IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  RITENUTA  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di   emanare
disposizioni per accelerare e semplificare la realizzazione di  opere
infrastrutturali strategiche, indifferibili e  urgenti,  nonche'  per
favorire   il   potenziamento   delle   reti   autostradali   e    di
telecomunicazioni e migliorare la funzionalita' aeroportuale; 
  RITENUTA altresi' la straordinaria necessita' e urgenza di  emanare
disposizioni in materia ambientale per  la  mitigazione  del  rischio
idrogeologico, la salvaguardia degli ecosistemi, l'adeguamento  delle
infrastrutture idriche e il superamento di eccezionali situazioni  di
crisi connesse alla  gestione  dei  rifiuti,  nonche'  di  introdurre
misure per garantire l'approvvigionamento energetico  e  favorire  la
valorizzazione delle risorse energetiche nazionali; 
  RITENUTA infine la straordinaria necessita' e  urgenza  di  emanare
disposizioni per la  semplificazione  burocratica,  il  rilancio  dei
settori dell'edilizia e  immobiliare,  il  sostegno  alle  produzioni
nazionali attraverso misure di attrazione degli investimenti esteri e
di promozione del Made in Italy, nonche' per il rifinanziamento e  la
concessione degli ammortizzatori sociali  in  deroga  alla  normativa
vigente al fine di assicurare  un'adeguata  tutela  del  reddito  dei
lavoratori e sostenere la coesione sociale; 
  VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 agosto 2014; 
  SULLA PROPOSTA del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  di  concerto  con  i
Ministri dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
dello sviluppo economico, dei beni e delle attivita' culturali e  del
turismo, per gli affari regionali e le autonomie  e  dell'economia  e
delle finanze; 
 
                                EMANA 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
(Disposizioni  urgenti  per  sbloccare  gli  interventi  sugli   assi
ferroviari Napoli - Bari e Palermo-Catania-Messina  ed  altre  misure
urgenti  per  sbloccare  interventi  sugli  aeroporti  di   interesse
                             nazionale) 
 
  1. L'Amministratore Delegato  di  Ferrovie  dello  Stato  S.p.A  e'
nominato, per la durata  di  due  anni  dall'entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  Commissario  per  la  realizzazione  delle  opere
relative alla tratta ferroviaria Napoli - Bari, di cui  al  Programma
Infrastrutture Strategiche previsto dalla legge 21 dicembre 2001,  n.
443, senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica  e  senza
compensi aggiuntivi per l'attivita'  di  Commissario.  L'incarico  e'
rinnovabile con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
tenuto conto anche dei risultati conseguiti  e  verificati  in  esito
alla rendicontazione di cui al comma 8. 
  2. Per le finalita' di cui al comma  1,  ed  allo  scopo  di  poter
celermente stabilire  le  condizioni  per  l'effettiva  realizzazione
delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli - Bari,  in  modo
da poter avviare i lavori  relativi  a  parte  dell'intero  tracciato
entro e non  oltre  il  31  ottobre  2015,  il  Commissario  provvede
all'approvazione dei relativi progetti. Al fine di ridurre i costi  e
i tempi di realizzazione dell'opera, con particolare riferimento alla
tratta appenninica Apice-Orsara, il Commissario rielabora i  progetti
anche gia' approvati ma non ancora appaltati. Anche  sulla  base  dei
soli progetti preliminari, il Commissario  puo'  bandire  la  gara  e
tassativamente entro centoventi giorni dall'approvazione dei progetti
decorrenti dalla chiusura della conferenza di servizi  provvede  alla
consegna dei lavori,  anche  adottando  provvedimenti  d'urgenza.  Il
mancato rispetto di tali scadenze non motivato comporta la revoca del
mandato   di   Commissario.   Il   Commissario    provvede    inoltre
all'espletamento  di  ogni  attivita'  amministrativa,   tecnica   ed
operativa,  comunque  finalizzata  alla  realizzazione  della  citata
tratta ferroviaria, utilizzando all'uopo  le  strutture  tecniche  di
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A, senza nuovi o maggiori oneri per  la
finanza  pubblica  in  relazione  all'avvalimento   delle   strutture
tecniche citate. In sede di aggiornamento del Contratto di  programma
il  Commissario  trasmette  al  CIPE   i   progetti   approvati,   il
cronoprogramma  dei  lavori  e  il  relativo  stato  di  avanzamento,
segnalando eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai
termini fissati nel  cronoprogramma  di  realizzazione  delle  opere,
anche ai fini della valutazione di definanziamento degli  interventi.
Il contratto istituzionale  di  sviluppo  sottoscritto  in  relazione
all'asse ferroviario Napoli - Bari puo' essere derogato in base  alle
decisioni assunte dal Commissario di cui al comma 1. 
  3. Gli interventi da praticarsi sull'area di  sedime  della  tratta
ferroviaria Napoli - Bari, nonche' quelli strettamente connessi  alla
realizzazione dell'opera, sono dichiarati indifferibili, urgenti e di
pubblica utilita'. 
  4. La conferenza di servizi per la realizzazione  degli  interventi
sopra citati e' convocata entro quindici giorni dall'approvazione dei
progetti  definitivi.  Qualora  alla   conferenza   di   servizi   il
rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato  assente,
o, comunque, non dotato di  adeguato  potere  di  rappresentanza,  la
conferenza  delibera  prescindendo  dalla  sua   presenza   e   dalla
adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il
dissenso manifestato in sede di conferenza dei  servizi  deve  essere
motivato e recare,  a  pena  di  non  ammissibilita',  le  specifiche
indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. In  caso  di
motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela
ambientale,      paesaggistico-territoriale,      del      patrimonio
storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della  pubblica
incolumita', la questione, in deroga all'articolo 14-quater  comma  3
della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive  modifiche  e
integrazioni e'  rimessa  alla  decisione  del  Commissario,  che  si
pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la  Regione  o  le
Regioni interessate,  in  caso  di  dissenso  tra  un'amministrazione
statale e una regionale o tra piu' amministrazioni regionali,  ovvero
previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati,  in  caso
di dissenso tra un'amministrazione statale  o  regionale  e  un  ente
locale o tra piu' enti locali. Se l'intesa  non  e'  raggiunta  entro
sette giorni, la  decisione  del  Commissario  puo'  essere  comunque
adottata. 
  5. I pareri, i visti ed  i  nulla-osta  relativi  agli  interventi,
necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui  al
comma 4, sono resi  dalle  Amministrazioni  competenti  entro  trenta
giorni dalla  richiesta  e,  decorso  inutilmente  tale  termine,  si
intendono acquisiti con esito positivo. 
  6.  Con  apposita  convenzione   a   firma   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei  trasporti,  il  Commissario  puo'  avvalersi  a
titolo  gratuito  dell'Agenzia  nazionale  per   l'attrazione   degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa ai fini dei rapporti con  il
territorio interessato per il miglior risultato  nella  realizzazione
dell'opera. 
  7. La realizzazione delle opere relative  alla  tratta  ferroviaria
Napoli - Bari e' eseguita a valere sulle risorse previste nell'ambito
del Contratto di programma stipulato tra RFI  e  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti. 
  8. Il Commissario provvede alla rendicontazione annuale delle spese
di realizzazione della tratta ferroviaria Napoli - Bari sulla  scorta
dei singoli stati di avanzamento  dei  lavori,  segnalando  eventuali
anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati  nel
cronoprogramma di realizzazione delle  opere,  anche  ai  fini  della
valutazione di definanziamento degli interventi. 
  9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 del  presente  articolo
si applicano anche alla  realizzazione  dell'asse  ferroviario  AV/AC
Palermo - Catania - Messina. 
  10. Per accelerare la conclusione del contratto il cui  periodo  di
vigenza e' scaduto e  consentire  la  prosecuzione  degli  interventi
sulla rete  ferroviaria  nazionale,  e'  approvato  il  Contratto  di
Programma  2012  -  2016  parte  Investimenti  stipulato   tra   Rete
Ferroviaria Italiana  e  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti in data 8 agosto 2014. Una quota pari a 220 milioni di euro
delle risorse stanziate dalla legge 27 dicembre 2013, n.  147,  quale
contributo in conto impianti a favore  di  RFI  e'  finalizzata  agli
interventi di manutenzione straordinaria previsti  nel  Contratto  di
Programma  parte  Servizi  2012-2014,  con   conseguente   automatico
aggiornamento delle relative tabelle contrattuali. 
  11.  Per  consentire  l'avvio  degli  investimenti   previsti   nei
contratti di programma degli aeroporti di interesse nazionale di  cui
all'articolo 698 del codice della  navigazione  sono  approvati,  con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   da
adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore  del  presente
decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
che  deve  esprimersi  improrogabilmente  entro  trenta   giorni,   i
contratti di programma sottoscritti dall'ENAC  con  i  gestori  degli
scali aeroportuali di interesse nazionale. Per gli  stessi  aeroporti
il parere favorevole espresso  dalle  Regioni  e  dagli  enti  locali
interessati  sui  piani  regolatori   aeroportuali   in   base   alle
disposizioni del regolamento recante disciplina dei  procedimenti  di
localizzazione delle opere di interesse statale di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile  1994,  n.  383,  e  successive
modificazioni, comprende ed assorbe, a tutti gli effetti, la verifica
di conformita' urbanistica delle singole opere inserite negli  stessi
piani regolatori.