IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382; 
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
  Visto  il  decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n.  368  e,  in
particolare, l'articolo 36, comma 1,  come  modificato  dall'articolo
21, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 6 marzo 2006, n. 172 recante: «Regolamento  concernente
le  modalita'  per   l'ammissione   dei   medici   alle   scuole   di
specializzazione in medicina»; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'articolo
17, commi 3 e 4; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva degli atti normativi nell'adunanza dell'8 maggio 2014; 
  Ritenuto di accogliere le osservazioni del Consiglio di Stato; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  ministri  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del  1988,
cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota prot. n.
6162 del 27 giugno 2014; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Oggetto e definizioni 
 
  1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi  dell'articolo  36,
comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e  successive
modificazioni, le modalita' di ammissione dei medici alle  scuole  di
specializzazione  in  medicina  e   chirurgia.   Restano   ferme   le
disposizioni che consentono l'accesso  dei  laureati  non  medici  ad
alcune delle predette scuole. 
  2. Ai sensi del presente regolamento si intendono: 
    a) per universita', gli  atenei  e  gli  istituti  di  istruzione
universitaria, statali e non statali che rilasciano titoli di  studio
aventi valore legale; 
    b) per scuola o scuole, la scuola o le scuole di specializzazione
per le professioni dell'area sanitaria, di cui agli articoli da 34  a
46 del citato decreto  legislativo  n.  368  del  1999  e  successive
modificazioni; 
    c) per Ministro, il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca; 
    d) per Ministero, il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca; 
    e) per area,  ciascuna  delle  aree,  medica,  chirurgica  e  dei
servizi clinici in cui sono raggruppate le classi e le  tipologie  di
scuola  ai  sensi   del   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 1°  agosto  2005,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005, n. 285, supplemento ordinario
n.  176,  o  di  cui  al  decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il  Ministro  della
salute, da emanare ai sensi del citato articolo 20, comma 3-bis,  del
decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni; 
    f) per tipologia  di  scuola,  lo  specifico  tipo  di  corso  di
specializzazione, compreso nelle classi  e  nelle  tre  aree  medica,
chirurgica  e  dei  servizi  di   cui   al   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 1° agosto  2005,  o
di cui al decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con il Ministro della salute,  da  emanare
ai sensi dell'articolo 20, comma 3-bis, del  decreto  legislativo  n.
368 del 1999 e successive modificazioni; 
    g) per  settori  scientifico-disciplinari  di  riferimento  della
tipologia di scuola,  uno  o  piu'  settori  scientifico-disciplinari
specifici  della  figura   professionale   propria   del   corso   di
specializzazione, come individuati negli ambiti disciplinari sotto la
voce «discipline specifiche della tipologia della scuola» nel  citato
decreto 1° agosto 2005 o nel successivo decreto attuativo del  citato
articolo 20, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 368 del  1999  e
successive modificazioni; 
    h) per bando, il bando di cui all'articolo 2, comma 1; 
    i) per Commissione, la Commissione nazionale di cui  all'articolo
4. 
 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 11  luglio
          1980, n. 382 (Riordinamento  della  docenza  universitaria,
          relativa  fascia  di  formazione  nonche'   sperimentazione
          organizzativa  e  didattica),  e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1980, n. 209, S.O. 
              - La legge 19 novembre  1990,  n.  341  (Riforma  degli
          ordinamenti didattici universitari),  e'  stata  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1990, n. 274. 
              -  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300
          (Riforma   dell'organizzazione   del   Governo,   a   norma
          dell'articolo 11 della legge 15  marzo  1997,  n.  59),  e'
          stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30  agosto  1999,
          n. 203, S.O. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  36  del  decreto
          legislativo  17  agosto  1999,  n.  368  (Attuazione  della
          direttiva 93/16/CE in materia di  libera  circolazione  dei
          medici e di  reciproco  riconoscimento  dei  loro  diplomi,
          certificati ed altri titoli  e  delle  direttive  97/50/CE,
          98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano  la  direttiva
          93/16/CE, come modificato dalla  lettera  a)  del  comma  1
          dell'art. 21, D.L. 12 settembre 2013, n. 104): 
              «Art. 36. - 1. Entro centottanta giorni dalla  data  di
          entrata in vigore del  presente  decreto  legislativo,  con
          decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica sono determinati le modalita' per
          l'ammissione alle scuole di specializzazione, i contenuti e
          le  modalita'  delle  prove,  nonche'  i  criteri  per   la
          valutazione  dei  titoli  e  per  la   composizione   della
          commissione nel rispetto dei seguenti principi: 
                a) le prove  di  ammissione  si  svolgono  a  livello
          locale, in una medesima data per  ogni  singola  tipologia,
          con contenuti definiti  a  livello  nazionale,  secondo  un
          calendario predisposto con congruo anticipo e adeguatamente
          pubblicizzato; 
                b) i punteggi delle  prove  sono  attribuiti  secondo
          parametri oggettivi; 
                c)  appositi   punteggi   sono   assegnati,   secondo
          parametri oggettivi, al voto  di  laurea  e  al  curriculum
          degli studi; 
                d) all'esito delle prove e' formata  una  graduatoria
          nazionale in base alla quale  i  vincitori  sono  destinati
          alle sedi prescelte, in ordine di graduatoria.  Sono  fatte
          salve le disposizioni di cui all'articolo 757, comma 2, del
          codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
              2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma
          1 del presente articolo si applica l'articolo 3 del decreto
          legislativo 8 agosto 1991, n. 257.». 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della  ricerca  6  marzo  2006,  n.  172
          (Regolamento concernente le modalita' per l'ammissione  dei
          medici alle scuole di  specializzazione  in  medicina),  e'
          stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12  maggio  2006,
          n. 109. 
              - La legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme  in  materia
          di   organizzazione   delle   universita',   di   personale
          accademico e reclutamento, nonche' delega  al  Governo  per
          incentivare  la  qualita'  e   l'efficienza   del   sistema
          universitario),  e'   stata   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 14 gennaio 2011, n. 10. S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, commi  3  e  4,
          della   legge   23   agosto   1988,   n   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              (Omissis).». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo  dell'articolo  36  del  citato  decreto
          legislativo 17 agosto 1999, n. 368, si vedano le note  alle
          premesse. 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 1° agosto 2005,  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta ufficiale  5  novembre  2005,  n.
          285, S.O. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  20  del  citato
          decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368: 
              «Art. 20. - 1. La formazione che permette  di  ottenere
          un   diploma   di   medico   chirurgo   specialista   nelle
          specializzazioni indicate negli allegati B e C, risponde ai
          seguenti requisiti: 
                a) presupporre il conferimento e validita' del titolo
          conseguito a seguito di  un  ciclo  di  formazione  di  cui
          all'articolo l8 nel corso del quale siano  state  acquisite
          adeguate conoscenze nel campo della medicina generale; 
                b) insegnamento teorico e pratico; 
                c) formazione a tempo pieno sotto il controllo  delle
          autorita' o enti competenti; 
                d) formazione effettuata in un ateneo universitario o
          in una azienda ospedaliera o in un istituto  accreditato  a
          tal fine dalle autorita' competenti; 
                e)  partecipazione  personale  del  medico   chirurgo
          candidato   alla   specializzazione,   alle   attivita'   e
          responsabilita' proprie della disciplina. 
              2.  Il  rilascio  di  un  diploma  di  medico  chirurgo
          specialista e' subordinato al possesso  di  un  diploma  di
          medico chirurgo. 
              3. Le durate minime delle formazioni specialistiche non
          possono essere inferiori a quelle indicate per ciascuna  di
          tali formazioni nell'allegato C. Tali  durate  minime  sono
          modificate  secondo  la  procedura  prevista  dall'articolo
          44-bis, paragrafo 3, della direttiva 93/16/CEE. 
              3-bis.  Con  decreto  del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro della salute, da emanare entro il 31  marzo  2014,
          la durata  dei  corsi  di  formazione  specialistica  viene
          ridotta rispetto a quanto previsto nel decreto del Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 1° agosto
          2005, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2005, con l'osservanza  dei
          limiti minimi previsti dalla normativa europea in  materia,
          riorganizzando altresi' le classi e le tipologie  di  corsi
          di specializzazione medica.  Eventuali  risparmi  derivanti
          dall'applicazione  del  presente   comma   sono   destinati
          all'incremento dei contratti  di  formazione  specialistica
          medica. 
              3-ter. La durata dei corsi di formazione specialistica,
          come ridotta dal decreto di cui al comma 3-bis, si  applica
          a  decorrere  dall'anno  accademico  2014-2015.   Per   gli
          specializzandi che  nel  medesimo  anno  sono  iscritti  al
          secondo  o  al   terzo   anno   di   corso,   il   Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede,
          con proprio decreto, ad  adeguare  l'ordinamento  didattico
          alla durata cosi' definita. Per gli specializzandi che  nel
          medesimo  anno  accademico  sono  iscritti  al   quarto   o
          successivo  anno  di  corso,  resta  valido   l'ordinamento
          previgente.».