IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
 
  RITENUTA  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di   adottare
disposizioni finalizzate a coordinare il sistema dei  controlli  e  a
semplificare i  procedimenti  amministrativi,  nonche'  di  prevedere
disposizioni finalizzate alla sicurezza alimentare dei cittadini; 
 
  RITENUTA  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di   adottare
disposizioni  per  rilanciare  il  comparto  agricolo,  quale   parte
trainante dell'economia nazionale, e la competitivita'  del  medesimo
settore, incidendo in particolar modo sullo  sviluppo  del  "made  in
Italy", nonche' misure per sostenere le imprese agricole condotte dai
giovani anche incentivando  l'assunzione  a  tempo  indeterminato  o,
comunque, la stabilizzazione dei giovani in agricoltura; 
 
  RITENUTA  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza   di   adottare
disposizioni volte a  superare  alcune  criticita'  ambientali,  alla
immediata mitigazione del rischio idrogeologico e  alla  salvaguardia
degli  ecosistemi,  intervenendo  con  semplificazioni   procedurali,
promuovendo interventi di incremento dell'efficienza energetica negli
usi finali dell'energia nel settore  pubblico  e  razionalizzando  le
procedure in materia di impatto ambientale; 
 
  CONSIDERATA altresi'  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
adottare disposizioni per semplificare i procedimenti per la bonifica
e la messa in sicurezza dei siti contaminati  e  per  il  sistema  di
tracciabilita' dei rifiuti, per superare  eccezionali  situazioni  di
crisi connesse alla gestione dei rifiuti solidi  urbani,  nonche'  di
adeguare l'ordinamento interno agli obblighi  derivanti,  in  materia
ambientale, dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; 
 
  VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 giugno 2014; 
 
  SULLA PROPOSTA del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri   delle   politiche   agricole   alimentari   e   forestali,
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare  e  dello
sviluppo economico, di concerto con i Ministri per la semplificazione
e  la  pubblica  amministrazione,  per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie, del lavoro e delle  politiche  sociali,  della  giustizia,
dell'interno,  della  salute,  dell'economia  e   delle   finanze   e
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
 
                                EMANA 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               ART. 1 
 
  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  controlli  sulle   imprese
agricole, istituzione del registro unico dei controlli sulle  imprese
agricole e potenziamento  dell'istituto  della  diffida  nel  settore
agroalimentare) 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  l'esercizio  unitario  dell'attivita'
ispettiva nei confronti delle imprese  agricole  e  l'uniformita'  di
comportamento degli organi di  vigilanza,  nonche'  di  garantire  il
regolare  esercizio  dell'attivita'  imprenditoriale,   i   controlli
ispettivi nei confronti delle imprese agricole sono effettuati  dagli
organi di vigilanza  in  modo  coordinato,  tenuto  conto  del  piano
nazionale integrato di cui all'articolo 41 del  regolamento  (CE)  n.
882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile  2004,
e delle Linee guida adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 5,  del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  4  aprile  2012,  n.  35,  evitando  sovrapposizioni  e
duplicazioni, garantendo l'accesso all'informazione sui controlli.  I
controlli sono predisposti anche utilizzando  i  dati  contenuti  nel
registro di cui al  comma  2.  I  controlli  ispettivi  esperiti  nei
confronti delle imprese agricole sono riportati in appositi  verbali,
da notificare anche nei casi di constatata regolarita'. Nei  casi  di
attestata regolarita',  ovvero  di  regolarizzazione  conseguente  al
controllo  ispettivo  eseguito,   gli   adempimenti   relativi   alle
annualita' sulle quali sono stati effettuati i controlli non  possono
essere oggetto di contestazioni in successive ispezioni relative alle
stesse annualita' e tipologie di controllo, salvo quelle  determinate
da comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore, ovvero  nel
caso emergano atti,  fatti  o  elementi  non  conosciuti  al  momento
dell'ispezione. La presente  disposizione  si  applica  agli  atti  e
documenti esaminati dagli  ispettori  ed  indicati  nel  verbale  del
controllo ispettivo. 
  2.  Al  fine  di  evitare  duplicazioni   e   sovrapposizioni   nei
procedimenti  di  controllo  e  di   recare   il   minore   intralcio
all'esercizio dell'attivita' d'impresa e' istituito, con  decreto  di
natura  non  regolamentare  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, di concerto  con  il  Ministro  dell'interno,
presso il Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali
il registro unico dei controlli ispettivi di cui  al  comma  1  sulle
imprese agricole. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni  di  cui
al  comma  1,  del  coordinamento  dell'attivita'  di   controllo   e
dell'inclusione dei dati nel registro di cui al primo periodo, i dati
concernenti i controlli effettuati da parte di organi  di  polizia  e
dai competenti organi di vigilanza e  di  controllo  a  carico  delle
imprese  agricole  sono  resi  disponibili  tempestivamente  in   via
telematica e rendicontati annualmente, anche ai fini della successiva
riprogrammazione ai sensi dell'articolo 42 del  regolamento  (CE)  n.
882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29  aprile  2004,
alle altre pubbliche amministrazioni secondo  le  modalita'  definite
con Accordo tra le amministrazioni interessate  sancito  in  sede  di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. All'attuazione delle disposizioni di cui
al comma 1 e al presente comma si provvede nell'ambito delle  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e
comunque  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, secondo le modalita' e i termini previsti con  il  medesimo
accordo. 
  3. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare di  lieve
entita', per le quali e' prevista l'applicazione della sola  sanzione
amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso
in  cui  accerta  l'esistenza   di   violazioni   sanabili,   diffida
l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine
di venti giorni dalla data di ricezione dell'atto  di  diffida  e  ad
elidere   le   conseguenze   dannose   o   pericolose   dell'illecito
amministrativo. Le disposizioni di cui al primo periodo si  applicano
anche ai prodotti gia' posti in vendita al  consumatore  finale,  con
esclusione  delle  violazioni  relative  alle  norme  in  materia  di
sicurezza  alimentare.  In  caso   di   mancata   ottemperanza   alle
prescrizioni contenute nella diffida di cui  al  periodo  precedente,
entro  il  termine  indicato,  l'organo  di  controllo   procede   ad
effettuare la contestazione, ai sensi dell'articolo 14 della legge 24
novembre 1981, n. 689. In  tale  ipotesi  e'  esclusa  l'applicazione
dell'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981.  Ferme  restando
le disposizioni di cui all'articolo 8-bis della citata legge  n.  689
del 1981, nel caso di reiterazione specifica delle violazioni di  cui
al presente comma, accertata con provvedimento esecutivo nei tre mesi
successivi alla diffida, non si applica la diffida. 
  4. Per le violazioni alle norme in materia  agroalimentare  per  le
quali e' prevista l'applicazione della sola  sanzione  amministrativa
pecuniaria, se gia' consentito il pagamento  in  misura  ridotta,  la
somma, determinata ai sensi  dell'articolo  16,  primo  comma,  della
citata legge n. 689 del 1981, e' ridotta del trenta per cento  se  il
pagamento e' effettuato entro cinque  giorni  dalla  contestazione  o
dalla notificazione.