La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante  misure  urgenti
per la competitivita' e la giustizia sociale, e' convertito in  legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 
  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196,  in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche,
il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2015, uno  o
piu' decreti legislativi per il  completamento  della  riforma  della
struttura del bilancio dello  Stato  con  particolare  riguardo  alla
riorganizzazione dei programmi di  spesa  e  delle  missioni  e  alla
programmazione delle risorse, assicurandone  una  maggiore  certezza,
trasparenza e flessibilita', nel  rispetto  dei  principi  e  criteri
direttivi di cui all'articolo 40, comma 2, della citata legge n.  196
del 2009. 
  3. Gli schemi dei decreti  legislativi  di  cui  al  comma  2  sono
trasmessi alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
affinche' su  di  essi  sia  espresso  il  parere  delle  Commissioni
parlamentari competenti per  materia,  limitatamente  agli  stati  di
previsione di rispettivo interesse, e per i profili finanziari, entro
sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine,  i  decreti
possono essere comunque adottati. Il  Governo,  qualora  non  intenda
conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi  alle  Camere
con le proprie osservazioni e con  eventuali  modificazioni  e  rende
comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni  dalla
data della nuova trasmissione,  i  decreti  possono  essere  comunque
adottati in via definitiva dal Governo. 
  4. Entro due anni dalla data  di  entrata  in  vigore  dei  decreti
legislativi di cui al comma 2, possono essere  adottate  disposizioni
correttive  e  integrative  dei  medesimi  decreti  legislativi,  nel
rispetto dei principi e criteri direttivi e con le  stesse  modalita'
previsti dai commi 2 e 3. 
  5. Ai fini del  riordino  della  disciplina  per  la  gestione  del
bilancio dello Stato e del potenziamento della funzione del  bilancio
di  cassa,  ferma  rimanendo  la  redazione  anche  in   termini   di
competenza, il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31  dicembre
2015, un decreto legislativo nel  rispetto  dei  principi  e  criteri
direttivi di cui all'articolo 42, comma 1, della citata legge n.  196
del 2009. 
  6. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 5 e' trasmesso
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di
esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti
entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso  tale  termine,  il
decreto  puo'  essere  comunque  adottato.  Qualora  il  termine  per
l'espressione del parere scada nei trenta  giorni  che  precedono  la
scadenza  del  termine  finale  per  l'esercizio   della   delega   o
successivamente, quest'ultimo e'  prorogato  di  novanta  giorni.  Il
Governo, qualora non  intenda  conformarsi  ai  pareri  parlamentari,
ritrasmette i testi alle Camere con le  proprie  osservazioni  e  con
eventuali modificazioni e  rende  comunicazioni  davanti  a  ciascuna
Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, il
decreto puo' essere comunque adottato in via definitiva dal Governo. 
  7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  del  decreto
legislativo di cui al comma 5, possono essere  adottate  disposizioni
integrative  e  correttive  del  medesimo  decreto  legislativo,  nel
rispetto dei principi e criteri direttivi e con le medesime modalita'
previsti dai commi 5 e 6. 
  8. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31  dicembre  2016,
un decreto legislativo recante un testo unico delle  disposizioni  in
materia di contabilita' di Stato nonche' in materia di tesoreria, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi  di  cui  all'articolo  50,
comma 2, della citata legge n. 196 del 2009. 
  9. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 8 e' trasmesso
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche'  su  di
esso  siano  espressi,  entro   sessanta   giorni   dalla   data   di
trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per
i profili finanziari. Decorso tale termine, il  decreto  e'  adottato
anche in  mancanza  dei  pareri.  Il  Governo,  qualora  non  intenda
conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette il testo alle  Camere
con le proprie osservazioni e con  eventuali  modificazioni  e  rende
comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni  dalla
data della  nuova  trasmissione,  il  decreto  puo'  comunque  essere
adottato in via definitiva dal Governo. 
  10. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore  del  decreto
di cui al comma 8, il Governo puo' adottare, attraverso le  procedure
di cui ai commi 8 e 9 e sulla base dei principi e  criteri  direttivi
di cui al comma 8, disposizioni integrative e correttive del  decreto
medesimo. 
  11. All'articolo 16 della legge 11 marzo 2014, n. 23, il comma 1 e'
sostituito dai seguenti: 
  «1. Dall'attuazione della delega di cui all'articolo 1  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,  ne'
un  aumento  della  pressione  fiscale  complessiva  a   carico   dei
contribuenti. In  considerazione  della  complessita'  della  materia
trattata e dell'impossibilita' di procedere alla determinazione degli
eventuali  effetti  finanziari,  per  ciascuno  schema   di   decreto
legislativo la relazione tecnica di  cui  all'articolo  1,  comma  6,
evidenzia i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o
piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che  non
trovino compensazione  nel  proprio  ambito,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 17, comma  2,  della  legge  n.  196  del  2009  ovvero
mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai  decreti
legislativi adottati ai sensi della presente legge, presentati  prima
o contestualmente a quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri. A
tal fine le  maggiori  entrate  confluiscono  in  un  apposito  fondo
istituito nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze. 
  1-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1 che recano  maggiori
oneri entrano in vigore contestualmente o  successivamente  a  quelli
che recano la necessaria copertura finanziaria». 
  12. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 23 giugno 2014 
 
                             NAPOLITANO 
 
                       Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri 
 
                       Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              Il testo degli articoli 2, 40, 42 e 50 della  legge  21
          dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e  finanza
          pubblica), pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2009, n.
          303, S.O., e' il seguente: 
              "Art.  2.  Delega  al  Governo  per  l'adeguamento  dei
          sistemi contabili 
              1. Per consentire il perseguimento degli  obiettivi  di
          cui all'articolo 1, il Governo  e'  delegato  ad  adottare,
          entro il 31 maggio 2011, uno o piu' decreti legislativi per
          l'armonizzazione dei sistemi contabili e  degli  schemi  di
          bilancio delle  amministrazioni  pubbliche,  ad  esclusione
          delle regioni e degli enti locali, e dei  relativi  termini
          di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze
          di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza
          pubblica. I sistemi e gli schemi di cui  al  primo  periodo
          sono raccordabili con quelli adottati in ambito europeo  ai
          fini della procedura per i disavanzi eccessivi. 
              2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati
          nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
              a) adozione di regole contabili uniformi e di un comune
          piano  dei  conti  integrato  al  fine  di  consentire   il
          consolidamento e il monitoraggio  in  fase  di  previsione,
          gestione e rendicontazione dei conti delle  amministrazioni
          pubbliche; 
              b)   definizione   di    una    tassonomia    per    la
          riclassificazione dei dati contabili e di bilancio  per  le
          amministrazioni pubbliche tenute al regime di  contabilita'
          civilistica, ai fini del raccordo con le  regole  contabili
          uniformi di cui alla lettera a); 
              c) adozione di comuni schemi di bilancio articolati  in
          missioni  e  programmi  coerenti  con  la   classificazione
          economica   e   funzionale   individuata   dagli   appositi
          regolamenti comunitari in materia di contabilita' nazionale
          e  relativi  conti  satellite,  al  fine  di  rendere  piu'
          trasparenti e significative le  voci  di  bilancio  dirette
          all'attuazione delle politiche pubbliche, e adozione di  un
          sistema unico di  codifica  dei  singoli  provvedimenti  di
          spesa correlati alle voci di spesa riportate nei bilanci; 
              d) affiancamento, ai fini conoscitivi,  al  sistema  di
          contabilita' finanziaria di  un  sistema  e  di  schemi  di
          contabilita'  economico-patrimoniale  che  si  ispirino   a
          comuni criteri di contabilizzazione; 
              e)  adozione   di   un   bilancio   consolidato   delle
          amministrazioni pubbliche con le proprie aziende,  societa'
          o altri organismi  controllati,  secondo  uno  schema  tipo
          definito  dal  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze
          d'intesa con i Ministri interessati; 
              f) definizione di un sistema di indicatori di risultato
          semplici, misurabili e riferiti ai programmi del  bilancio,
          costruiti secondo criteri e metodologie comuni alle diverse
          amministrazioni individuati con decreto del Presidente  del
          Consiglio dei ministri. 
              3. Ai decreti legislativi di cui al comma 1 e' allegato
          un nomenclatore che illustra le definizioni degli  istituti
          contabili e le procedure finanziarie per ciascun comparto o
          tipologia  di  enti,  a  cui  si  conformano   i   relativi
          regolamenti di contabilita'. 
              4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
          sono trasmessi alla Camera dei deputati e al  Senato  della
          Repubblica affinche' su di  essi  sia  espresso  il  parere
          delle Commissioni parlamentari  competenti  entro  sessanta
          giorni  dalla  trasmissione.  Decorso  tale   termine   per
          l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque
          adottati. Il Governo, qualora non  intenda  conformarsi  ai
          pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le
          proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e  rende
          comunicazioni davanti a  ciascuna  Camera.  Decorsi  trenta
          giorni dalla  data  della  nuova  trasmissione,  i  decreti
          possono comunque essere  adottati  in  via  definitiva  dal
          Governo. I decreti legislativi che comportino  riflessi  di
          ordine finanziario devono essere corredati della  relazione
          tecnica di cui all'articolo 17, comma 3. 
              5.  Ai   fini   della   predisposizione   dei   decreti
          legislativi di cui al comma 1 e'  istituito,  entro  trenta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, senza oneri a carico della  finanza  pubblica,  il
          comitato per i  principi  contabili  delle  amministrazioni
          pubbliche,  composto   da   ventitre'   componenti,   cosi'
          suddivisi: 
              a) quattro rappresentanti del Ministero dell'economia e
          delle finanze, uno dei quali con funzioni di presidente,  e
          un rappresentante per ciascuno dei Ministeri  dell'interno,
          della difesa,  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca,  del  lavoro,  della  salute  e  delle   politiche
          sociali, nonche' un  rappresentante  della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri; 
              b) un rappresentante tecnico dell'amministrazione della
          Camera dei deputati e uno dell'amministrazione  del  Senato
          della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti, come
          invitati permanenti, e un rappresentante  della  Corte  dei
          conti; 
              c) un rappresentante dell'ISTAT; 
              d) sette rappresentanti degli enti territoriali, di cui
          tre designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni
          e delle province autonome di Trento e di Bolzano,  uno  dei
          quali per le autonomie speciali, uno designato  dall'Unione
          delle    province    d'Italia    (UPI),    uno    designato
          dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno
          designato dall'Unione  nazionale  comuni,  comunita',  enti
          montani (UNCEM) e uno designato dalle Assemblee legislative
          regionali e delle province autonome, d'intesa tra  di  loro
          nell'ambito della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea,
          dei Consigli regionali e delle  province  autonome  di  cui
          agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11; 
              e)        tre        esperti         in         materia
          giuridico-contabile-economica. 
              6. Alla legge 5 maggio 2009, n. 42, sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
              a) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunte, in fine,  le
          seguenti parole: «nonche' al fine di armonizzare i  sistemi
          contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi  enti  e  i
          relativi  termini  di  presentazione  e  approvazione,   in
          funzione  delle  esigenze  di  programmazione,  gestione  e
          rendicontazione della finanza pubblica»; 
              b) all'articolo 2, comma 2, la lettera h) e' sostituita
          dalla seguente: 
              «h) adozione di  regole  contabili  uniformi  e  di  un
          comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi
          di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con
          la classificazione economica e funzionale individuata dagli
          appositi regolamenti comunitari in materia di  contabilita'
          nazionale  e  relativi  conti  satellite;  adozione  di  un
          bilancio consolidato con le  proprie  aziende,  societa'  o
          altri organismi controllali,  secondo  uno  schema  comune;
          affiancamento,  a   fini   conoscitivi,   al   sistema   di
          contabilita' finanziaria di  un  sistema  e  di  schemi  di
          contabilita'  economico-patrimoniale  ispirati   a   comuni
          criteri di contabilizzazione; raccordabilita'  dei  sistemi
          contabili  e  degli   schemi   di   bilancio   degli   enti
          territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai  fini
          della procedura per i disavanzi eccessivi;  definizione  di
          una tassonomia per la riclassificazione dei dati  contabili
          e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui  alla
          presente   legge   tenute   al   regime   di   contabilita'
          civilistica, ai fini del raccordo con le  regole  contabili
          uniformi;  definizione  di  un  sistema  di  indicatori  di
          risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi  del
          bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai
          diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione  agli
          articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il  quale
          regioni ed enti  locali  devono  comunicare  al  Governo  i
          propri bilanci preventivi e consuntivi, come  approvati,  e
          previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma  1,
          lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine»; 
              c)  all'articolo  2,  il  comma  6  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              «6. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1 e' adottato entro dodici mesi dalla data  di  entrata  in
          vigore della presente legge.  Un  decreto  legislativo,  da
          adottare entro il termine previsto al comma 1 del  presente
          articolo, disciplina la  determinazione  dei  costi  e  dei
          fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle
          prestazioni di cui al comma 2 dell'articolo 20. Il  Governo
          trasmette  alle  Camere,  entro  il  30  giugno  2010,  una
          relazione concernente il quadro generale  di  finanziamento
          degli enti territoriali e ipotesi di  definizione  su  base
          quantitativa  della  struttura  fondamentale  dei  rapporti
          finanziari tra lo Stato, le regioni, le  province  autonome
          di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione
          delle possibili distribuzioni delle risorse. Tale relazione
          e' comunque trasmessa alle Camere  prima  degli  schemi  di
          decreto   legislativo    concernenti    i    tributi,    le
          compartecipazioni   e   la    perequazione    degli    enti
          territoriali»; 
              d) all'articolo 3, comma  6,  terzo  periodo,  dopo  le
          parole:  «l'esercizio  della  delega»  sono   inserite   le
          seguenti: «o successivamente»; 
              e) all'articolo 4, comma 1, primo periodo,  le  parole:
          «trenta  componenti  e»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «trentadue  componenti,  due   dei   quali   rappresentanti
          dell'ISTAT, e, per i restanti trenta componenti,». 
              7. Il comitato  per  i  principi  contabili  agisce  in
          reciproco raccordo con la  Commissione  tecnica  paritetica
          per il federalismo fiscale  di  cui  all'articolo  4  della
          legge 5 maggio  2009,  n.  42,  per  le  attivita'  di  cui
          all'articolo 2, comma 2, lettera h), della  medesima  legge
          con  lo  scambio  di  tutte  le  risultanze  relative  alla
          armonizzazione dei bilanci pubblici. 
              8. Disposizioni correttive ed integrative  dei  decreti
          legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate entro
          tre anni dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei  decreti
          medesimi, tenendo anche conto dei  decreti  legislativi  da
          adottare ai sensi degli articoli 40 e 42, nel rispetto  dei
          principi e criteri direttivi  e  con  le  stesse  modalita'
          previsti dal presente articolo." 
              "Art. 40. Delega al Governo per il completamento  della
          revisione della struttura del bilancio dello Stato 
              1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  2,  in
          materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e  degli
          schemi di  bilancio  delle  amministrazioni  pubbliche,  il
          Governo e' delegato ad adottare, entro quattro  anni  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, uno o  piu'
          decreti legislativi  per  il  completamento  della  riforma
          della struttura del bilancio dello  Stato  con  particolare
          riguardo alla riorganizzazione dei  programmi  di  spesa  e
          delle  missioni  e  alla  programmazione   delle   risorse,
          assicurandone  una   maggiore   certezza,   trasparenza   e
          flessibilita'. 
              2. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati  sulla  base  dei  seguenti  principi  e   criteri
          direttivi: 
              a) revisione delle missioni in relazione alle  funzioni
          principali  e  agli  obiettivi  perseguiti  con  la   spesa
          pubblica, delineando un'opportuna correlazione tra missioni
          e Ministeri ed enucleando eventuali missioni trasversali; 
              b)  revisione  del  numero  e   della   struttura   dei
          programmi, che devono essere omogenei  con  riferimento  ai
          risultati da perseguire in termini di  prodotti  e  servizi
          finali, in modo da assicurare: 
              1)  l'univoca  corrispondenza  tra  il  programma,   le
          relative  risorse  e   strutture   assegnate,   e   ciascun
          Ministero,  in  relazione  ai  compiti  e   alle   funzioni
          istituzionali proprie di ciascuna amministrazione, evitando
          ove  possibile  la  condivisione  di  programmi  tra   piu'
          Ministeri; 
              2) l'affidamento di ciascun programma di  spesa  ad  un
          unico centro di responsabilita' amministrativa; 
              3) il raccordo dei programmi alla classificazione COFOG
          di secondo livello; 
              c) revisione degli  stanziamenti  iscritti  in  ciascun
          programma e della relativa legislazione in coerenza con gli
          obiettivi da perseguire; 
              d) revisione, per l'entrata,  delle  unita'  elementari
          del bilancio per assicurare che la  denominazione  richiami
          esplicitamente  l'oggetto  e  ripartizione   delle   unita'
          promiscue in articoli in modo da assicurare che la fonte di
          gettito sia chiaramente e univocamente individuabile; 
              e) adozione, per la spesa, anche a fini gestionali e di
          rendicontazione,  delle   azioni   quali   componenti   del
          programma e unita'  elementari  del  bilancio  dello  Stato
          affiancate da un piano dei conti integrato che assicuri  il
          loro   raccordo   alla   classificazione   COFOG   e   alla
          classificazione  economica  di  terzo  livello.   Ai   fini
          dell'attuazione  del  precedente  periodo,   il   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello  Stato,  avvia,  per  l'esercizio
          finanziario 2012, un'apposita sperimentazione di cui si da'
          conto nel rapporto di cui all'articolo 3; 
              f) previsione che le nuove  autorizzazioni  legislative
          di  spesa  debbano   essere   formulate   in   termini   di
          finanziamento di uno specifico programma di spesa; 
              g) introduzione della  programmazione  triennale  delle
          risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato
          e individuazione di metodologie comuni  di  definizione  di
          indicatori di risultato semplici, misurabili  e  riferibili
          ai programmi del bilancio; 
              g-bis) introduzione in via sperimentale di un  bilancio
          di genere, per la valutazione  del  diverso  impatto  della
          politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini
          di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito; 
              h)  introduzione  di  criteri  e   modalita'   per   la
          fissazione di limiti per le spese del bilancio dello Stato,
          tenendo  conto  della  peculiarita'  delle  spese  di   cui
          all'articolo 21, comma 6. I predetti limiti, individuati in
          via di massima nel DEF e adottati con la  successiva  legge
          di bilancio, devono essere coerenti con  la  programmazione
          triennale delle risorse; 
              i)  adozione,  in  coerenza  con  i  limiti  di   spesa
          stabiliti,   di   accordi   triennali   tra   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri, in  cui
          vengono concordati gli obiettivi da conseguire nel triennio
          e i relativi tempi; 
              l) riordino delle norme che  autorizzano  provvedimenti
          di variazione al bilancio in corso d'anno; 
              m)  accorpamento  dei  fondi  di  riserva  e   speciali
          iscritti nel bilancio dello Stato; 
              n) affiancamento, a fini  conoscitivi,  al  sistema  di
          contabilita' finanziaria  di  un  sistema  di  contabilita'
          economico-patrimoniale   funzionale   alla   verifica   dei
          risultati conseguiti dalle amministrazioni; 
              o) revisione del  conto  riassuntivo  del  tesoro  allo
          scopo di garantire maggiore  chiarezza  e  significativita'
          delle   informazioni   in   esso    contenute    attraverso
          l'integrazione dei dati contabili del bilancio dello  Stato
          e di quelli della tesoreria; 
              p)  progressiva  eliminazione,  entro  il  termine   di
          ventiquattro mesi,  delle  gestioni  contabili  operanti  a
          valere  su  contabilita'  speciali  o  conti  correnti   di
          tesoreria, i cui  fondi  siano  stati  comunque  costituiti
          mediante il versamento di somme originariamente iscritte in
          stanziamenti  di  spesa  del  bilancio  dello   Stato,   ad
          eccezione  della  gestione  relativa  alla  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri,  nonche'  delle  gestioni   fuori
          bilancio istituite ai sensi della legge 25  novembre  1971,
          n. 1041, delle  gestioni  fuori  bilancio  autorizzate  per
          legge, dei programmi comuni tra piu' amministrazioni, enti,
          organismi pubblici e privati, nonche' dei casi di urgenza e
          necessita'. A tal  fine,  andra'  disposto  il  contestuale
          versamento delle dette disponibilita' in conto  entrata  al
          bilancio, per  la  nuova  assegnazione  delle  somme  nella
          competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno
          dato origine, ovvero, qualora  queste  ultime  non  fossero
          piu'   esistenti   in   bilancio,   a   nuove   imputazioni
          appositamente istituite; previsione, per le gestioni  fuori
          bilancio   che   resteranno   attive,    dell'obbligo    di
          rendicontazione annuale delle  risorse  acquisite  e  delle
          spese effettuate secondo schemi classificatori  armonizzati
          con quelli del bilancio dello Stato e a questi  aggregabili
          a livello di dettaglio sufficientemente elevato; 
              q) previsione  della  possibilita'  di  identificare  i
          contributi  speciali  iscritti  nel  bilancio  dello  Stato
          finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119,  quinto
          comma, della  Costituzione  e  destinati  ai  comuni,  alle
          province, alle citta' metropolitane e alle regioni. 
              3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
          sono trasmessi alla Camera dei deputati e al  Senato  della
          Repubblica affinche' su di  essi  sia  espresso  il  parere
          delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per  materia,
          limitatamente  agli  stati  di  previsione  di   rispettivo
          interesse, e  per  i  profili  finanziari,  entro  sessanta
          giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i  decreti
          possono essere comunque adottati. Il Governo,  qualora  non
          intenda conformarsi ai pareri parlamentari,  ritrasmette  i
          testi  alle  Camere  con  le  proprie  osservazioni  e  con
          eventuali modificazioni e  rende  comunicazioni  davanti  a
          ciascuna Camera. Decorsi trenta  giorni  dalla  data  della
          nuova  trasmissione,  i  decreti  possono  essere  comunque
          adottati in via definitiva dal Governo. 
              4. Entro due anni dalla data di entrata in  vigore  dei
          decreti legislativi di  cui  al  comma  1,  possono  essere
          adottate disposizioni correttive e integrative dei medesimi
          decreti legislativi, nel rispetto dei  principi  e  criteri
          direttivi e con le stesse modalita' previsti  dal  presente
          articolo." 
              "Art. 42. Delega  al  Governo  per  il  riordino  della
          disciplina per la gestione del bilancio e il  potenziamento
          della funzione del bilancio di cassa 
              1.  Ai  fini  del  riordino  della  disciplina  per  la
          gestione del bilancio dello Stato e del potenziamento della
          funzione  del  bilancio  di  cassa,  ferma   rimanendo   la
          redazione anche in termini di  competenza,  il  Governo  e'
          delegato ad adottare, entro  quattro  anni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,   un   decreto
          legislativo nel rispetto dei seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
              a) razionalizzazione della disciplina dell'accertamento
          delle entrate e dell'impegno delle spese, nonche' di quella
          relativa alla formazione ed al regime contabile dei residui
          attivi e  passivi,  al  fine  di  assicurare  una  maggiore
          trasparenza, semplificazione e omogeneita'  di  trattamento
          di analoghe fattispecie contabili; 
              b) ai fini del potenziamento del ruolo del bilancio  di
          cassa, previsione del raccordo, anche in appositi allegati,
          tra le autorizzazioni di cassa del bilancio  statale  e  la
          gestione di tesoreria; 
              c) ai fini del rafforzamento del  ruolo  programmatorio
          del bilancio di cassa, previsione  dell'obbligo,  a  carico
          del dirigente  responsabile,  di  predisporre  un  apposito
          piano finanziario che tenga conto della fase  temporale  di
          assunzione delle obbligazioni, sulla base del quale  ordina
          e paga le spese; 
              d) revisione del sistema dei controlli preventivi sulla
          legittimita' contabile e  amministrativa  dell'obbligazione
          assunta dal dirigente responsabile del  pagamento,  tenendo
          anche conto di quanto previsto alla lettera c); 
              e)   previsione   di   un   periodo   transitorio   per
          l'attuazione della nuova disciplina; 
              f) considerazione, ai fini  della  predisposizione  del
          decreto legislativo di cui al presente comma, dei risultati
          della sperimentazione condotta ai sensi del comma 2; 
              g)   previsione   della   graduale   estensione   delle
          disposizioni adottate in applicazione delle lettere a),  c)
          e  d)  alle  altre  amministrazioni  pubbliche,  anche   in
          coerenza con quanto disposto dall'articolo 2 della legge  5
          maggio 2009, n. 42, nonche' dall'articolo 2 della  presente
          legge; 
              h)  rilevazione  delle   informazioni   necessarie   al
          raccordo dei dati di bilancio con i criteri previsti per la
          redazione  del  conto  consolidato  delle   amministrazioni
          pubbliche   secondo   i   criteri   adottati    nell'ambito
          dell'Unione europea. 
              2. Ai fini dell'attuazione del comma  1,  il  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria   generale   dello   Stato   avvia   un'apposita
          sperimentazione  della  durata  massima  di  due   esercizi
          finanziari.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          trasmette  alle  Commissioni  parlamentari  competenti  per
          materia e alla Corte dei conti un  rapporto  sull'attivita'
          di sperimentazione. 
              3. Lo schema di decreto di cui al comma 1 e'  trasmesso
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  esso  sia  espresso  il   parere   delle
          Commissioni parlamentari competenti entro  sessanta  giorni
          dalla trasmissione. Decorso tale termine, il  decreto  puo'
          essere  comunque   adottato.   Qualora   il   termine   per
          l'espressione  del  parere  scada  nei  trenta  giorni  che
          precedono la scadenza del termine  finale  per  l'esercizio
          della delega o successivamente, quest'ultimo  e'  prorogato
          di  novanta  giorni.  Il  Governo,  qualora   non   intenda
          conformarsi ai pareri  parlamentari,  ritrasmette  i  testi
          alle Camere con le proprie  osservazioni  e  con  eventuali
          modificazioni e  rende  comunicazioni  davanti  a  ciascuna
          Camera. Decorsi trenta giorni dalla nuova trasmissione,  il
          decreto puo' essere comunque adottato dal Governo. 
              4. Entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          del decreto legislativo di cui al comma  1  possono  essere
          adottate disposizioni integrative e correttive del medesimo
          decreto, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  e
          con le medesime modalita' previsti dal presente articolo." 
              "Art. 50. Delega al Governo per l'adozione di un  testo
          unico delle disposizioni  in  materia  di  contabilita'  di
          Stato e di tesoreria 
              1. Il Governo e' delegato ad adottare, ai  sensi  degli
          articoli 76  e  87,  quinto  comma,  della  Costituzione  e
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400,  entro
          quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente
          legge, un decreto legislativo recante un testo unico  delle
          disposizioni in materia di contabilita' di Stato nonche' in
          materia di tesoreria. 
              2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato
          sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: 
              a) semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti
          amministrativi  contabili,  al  fine   di   assicurare   il
          coordinamento con le vigenti  disposizioni  in  materia  di
          responsabilita' dirigenziale; 
              b) riorganizzazione dei conti di tesoreria, in modo che
          essi  siano  raccordabili  con  gli  schemi  classificatori
          adottati per il bilancio dello Stato; 
              c) razionalizzazione della disciplina  della  tesoreria
          unica; 
              d) adeguamento della disciplina prevista dalla presente
          legge  e  dalla  normativa  di  contabilita'  pubblica   in
          considerazione  del  potenziamento   della   funzione   del
          bilancio di cassa; 
              e)  modifica  o  abrogazione   espressa   delle   norme
          preesistenti  incompatibili  con  le   disposizioni   della
          presente legge. 
              3. Lo schema del  decreto  legislativo,  a  seguito  di
          deliberazione preliminare del Consiglio  dei  ministri,  e'
          trasmesso alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato  della
          Repubblica  perche'  su  di  esso  siano  espressi,   entro
          sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri  delle
          Commissioni  competenti  per  materia  e  per   i   profili
          finanziari. Decorso tale termine, il  decreto  e'  adottato
          anche in mancanza  dei  pareri.  Il  Governo,  qualora  non
          intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette  il
          testo  alle  Camere  con  le  proprie  osservazioni  e  con
          eventuali modificazioni e  rende  comunicazioni  davanti  a
          ciascuna Camera. Decorsi trenta  giorni  dalla  data  della
          nuova  trasmissione,  il  decreto  puo'   comunque   essere
          adottato in via definitiva dal Governo. 
              4. Entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          del decreto di cui al comma 1, il  Governo  puo'  adottare,
          attraverso le procedure di cui ai commi 1 e 3 e sulla  base
          dei principi  e  criteri  direttivi  di  cui  al  comma  2,
          disposizioni   integrative   e   correttive   del   decreto
          medesimo.". 
              Si riporta il testo dell'articolo  16  della  legge  11
          marzo 2014, n. 23 (Delega al Governo  recante  disposizioni
          per un sistema fiscale piu' equo, trasparente  e  orientato
          alla crescita), pubblicata nella Gazz. Uff. 12 marzo  2014,
          n. 59, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 16. Disposizioni finanziarie 
              1. Dall'attuazione della delega di cui  all'articolo  1
          non devono derivare nuovi o maggiori oneri a  carico  della
          finanza pubblica, ne' un aumento  della  pressione  fiscale
          complessiva a carico dei  contribuenti.  In  considerazione
          della    complessita'    della    materia    trattata     e
          dell'impossibilita' di procedere alla determinazione  degli
          eventuali  effetti  finanziari,  per  ciascuno  schema   di
          decreto   legislativo   la   relazione   tecnica   di   cui
          all'articolo 1, comma 6, evidenzia i suoi effetti sui saldi
          di finanza pubblica. Qualora uno o piu' decreti legislativi
          determinino  nuovi  o  maggiori  oneri,  che  non   trovino
          compensazione nel proprio  ambito,  si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della  legge  n.  196  del  2009
          ovvero mediante compensazione con  le  risorse  finanziarie
          recate dai decreti  legislativi  adottati  ai  sensi  della
          presente legge, presentati prima o contestualmente a quelli
          che comportano i nuovi o maggiori  oneri.  A  tal  fine  le
          maggiori  entrate  confluiscono  in   un   apposito   fondo
          istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze. 
              1-bis. I decreti legislativi di  cui  al  comma  1  che
          recano maggiori oneri entrano in vigore  contestualmente  o
          successivamente a quelli che recano la necessaria copertura
          finanziaria. 
              2.  La  revisione  del  sistema  fiscale  di  cui  alla
          presente legge persegue l'obiettivo della  riduzione  della
          pressione tributaria sui contribuenti, anche attraverso  la
          crescita economica, nel rispetto del principio di  equita',
          compatibilmente con  il  rispetto  dell'articolo  81  della
          Costituzione  nonche'  degli  obiettivi  di  equilibrio  di
          bilancio e di riduzione del rapporto tra debito e  prodotto
          interno lordo stabiliti a livello europeo.". 
          Avvertenza: 
              Il  decreto-legge 24 aprile  2014,   n. 66   e'   stato
          pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -
          n. 95 del 24 aprile 2014. 
              A norma dell'art. 15, comma 5, della  legge  23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),
          le modifiche apportate dalla presente legge di  conversione
          hanno efficacia dal giorno successivo a  quello  della  sua
          pubblicazione. 
              Il testo del decreto-legge coordinato con la  legge  di
          conversione  e'  pubblicato  in  questa   stessa   Gazzetta
          Ufficiale alla pag. 36.