e  la  semplificazione  e  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. I decreti previsti dal presente  comma
sono soggetti al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei
conti ai sensi dell'articolo 3, commi  da  1  a  3,  della  legge  14
gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio
dei Ministri ha facolta' di richiedere il  parere  del  Consiglio  di
Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno  dei  predetti
decreti cessa di avere  vigore,  per  il  Ministero  interessato,  il
regolamento di organizzazione vigente»; 
  Visto l'articolo 1, comma 406, della legge  24  dicembre  2012,  n.
228, recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2013) che, tra  l'altro,
dispone  la  proroga  al  28  febbraio  2013  del  termine   di   cui
all'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012; 
  Visto il decreto-legge 31 agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» ed in  particolare
l'articolo 2, comma 7, che dispone il  differimento  al  31  dicembre
2013  del  termine  previsto  dall'articolo  2,  comma  10-ter,   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150,  recante  «Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative»  ed  in  particolare
l'articolo 1, comma 6, che dispone «Il termine del 31 dicembre  2013,
di cui all'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, si intende rispettato se entro la medesima data
sono trasmessi al Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione gli schemi di decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri di cui all'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135. I decreti sono comunque  adottati  entro  il  28
febbraio  2014,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri
(...)»; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l'articolo
3; 
  Visto l'articolo  36  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  e
successive modificazioni ed integrazioni che istituisce l'Agenzia per
le infrastrutture stradali e autostradali; 
  Visto l'articolo 11 del decreto-legge 29  dicembre  2011,  n.  216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14,
il quale stabilisce che l'Agenzia per le  infrastrutture  stradali  e
autostradali e' soppressa e le attivita' e i compiti gia'  attribuiti
alla medesima sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti a decorrere dal 1° ottobre 2012, che rimane titolare  delle
risorse previste dall'articolo 36, comma 5, del citato  decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, cui sono contestualmente trasferite le  risorse
finanziarie,  umane  e  strumentali   relative   all'Ispettorato   di
vigilanza sulle concessionarie autostradali di ANAS s.p.a.; 
  Visto l'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
come modificato successivamente dall'articolo  6,  comma  3-bis,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, secondo il quale  «la  dotazione
organica del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e'
incrementata: 
    a) per l'area funzionale di un numero di unita' pari al numero di
unita' di personale individuato nella predetta area dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al primo periodo; 
    b)  per  l'area  dirigenziale  di  prima  e  di  seconda   fascia
rispettivamente di una e dodici unita' di personale, come individuato
dal predetto decreto.»; 
  Visto l'articolo 37 del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e
successive  modificazioni   ed   integrazioni,   che   ha   istituito
l'Autorita' di regolazione dei trasporti; 
  Visto l'articolo 10 del decreto legislativo 21  novembre  2005,  n.
284,  concernente  il   «Riordino   della   Consulta   generale   per
l'autotrasporto e del Comitato centrale per  l'Albo  nazionale  degli
autotrasportatori» come modificato dall'articolo 12, commi 83  e  84,
del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, secondo  il  quale  il
Comitato centrale e' composto,  tra  l'altro,  da  un  dirigente  del
Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  con  incarico  di
livello  dirigenziale  generale  nell'ambito   di   quelli   previsti
dall'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica
3  dicembre  2008,  n.  211,  concernente  il  «Regolamento   recante
riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; 
  Visto l'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29
dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
febbraio 2012, n. 14, come modificato  successivamente  dall'articolo
6, comma 4-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.  125,  secondo  il
quale «All'articolo 11, comma 5, secondo periodo,  del  decreto-legge
29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla  legge
24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: "di cui al medesimo comma 5"
sono aggiunte le seguenti: "nonche' alle  altre  strutture  dell'Anas
s.p.a. che svolgono le funzioni di concedente di cui all'articolo 36,
comma 2, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,  pari  a  dieci
unita' per l'area funzionale e due per l'area dirigenziale di seconda
fascia. Conseguentemente, la dotazione organica del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti e' incrementata di due  posizioni  per
l'area dirigenziale di seconda fascia, nonche' di un numero di  posti
corrispondente alle unita' di personale trasferito»; 
  Visto l'articolo 67-ter, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
134, il quale dispone che «Al fine di fronteggiare  la  ricostruzione
conseguente agli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il
giorno 6  aprile  2009,  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e' autorizzato, in deroga a quanto  previsto  dall'articolo
3, comma 102, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,  e  successive
modificazioni,  ad  assumere  a  tempo  indeterminato,  a   decorrere
dall'anno 2013, fino a 100 unita' di personale» e che «Tale personale
e' temporaneamente assegnato fino a 50 unita' agli Uffici speciali di
cui al comma 2, fino a 40 unita' alle province interessate e  fino  a
10 unita' alla regione Abruzzo. Alla cessazione delle esigenze  della
ricostruzione e dello sviluppo del territorio coinvolto nel sisma del
6 aprile  2009,  tale  personale  e'  assegnato  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti per finalita' connesse a  calamita'  e
ricostruzione, secondo quanto disposto con  apposito  regolamento  ai
sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto  1988,  n.
400. In considerazione delle  suddette  assunzioni  di  personale  e'
corrispondentemente incrementata la dotazione organica del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. E' fatto comunque salvo  quanto
previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95»; 
  Considerato che a seguito di quanto stabilito dal  citato  articolo
67-ter, comma 6, del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83,  la
Commissione  per  l'attuazione  del  progetto  RIPAM,  istituita  con
decreto interministeriale del 25 luglio 1994, ha emanato, in  data  6
settembre 2012, un  bando  di  concorso,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»  -  n.  71  dell'11
settembre 2012, nel quale le 100 unita' di  personale,  destinate  ad
incrementare la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, sono state articolate in complessive  n.  16  unita'
per l'area seconda e n. 84 unita' per l'area terza; 
  Visto l'articolo 55, comma  1-ter,  del  decreto-legge  24  gennaio
2012, n. 1, convertito  dalla  legge  24  marzo  2012,  n.  27,  come
modificato dall'articolo 25, comma 6,  del  decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, secondo  il
quale la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti e' incrementata di n. 32 unita' di personale  da  impiegare
per le attivita' di vigilanza e controllo delle grandi dighe e  delle
condotte forzate di acqua; 
  Visto il bando di concorso pubblico  indetto  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti in data 29 ottobre 2013  e  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n.
92 del 22 novembre 2013, nel quale, in attuazione delle  disposizioni
di cui al citato articolo  55,  comma  1-ter,  del  decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1, e' previsto l'assunzione ed l'inquadramento delle
32 unita' nell'area terza, comparto Ministeri; 
  Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 3  dicembre
2008,  n.  211,  recante  il  «Regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  dicembre  2008,
n. 212, recante il «Regolamento di riorganizzazione degli  uffici  di
diretta collaborazione presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n.
204, recante «Regolamento di riordino  del  Consiglio  Superiore  dei
Lavori  Pubblici»,  come  modificato  dal   succitato   decreto   del
Presidente della Repubblica n. 211 del 2008; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile
2013, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135 e, in particolare,  la  Tabella  5,  allegata  al
predetto decreto,  contenente  la  rideterminazione  della  dotazione
organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto il decreto  legislativo  10  agosto  2007,  n.  162,  recante
«Attuazione delle Direttive 2004/49/CE  e  2004/51/CE  relative  alla
sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie»; 
  Visto il decreto  legislativo  8  ottobre  2010,  n.  191,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2008/57/CE  e   2009/131/CE   relativa
all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario»; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  165,  recante
«Attuazione della direttiva  2009/18/CE  che  stabilisce  i  principi
fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore  del
trasporto  marittimo  e  che  modifica  le  direttive  1999/35/CE   e
2002/59/CE»; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190,  concernente  «Disposizioni
per  la   prevenzione   e   la   repressione   della   corruzione   e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione» ed, in  particolare,
l'articolo 1, comma 7; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza
e   diffusione   di   informazioni   da   parte    delle    pubbliche
amministrazioni; 
  Vista la proposta formulata, d'ordine del  Ministro,  dal  Capo  di
Gabinetto del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  con
nota n. 42639 del 12 dicembre 2013 e relativi allegati, al fine della
predisposizione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
contenente la riorganizzazione del predetto dicastero, in  attuazione
dell'articolo 2, comma 10-ter, del citato  decreto-legge  n.  95  del
2012; 
  Preso atto che sulla proposta  di  riorganizzazione  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, l'Amministrazione ha  informato
le organizzazione sindacali rappresentative con nota n. 60865 del  29
novembre e nella riunione convocata per il 10 dicembre 2013; 
  Preso atto, inoltre, che a  seguito  dell'istituzione  dell'Agenzia
nazionale per la  sicurezza  delle  ferrovie,  prevista  dal  decreto
legislativo  10  agosto   2007,   n.   162,   dal   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti sono stati definitivamente trasferiti,
nell'anno 2012, ed  inquadrati  nei  ruoli  organici  della  predetta
Agenzia n. 1 unita' dell'area seconda e n. 4 unita' dell'area  terza,
come stabilito  dall'articolo  4,  comma  14,  del  medesimo  decreto
legislativo; 
  Visto l'articolo 2, comma 10-ter, del citato  decreto-legge  n.  95
del 2012 che prevede la facolta' di richiedere il parere al Consiglio
di Stato sugli schemi di decreti da adottare ai sensi della  medesima
norma; 
  Considerata l'organizzazione ministeriale proposta 
  coerente con: 
    i  compiti  e  le  funzioni   attribuite   al   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, dalla normativa di settore vigente; 
    i  contingenti  di  organico  delle  qualifiche  dirigenziali  di
livello generale e non, rideterminati con il sopra citato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013, nonche' con le
modifiche derivanti dall'articolo 25, comma 1, del  decreto-legge  n.
69  del  2013  e   successive   modificazioni   ed   integrazioni   e
dall'articolo 11, comma 5,  del  decreto-legge  n.  216  del  2011  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Ritenuto,  pertanto,  per  le  suddette  motivazioni,  nonche'  per
ragioni di speditezza e celerita', di non avvalersi della facolta' di
richiedere il parere del Consiglio di Stato; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 6 febbraio 2014; 
  Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto con il Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Funzioni del Ministero 
 
  1. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  esercita  le
funzioni di cui all'articolo 42 del  decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 300, e  successive  modificazioni.  Il  Ministero  esercita,
altresi', le funzioni di vigilanza sulla  Agenzia  nazionale  per  la
sicurezza delle ferrovie e le funzioni  di  Organismo  investigativo,
secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 18 del decreto legislativo
10 agosto 2007, n. 162 e dal decreto legislativo 6 settembre 2011  n.
165. 
  2.  Il  presente  regolamento   disciplina   l'organizzazione   del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito denominato
«Ministero». 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per i regolamenti UE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
          (G.U.U.E.). 
                
          Note alle premesse: 
              Si riporta  il  testo  del  comma  4-bis,  lettera  e),
          dell'articolo  17  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri): 
              "4-bis. L'organizzazione e la disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
              a) riordino degli uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed i Sottosegretari  di  Stato,  stabilendo  che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
              b) individuazione degli uffici di livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
              c)  previsione  di  strumenti  di  verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
              d) indicazione e revisione periodica della  consistenza
          delle piante organiche; 
              e) previsione di decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali". 
              Il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario. 
              Il  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,   n.   150
          (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia  di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle  pubbliche  amministrazioni)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009,  n.
          254, supplemento ordinario. 
              Si riporta il testo  del  comma  1,  lettere  a)  e  b)
          dell'articolo 2 del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione  della  spesa
          pubblica con invarianza dei servizi  ai  cittadini  nonche'
          misure di  rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese  del
          settore bancario): 
              "1. Gli uffici dirigenziali e  le  dotazioni  organiche
          delle amministrazioni dello  Stato,  anche  ad  ordinamento
          autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici,
          degli enti di ricerca, nonche' degli enti pubblici  di  cui
          all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165, e successive  modificazioni  ed  integrazioni
          sono ridotti, con le modalita' previste dal comma 5,  nella
          seguente misura: 
              a) gli uffici dirigenziali, di livello  generale  e  di
          livello non generale e le relative dotazioni organiche,  in
          misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e
          per  ciascuna  dotazione,  al  20  per  cento   di   quelli
          esistenti; 
              b)   le   dotazioni   organiche   del   personale   non
          dirigenziale,   apportando   un'ulteriore   riduzione   non
          inferiore al 10 per cento della spesa complessiva  relativa
          al numero dei posti di organico di tale personale. Per  gli
          enti di ricerca la riduzione di cui alla  presente  lettera
          si riferisce alle dotazioni  organiche  del  personale  non
          dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi.". 
              Si riporta il testo del comma 406 dell'articolo 1 della
          legge  24  dicembre  2012,  n.  228  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge di stabilita' 2013): 
              "406. Il termine di cui all'articolo 2,  comma  10-ter,
          del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito  con
          modificazioni  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  e'
          prorogato al 28 febbraio 2013". 
              Si riporta il testo del comma  7  dell'articolo  2  del
          decreto-legge 31 agosto  2013,  n.  101,  convertito  dalla
          legge 30 ottobre 2013, n. 125 (Disposizioni urgenti per  il
          perseguimento  di  obiettivi  di  razionalizzazione   nelle
          pubbliche amministrazioni): 
              "7. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma  1,
          del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che hanno
          provveduto  ad  effettuare  le  riduzioni  delle  dotazioni
          organiche previste  dallo  stesso  articolo  2  del  citato
          decreto-legge, devono adottare entro il termine massimo del
          31 dicembre 2013 i regolamenti di organizzazione secondo  i
          rispettivi ordinamenti. In caso  di  mancata  adozione  non
          possono, a decorrere dal  1°  gennaio  2014,  procedere  ad
          assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con  qualsiasi
          contratto. Per i Ministeri  il  termine  di  cui  al  primo
          periodo si intende comunque rispettato  con  l'approvazione
          preliminare del Consiglio dei  Ministri  degli  schemi  dei
          regolamenti di riordino. Il termine previsto  dall'articolo
          2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, gia' prorogato dall'articolo 1,  comma  406,  della
          legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' differito al 28 febbraio
          2014". 
              Il testo del comma 6 dell'articolo 1 del  decreto-legge
          30 dicembre 2013, n. 150, non  e'  stato  confermato  dalla
          legge di conversione 27 febbraio 2014 n. 15. 
              - Si riporta  il  testodell'articolo  3della  legge  14
          gennaio  1994,  n.   20   (Disposizioni   in   materia   di
          giurisdizione e controllo della Corte dei conti): 
              "Art. 3. Norme in materia di controllo della Corte  dei
          conti. 
              1. Il controllo preventivo di legittimita' della  Corte
          dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti  non
          aventi forza di legge: 
              a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del
          Consiglio dei Ministri; 
              b) atti del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e
          atti dei Ministri aventi ad oggetto  la  definizione  delle
          piante organiche, il conferimento di incarichi di  funzioni
          dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e  per
          lo svolgimento dell'azione amministrativa; 
              c)  atti  normativi  a  rilevanza  esterna,   atti   di
          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
          di norme comunitarie; 
              c-bis); 
              d)  provvedimenti  dei  comitati  interministeriali  di
          riparto o assegnazione  di  fondi  ed  altre  deliberazioni
          emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); 
              e); 
              f) provvedimenti di  disposizione  del  demanio  e  del
          patrimonio immobiliare; 
              f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni; 
              f-ter) atti e contratti concernenti studi e  consulenze
          di cui all'articolo 1, comma 9,  della  legge  23  dicembre
          2005, n. 266; 
              g)    decreti    che    approvano    contratti    delle
          amministrazioni dello Stato, escluse le  aziende  autonome:
          attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per  i
          quali  ricorra   l'ipotesi   prevista   dall'ultimo   comma
          dell'articolo 19 del regio decreto  18  novembre  1923,  n.
          2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore
          in  ECU   stabilito   dalla   normativa   comunitaria   per
          l'applicazione  delle  procedure  di   aggiudicazione   dei
          contratti stessi; altri contratti passivi,  se  di  importo
          superiore ad un decimo del valore suindicato; 
              h) decreti di variazione del bilancio dello  Stato,  di
          accertamento  dei  residui  e  di  assenso  preventivo  del
          Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
          di esercizi successivi; 
              i) atti per il cui corso sia stato  impartito  l'ordine
          scritto del Ministro; 
              l) atti che il Presidente del  Consiglio  dei  Ministri
          richieda  di   sottoporre   temporaneamente   a   controllo
          preventivo  o  che  la  Corte   dei   conti   deliberi   di
          assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a  controllo
          preventivo in relazione a situazioni di diffusa e  ripetuta
          irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo. 
              1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis)  e
          f-ter) del comma 1 e' competente in ogni  caso  la  sezione
          centrale del controllo di legittimita'. 
              2. I provvedimenti sottoposti al  controllo  preventivo
          acquistano efficacia se il competente ufficio di  controllo
          non ne rimetta  l'esame  alla  sezione  del  controllo  nel
          termine di trenta giorni dal  ricevimento.  Il  termine  e'
          interrotto se l'ufficio  richiede  chiarimenti  o  elementi
          integrativi  di  giudizio.  Decorsi   trenta   giorni   dal
          ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione,  il
          provvedimento  acquista  efficacia  se  l'ufficio  non   ne
          rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione  del
          controllo si pronuncia  sulla  conformita'  a  legge  entro
          trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
          dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
          istruttoria.  Decorso  questo   termine   i   provvedimenti
          divengono esecutivi. 
              3. Le sezioni riunite della Corte  dei  conti  possono,
          con deliberazione motivata, stabilire che singoli  atti  di
          notevole rilievo finanziario, individuati per categorie  ed
          amministrazioni statali, siano sottoposti  all'esame  della
          Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
          riesame  degli  atti  entro  quindici  giorni  dalla   loro
          ricezione,    ferma    rimanendone    l'esecutivita'.    Le
          amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
          riesame   alla   Corte   dei   conti,   che   ove    rilevi
          illegittimita', ne da' avviso al Ministro. 
              4. La  Corte  dei  conti  svolge,  anche  in  corso  di
          esercizio,  il  controllo  successivo  sulla  gestione  del
          bilancio e del patrimonio delle amministrazioni  pubbliche,
          nonche' sulle  gestioni  fuori  bilancio  e  sui  fondi  di
          provenienza comunitaria, verificando la legittimita'  e  la
          regolarita' delle gestioni, nonche'  il  funzionamento  dei
          controlli  interni  a  ciascuna  amministrazione.  Accerta,
          anche in base all'esito di altri controlli, la  rispondenza
          dei risultati dell'attivita' amministrativa agli  obiettivi
          stabiliti dalla legge,  valutando  comparativamente  costi,
          modi e tempi dello svolgimento dell'azione  amministrativa.
          La Corte definisce annualmente i programmi e i  criteri  di
          riferimento  del  controllo  sulla  base  delle   priorita'
          previamente   deliberate   dalle   competenti   Commissioni
          parlamentari a  norma  dei  rispettivi  regolamenti,  anche
          tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento  del
          sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte  dagli
          organi, collegiali o monocratici, che  esercitano  funzioni
          di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
          autorita'  amministrative   indipendenti   o   societa'   a
          prevalente capitale pubblico. 
              5. Nei confronti delle  amministrazioni  regionali,  il
          controllo della gestione concerne  il  perseguimento  degli
          obiettivi  stabiliti  dalle  leggi  di   principio   e   di
          programma. 
              6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al
          Parlamento  ed  ai  consigli   regionali   sull'esito   del
          controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono  altresi'
          inviate alle amministrazioni  interessate,  alle  quali  la
          Corte formula,  in  qualsiasi  altro  momento,  le  proprie
          osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla  Corte  ed
          agli  organi  elettivi,  entro  sei  mesi  dalla  data   di
          ricevimento della relazione, le  misure  conseguenzialmente
          adottate. 
              7. Restano ferme, relativamente agli  enti  locali,  le
          disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre  1981,  n.
          786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
          1982, n. 51, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
          nonche', relativamente agli enti cui lo Stato  contribuisce
          in via ordinaria, le  disposizioni  della  legge  21  marzo
          1958, n. 259 . Le relazioni della  Corte  contengono  anche
          valutazioni sul funzionamento dei controlli interni. 
              8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente
          articolo,  la  Corte  dei  conti   puo'   richiedere   alle
          amministrazioni  pubbliche  ed  agli  organi  di  controllo
          interno qualsiasi  atto  o  notizia  e  puo'  effettuare  e
          disporre ispezioni e accertamenti diretti.  Si  applica  il
          comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,
          n. 453 . Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non
          territoriali il riesame di atti  ritenuti  non  conformi  a
          legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti  adottati  a
          seguito del riesame alla Corte dei conti, che,  ove  rilevi
          illegittimita',  ne  da'  avviso  all'organo  generale   di
          direzione. E' fatta salva, in  quanto  compatibile  con  le
          disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
          di controlli successivi previsti dal decreto legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29 , e successive  modificazioni,  e  dal
          decreto legislativo 12  febbraio  1993,  n.  39  ,  nonche'
          dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 
              9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo,  si
          applicano, in quanto compatibili con le disposizioni  della
          presente legge, le norme procedurali di cui al testo  unico
          delle leggi sulla Corte  dei  conti,  approvato  con  regio
          decreto  12  luglio  1934,   n.   1214   ,   e   successive
          modificazioni. 
              10. La sezione del controllo e' composta dal presidente
          della Corte dei conti che la presiede,  dai  presidenti  di
          sezione preposti al coordinamento e da tutti  i  magistrati
          assegnati a funzioni di controllo. La sezione e'  ripartita
          annualmente in quattro collegi dei quali  fanno  parte,  in
          ogni  caso,  il  presidente  della  Corte  dei  conti  e  i
          presidenti di sezione preposti al coordinamento. I  collegi
          hanno distinta competenza per tipologia di controllo o  per
          materia  e  deliberano  con  un  numero  minimo  di  undici
          votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta  dal  presidente
          della Corte dei conti ed  e'  composta  dai  presidenti  di
          sezione  preposti  al  coordinamento  e   da   trentacinque
          magistrati assegnati a funzioni di  controllo,  individuati
          annualmente dal  Consiglio  di  presidenza  in  ragione  di
          almeno tre per ciascun collegio della  sezione  e  uno  per
          ciascuna delle sezioni di controllo  sulle  amministrazioni
          delle regioni a statuto speciale e delle province  autonome
          di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un
          numero minimo di ventuno votanti. 
              10-bis. La sezione del controllo in  adunanza  plenaria
          stabilisce  annualmente  i  programmi  di  attivita'  e  le
          competenze dei collegi,  nonche'  i  criteri  per  la  loro
          composizione da parte del presidente della Corte dei conti. 
              11. Ferme restando le ipotesi di  deferimento  previste
          dall'articolo 24 del citato testo unico delle  leggi  sulla
          Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge
          21 marzo 1953,  n.  161  ,  la  sezione  del  controllo  si
          pronuncia in ogni caso in cui insorge  il  dissenso  tra  i
          competenti magistrati circa la legittimita'  di  atti.  Del
          collegio viene chiamato a far parte in qualita' di relatore
          il magistrato che deferisce la questione alla sezione. 
              12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui
          al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma
          da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate
          ragioni, in relazione  a  situazioni  e  provvedimenti  che
          richiedono tempestivi  accertamenti  e  verifiche,  dandone
          notizia alla sezione del controllo. 
              13. Le disposizioni del comma 1 non si  applicano  agli
          atti ed ai provvedimenti emanati nelle  materie  monetaria,
          creditizia, mobiliare e valutaria". 
              Si riporta il testo dell'articolo 36 del  decreto-legge
          6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti  per  la
          stabilizzazione finanziaria): 
              "Art. 36. Disposizioni in materia di riordino dell'ANAS
          S.p.A. 
              1. A decorrere dal 1° gennaio  2012  e'  istituita,  ai
          sensi dell'articolo 8 del  decreto  legislativo  30  luglio
          1999,  n.  300,  e  successive  modificazioni,  presso   il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e  con  sede
          in  Roma,  l'Agenzia  per  le  infrastrutture  stradali   e
          autostradali. Il potere di indirizzo,  di  vigilanza  e  di
          controllo sull'Agenzia e'  esercitato  dal  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti; in ordine alle attivita' di
          cui al comma 2, il potere di indirizzo e  di  controllo  e'
          esercitato, quanto ai profili finanziari, di  concerto  con
          il Ministero dell'economia e delle finanze.  L'incarico  di
          direttore  generale,  nonche'  quello  di  componente   del
          comitato direttivo e del collegio dei revisori dell'Agenzia
          ha la durata di tre anni. 
              2. L'Agenzia svolge  i  seguenti  compiti  e  attivita'
          ferme restando le competenze  e  le  procedure  previste  a
          legislazione vigente per  l'approvazione  di  contratti  di
          programma nonche' di atti convenzionali  e  di  regolazione
          tariffaria nel settore  autostradale  e  nei  limiti  delle
          risorse disponibili agli specifici scopi: 
              a) proposta  di  programmazione  della  costruzione  di
          nuove  strade   statali,   della   costruzione   di   nuove
          autostrade, in concessione; 
              b) quale amministrazione concedente: 
              1) selezione dei concessionari autostradali e  relativa
          aggiudicazione; 
              2)   vigilanza   e    controllo    sui    concessionari
          autostradali,  inclusa  la  vigilanza  sull'esecuzione  dei
          lavori di costruzione delle opere date in concessione e  il
          controllo della gestione delle autostrade il cui  esercizio
          e' dato in concessione; 
              3); 
              4) si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni,
          delle societa' miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a.,
          Autostrade  del  Molise  s.p.a.,  Concessioni  Autostradali
          Lombarde  s.p.a.  e  Concessioni  Autostradali   Piemontesi
          s.p.a.,  relativamente  alle  infrastrutture  autostradali,
          assentite o  da  assentire  in  concessione,  di  rilevanza
          regionale; 
              c)  approvazione  dei  progetti  relativi   ai   lavori
          inerenti la rete autostradale di interesse  nazionale,  che
          equivale a dichiarazione di pubblica utilita' ed urgenza ai
          fini  dell'applicazione   delle   leggi   in   materia   di
          espropriazione per pubblica utilita'; 
              d)   proposta   di   programmazione   del   progressivo
          miglioramento ed adeguamento  della  rete  delle  strade  e
          delle autostrade statali e della relativa segnaletica; 
              e) proposta in ordine  alla  regolazione  e  variazioni
          tariffarie  per  le  concessioni  autostradali  secondo   i
          criteri  e  le  metodologie  stabiliti   dalla   competente
          Autorita' di regolazione, alla quale e' demandata  la  loro
          successiva approvazione; 
              f)   vigilanza   sull'attuazione,    da    parte    dei
          concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la
          tutela del  patrimonio  delle  strade  e  delle  autostrade
          statali,  nonche'  la   tutela   del   traffico   e   della
          segnaletica;  vigilanza   sull'adozione,   da   parte   dei
          concessionari, dei provvedimenti ritenuti necessari ai fini
          della sicurezza del traffico  sulle  strade  ed  autostrade
          medesime; 
              g) effettuazione e partecipazione a studi,  ricerche  e
          sperimentazioni  in  materia  di  viabilita',  traffico   e
          circolazione; 
              h)  effettuazione,  a  pagamento,   di   consulenze   e
          progettazioni per conto di altre  amministrazioni  od  enti
          italiani e stranieri. 
              3.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2012  Anas   s.p.a.
          provvede,  nel  limite  delle  risorse  disponibili  e  nel
          rispetto   degli    obiettivi    di    finanza    pubblica,
          esclusivamente a: 
              a) costruire e gestire le strade,  ivi  incluse  quelle
          sottoposte   a   pedaggio,   e   le   autostrade   statali,
          incassandone tutte le entrate relative  al  loro  utilizzo,
          nonche' alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria; 
              b)   realizzare   il   progressivo   miglioramento   ed
          adeguamento della rete  delle  strade  e  delle  autostrade
          statali e della relativa segnaletica; 
              c) curare l'acquisto, la costruzione, la conservazione,
          il miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili
          destinati al  servizio  delle  strade  e  delle  autostrade
          statali; 
              d) espletare, mediante il proprio personale, i  compiti
          di cui al comma 3 dell'articolo 12 del decreto  legislativo
          30 aprile 1992, n. 285, e all'articolo 23 del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  16  dicembre  1992,  n.  495,
          nonche' svolgere le attivita' di cui all'articolo 2,  comma
          1, lettere f), g), h) ed i),  del  decreto  legislativo  26
          febbraio 1994, n. 143; 
              d-bis) approvare i progetti relativi ai lavori inerenti
          la rete stradale e autostradale di interesse nazionale, non
          sottoposta a pedaggio e in gestione diretta, che equivale a
          dichiarazione di  pubblica  utilita'  ed  urgenza  ai  fini
          dell'applicazione delle leggi in materia di  espropriazione
          per pubblica utilita'. 
              4. Entro la  data  del  30  settembre  2012,  l'Agenzia
          subentra ad Anas s.p.a. nelle funzioni di concedente per le
          convenzioni in essere alla stessa data. A  decorrere  dalla
          medesima data  in  tutti  gli  atti  convenzionali  con  le
          societa' regionali, nonche' con i concessionari di  cui  al
          comma 2, lettera b), il riferimento fatto ad  Anas  s.p.a.,
          quale ente concedente, deve intendersi sostituito,  ovunque
          ripetuto, con il riferimento all'Agenzia di cui al comma 1. 
              5. Relativamente alle attivita' e ai compiti di cui  al
          comma 2, l'Agenzia esercita ogni competenza gia' attribuita
          in   materia    all'Ispettorato    di    vigilanza    sulle
          concessionarie autostradali  e  ad  altri  uffici  di  Anas
          s.p.a. ovvero ad uffici di amministrazioni dello  Stato,  i
          quali sono conseguentemente soppressi a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2012.  Il  personale  degli  uffici  soppressi  con
          rapporto di lavoro subordinato a  tempo  indeterminato,  in
          servizio alla  data  del  31  maggio  2012,  e'  trasferito
          all'Agenzia,  per  formarne  il  relativo  ruolo  organico.
          All'Agenzia sono altresi' trasferite le risorse finanziarie
          previste per detto personale a legislazione  vigente  nello
          stato di previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture,
          nonche' le risorse di cui all'articolo 1, comma 1020, della
          legge  n.  296  del  2006,   gia'   finalizzate,   in   via
          prioritaria,   alla    vigilanza    sulle    concessionarie
          autostradali nei limiti delle esigenze di  copertura  delle
          spese   di   funzionamento   dell'Agenzia.   Al   personale
          trasferito  si  applica   la   disciplina   dei   contratti
          collettivi  nazionali  relativi  al  comparto  Ministeri  e
          dell'Area  I  della  dirigenza.  Il  personale   trasferito
          mantiene   il   trattamento   economico   fondamentale   ed
          accessorio, limitatamente alle voci fisse  e  continuative,
          corrisposto   al   momento   del   trasferimento,   nonche'
          l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il  predetto
          trattamento  economico  risulti  piu'  elevato  rispetto  a
          quello previsto e' attribuito per la differenza un  assegno
          ad personam riassorbibile con  i  successivi  miglioramenti
          economici a qualsiasi titolo conseguiti.  Con  decreto  del
          Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  su  proposta  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  ed  il
          Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione si
          procede alla individuazione delle unita'  di  personale  da
          trasferire all'Agenzia e  alla  riduzione  delle  dotazioni
          organiche   e   delle   strutture   delle   amministrazioni
          interessate  al  trasferimento  delle  funzioni  in  misura
          corrispondente al personale effettivamente trasferito.  Con
          lo stesso  decreto  e'  stabilita  un'apposita  tabella  di
          corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni  economiche
          del personale assegnato all'Agenzia. 
              6.  Entro  il  30  giugno  2013  il   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti e Anas s.p.a.  sottoscrivono
          la convenzione in funzione delle modificazioni  conseguenti
          alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5,  da  approvarsi
          con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze. 
              7. 
              7-bis. 
              8. Entro quindici  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, in deroga  a  quanto  previsto
          dallo statuto di Anas s.p.a., nonche' dalle disposizioni in
          materia  contenute  nel  codice  civile,  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si  provvede
          alla nomina  di  un  amministratore  unico  della  suddetta
          societa', al quale sono conferiti i  piu'  ampi  poteri  di
          amministrazione ordinaria e straordinaria ivi incluse tutte
          le attivita' occorrenti per la individuazione delle risorse
          umane,  finanziarie  e  strumentali  di  Anas  s.p.a.   che
          confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nell'Agenzia
          di cui al comma 1. Il consiglio di amministrazione di  Anas
          S.p.A. in  carica  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto decade con effetto dalla data di  adozione
          del citato  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. La revoca disposta ai  sensi  del  presente  comma
          integra gli estremi della giusta causa di cui  all'articolo
          2383, terzo  comma,  del  codice  civile  e  non  comporta,
          pertanto,   il   diritto   dei   componenti   revocati   al
          risarcimento di cui alla medesima disposizione. 
              9.  L'organo  amministrativo  provvede  altresi'   alla
          riorganizzazione  delle  residue  risorse  di  Anas  s.p.a.
          nonche'  alla  predisposizione  del  nuovo  statuto   della
          societa' che, entro il 30 novembre 2013, e'  approvato  con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti. Entro 30 giorni dalla data  di  approvazione  da
          parte dell'assemblea del  bilancio  per  l'esercizio  2012,
          viene  convocata  l'assemblea  di  Anas   s.p.a.   per   la
          ricostituzione del consiglio di amministrazione. 
              10. L'articolo 1, comma 1023, della legge  27  dicembre
          2006, n. 296, e' abrogato. 
              10-bis.  Il  comma  12  dell'articolo  23  del  decreto
          legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              «12. Chiunque  non  osserva  le  prescrizioni  indicate
          nelle autorizzazioni  previste  dal  presente  articolo  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 1.376,55 a euro 13.765,50 in via solidale con
          il soggetto pubblicizzato».". 
              Si riporta il testo dell'articolo 11 del  decreto-legge
          29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito  con  modificazioni
          dalla legge 24 febbraio 2012, n.  14  (Proroga  di  termini
          previsti da disposizioni legislative): 
              "Art.  11.   Proroga   di   termini   in   materia   di
          infrastrutture e trasporti. 
              1. All'articolo 5, del decreto-legge 30 dicembre  2009,
          n. 194,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
          febbraio  2010,  n.   25   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a); 
              b) al comma 7-duodecies, le parole: «per gli anni  2010
          e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2010,
          2011 e 2012». 
              2. All'articolo 3, comma 2, del decreto  legislativo  9
          maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni, le  parole:
          «31 dicembre 2010»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «30
          giugno 2012».  Il  termine  del  30  giugno  2012,  di  cui
          all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo  9  maggio
          2005,  n.  96,  come  modificato  dal  presente  comma,  e'
          prorogato al 31 dicembre 2012 per gli aeroporti che, pur in
          presenza di perdite di esercizio pregresse,  presentino  un
          piano da cui risultino, nel rispetto delle disposizioni  di
          cui all'articolo 6, comma 19, del decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122, il riequilibrio  economico-finanziario
          della gestione e il raggiungimento di  adeguati  indici  di
          solvibilita' patrimoniale. Entro  il  predetto  termine  si
          provvede all'individuazione degli aeroporti e  dei  sistemi
          aeroportuali di interesse nazionale,  di  cui  all'articolo
          698 del codice della navigazione. All'articolo 3, comma  2,
          del decreto legislativo 9 maggio  2005,  n.  96,  al  primo
          periodo, le parole: «da effettuare entro centoventi  giorni
          dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto
          legislativo,» sono soppresse. 
              3.  All'articolo  21-bis,  comma  1,  primo  e  secondo
          periodo,  del  decreto-legge  31  dicembre  2007,  n.  248,
          convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008,
          n. 31, e successive modificazioni, le parole  «31  dicembre
          2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012». 
              4. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25  marzo
          2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
          maggio 2010, n. 73, le parole: «entro e  non  oltre  il  31
          dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non
          oltre il 30 giugno 2012». 
              5.  Fino  alla   data   di   adozione   dello   statuto
          dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali,
          e comunque non oltre il 30 settembre 2012, le funzioni e  i
          compiti ad essa trasferiti ai sensi  dell'articolo  36  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  e
          successive modificazioni, continuano ad essere  svolti  dai
          competenti  uffici  delle  Amministrazioni  dello  Stato  e
          dall'Ispettorato   di   vigilanza   sulle    concessionarie
          autostradali e dagli altri uffici di Anas s.p.a. In caso di
          mancata adozione, entro il predetto termine, dello  statuto
          e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  di
          cui  all'articolo  36,  comma  5,  settimo   periodo,   del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,   n.   111,
          l'Agenzia e' soppressa e le  attivita'  e  i  compiti  gia'
          attribuiti alla medesima sono trasferiti al Ministero delle
          infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal  1°  ottobre
          2012,  che   rimane   titolare   delle   risorse   previste
          dall'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011, n. 111, e  cui  sono  contestualmente  trasferite  le
          risorse   finanziarie   umane   e   strumentali    relative
          all'Ispettorato   di   vigilanza    sulle    concessionarie
          autostradali di cui al medesimo comma 5. 
              6. Fermo  restando  quanto  previsto  al  comma  5  del
          presente  articolo,   all'articolo   36,   comma   4,   del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.  111,  le
          parole: «A decorrere dalla data di cui  al  comma  1»  sono
          sostituite dalle seguenti: «Entro la data del 30  settembre
          2012». 
              6-bis. Il decreto di  cui  all'articolo  23,  comma  7,
          quarto periodo, del codice della strada, di cui al  decreto
          legislativo  30  aprile  1992,   n.   285,   e   successive
          modificazioni, relativo ai  cartelli  di  valorizzazione  e
          promozione  del  territorio  indicanti   siti   d'interesse
          turistico e culturale, e' adottato entro il 31  marzo  2012
          di concerto con il Ministro per gli  affari  regionali,  il
          turismo e lo sport. 
              6-ter. All'articolo 58, comma 4, della legge 23  luglio
          2009, n. 99, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle
          seguenti: «ventiquattro mesi». 
              6-quater. All'articolo 26, comma 1,  del  decreto-legge
          30 dicembre 2008, n. 207,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge  27  febbraio  2009,  n.  14,  le  parole:  «31
          dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
          2012». (36) 
              6-quinquies. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27
          dicembre 2002,  n.  289,  e  successive  modificazioni,  le
          parole: «Per gli  anni  2004-2011»  sono  sostituite  dalle
          seguenti:  «Per  gli  anni  2004-2012».  E'   ulteriormente
          prorogato al 31 dicembre 2012 il termine di  cui  al  primo
          periodo  del  comma   8-quinquies   dell'articolo   6   del
          decreto-legge 28 dicembre 2006,  n.  300,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da
          ultimo prorogato al 31 dicembre 2011 dall'articolo 2, comma
          12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre  2010,  n.  225,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          2011, n.  10.  Al  terzo  periodo  dell'articolo  2,  comma
          12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre  2010,  n.  225,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          2011,  n.  10,  la  parola:  «2011»,  ovunque  ricorre,  e'
          sostituita dalla seguente: «2012». Al fine  di  attuare  le
          disposizioni di cui al presente comma,  e'  autorizzata  la
          spesa di 8 milioni  di  euro  per  l'anno  2012.  All'onere
          derivante dall'attuazione del  presente  comma,  pari  a  8
          milioni di euro per l'anno 2012 e a 2  milioni  di  euro  a
          decorrere   dall'anno   2013,    si    provvede    mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307, relativa  al  Fondo  per  interventi
          strutturali   di   politica    economica.    Il    Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
              6-sexies. L'articolo 16, comma 8, del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applica alle procedure
          gia' fatte salve dall'articolo 45, comma  12,  del  decreto
          legislativo 31  marzo  1998,  n.  80,  in  data  precedente
          all'entrata in vigore del medesimo comma 8, successivamente
          definite con la sottoscrizione di contratti individuali  di
          lavoro  che  hanno  determinato   e   consolidato   effetti
          giuridici decennali. 
              6-septies.   All'articolo   22,   comma   9-bis,    del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  le
          parole: «31 marzo»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
          luglio». L'articolo 20 della legge  12  novembre  2011,  n.
          183, e' abrogato. 
              6-octies. Il termine  del  31  dicembre  2010,  di  cui
          all'articolo 8-duodecies, comma 2-bis, del decreto-legge  8
          aprile 2008, n. 59, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 giugno 2008, n. 101, e' prorogato  al  31  dicembre
          2012, a condizione che, entro  e  non  oltre  venti  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto, i rappresentanti  legali  degli  enti
          territoriali interessati  sottoscrivano,  con  il  Ministro
          dell'economia e delle  finanze  e  con  il  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, apposito atto d'intesa  con
          l'impegno  a  far  fronte  agli  effetti  derivanti   dalla
          predetta  proroga   per   l'anno   2012   in   termini   di
          indebitamento  netto  per  l'importo   del   valore   della
          concessione pari a 568 milioni  di  euro,  nell'ambito  del
          proprio patto di stabilita'  interno  e  fornendo  adeguati
          elementi di verifica, nonche' in termini di fabbisogno  per
          l'importo di 140 milioni di  euro  mediante  riduzione  dei
          trasferimenti erariali e delle devoluzioni  di  entrata  ad
          essi spettanti". 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  25,  del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge   9   agosto   2013,   n.   98
          (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia): 
              "1. Al fine di assicurare la continuita' dell'attivita'
          di vigilanza sui concessionari della rete  autostradale  da
          parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in
          attuazione dell'articolo 11, comma 5, secondo periodo,  del
          decreto-legge 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 febbraio  2012,  n.  14,  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze  e
          per la pubblica amministrazione e  la  semplificazione,  si
          procede  alla  individuazione  delle  unita'  di  personale
          trasferito  al  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti e alla definizione della tabella di equiparazione
          del  personale  trasferito  con  quello   appartenente   al
          comparto Ministeri e all'Area  I  della  dirigenza  nonche'
          alla individuazione delle spese di  funzionamento  relative
          all'attivita' di vigilanza e  controllo  sui  concessionari
          autostradali. Il personale trasferito,  cui  si  applicano,
          per quanto non espressamente previsto, le  disposizioni  di
          cui all'articolo 36, comma 5, del  decreto-legge  6  luglio
          2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
          luglio 2011, n. 111,  mantiene  la  posizione  assicurativa
          gia'  costituita  nell'ambito  dell'assicurazione  generale
          obbligatoria, ovvero delle forme  sostitutive  o  esclusive
          dell'assicurazione stessa.  Per  le  finalita'  di  cui  al
          presente comma, la dotazione organica del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti e' incrementata: 
              a) per l'area funzionale di un numero di unita' pari al
          numero di unita' di personale  individuato  nella  predetta
          area dal decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          di cui al primo periodo; 
              b) per l'area dirigenziale di prima e di seconda fascia
          rispettivamente di una e dodici unita' di  personale,  come
          individuato dal predetto decreto.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 37 del  decreto-legge
          6 dicembre 2011,  n.  201  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni  urgenti
          per la crescita, l'equita' e il  consolidamento  dei  conti
          pubblici): 
              "Art. 37. Liberalizzazione del settore dei trasporti 
              1.  Nell'ambito  delle  attivita'  di  regolazione  dei
          servizi di pubblica utilita' di cui alla legge 14  novembre
          1995, n. 481, e' istituita l'Autorita' di  regolazione  dei
          trasporti, di  seguito  denominata  «Autorita'»,  la  quale
          opera in piena autonomia e con indipendenza di  giudizio  e
          di valutazione. La sede dell'Autorita' e' individuata in un
          immobile di proprieta' pubblica  nella  citta'  di  Torino,
          laddove idoneo e disponibile, con  decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, entro  il  termine  del  31
          dicembre 2013. In sede di  prima  attuazione  del  presente
          articolo, il collegio dell'Autorita' e' costituito entro il
          31 maggio 2012. L'Autorita' e' competente nel  settore  dei
          trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture e  ai
          servizi accessori, in conformita' con la disciplina europea
          e nel rispetto del  principio  di  sussidiarieta'  e  delle
          competenze delle regioni e degli  enti  locali  di  cui  al
          titolo  V   della   parte   seconda   della   Costituzione.
          L'Autorita' esercita  le  proprie  competenze  a  decorrere
          dalla data di adozione dei regolamenti di cui  all'articolo
          2,  comma  28,  della  legge  14  novembre  1995,  n.  481.
          All'Autorita'  si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
          disposizioni organizzative e di funzionamento di  cui  alla
          medesima legge. 
              1-bis. L'Autorita' e' organo  collegiale  composto  dal
          presidente  e  da  due  componenti  nominati   secondo   le
          procedure di cui all'articolo 2, comma 7,  della  legge  14
          novembre 1995,  n.  481.  Ai  componenti  e  ai  funzionari
          dell'Autorita' si applica il regime previsto  dall'articolo
          2, commi da 8 a  11,  della  medesima  legge.  Il  collegio
          nomina  un  segretario   generale,   che   sovrintende   al
          funzionamento dei servizi e degli uffici e ne  risponde  al
          presidente. 
              1-ter. I componenti  dell'Autorita'  sono  scelti,  nel
          rispetto  dell'equilibrio  di  genere,   tra   persone   di
          indiscussa  moralita'  e  indipendenza  e   di   comprovata
          professionalita' e competenza  nei  settori  in  cui  opera
          l'Autorita'.  A  pena  di  decadenza   essi   non   possono
          esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attivita'
          professionale o  di  consulenza,  essere  amministratori  o
          dipendenti di soggetti pubblici  o  privati  ne'  ricoprire
          altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli
          incarichi  elettivi  o  di   rappresentanza   nei   partiti
          politici, ne' avere interessi  diretti  o  indiretti  nelle
          imprese operanti nel settore di competenza  della  medesima
          Autorita'. I  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche
          sono   collocati   fuori   ruolo   per   l'intera    durata
          dell'incarico. I componenti  dell'Autorita'  sono  nominati
          per  un  periodo  di  sette  anni  e  non  possono   essere
          confermati  nella  carica.  In   caso   di   dimissioni   o
          impedimento del presidente o di un  membro  dell'Autorita',
          si procede alla sostituzione secondo  le  regole  ordinarie
          previste per la nomina dei  componenti  dell'Autorita',  la
          loro durata in carica e la non rinnovabilita' del mandato. 
              2. L'Autorita' e' competente nel settore dei  trasporti
          e  dell'accesso  alle   relative   infrastrutture   ed   in
          particolare provvede: 
              a) a garantire, secondo metodologie che incentivino  la
          concorrenza, l'efficienza produttiva delle  gestioni  e  il
          contenimento dei costi per  gli  utenti,  le  imprese  e  i
          consumatori,   condizioni   di   accesso   eque    e    non
          discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie,  portuali,
          aeroportuali e  alle  reti  autostradali,  fatte  salve  le
          competenze dell'Agenzia per le  infrastrutture  stradali  e
          autostradali di cui all'articolo  36  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111,  nonche'  in  relazione  alla
          mobilita' dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale,
          locale e urbano anche collegata  a  stazioni,  aeroporti  e
          porti; 
              b) a definire, se ritenuto necessario in relazione alle
          condizioni  di  concorrenza  effettivamente  esistenti  nei
          singoli mercati  dei  servizi  dei  trasporti  nazionali  e
          locali, i criteri per la fissazione da parte  dei  soggetti
          competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi,  tenendo
          conto dell'esigenza di  assicurare  l'equilibrio  economico
          delle  imprese  regolate,  l'efficienza  produttiva   delle
          gestioni e il contenimento dei costi  per  gli  utenti,  le
          imprese, i consumatori; 
              c) a verificare la corretta applicazione da  parte  dei
          soggetti interessati dei criteri  fissati  ai  sensi  della
          lettera b); 
              d) a stabilire le condizioni  minime  di  qualita'  dei
          servizi di trasporto nazionali e locali connotati da  oneri
          di servizio pubblico, individuate  secondo  caratteristiche
          territoriali di domanda e offerta; 
              e) a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio
          e alle diverse infrastrutture, il  contenuto  minimo  degli
          specifici diritti, anche di natura  risarcitoria,  che  gli
          utenti  possono  esigere  nei  confronti  dei  gestori  dei
          servizi e delle infrastrutture  di  trasporto;  sono  fatte
          salve le ulteriori garanzie che  accrescano  la  protezione
          degli  utenti  che  i   gestori   dei   servizi   e   delle
          infrastrutture possono inserire  nelle  proprie  carte  dei
          servizi; 
              f) a definire gli  schemi  dei  bandi  delle  gare  per
          l'assegnazione dei servizi  di  trasporto  in  esclusiva  e
          delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime
          gare  e  a  stabilire  i  criteri  per  la   nomina   delle
          commissioni aggiudicatrici; con  riferimento  al  trasporto
          ferroviario  regionale,  l'Autorita'   verifica   che   nei
          relativi  bandi   di   gara   non   sussistano   condizioni
          discriminatorie o che impediscano l'accesso  al  mercato  a
          concorrenti   potenziali   e    specificamente    che    la
          disponibilita' del materiale rotabile gia' al momento della
          gara non costituisca un  requisito  per  la  partecipazione
          ovvero  un  fattore  di  discriminazione  tra  le   imprese
          partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria e'
          concesso un tempo  massimo  di  diciotto  mesi,  decorrenti
          dall'aggiudicazione  definitiva,  per  l'acquisizione   del
          materiale rotabile indispensabile per  lo  svolgimento  del
          servizio; 
              g) con particolare riferimento al settore autostradale,
          a stabilire per le nuove concessioni sistemi tariffari  dei
          pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione
          dell'indicatore di produttivita' X a  cadenza  quinquennale
          per  ciascuna  concessione;  a  definire  gli   schemi   di
          concessione da inserire nei bandi  di  gara  relativi  alla
          gestione o costruzione; a definire  gli  schemi  dei  bandi
          relativi  alle  gare  cui  sono  tenuti   i   concessionari
          autostradali per  le  nuove  concessioni;  a  definire  gli
          ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo
          scopo di promuovere  una  gestione  plurale  sulle  diverse
          tratte e stimolare la concorrenza per confronto; 
              h) con particolare riferimento al settore aeroportuale,
          a  svolgere  ai  sensi  degli  articoli  da  71  a  81  del
          decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le  funzioni  di
          Autorita' di vigilanza istituita dall'articolo 71, comma 2,
          del predetto decreto-legge n. 1  del  2012,  in  attuazione
          della direttiva 2009/12/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,  dell'11  marzo  2009,  concernente  i   diritti
          aeroportuali; 
              i)    con    particolare    riferimento     all'accesso
          all'infrastruttura  ferroviaria,  a   svolgere   tutte   le
          funzioni di organismo di regolazione di cui all'articolo 37
          del decreto legislativo  8  luglio  2003,  n.  188,  e,  in
          particolare, a definire i criteri per la determinazione dei
          pedaggi  da  parte  del  gestore  dell'infrastruttura  e  i
          criteri di assegnazione delle tracce e della capacita' e  a
          vigilare sulla loro  corretta  applicazione  da  parte  del
          gestore dell'infrastruttura; 
              l) l'Autorita',  in  caso  di  inosservanza  di  propri
          provvedimenti  o  di  mancata  ottemperanza  da  parte  dei
          soggetti  esercenti   il   servizio   alle   richieste   di
          informazioni o  a  quelle  connesse  all'effettuazione  dei
          controlli, ovvero nel caso  in  cui  le  informazioni  e  i
          documenti  non  siano  veritieri,  puo'  irrogare  sanzioni
          amministrative pecuniarie  determinate  in  fase  di  prima
          applicazione secondo le  modalita'  e  nei  limiti  di  cui
          all'articolo 2  della  legge  14  novembre  1995,  n.  481.
          L'ammontare  riveniente  dal   pagamento   delle   predette
          sanzioni e' destinato ad un fondo per il  finanziamento  di
          progetti  a  vantaggio  dei  consumatori  dei  settori  dei
          trasporti, approvati dal Ministro  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti su  proposta  dell'Autorita'.  Tali  progetti
          possono  beneficiare  del  sostegno  di  altre  istituzioni
          pubbliche nazionali e europee; 
              m) con particolare  riferimento  al  servizio  taxi,  a
          monitorare e verificare la corrispondenza  dei  livelli  di
          offerta del servizio taxi, delle tariffe e  della  qualita'
          delle  prestazioni  alle  esigenze  dei  diversi   contesti
          urbani,   secondo   i   criteri   di    ragionevolezza    e
          proporzionalita', allo scopo di  garantire  il  diritto  di
          mobilita' degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle
          proprie  competenze,  provvedono,  previa  acquisizione  di
          preventivo parere da parte dell'Autorita', ad  adeguare  il
          servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti principi: 
              1) l'incremento del numero delle licenze  ove  ritenuto
          necessario anche in  base  alle  analisi  effettuate  dalla
          Autorita' per  confronto  nell'ambito  di  realta'  europee
          comparabili, a seguito di un'istruttoria sui costi-benefici
          anche ambientali, in relazione a  comprovate  ed  oggettive
          esigenze di mobilita' ed alle caratteristiche  demografiche
          e   territoriali,   bandendo   concorsi   straordinari   in
          conformita' alla vigente programmazione numerica, ovvero in
          deroga ove la programmazione  numerica  manchi  o  non  sia
          ritenuta idonea dal comune  ad  assicurare  un  livello  di
          offerta adeguato, per il rilascio, a titolo  gratuito  o  a
          titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare  ai  soggetti
          in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo  6  della
          legge 15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso  di  titolo
          oneroso, il relativo importo ed individuando,  in  caso  di
          eccedenza delle domande, uno o piu'  criteri  selettivi  di
          valutazione  automatica  o  immediata,  che  assicurino  la
          conclusione della procedura in  tempi  celeri.  I  proventi
          derivanti dal rilascio di licenze  a  titolo  oneroso  sono
          finalizzati ad adeguate compensazioni  da  corrispondere  a
          coloro che sono gia' titolari di licenza; 
              2) consentire ai titolari di  licenza  d'intesa  con  i
          comuni  una  maggiore  liberta'   nell'organizzazione   del
          servizio   sia   per   fronteggiare   particolari    eventi
          straordinari o  periodi  di  prevedibile  incremento  della
          domanda   e   in   numero   proporzionato   alle   esigenze
          dell'utenza, sia per sviluppare nuovi  servizi  integrativi
          come il taxi ad uso collettivo o altre forme; 
              3) consentire una maggiore  liberta'  nella  fissazione
          delle tariffe, la  possibilita'  di  una  loro  corretta  e
          trasparente  pubblicizzazione  a  tutela  dei  consumatori,
          prevedendo la possibilita' per gli utenti di  avvalersi  di
          tariffe   predeterminate   dal    comune    per    percorsi
          prestabiliti; 
              4) migliorare la  qualita'  di  offerta  del  servizio,
          individuando  criteri  mirati  ad  ampliare  la  formazione
          professionale degli operatori con  particolare  riferimento
          alla sicurezza stradale  e  alla  conoscenza  delle  lingue
          straniere,  nonche'  alla  conoscenza  della  normativa  in
          materia fiscale, amministrativa e civilistica del  settore,
          favorendo  gli  investimenti  in   nuove   tecnologie   per
          l'efficientamento organizzativo ed ambientale del  servizio
          e adottando la carta dei servizi a livello regionale; 
              n) con riferimento alla disciplina di cui alla  lettera
          m), l'Autorita' puo' ricorrere al tribunale  amministrativo
          regionale del Lazio. 
              3. Nell'esercizio  delle  competenze  disciplinate  dal
          comma 2 del presente articolo, l'Autorita': 
              a) puo' sollecitare  e  coadiuvare  le  amministrazioni
          pubbliche competenti  all'individuazione  degli  ambiti  di
          servizio  pubblico  e  dei  metodi  piu'   efficienti   per
          finanziarli, mediante l'adozione di pareri che puo' rendere
          pubblici; 
              b)  determina  i  criteri  per   la   redazione   della
          contabilita' delle imprese  regolate  e  puo'  imporre,  se
          necessario per garantire  la  concorrenza,  la  separazione
          contabile e societaria delle imprese integrate; 
              c)   propone    all'amministrazione    competente    la
          sospensione,  la  decadenza  o  la  revoca  degli  atti  di
          concessione, delle convenzioni, dei contratti  di  servizio
          pubblico, dei contratti di programma e di ogni  altro  atto
          assimilabile comunque  denominato,  qualora  sussistano  le
          condizioni previste dall'ordinamento; 
              d) richiede a chi ne e' in possesso le  informazioni  e
          l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio  delle
          sue  funzioni,  nonche'  raccoglie  da  qualunque  soggetto
          informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente; 
              e) se sospetta possibili violazioni  della  regolazione
          negli ambiti di sua competenza, svolge ispezioni  presso  i
          soggetti sottoposti alla  regolazione  mediante  accesso  a
          impianti,  a  mezzi  di   trasporto   e   uffici;   durante
          l'ispezione,  anche  avvalendosi  della  collaborazione  di
          altri  organi  dello  Stato,  puo'  controllare   i   libri
          contabili e qualsiasi altro documento aziendale,  ottenerne
          copia, chiedere chiarimenti e altre  informazioni,  apporre
          sigilli; delle operazioni ispettive e  delle  dichiarazioni
          rese deve essere redatto apposito verbale; 
              f) ordina la cessazione delle condotte in contrasto con
          gli atti di regolazione adottati e con gli impegni  assunti
          dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo le misure
          opportune di ripristino; nei casi in cui  intenda  adottare
          una decisione volta  a  fare  cessare  un'infrazione  e  le
          imprese  propongano   impegni   idonei   a   rimuovere   le
          contestazioni da essa avanzate,  puo'  rendere  obbligatori
          tali impegni per le  imprese  e  chiudere  il  procedimento
          senza accertare l'infrazione; puo' riaprire il procedimento
          se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti
          gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle  parti  si
          rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in  circostanze
          straordinarie,  ove  ritenga  che  sussistano   motivi   di
          necessita' e  di  urgenza,  al  fine  di  salvaguardare  la
          concorrenza  e  di  tutelare  gli  interessi  degli  utenti
          rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile,  puo'
          adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare; 
              g) valuta i  reclami,  le  istanze  e  le  segnalazioni
          presentati  dagli  utenti  e  dai  consumatori,  singoli  o
          associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi  e
          tariffari da  parte  dei  soggetti  esercenti  il  servizio
          sottoposto a regolazione, ai fini dell'esercizio delle  sue
          competenze; 
              h) favorisce l'istituzione di procedure semplici e poco
          onerose  per  la  conciliazione  e  la  risoluzione   delle
          controversie tra esercenti e utenti; 
              i) ferme restando le sanzioni previste dalla legge,  da
          atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una
          sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del
          fatturato dell'impresa interessata nei casi di inosservanza
          dei criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe,
          canoni, pedaggi, diritti e prezzi  sottoposti  a  controllo
          amministrativo, comunque denominati,  di  inosservanza  dei
          criteri   per   la   separazione   contabile   e   per   la
          disaggregazione dei costi  e  dei  ricavi  pertinenti  alle
          attivita'  di  servizio  pubblico  e  di  violazione  della
          disciplina  relativa   all'accesso   alle   reti   e   alle
          infrastrutture o  delle  condizioni  imposte  dalla  stessa
          Autorita', nonche' di inottemperanza  agli  ordini  e  alle
          misure disposti; 
              l) applica una sanzione amministrativa pecuniaria  fino
          all'1 per  cento  del  fatturato  dell'impresa  interessata
          qualora: 
              1)  i  destinatari  di  una  richiesta   della   stessa
          Autorita' forniscano informazioni  inesatte,  fuorvianti  o
          incomplete,  ovvero  non  forniscano  le  informazioni  nel
          termine stabilito; 
              2) i destinatari di un'ispezione rifiutino  di  fornire
          ovvero presentino in modo incompleto i documenti aziendali,
          nonche' rifiutino di fornire o forniscano in modo inesatto,
          fuorviante o incompleto i chiarimenti richiesti; 
              m) nel caso di inottemperanza agli impegni di cui  alla
          lettera f) applica una sanzione fino al 10  per  cento  del
          fatturato dell'impresa interessata. 
              4. Restano ferme tutte le altre competenze  diverse  da
          quelle   disciplinate   nel   presente    articolo    delle
          amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori
          indicati; in particolare, restano ferme  le  competenze  in
          materia di vigilanza, controllo e sanzione nell'ambito  dei
          rapporti con le imprese di trasporto e con i gestori  delle
          infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici,
          di definizione  degli  ambiti  del  servizio  pubblico,  di
          tutela sociale e di promozione degli investimenti. Tutte le
          amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nonche' gli
          enti  strumentali  che  hanno  competenze  in  materia   di
          sicurezza e standard tecnici  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti trasmettono all'Autorita' le delibere che possono
          avere  un  impatto  sulla  concorrenza  tra  operatori  del
          settore, sulle tariffe, sull'accesso  alle  infrastrutture,
          con   facolta'   da   parte   dell'Autorita'   di   fornire
          segnalazioni  e  pareri  circa   la   congruenza   con   la
          regolazione economica. Restano  altresi'  ferme  e  possono
          essere    contestualmente    esercitate    le    competenze
          dell'Autorita' garante della concorrenza disciplinate dalla
          legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dai decreti  legislativi  2
          agosto 2007,  n.  145  e  2  agosto  2007,  n.  146,  e  le
          competenze  dell'Autorita'  di  vigilanza   sui   contratti
          pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.
          163 e le  competenze  dell'Agenzia  per  le  infrastrutture
          stradali  e  autostradali  di  cui  all'articolo   36   del
          decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. 
              5. L'Autorita' rende pubblici nei modi piu' opportuni i
          provvedimenti di regolazione e riferisce  annualmente  alle
          Camere  evidenziando   lo   stato   della   disciplina   di
          liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire. La
          regolazione approvata ai sensi del presente articolo  resta
          efficace fino a  quando  e'  sostituita  dalla  regolazione
          posta dalle amministrazioni pubbliche cui saranno  affidate
          le competenze previste dal presente articolo. 
              6. Alle attivita'  di  cui  al  comma  3  del  presente
          articolo si provvede come segue: 
              a) agli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorita'
          e dal suo funzionamento, nel limite massimo di 1,5  milioni
          di euro per l'anno 2013 e 2,5 milioni di  euro  per  l'anno
          2014, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2013-2015,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2013,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al Ministero  degli  affari  esteri.  Al  fine  di
          assicurare l'immediato avvio dell'Autorita' di  regolazione
          dei trasporti, l'Autorita' garante della concorrenza e  del
          mercato anticipa, nei limiti di  stanziamento  del  proprio
          bilancio, le risorse  necessarie  per  la  copertura  degli
          oneri   derivanti   dall'istituzione   dell'Autorita'    di
          regolazione dei trasporti e dal  suo  funzionamento,  nella
          misura di 1,5 milioni di euro per  l'anno  2013  e  di  2,5
          milioni di euro per l'anno 2014. Le somme  anticipate  sono
          restituite all'Autorita' garante della  concorrenza  e  del
          mercato a valere sulle risorse  di  cui  al  primo  periodo
          della presente lettera. Fino all'attivazione del contributo
          di  cui  alla  lettera  b),   l'Autorita'   garante   della
          concorrenza  e  del  mercato,  nell'ambito  delle  predette
          risorse,  assicura   all'Autorita'   di   regolazione   dei
          trasporti,  tramite  apposita  convenzione,  il  necessario
          supporto operativo-logistico, economico e  finanziario  per
          lo     svolgimento     delle     attivita'      strumentali
          all'implementazione    della    struttura     organizzativa
          dell'Autorita' di regolazione dei trasporti; 
              b) mediante un contributo  versato  dai  gestori  delle
          infrastrutture  e  dei  servizi  regolati,  in  misura  non
          superiore  all'uno  per  mille  del   fatturato   derivanti
          dall'esercizio delle attivita' svolte percepiti nell'ultimo
          esercizio. Il contributo  e'  determinato  annualmente  con
          atto dell'Autorita', sottoposto ad  approvazione  da  parte
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel  termine  di
          trenta giorni dalla  ricezione  dell'atto,  possono  essere
          formulati rilievi cui l'Autorita' si conforma;  in  assenza
          di rilievi nel termine l'atto si intende approvato; 
              b-bis) ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  29,  ultimo
          periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in  sede  di
          prima  attuazione  del   presente   articolo,   l'Autorita'
          provvede al reclutamento  del  personale  di  ruolo,  nella
          misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella
          pianta organica,  determinata  in  ottanta  unita',  e  nei
          limiti  delle  risorse   disponibili,   mediante   apposita
          selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche
          amministrazioni  in  possesso  delle   competenze   e   dei
          requisiti di professionalita' ed esperienza  richiesti  per
          l'espletamento delle singole funzioni e tale  da  garantire
          la massima neutralita' e imparzialita'. In fase di avvio il
          personale selezionato dall'Autorita' e' comandato da  altre
          pubbliche  amministrazioni,  con  oneri  a   carico   delle
          amministrazioni di provenienza. A  seguito  del  versamento
          dei  contributi  di  cui  alla  lettera  b),  il   predetto
          personale  e'  immesso  nei  ruoli   dell'Autorita'   nella
          qualifica assunta in sede di selezione. 
              6-bis.  Nelle   more   dell'entrata   in   operativita'
          dell'Autorita',  determinata  con  propria   delibera,   le
          funzioni e le competenze attribuite alla  stessa  ai  sensi
          del presente articolo continuano  ad  essere  svolte  dalle
          amministrazioni  e  dagli  enti  pubblici  competenti   nei
          diversi settori interessati. A decorrere dalla stessa  data
          l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari  (URSF)
          del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  di  cui
          all'articolo 4, comma 1, lettera c), del regolamento di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008,
          n. 211, istituito ai sensi  dell'articolo  37  del  decreto
          legislativo  8  luglio  2003,   n.   188,   e'   soppresso.
          Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture  e  dei
          trasporti provvede alla riduzione della dotazione  organica
          del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia  in
          misura corrispondente agli uffici dirigenziali  di  livello
          generale  e  non  generale   soppressi.   Sono,   altresi',
          soppressi  gli  stanziamenti  di  bilancio  destinati  alle
          relative spese di funzionamento. 
              6-ter. Restano ferme le competenze del Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia
          e delle finanze nonche' del CIPE in materia di approvazione
          di contratti di programma nonche'  di  atti  convenzionali,
          con  particolare  riferimento   ai   profili   di   finanza
          pubblica". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  10  del  decreto
          legislativo  21  novembre  2005,  n.  284  (Riordino  della
          Consulta  generale  per  l'autotrasporto  e  del   Comitato
          centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori): 
              "Art. 10. Composizione. 
              1. Il Comitato centrale e' composto dai seguenti membri
          effettivi,  nominati  con  decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti: 
              a) un Dirigente del Ministero  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti con incarico di livello dirigenziale generale
          nell'ambito di quelli previsti dall'articolo  2,  comma  5,
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  3  dicembre
          2008, n.  211  "Regolamento  recante  riorganizzazione  del
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti",   con
          funzioni di Presidente; 
              b) due Vicepresidenti, dei quali il primo, responsabile
          dell'attivita' amministrativa e contabile, con incarico  di
          livello   dirigenziale   di   seconda   fascia    assegnato
          nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 14,  comma  4,
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  3  dicembre
          2008, n. 211 ed il secondo e' eletto dallo stesso  Comitato
          centrale,  nell'ambito  dei  componenti  in  rappresentanza
          delle associazioni di categoria degli autotrasportatori; 
              c) quattro rappresentanti, con qualifica  dirigenziale,
          del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
              d) un rappresentante, con qualifica  dirigenziale,  per
          ciascuno dei Ministeri degli affari  esteri,  dell'interno,
          dell'economia   e   delle   finanze,    della    giustizia,
          dell'ambiente e  tutela  del  territorio,  delle  politiche
          comunitarie,  del  lavoro  e   politiche   sociali,   delle
          politiche agricole e forestali, delle attivita' produttive,
          e degli affari regionali; 
              e) quattro rappresentanti delle Regioni,  di  cui  tre,
          rispettivamente, delle Regioni dell'Italia  settentrionale,
          centrale e meridionale,  ed  uno  in  rappresentanza  delle
          regioni a statuto speciale o  delle  province  autonome  di
          Trento e Bolzano; 
              f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di
          categoria    degli    autotrasportatori,     nonche'     un
          rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali di
          rappresentanza,   assistenza   e   tutela   del   movimento
          cooperativo  giuridicamente  riconosciute   dal   Ministero
          competente ai sensi delle vigenti disposizioni, che abbiano
          i seguenti requisiti: 
              1) ordinamento  interno  a  base  democratica,  sancito
          dallo statuto; 
              2)  potere  di  rappresentanza,  risultante   in   modo
          esplicito   dallo   statuto,    della    categoria    degli
          autotrasportatori,   con   esclusione   di    contemporanea
          rappresentanza di categorie aventi interessi contrapposti; 
              3)  anzianita'  di  costituzione,  avvenuta  con   atto
          notarile, di almeno cinque  anni,  durante  i  quali  siano
          state  date,  in  maniera  continuativa,  anche  a  livello
          provinciale,    manifestazioni    di    attivita'    svolte
          nell'interesse professionale della categoria; 
              4) non meno di cinquecento imprese iscritte  a  livello
          nazionale, ovvero imprese iscritte con un totale di veicoli
          aventi  massa  complessiva  non   inferiore   a   ventimila
          tonnellate; 
              5) organizzazione  periferica  comprovata  con  proprie
          sedi in almeno venti circoscrizioni provinciali; 
              6) essere stata  firmataria,  nel  corso  degli  ultimi
          dieci anni, di rinnovi del contratto  collettivo  nazionale
          di lavoro logistica, trasporto merci e spedizione; 
              7) essere rappresentata in seno al Consiglio  nazionale
          dell'economia e del lavoro, direttamente o per  il  tramite
          delle Confederazioni alle quali aderisce; 
              g). 
              2. Per ogni membro effettivo e' nominato un supplente. 
              3. I componenti del Comitato centrale durano in  carica
          tre anni e possono essere confermati. Essi  possono  essere
          sostituiti  nel  corso  del  mandato,  su  richiesta  delle
          Amministrazioni  o  delle  organizzazioni  che   li   hanno
          designati". 
              Si riporta il testo del comma 5  dell'articolo  11  del
          decreto-legge 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 (Proroga
          di termini previsti da disposizioni legislative): 
              "5.  Fino  alla  data   di   adozione   dello   statuto
          dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali,
          e comunque non oltre il 30 settembre 2012, le funzioni e  i
          compiti ad essa trasferiti ai sensi  dell'articolo  36  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  e
          successive modificazioni, continuano ad essere  svolti  dai
          competenti  uffici  delle  Amministrazioni  dello  Stato  e
          dall'Ispettorato   di   vigilanza   sulle    concessionarie
          autostradali e dagli altri uffici di Anas s.p.a. In caso di
          mancata adozione, entro il predetto termine, dello  statuto
          e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  di
          cui  all'articolo  36,  comma  5,  settimo   periodo,   del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,   n.   111,
          l'Agenzia e' soppressa e le  attivita'  e  i  compiti  gia'
          attribuiti alla medesima sono trasferiti al Ministero delle
          infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal  1°  ottobre
          2012,  che   rimane   titolare   delle   risorse   previste
          dall'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011, n. 111, e  cui  sono  contestualmente  trasferite  le
          risorse   finanziarie   umane   e   strumentali    relative
          all'Ispettorato   di   vigilanza    sulle    concessionarie
          autostradali di cui al medesimo comma 5". 
              Si riporta il testo del comma  6  dell'articolo  67-ter
          del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134  (Misure
          urgenti per la crescita del Paese): 
              "6.  Al   fine   di   fronteggiare   la   ricostruzione
          conseguente agli eventi sismici verificatisi nella  regione
          Abruzzo  il  giorno  6  aprile  2009,  il  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato, in deroga  a
          quanto previsto dall'articolo 3, comma 102, della legge  24
          dicembre 2007,  n.  244,  e  successive  modificazioni,  ad
          assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2013,
          fino a 100  unita'  di  personale,  previo  esperimento  di
          procedure   selettive   pubbliche.   Tale   personale    e'
          temporaneamente assegnato fino  a  50  unita'  agli  Uffici
          speciali di cui al comma 2, fino a 40 unita' alle  province
          interessate e fino a 10 unita' alla regione  Abruzzo.  Alla
          cessazione  delle  esigenze  della  ricostruzione  e  dello
          sviluppo del territorio coinvolto nel sisma  del  6  aprile
          2009,  tale  personale  e'  assegnato  al  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti  per  finalita'  connesse  a
          calamita' e  ricostruzione,  secondo  quanto  disposto  con
          apposito  regolamento  ai  sensi  dell'articolo  17,  comma
          4-bis,  della  legge   23   agosto   1988,   n.   400.   In
          considerazione delle suddette assunzioni  di  personale  e'
          corrispondentemente incrementata la dotazione organica  del
          Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti.  E'  fatto
          comunque  salvo  quanto  previsto   dall'articolo   2   del
          decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.". 
              Si riporta il testo del comma  1-ter  dell'articolo  55
          del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,  convertito  dalla
          legge 24 marzo 2012, n. 27  (Disposizioni  urgenti  per  la
          concorrenza,  lo  sviluppo  delle   infrastrutture   e   la
          competitivita'): 
              "1-ter.  Al  fine  di   svolgere   le   necessarie   ed
          indifferibili attivita'  di  vigilanza  e  controllo  delle
          grandi dighe, nonche' per le attivita' di  controllo  delle
          opere  di  derivazione  a  valle  e  condotte  forzate,  il
          Ministero  delle  infrastrutture   e   dei   trasporti   e'
          autorizzato ad effettuare la spesa di euro 1.514.000  annui
          a decorrere dal 2013 per provvedere, anche in  deroga  alla
          normativa vigente, all'assunzione a tempo indeterminato  di
          32 unita' di personale. A tal fine  la  dotazione  organica
          del personale del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti e' incrementata di un  numero  corrispondente  di
          posti.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  primo
          periodo  si  provvede  mediante   corrispondente   parziale
          utilizzo  della  quota  delle  entrate  previste,  per   il
          medesimo   anno,   dall'articolo   2,   comma   172,    del
          decreto-legge 3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,  n.  286,  con
          corrispondente   riduzione   della   spesa   relativa    al
          funzionamento del Registro italiano dighe. A tal fine, dopo
          il primo periodo del suddetto comma  172,  e'  inserito  il
          seguente:  «Una  quota  degli  introiti   che   affluiscono
          annualmente a titolo  di  contribuzione  degli  utenti  dei
          servizi, pari a euro 1.514.000 annui a decorrere dal  2013,
          resta  acquisita  al  bilancio  dello  Stato;  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con   propri   decreti,   le   occorrenti   variazioni   di
          bilancio».". 
              Il decreto del Presidente della Repubblica  3  dicembre
          2008, n. 211 (Regolamento di riorganizzazione del Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti) e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 3 del 5 gennaio 2009. 
              Il decreto del Presidente della Repubblica  3  dicembre
          2008, n. 212 (Regolamento di riorganizzazione degli  uffici
          di  diretta  collaborazione  presso  il   Ministero   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti)  e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 3 del 5 gennaio 2009. 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  27  aprile
          2006,  n.  204  (Regolamento  di  riordino  del   Consiglio
          Superiore  dei  Lavori  Pubblici),  come   modificato   dal
          succitato decreto del Presidente della  Repubblica  n.  211
          del 2008, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del
          6 giugno 2006. 
              Il  decreto  legislativo  10  agosto   2007,   n.   162
          (Attuazione  delle  Direttive   2004/49/CE   e   2004/51/CE
          relative alla sicurezza  e  allo  sviluppo  delle  ferrovie
          comunitarie) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  234
          dell'8 ottobre 2007, supplemento ordinario. 
              Il  decreto  legislativo  8  ottobre   2010,   n.   191
          (Attuazione  della  direttiva  2008/57/CE   e   2009/131/CE
          relativa  all'interoperabilita'  del  sistema   ferroviario
          comunitario) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  271
          del 19 novembre 2010, supplemento ordinario. 
              Il  decreto  legislativo  6  settembre  2011   n.   165
          (Attuazione della direttiva  2009/18/CE  che  stabilisce  i
          principi  fondamentali  in  materia  di   inchieste   sugli
          incidenti  nel  settore  del  trasporto  marittimo  e   che
          modifica  le  direttive   1999/35/CE   e   2002/59/CE)   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233  del  6  ottobre
          2011. 
              Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo  1  della
          legge  6  novembre  2012,  n.  190  (Disposizioni  per   la
          prevenzione   e   la   repressione   della   corruzione   e
          dell'illegalita' nella pubblica amministrazione): 
              "7.  A  tal  fine,  l'organo  di   indirizzo   politico
          individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo
          di  prima  fascia  in  servizio,  il   responsabile   della
          prevenzione  della  corruzione.  Negli  enti   locali,   il
          responsabile  della   prevenzione   della   corruzione   e'
          individuato, di norma,  nel  segretario,  salva  diversa  e
          motivata determinazione". 
              Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33  (Riordino
          della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
          trasparenza e diffusione di  informazioni  da  parte  delle
          pubbliche  amministrazioni),  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale, serie generale, 5 aprile 2013, n. 80. 
              Si riporta il testo del comma 14  dell'articolo  4  del
          decreto legislativo 10  agosto  2007,  n.  162  (Attuazione
          delle  direttive  2004/49/CE  e  2004/51/CE  relative  alla
          sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie): 
              "14. All'atto del trasferimento definitivo nell'Agenzia
          del personale proveniente dal Ministero  dei  trasporti  e'
          ridotta in misura corrispondente la dotazione organica  del
          predetto Ministero". 
 
          Note all'art. 1: 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  42  del  decreto
          legislativo   30   luglio    1999,    n.    300    (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo  11
          della L. 15 marzo 1997, n. 59): 
              "Art.42.Aree funzionali. 
              1. Il ministero svolge in particolare le funzioni  e  i
          compiti  di   spettanza   statale   nelle   seguenti   aree
          funzionali: 
              a)  programmazione,  finanziamento,   realizzazione   e
          gestione   delle   reti   infrastrutturali   di   interesse
          nazionale, ivi comprese le reti  elettriche,  idrauliche  e
          acquedottistiche,  e  delle  altre   opere   pubbliche   di
          competenza dello Stato, ad eccezione di quelle  in  materia
          di  difesa;  qualificazione  degli  esecutori   di   lavori
          pubblici; costruzioni nelle zone sismiche; 
              b) edilizia residenziale: aree urbane; 
              c) navigazione e  trasporto  marittimo;  vigilanza  sui
          porti; demanio marittimo;  sicurezza  della  navigazione  e
          trasporto  nelle  acque  interne;  programmazione,   previa
          intesa con le regioni interessate, del  sistema  idroviario
          padano-veneto; aviazione civile e trasporto aereo; 
              d) trasporto  terrestre,  circolazione  dei  veicoli  e
          sicurezza dei trasporti terrestri; 
              d-bis) sicurezza e regolazione  tecnica,  salvo  quanto
          disposto da leggi e regolamenti, concernenti le  competenze
          disciplinate dall'articolo 41 e  dal  presente  comma,  ivi
          comprese le espropriazioni; 
              d-ter) pianificazione delle reti, della logistica e dei
          nodi infrastrutturali di interesse nazionale, realizzazione
          delle  opere  corrispondenti  e  valutazione  dei  relativi
          interventi; 
              d-quater) politiche dell'edilizia concernenti anche  il
          sistema delle citta' e delle aree metropolitane. 
              2. Il ministero svolge, altresi', funzioni e compiti di
          monitoraggio, controllo e vigilanza nelle aree  di  cui  al
          comma 1, nonche' funzioni  di  vigilanza  sui  gestori  del
          trasporto derivanti dalla legge, dalla  concessione  e  dai
          contratti di programma o di servizio,  fatto  salvo  quanto
          previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.". 
              Si riporta il testo degli articoli 4 e  18  del  citato
          decreto legislativo n. 162 del 2007: 
              "Art.4. Istituzione e ordinamento. 
              1.  E'  istituita,  con  sede  in  Firenze,   l'Agenzia
          nazionale per la sicurezza  delle  ferrovie  definita  alla
          lettera g) dell'articolo 3, di seguito denominata  Agenzia,
          con  compiti  di  garanzia  della  sicurezza  del   sistema
          ferroviario nazionale. 
              2. L'Agenzia svolge i compiti e le  funzioni  per  essa
          previsti dalla direttiva 2004/49/CE ed  ha  competenza  per
          l'intero  sistema  ferroviario  nazionale,  secondo  quanto
          previsto agli articoli 2 e 3, lettera  a),  e  fatto  salvo
          quanto  previsto  all'articolo   2,   comma   3.   Per   le
          infrastrutture transfrontaliere specializzate i compiti  di
          Autorita' preposta alla sicurezza di cui al capo  IV  della
          direttiva 2004/49/CE sono affidati a  seguito  di  apposite
          convenzioni internazionali, all'Agenzia, all'Autorita'  per
          la sicurezza ferroviaria del Paese limitrofo o ad  apposito
          organismo binazionale. 
              3. L'Agenzia, disciplinata, per quanto non previsto dal
          presente decreto, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto
          legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,   e'   dotata   di
          personalita'   giuridica   ed   autonomia   amministrativa,
          regolamentare, patrimoniale, contabile  e  finanziaria,  ed
          opera anche svolgendo i compiti di regolamentazione tecnica
          di  cui  all'articolo  16,  comma  2,  lettera  f),   della
          direttiva 2004/49/CE. 
              4. L'Agenzia e' sottoposta a poteri di indirizzo  e  di
          vigilanza  del  Ministro  dei  trasporti  che   annualmente
          relaziona al  Parlamento  sull'attivita'  svolta  ai  sensi
          dell'articolo 7 del presente decreto. Per l'esercizio della
          funzione di vigilanza, il Ministro si avvale delle  risorse
          umane,  strumentali  e  finanziarie  gia'   disponibili   a
          legislazione vigente. 
              5. Sono organi dell'Agenzia: il direttore, il  comitato
          direttivo  ed  il  collegio  dei  revisori  dei  conti.  Il
          direttore  e'  scelto  fra  personalita'   con   comprovata
          esperienza tecnico-scientifica  nel  settore.  Il  comitato
          direttivo e' composto dal direttore, che lo presiede, e  da
          quattro  dirigenti  dei  principali  settori  di  attivita'
          dell'Agenzia. Il direttore  e'  nominato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro  dei
          trasporti e dura in carica tre anni. I membri del  comitato
          direttivo durano in carica tre anni, vengono  nominati  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta  del  Ministro  dei  trasporti.  Il  collegio  dei
          revisori dei conti e' costituito  dal  Presidente,  da  due
          componenti effettivi e da  due  supplenti,  che  durano  in
          carica tre anni e che sono rinnovabili una  sola  volta.  I
          componenti del  collegio  sono  nominati  con  decreto  del
          Ministro  dei  trasporti,  su   designazione,   quanto   al
          Presidente, del Ministro dell'economia e delle finanze . 
              6. Con separati regolamenti su  proposta  del  Ministro
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze e  con  il  Ministro  per  le  riforme  e  le
          innovazioni nella  pubblica  amministrazione,  da  emanarsi
          entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente  decreto
          ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge  23  agosto
          1988, n. 400 e successive modifiche, si provvede alla: 
              a) definizione dell'assetto organizzativo,  centrale  e
          periferico,  dell'Agenzia,  indicazione  del  comparto   di
          contrattazione    collettiva    individuato    ai     sensi
          dell'articolo 40del decreto legislativo n.  165  del  2001,
          adozione  dello  statuto,  recante  fra  l'altro  il  ruolo
          organico del personale dell'Agenzia, nel limite massimo  di
          trecento  unita'  e  delle  risorse  finanziarie   di   cui
          all'articolo 26, nonche' alla disciplina  delle  competenze
          degli organi di direzione dell'Agenzia; 
              b) definizione delle modalita'  del  trasferimento  del
          personale   da   inquadrare   nell'organico    dell'Agenzia
          proveniente dal Ministero dei trasporti, per  il  quale  si
          continuano  ad  applicare  le  disposizioni  del   comparto
          Ministeri per il periodo di comando  di  cui  al  comma  8,
          nonche' del personale di cui alla  lettera  b)  del  citato
          comma  8,  da  inquadrare  nell'organico  dell'Agenzia  nel
          limite del 50 per cento dei  posti  previsti  nell'organico
          stesso, fermi restando i limiti di cui alla lettera a)  del
          presente comma; 
              c) disciplina del reclutamento  da  parte  dell'Agenzia
          delle  risorse  umane,   individuate   mediante   procedure
          selettive pubbliche ai sensi  dell'articolo  35del  decreto
          legislativo n. 165 del 2001, da espletarsi entro  sei  mesi
          dall'entrata in vigore del relativo regolamento; 
              d) ricognizione delle attribuzioni  che  restano  nella
          competenza del Ministero dei trasporti  ed  al  conseguente
          riassetto delle strutture del Ministero stesso; 
              e)  adozione  del  regolamento  di  amministrazione   e
          contabilita'  ispirato  ai  principi   della   contabilita'
          pubblica. 
              7. Entro tre mesi dall'adozione  dei  provvedimenti  di
          cui al comma  6  l'Agenzia  assume  le  attribuzioni  nella
          materia di sicurezza del trasporto ferroviario previste dal
          presente  decreto  e  gia'  esercitate  dal  Ministero  dei
          trasporti e dal Gruppo FS S.p.A. 
              8. In sede di prima applicazione del presente  decreto,
          e sino all'attuazione dei provvedimenti di cui al  comma  6
          del presente articolo,  il  funzionamento  dell'Agenzia  e'
          assicurato  con  l'utilizzazione,  nel  limite  massimo  di
          duecentocinque unita' di personale: 
              a) numero non superiore a dodici proveniente dai  ruoli
          del Ministero dei trasporti, in regime di comando; 
              b) per la restante parte, con oneri a carico  dell'ente
          di provenienza fino all'attuazione  dell'articolo  26,  con
          personale  tecnico,   avente   riconosciute   capacita'   e
          competenza, anche proveniente da F.S. S.p.A., R.F.I. S.p.A.
          e da societa' controllate da F.S. S.p.A., individuato,  con
          procedura selettiva, sulla base di apposite convezioni  che
          non devono comportare oneri per la finanza pubblica, con il
          Ministero  dei  trasporti   ed   il   gruppo   FS   S.p.A.,
          dall'Agenzia. 
              9. L'Agenzia utilizza, quale  sede,  gli  immobili,  da
          individuarsi d'intesa con  le  societa'  interessate,  gia'
          utilizzati da FS S.p.A., o da altre  societa'  del  gruppo,
          per l'espletamento delle attivita'  da  cui  tali  Societa'
          vengono a cessare  ai  sensi  del  presente  decreto.  Alle
          eventuali compensazioni si  potra'  provvedere  nella  sede
          dell'adeguamento di cui all'articolo 27, comma 2. 
              10. Entro dodici mesi dalla data di entrata  in  vigore
          dei regolamenti di cui  al  comma  6,  l'Agenzia  provvede,
          sentite  le  organizzazioni  sindacali  di  categoria,  con
          provvedimento da sottoporre all'approvazione  del  Ministro
          dei trasporti di concerto con i  Ministri  dell'economia  e
          delle finanze e per  le  riforme  e  le  innovazioni  nella
          pubblica  amministrazione,  a  stabilire  la   ripartizione
          dell'organico di  cui  al  comma  6,  tenendo  conto  delle
          effettive esigenze di funzionamento. 
              11. Al personale di cui al comma  8,  lettera  b),  che
          accede al ruolo  organico  dell'Agenzia  sono  riconosciuti
          collocazione professionale equivalente a  quella  ricoperta
          nel precedente rapporto di lavoro e, se piu' favorevole, il
          mantenimento  del  trattamento  economico  di   provenienza
          mediante  assegno  ad  personam  non  riassorbibile  e  non
          rivalutabile. 
              12.  Al  personale  dell'Agenzia  si  applicano,  salva
          diversa   disposizione   recata   del   presente    decreto
          legislativo, le disposizioni  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Il personale
          di qualifica dirigenziale e' selezionato nel rispetto della
          normativa vigente in materia; tale  personale  puo'  essere
          assunto anche con contratto  a  tempo  determinato  e,  ove
          dipendente da una pubblica amministrazione, e' collocato in
          aspettativa senza assegni. 
              13.  Tutti  gli   atti   connessi   con   l'istituzione
          dell'Agenzia sono esenti da imposte e tasse. 
              14. All'atto del trasferimento definitivo  nell'Agenzia
          del personale proveniente dal Ministero  dei  trasporti  e'
          ridotta in misura corrispondente la dotazione organica  del
          predetto Ministero." 
              "Art. 18. Organismo investigativo. 
              1. Presso il Ministero dei trasporti, quale  risultante
          dall'applicazione   dell'articolo   1,   comma   23,    del
          decreto-legge 18  maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  17  luglio  2006,  n.  233,  e
          dell'articolo 1, commi  404  e  seguenti,  della  legge  27
          dicembre   2006,   n.   296,   e'   istituito   l'Organismo
          investigativo permanente, costituito da una nuova direzione
          generale per le investigazioni ferroviarie,  articolata  in
          uffici  dirigenziali  di  seconda  fascia,  istituita   con
          regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis
          della  legge  23  agosto  1988,  n.  400.  Il  responsabile
          dell'Organismo investigativo e' il direttore generale della
          suddetta direzione. L'incarico di direttore generale per le
          investigazioni ferroviarie e' conferito, per tre  anni,  ai
          sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30
          marzo 2001, n. 165. 
              2. L'Organismo investigativo assolve i  propri  compiti
          in piena autonomia funzionale.  Al  fine  di  garantire  la
          piena autonomia funzionale la Direzione generale  e'  posta
          alle dirette dipendenze del Ministro e non rientra ne'  tra
          gli uffici di diretta collaborazione ne' e'  sottoposta  ai
          dipartimenti. Gli  investigatori  incaricati  godono  delle
          garanzie  di  indipendenza  necessarie   disciplinate   con
          decreto del Ministro dei  trasporti,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze nel  rispetto  delle
          disposizioni comunitarie. 
              3. Il Ministro  dei  trasporti  provvede,  con  proprio
          decreto, ad attribuire le relative competenze  agli  uffici
          della direzione  generale  utilizzando  posti  di  funzione
          dirigenziale non generale gia'  esistenti  nell'ambito  del
          Ministero  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  del
          bilancio dello Stato. 
              4. Ferme restando le specifiche competenze  del  Nucleo
          investigativo antincendi del Corpo nazionale dei Vigili del
          fuoco, l'Organismo investigativo puo'  avvalersi,  entro  i
          limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio,  anche  dei
          corpi  tecnici  dello  Stato  e  di  altre   organizzazioni
          specializzate   sulla   base   di   apposite   convenzioni.
          L'Organismo investigativo istituisce un elenco  di  esperti
          in materia di tecnica e normativa ferroviaria  indipendenti
          dai Gestori dell'infrastruttura, dalle Imprese  ferroviarie
          e dall'Agenzia, anche esterni all'Amministrazione, che,  in
          caso  di  incidenti,  incidenti  gravi  ed   inconvenienti,
          possano  essere  individuati  per  svolgere  il  ruolo   di
          Investigatori  Incaricati.  Gli  esperti  esterni   possono
          provenire dall'Universita', dal Genio  ferrovieri  o  avere
          maturato esperienze  specifiche  quali  ex  dipendenti  del
          Ministero dei trasporti, di  Imprese  ferroviarie,  Gestori
          delle infrastrutture, Aziende costruttrici, Enti notificati
          o Verificatori indipendenti di sicurezza.". 
              Il  decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.   165
          (Attuazione della direttiva  2009/18/CE  che  stabilisce  i
          principi  fondamentali  in  materia  di   inchieste   sugli
          incidenti  nel  settore  del  trasporto  marittimo  e   che
          modifica  le  direttive   1999/35/CE   e   2002/59/CE)   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233  del  6  ottobre
          2011.