IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 11 marzo 2014, n. 23, recante delega al Governo  per
un sistema fiscale piu' equo, trasparente ed orientato alla crescita; 
  Visto in particolare l'articolo 1 della predetta legge  n.  23  del
2014, a mente del quale  i  decreti  legislativi  sono  adottati  nel
rispetto dei principi costituzionali di cui agli  articoli  3  e  53,
nonche' del diritto dell'Unione europea e di quelli dello statuto dei
diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212; 
  Visto in particolare l'articolo 7 della predetta legge  n.  23  del
2014,  che  nel  delegare  il  Governo  alla  adozione   di   decreti
legislativi in  materia  di  semplificazione  stabilisce  che  questi
debbano  essere  orientati,  fra  l'altro,   alla   revisione   degli
adempimenti, con particolare riferimento a  quelli  superflui  o  che
diano luogo a duplicazioni, ovvero a quelli che risultino  di  scarsa
utilita' per l'Amministrazione finanziaria ai fini della attivita' di
controllo o di accertamento, o comunque non conformi al principio  di
proporzionalita', nonche' alla revisione delle funzioni dei centri di
assistenza fiscale, i quali  debbono  fornire  adeguate  garanzie  di
idoneita' tecnico-organizzative; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 20 giugno 2014; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili di carattere  finanziario  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Ritenuto di non conformarsi integralmente ai pareri espressi pareri
in data 7 agosto 2014 dalla VI Commissione Finanze della  Camera  dei
deputati ed in data 1° agosto 2014 della  VI  Commissione  Finanze  e
Tesoro del Senato della Repubblica; 
  Visto l'articolo 1, comma 7, della citata legge  n.  23  del  2014,
secondo cui qualora il Governo  non  intenda  conformarsi  ai  pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 19 settembre 2014; 
  Acquisiti i pareri della VI Commissione Finanze e Tesoro del Senato
della Repubblica, e della VI Commissione  Finanze  della  Camera  dei
deputati espressi nei termini di cui all'articolo 1, comma  7,  della
citata legge n. 23 del 2014; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 30 ottobre 2014; 
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
               Dichiarazione dei redditi precompilata 
 
  1. A decorrere dal  2015,  in  via  sperimentale,  l'Agenzia  delle
entrate,  utilizzando  le  informazioni   disponibili   in   Anagrafe
tributaria, i dati trasmessi da parte di  soggetti  terzi  e  i  dati
contenuti nelle certificazioni di cui all'articolo  4,  comma  6-ter,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,  n.  322,
rende disponibile telematicamente, entro  il  15  aprile  di  ciascun
anno, ai titolari  di  redditi  di  lavoro  dipendente  e  assimilati
indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis),  d),
g),  con  esclusione  delle  indennita'  percepite  dai  membri   del
Parlamento europeo, i) ed l),  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917,  la  dichiarazione  precompilata  relativa  ai
redditi prodotti nell'anno precedente, che puo'  essere  accettata  o
modificata. 
  2.  L'Agenzia  delle  entrate,  mediante  un'apposita   unita'   di
monitoraggio, riceve e gestisce i dati dei flussi  informativi  utili
per la predisposizione della dichiarazione precompilata verificandone
la completezza, la qualita' e la  tempestivita'  della  trasmissione,
anche con l'obiettivo di realizzare progressivamente  un  sistema  di
precompilazione di tutti i dati della dichiarazione di cui  al  comma
1. 
  3. La dichiarazione precompilata e' resa  disponibile  direttamente
al contribuente, mediante i  servizi  telematici  dell'Agenzia  delle
entrate o, conferendo apposita delega, tramite il  proprio  sostituto
d'imposta che presta assistenza fiscale ovvero tramite un  centro  di
assistenza fiscale di cui all'articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed
f), del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  o  un  iscritto
nell'albo  dei  consulenti  del  lavoro  o  in  quello  dei   dottori
commercialisti e degli esperti contabili abilitati  allo  svolgimento
dell'assistenza  fiscale.  Per  lo  svolgimento   dell'attivita'   di
assistenza fiscale, per quanto non previsto dagli articoli da 2 a  6,
si applicano le  disposizioni  previste  dal  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241,  e  dal  relativo  decreto  del  Ministro  delle
finanze 31 maggio 1999, n. 164,  nonche'  dall'articolo  51-bis,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.  Con  provvedimento  del  Direttore
dell'Agenzia  delle  entrate,  sentita  l'Autorita'  Garante  per  la
protezione dei dati personali, sono individuate le modalita' tecniche
per consentire al contribuente o agli altri soggetti  autorizzati  di
accedere alla dichiarazione  precompilata  resa  disponibile  in  via
telematica  dall'Agenzia  delle  entrate.   Con   provvedimento   del
Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  sono  altresi'   individuati
eventuali sistemi alternativi per rendere disponibile al contribuente
la propria dichiarazione precompilata. 
  4. Resta ferma la possibilita' di presentare la  dichiarazione  dei
redditi autonomamente compilata con le modalita' ordinarie.  In  caso
di presentazione della dichiarazione dei redditi con le modalita'  di
cui all'articolo 13 del decreto del Ministro delle finanze 31  maggio
1999,  n.  164,  ad  un  centro  di  assistenza  fiscale   o   a   un
professionista di cui al comma 3, si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 5, comma 3, e 6 del presente decreto. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - La legge 11 marzo 2014, n. 23 (Delega al Governo  per
          un sistema fiscale piu' equo, trasparente ed orientato alla
          crescita) e' stata pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  12
          marzo 2014, n. 59. 
              - Il testo vigente dell'art. 1  della  legge  11  marzo
          2014, n. 23 e' il seguente: 
              «Art. 1 (Delega al Governo per la revisione del sistema
          fiscale e procedura).  -  1.  Il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  decreti  legislativi  recanti   la
          revisione del sistema fiscale. I decreti  legislativi  sono
          adottati, nel  rispetto  dei  principi  costituzionali,  in
          particolare di quelli di cui agli articoli  3  e  53  della
          Costituzione, nonche' del diritto dell'Unione europea, e di
          quelli dello statuto dei diritti del  contribuente  di  cui
          alla  legge  27  luglio  2000,  n.  212,  con   particolare
          riferimento al rispetto  del  vincolo  di  irretroattivita'
          delle norme tributarie di sfavore, in coerenza  con  quanto
          stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, in  materia  di
          federalismo  fiscale,  secondo  gli  specifici  principi  e
          criteri direttivi indicati negli articoli da 2 a  16  della
          presente legge,  nonche'  secondo  i  seguenti  principi  e
          criteri direttivi generali: 
              a) tendenziale uniformita' della disciplina riguardante
          le obbligazioni tributarie, con particolare riferimento  ai
          profili della  solidarieta',  della  sostituzione  e  della
          responsabilita'; 
              b) coordinamento  e  semplificazione  delle  discipline
          concernenti  gli  obblighi  contabili  e  dichiarativi  dei
          contribuenti, al fine di  agevolare  la  comunicazione  con
          l'amministrazione finanziaria in un quadro di  reciproca  e
          leale collaborazione, anche  attraverso  la  previsione  di
          forme di contraddittorio propedeutiche  all'adozione  degli
          atti di accertamento dei tributi; 
              c) coerenza e tendenziale  uniformita'  dei  poteri  in
          materia tributaria e  delle  forme  e  modalita'  del  loro
          esercizio,  anche  attraverso   la   definizione   di   una
          disciplina   unitaria   della   struttura,   efficacia   ed
          invalidita' degli atti dell'amministrazione  finanziaria  e
          dei contribuenti, escludendo comunque  la  possibilita'  di
          sanatoria per la carenza di motivazione e di integrazione o
          di modifica della stessa nel corso del giudizio; 
              d) tendenziale generalizzazione  del  meccanismo  della
          compensazione   tra   crediti   d'imposta   spettanti    al
          contribuente e debiti tributari a suo carico. 
              2.  I  decreti  legislativi  tengono   altresi'   conto
          dell'esigenza di  assicurare  la  responsabilizzazione  dei
          diversi livelli di governo,  integrando  o  modificando  la
          disciplina  dei  tributi  in  modo  che  sia   definito   e
          chiaramente individuabile, per ciascun tributo, il  livello
          di governo che beneficia delle relative  entrate,  con  una
          relazione fra tributo e livello di governo determinata, ove
          possibile,  in  funzione  dell'attinenza  del   presupposto
          d'imposta   e,   comunque,   garantendo    l'esigenza    di
          salvaguardare i principi  di  coesione  e  di  solidarieta'
          nazionale. 
              3. Almeno uno degli schemi dei decreti  legislativi  di
          cui al comma 1 dovra' essere deliberato in via  preliminare
          dal Consiglio dei ministri entro quattro mesi dalla data di
          entrata in vigore della presente legge. 
              4. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge il Governo riferisce ogni quattro mesi  alle
          Commissioni parlamentari competenti per materia  in  ordine
          all'attuazione della delega. In sede di prima  applicazione
          il Governo riferisce alle Commissioni entro due mesi  dalla
          data di entrata in vigore della presente  legge.  Entro  lo
          stesso  termine,  il  Governo,  effettuando   un   apposito
          monitoraggio   in   ordine   allo   stato   di   attuazione
          dell'incorporazione     dell'Agenzia     del     territorio
          nell'Agenzia delle entrate e dell'Amministrazione  autonoma
          dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle  dogane,  disposta
          dall'art. 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n.  135,  e  successive   modificazioni,   riferisce   alle
          Commissioni parlamentari competenti per  materia  anche  in
          relazione ad eventuali modifiche normative. 
              5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui  al  comma
          1, corredati di  relazione  tecnica,  sono  trasmessi  alle
          Camere ai fini dell'espressione dei pareri da  parte  delle
          Commissioni parlamentari competenti per  materia  e  per  i
          profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla
          data di trasmissione. Le Commissioni  possono  chiedere  al
          Presidente della rispettiva Camera di  prorogare  di  venti
          giorni il termine per  l'espressione  del  parere,  qualora
          cio' si renda necessario per la complessita' della  materia
          o per il numero dei decreti legislativi. Qualora la proroga
          sia  concessa,  i  termini  per  l'emanazione  dei  decreti
          legislativi sono prorogati  di  venti  giorni.  Decorso  il
          termine previsto per  l'espressione  del  parere  o  quello
          eventualmente prorogato, il decreto  puo'  essere  comunque
          adottato. 
              6.  Le  relazioni  tecniche  allegate  agli  schemi  di
          decreto legislativo adottati ai sensi della delega  di  cui
          alla  presente  legge  indicano,  per   ogni   ipotesi   di
          intervento, l'impatto sul gettito, gli effetti distributivi
          sui contribuenti, le implicazioni  in  termini  di  finanza
          locale e gli aspetti amministrativi  e  gestionali  per  il
          contribuente e per l'amministrazione. 
              7. Il  Governo,  qualora  non  intenda  conformarsi  ai
          pareri parlamentari,  trasmette  nuovamente  i  testi  alle
          Camere   con   le   sue   osservazioni,    con    eventuali
          modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
          di informazione e motivazione. I  pareri  definitivi  delle
          Commissioni competenti per materia sono espressi  entro  il
          termine  di   dieci   giorni   dalla   data   della   nuova
          trasmissione.  Decorso  tale  termine,  i  decreti  possono
          essere comunque adottati. 
              8. Il Governo  e'  delegato  ad  adottare  uno  o  piu'
          decreti legislativi contenenti  disposizioni  correttive  e
          integrative dei decreti legislativi di  cui  alla  presente
          legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in  vigore
          dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei principi
          e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con  le
          modalita' di cui al presente articolo. 
              9. Nei decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1,  il
          Governo  provvede  all'introduzione   delle   nuove   norme
          mediante la modifica o l'integrazione  dei  testi  unici  e
          delle  disposizioni  organiche  che  regolano  le  relative
          materie, provvedendo ad  abrogare  espressamente  le  norme
          incompatibili. 
              10. Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,  entro  il
          termine di cui al comma 1,  nel  rispetto  dei  principi  e
          criteri direttivi previsti dalla presente legge  e  secondo
          la procedura di  cui  al  presente  articolo,  uno  o  piu'
          decreti  legislativi   recanti   le   norme   eventualmente
          occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale tra i
          decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge e
          le altre leggi dello Stato e per l'abrogazione delle  norme
          incompatibili. 
              11. Le disposizioni della presente legge e  quelle  dei
          decreti legislativi emanati in attuazione della  stessa  si
          applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale  e
          delle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  nel
          rispetto  dei  loro  statuti  e  delle  relative  norme  di
          attuazione, e secondo quanto previsto  dall'art.  27  della
          legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.». 
              - Il testo vigente dell'art. 3 della Costituzione e' il
          seguente: 
              «Art. 3.  -  Tutti  i  cittadini  hanno  pari  dignita'
          sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione
          di sesso, di razza, di lingua, di  religione,  di  opinioni
          politiche, di condizioni personali e sociali. 
              E' compito della Repubblica rimuovere gli  ostacoli  di
          ordine economico e sociale,  che,  limitando  di  fatto  la
          liberta' e la uguaglianza  dei  cittadini,  impediscono  il
          pieno  sviluppo   della   persona   umana   e   l'effettiva
          partecipazione di  tutti  i  lavoratori  all'organizzazione
          politica, economica e sociale del Paese.». 
              - Il testo vigente dell'art. 53 della  Costituzione  e'
          il seguente: 
              «Art. 53. - Tutti sono tenuti a concorrere  alle  spese
          pubbliche in ragione della loro capacita' contributiva. 
              Il  sistema  tributario  e'  informato  a  criteri   di
          progressivita'.». 
              - La legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei  diritti
          del  contribuente)  e'  stata  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale 31 luglio 2000, n. 177. 
              - Il testo vigente dell'art. 7 della citata legge n. 23
          del 2014 e' il seguente: 
              «Art. 7 (Semplificazione). - 1. Il Governo e'  delegato
          a provvedere, con i decreti legislativi di cui all'art. 1: 
              a) alla revisione sistematica dei regimi fiscali  e  al
          loro riordino, al fine di eliminare complessita' superflue; 
              b) alla revisione degli  adempimenti,  con  particolare
          riferimento a quelli superflui o che diano luogo, in  tutto
          o in  parte,  a  duplicazioni  anche  in  riferimento  alla
          struttura delle addizionali regionali e comunali, ovvero  a
          quelli   che   risultino    di    scarsa    utilita'    per
          l'amministrazione finanziaria  ai  fini  dell'attivita'  di
          controllo e di accertamento  o  comunque  non  conformi  al
          principio di proporzionalita'; 
              c) alla revisione, a  fini  di  semplificazione,  delle
          funzioni dei sostituti d'imposta e  di  dichiarazione,  dei
          centri  di  assistenza  fiscale,  i  quali  devono  fornire
          adeguate garanzie  di  idoneita'  tecnico-organizzativa,  e
          degli intermediari fiscali, con potenziamento dell'utilizzo
          dei sistemi informatici, avendo anche riguardo  ai  termini
          dei  versamenti  delle  addizionali  comunali  e  regionali
          all'imposta sul reddito delle persone fisiche.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della
          Repubblica 22 luglio  1998,  n.  322  (Regolamento  recante
          modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative
          alle  imposte  sui  redditi,  all'imposta  regionale  sulle
          attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto,  ai
          sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996,
          n. 662), come modificato dal presente decreto  legislativo,
          e' il seguente: 
              «Art. 4. - Dichiarazione e certificazioni dei sostituti
          d'imposta 
              1. Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata
          dall'art. 3, comma 1, i soggetti indicati  nel  titolo  III
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, che
          corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma,  soggetti  a
          ritenute alla fonte secondo le  disposizioni  dello  stesso
          titolo, nonche' gli intermediari e gli altri  soggetti  che
          intervengono in  operazioni  fiscalmente  rilevanti  tenuti
          alla  comunicazione  di  dati  ai   sensi   di   specifiche
          disposizioni   normative,   presentano   annualmente    una
          dichiarazione unica, anche ai fini  dei  contributi  dovuti
          all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.)
          e  dei  premi  dovuti   all'Istituto   nazionale   per   le
          assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.),
          relativa a tutti i percipienti, redatta in  conformita'  ai
          modelli approvati con i provvedimenti di  cui  all'art.  1,
          comma 1. 
              2. La  dichiarazione  indica  i  dati  e  gli  elementi
          necessari per  l'individuazione  del  sostituto  d'imposta,
          dell'intermediario  e  degli  altri  soggetti  di  cui   al
          precedente comma, per la determinazione dell'ammontare  dei
          compensi e proventi,  sotto  qualsiasi  forma  corrisposti,
          delle ritenute, dei contributi e  dei  premi,  nonche'  per
          l'effettuazione  dei  controlli  e   gli   altri   elementi
          richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli  che
          l'Agenzia delle entrate, l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. sono  in
          grado  di   acquisire   direttamente   e   sostituisce   le
          dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi. 
              3. Con decreto del Ministro delle finanze,  emanato  di
          concerto con i Ministri del tesoro, del  bilancio  e  della
          programmazione economica e del lavoro  e  della  previdenza
          sociale, la dichiarazione unica di  cui  al  comma  1  puo'
          essere estesa anche ai contributi dovuti agli altri enti  e
          casse. 
              3-bis.   I    sostituti    d'imposta,    comprese    le
          Amministrazioni  dello   Stato,   anche   con   ordinamento
          autonomo, di cui al primo comma dell'art.  29  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,
          che effettuano  le  ritenute  sui  redditi  a  norma  degli
          articoli 23, 24, 25, 25-bis e 29 del citato decreto n.  600
          del 1973, tenuti al rilascio della  certificazione  di  cui
          all'art. 7-bis del medesimo  decreto,  trasmettono  in  via
          telematica, direttamente o tramite gli  incaricati  di  cui
          all'art. 3, commi 2-bis e 3, all'Agenzia  delle  entrate  i
          dati  fiscali  e  contributivi  contenuti  nella   predetta
          certificazione, nonche' gli ulteriori  dati  necessari  per
          l'attivita'      di      liquidazione      e      controllo
          dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali
          e assicurativi, entro il 31 luglio dell'anno  successivo  a
          quello di erogazione. Entro la stessa data sono,  altresi',
          trasmessi  in  via  telematica  i  dati   contenuti   nelle
          certificazioni  rilasciate  ai  soli  fini  contributivi  e
          assicurativi nonche' quelli  relativi  alle  operazioni  di
          conguaglio effettuate  a  seguito  dell'assistenza  fiscale
          prestata ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
          241, e successive modificazioni.  Le  trasmissioni  in  via
          telematica effettuate ai  sensi  del  presente  comma  sono
          equiparate, a  tutti  gli  effetti,  alla  esposizione  dei
          medesimi dati nella dichiarazione di cui al comma 1. 
              4. Le  attestazioni  comprovanti  il  versamento  delle
          ritenute e ogni altro documento previsto dal decreto di cui
          all'art.  1  sono  conservati  per  il   periodo   previsto
          dall'art. 43, del decreto del Presidente  della  Repubblica
          29 settembre 1973, n. 600, e sono esibiti o  trasmessi,  su
          richiesta, all'ufficio competente. La  conservazione  delle
          attestazioni  relative   ai   versamenti   contributivi   e
          assicurativi resta disciplinata dalle leggi speciali. 
              4-bis.  Salvo  quanto  previsto  dal  comma  3-bis,   i
          sostituti di imposta,  comprese  le  Amministrazioni  dello
          Stato, anche con ordinamento autonomo, gli  intermediari  e
          gli altri soggetti di cui al  comma  1  presentano  in  via
          telematica, secondo le  disposizioni  di  cui  all'art.  3,
          commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, la dichiarazione di cui al comma
          1, relativa all'anno solare precedente, entro il 31  luglio
          di ciascun anno. 
              5. 
              6. 
              6-bis. I soggetti indicati nell'art. 29,  terzo  comma,
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 600, che corrispondono compensi,  sotto  qualsiasi
          forma,  soggetti   a   ritenuta   alla   fonte   comunicano
          all'Agenzia delle entrate mediante appositi elenchi i  dati
          fiscali dei percipienti. Con  provvedimento  del  direttore
          dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il  contenuto,  i
          termini e le modalita' delle comunicazioni,  previa  intesa
          con le rispettive Presidenze delle  Camere  e  della  Corte
          costituzionale, con il segretario generale della Presidenza
          della Repubblica, e,  nel  caso  delle  regioni  a  statuto
          speciale,  con   i   Presidenti   dei   rispettivi   organi
          legislativi.  Nel  medesimo   provvedimento   puo'   essere
          previsto anche l'obbligo di indicare  i  dati  relativi  ai
          contributi dovuti agli enti e casse previdenziali. 
              6-ter. I  soggetti  indicati  nel  comma  1  rilasciano
          un'apposita  certificazione  unica  anche   ai   fini   dei
          contributi dovuti all'Istituto nazionale per la  previdenza
          sociale (I.N.P.S.) attestante l'ammontare complessivo delle
          dette somme e valori, l'ammontare delle  ritenute  operate,
          delle detrazioni di imposta  effettuate  e  dei  contributi
          previdenziali  e  assistenziali,  nonche'  gli  altri  dati
          stabiliti   con   il   provvedimento   amministrativo    di
          approvazione  dello  schema  di  certificazione  unica.  La
          certificazione e' unica anche ai fini dei contributi dovuti
          agli altri enti e  casse  previdenziali.  Con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto
          con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  sono
          stabilite  le  relative   modalita'   di   attuazione.   La
          certificazione unica sostituisce quelle  previste  ai  fini
          contributivi. 
              6-quater. Le certificazioni  di  cui  al  comma  6-ter,
          sottoscritte  anche  mediante   sistemi   di   elaborazione
          automatica, sono consegnate agli interessati  entro  il  28
          febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e  i
          valori sono stati corrisposti ovvero  entro  dodici  giorni
          dalla richiesta degli stessi in caso  di  interruzione  del
          rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui  all'art.  27  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, la  certificazione  puo'  essere  sostituita  dalla
          copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e
          11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745. 
              6-quinquies. Le certificazioni di cui  al  comma  6-ter
          sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle  entrate
          entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello  in  cui  le
          somme  e  i  valori  sono  stati   corrisposti   Per   ogni
          certificazione omessa,  tardiva  o  errata  si  applica  la
          sanzione  di  cento  euro  in  deroga  a  quanto   previsto
          dall'art. 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n.
          472. Nei casi di errata trasmissione della  certificazione,
          la  sanzione  non  si  applica  se  la  trasmissione  della
          corretta certificazione e' effettuata entro i cinque giorni
          successivi alla scadenza indicata nel primo periodo.». 
              - Si riporta di seguito il testo vigente degli articoli
          49 e 50 del testo unico delle imposte sui  redditi  (TUIR),
          approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22
          dicembre 1986, n. 917: 
              «Art. 49 (Redditi di  lavoro  dipendente).  -  1.  Sono
          redditi  di  lavoro  dipendente  quelli  che  derivano   da
          rapporti aventi per oggetto la prestazione di  lavoro,  con
          qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto  la  direzione
          di  altri,  compreso  il  lavoro  a  domicilio  quando   e'
          considerato  lavoro  dipendente  secondo  le  norme   della
          legislazione sul lavoro. 
              2.   Costituiscono,   altresi',   redditi   di   lavoro
          dipendente: a) le pensioni di ogni genere e gli assegni  ad
          esse equiparati; b) le somme di cui  all'art.  429,  ultimo
          comma, del codice di procedura civile.». 
              «Art.  50  (Redditi  assimilati  a  quelli  di   lavoro
          dipendente). - 1. Sono  assimilati  ai  redditi  di  lavoro
          dipendente: 
                a) i compensi percepiti, entro i  limiti  dei  salari
          correnti maggiorati del 20 per cento, dai  lavoratori  soci
          delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative
          di  servizi,  delle  cooperative  agricole   e   di   prima
          trasformazione dei prodotti agricoli  e  delle  cooperative
          della piccola pesca; 
              (Omissis); 
              c) le somme da chiunque corrisposte a titolo  di  borsa
          di studio o di assegno,  premio  o  sussidio  per  fini  di
          studio o di addestramento professionale, se il beneficiario
          non  e'  legato  da  rapporti  di  lavoro  dipendente   nei
          confronti del soggetto erogante; 
              c-bis) le somme e  i  valori  in  genere,  a  qualunque
          titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche  sotto  forma
          di  erogazioni  liberali,  in  relazione  agli  uffici   di
          amministratore,   sindaco   o   revisore    di    societa',
          associazioni  e  altri  enti  con  o   senza   personalita'
          giuridica,  alla  collaborazione   a   giornali,   riviste,
          enciclopedie e simili,  alla  partecipazione  a  collegi  e
          commissioni, nonche' quelli percepiti in relazione ad altri
          rapporti  di   collaborazione   aventi   per   oggetto   la
          prestazione  di   attivita'   svolte   senza   vincolo   di
          subordinazione a favore  di  un  determinato  soggetto  nel
          quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego
          di  mezzi  organizzati   e   con   retribuzione   periodica
          prestabilita, sempreche' gli uffici o le collaborazioni non
          rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attivita'
          di  lavoro  dipendente  di  cui  all'art.  46,   comma   1,
          concernente redditi di lavoro  dipendente,  o  nell'oggetto
          dell'arte o  professione  di  cui  all'art.  49,  comma  1,
          concernente redditi  di  lavoro  autonomo,  esercitate  dal
          contribuente; 
              d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli
          24, 33, lettera a), e 34 della legge  20  maggio  1985,  n.
          222, nonche' le congrue e i supplementi di congrua  di  cui
          all'art. 33, primo comma, della legge 26  luglio  1974,  n.
          343; 
              (Omissis); 
              g) le indennita' di  cui  all'art.  1  della  legge  31
          ottobre 1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge  13  agosto
          1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale
          e  del  Parlamento  europeo  e  le   indennita',   comunque
          denominate, percepite per le  cariche  elettive  e  per  le
          funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della  Costituzione
          e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonche' i conseguenti
          assegni vitalizi percepiti in dipendenza  dalla  cessazione
          delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno  del
          Presidente della Repubblica; 
              (Omissis); 
              i) gli altri assegni  periodici,  comunque  denominati,
          alla cui produzione non concorrono attualmente ne' capitale
          ne' lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c)  e  d)
          del comma 1  dell'art.  10  tra  gli  oneri  deducibili  ed
          esclusi  quelli  indicati  alla  lettera  c)  del  comma  1
          dell'art. 41; 
              l) i  compensi  percepiti  dai  soggetti  impegnati  in
          lavori  socialmente  utili  in  conformita'  a   specifiche
          disposizioni normative.». 
              - Il testo vigente dell'art. 32 del decreto legislativo
          9 luglio 1997,  n.  241  (Norme  di  semplificazione  degli
          adempimenti dei contribuenti in sede di  dichiarazione  dei
          redditi e dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  nonche'  di
          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle
          dichiarazioni),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  28
          luglio 1997, n. 174, e' il seguente: 
              «Art. 32  (Soggetti  abilitati  alla  costituzione  dei
          centri di assistenza fiscale). - 1. I centri di  assistenza
          fiscale, di seguito  denominati  «Centri»,  possono  essere
          costituiti dai seguenti soggetti: 
              a)   associazioni   sindacali    di    categoria    fra
          imprenditori,    presenti    nel    Consiglio     nazionale
          dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni; 
              b)   associazioni   sindacali    di    categoria    fra
          imprenditori, istituite da almeno dieci  anni,  diverse  da
          quelle indicate  nella  lettera  a)  se,  con  decreto  del
          Ministero delle finanze, ne e'  riconosciuta  la  rilevanza
          nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno
          pari  al  5  per  cento  degli  appartenenti  alla   stessa
          categoria, iscritti negli appositi  registri  tenuti  dalla
          camera di commercio,  nonche'  all'esistenza  di  strutture
          organizzate in almeno 30 province; 
              c) organizzazioni aderenti  alle  associazioni  di  cui
          alle  lettere  a)  e  b),  previa  delega   della   propria
          associazione nazionale; 
              d) organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e
          pensionati od organizzazioni territoriali da esse delegate,
          aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti; 
              e)  sostituti  di  cui  all'art.  23  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          successive modificazioni,  aventi  complessivamente  almeno
          cinquantamila dipendenti; 
              f) associazioni di lavoratori promotrici di istituti di
          patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del
          Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, aventi
          complessivamente almeno cinquantamila aderenti.». 
              - Il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999,
          n. 164 (Regolamento recante norme per l'assistenza  fiscale
          resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e  per
          i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai  professionisti
          ai sensi dell'art. 40  del  decreto  legislativo  9  luglio
          1997, n. 241) e' stato pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          11 giugno 1999, n. 135. 
              - Il testo vigente dell'art. 51-bis  del  decreto-legge
          21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 9 agosto 2013, n. 98, e' il seguente: 
              «Art. 51-bis (Ampliamento dell'assistenza  fiscale).  -
          1. A decorrere dall'anno  2014,  i  soggetti  titolari  dei
          redditi di lavoro dipendente  e  assimilati  indicati  agli
          articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d),  g),
          con esclusione delle indennita' percepite  dai  membri  del
          Parlamento europeo, i) e l), del testo unico delle  imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  in  assenza  di  un
          sostituto d'imposta  tenuto  a  effettuare  il  conguaglio,
          possono comunque adempiere agli obblighi  di  dichiarazione
          dei  redditi  presentando  l'apposita  dichiarazione  e  la
          scheda ai fini della destinazione del  cinque  e  dell'otto
          per mille, con le modalita' indicate dall'art. 13, comma 1,
          lettera b), del regolamento di cui al decreto del  Ministro
          delle  finanze  31  maggio  1999,  n.  164,  e   successive
          modificazioni, ai soggetti di cui all'art. 34, comma 4, del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  e  agli  altri
          soggetti che possono prestare l'assistenza fiscale ai sensi
          delle disposizioni contenute nel decreto-legge 30 settembre
          2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
          dicembre 2005, n. 248. 
              2. Se dalle dichiarazioni presentate ai sensi del comma
          1 emerge un debito, il  soggetto  che  presta  l'assistenza
          fiscale trasmette telematicamente la delega  di  versamento
          utilizzando   i   servizi   telematici   resi   disponibili
          dall'Agenzia delle entrate ovvero, entro il  decimo  giorno
          antecedente la scadenza del termine di pagamento,  consegna
          la delega  di  versamento  compilata  al  contribuente  che
          effettua il pagamento con le modalita'  indicate  nell'art.
          19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
              3. Nei riguardi  dei  contribuenti  che  presentano  la
          dichiarazione  ai  sensi  del  comma  1,  i  rimborsi  sono
          eseguiti dall'amministrazione finanziaria, sulla  base  del
          risultato finale delle dichiarazioni. 
              4. Per l'anno 2013, le dichiarazioni ai sensi del comma
          1 possono essere presentate dal 2  al  30  settembre  2013,
          esclusivamente se dalle stesse risulta un  esito  contabile
          finale  a  credito.   Con   provvedimento   del   Direttore
          dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i  termini  e  le
          modalita'  applicative  delle   disposizioni   recate   dal
          presente comma.». 
              - Si riporta di  seguito  il  testo  dell'art.  13  del
          citato decreto del Ministro delle finanze 31  maggio  1999,
          n. 164, come modificato dal presente decreto legislativo: 
              «Art. 13 (Modalita' e termini  di  presentazione  della
          dichiarazione dei redditi). - 1. I possessori  dei  redditi
          indicati al comma 1, dell'art. 37, del decreto  legislativo
          9  luglio  1997,  n.  241,  come  modificato  dal   decreto
          legislativo 28 dicembre 1998,  n.  490,  possono  adempiere
          all'obbligo  di  dichiarazione  dei   redditi   presentando
          l'apposita  dichiarazione  e  le  schede  ai   fini   della
          destinazione del 4 e dell'8 per mille dell'IRPEF: 
              a) entro il 7 luglio dell'anno successivo a quello  cui
          si  riferisce  la  dichiarazione,  al   proprio   sostituto
          d'imposta, che intende prestare l'assistenza fiscale; 
              b) entro il 7 luglio dell'anno successivo a quello  cui
          si riferisce  la  dichiarazione,  ad  un  CAF-  dipendenti,
          unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione
          delle operazioni di controllo. 
              2. I contribuenti  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
          determinato,    nell'anno    di     presentazione     della
          dichiarazione,   possono   adempiere   agli   obblighi   di
          dichiarazione dei redditi rivolgendosi al sostituto, se  il
          contratto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al  mese
          di luglio, ovvero, ad un  CAF-dipendenti  se  il  contratto
          dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio, e purche'
          siano conosciuti i dati del sostituto d'imposta che  dovra'
          effettuare il conguaglio. Il  personale  della  scuola  con
          contratto di lavoro a tempo determinato puo' adempiere agli
          obblighi  di  dichiarazione  dei  redditi  rivolgendosi  al
          sostituto d'imposta  ovvero  ad  un  CAF-dipendenti  se  il
          predetto  contratto  dura  almeno  dal  mese  di  settembre
          dell'anno cui si riferisce  la  dichiarazione  al  mese  di
          giugno dell'anno successivo. 
              3. I possessori dei redditi indicati all'art. 49, comma
          2, lettera a), del testo unico delle imposte  sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, possono adempiere agli  obblighi  di
          dichiarazione con le modalita' di cui alla lettera b),  del
          comma 1, del presente art. a condizione che: 
              a) il rapporto di collaborazione duri almeno  dal  mese
          di giugno al mese  di  luglio  dell'anno  di  presentazione
          della dichiarazione; 
              b) siano conosciuti i dati del sostituto di imposta che
          dovra' effettuare il conguaglio. 
              4. I coniugi non legalmente ed effettivamente separati,
          non in possesso di redditi di lavoro autonomo  o  d'impresa
          di cui agli articoli 49, comma 1, e  51  del  citato  testo
          unico delle imposte sui  redditi,  possono  adempiere  agli
          obblighi di dichiarazione dei redditi con le  modalita'  di
          cui ai commi da 1 a 3, anche presentando  dichiarazione  in
          forma congiunta, purche' uno dei coniugi sia in possesso di
          redditi indicati nei commi 1 e 3. 
              4-bis. Qualora dalla liquidazione  della  dichiarazione
          emerga un credito d'imposta, il contribuente puo'  indicare
          di voler utilizzare in tutto o  in  parte  l'ammontare  del
          credito per il pagamento di somme per le quali e'  previsto
          il versamento con le  modalita'  di  cui  all'art.  17  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
              5. Non possono adempiere agli obblighi di dichiarazione
          dei redditi ai sensi del presente articolo: 
              a) i soggetti obbligati a presentare  la  dichiarazione
          dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,   la
          dichiarazione  annuale  ai  fini  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto e la dichiarazione di sostituto d'imposta; 
              b) i  titolari  di  particolari  tipologie  di  redditi
          annualmente individuati  con  il  decreto  direttoriale  di
          approvazione del modello di dichiarazione dei redditi. 
              6. Le dichiarazioni dei redditi ed i relativi prospetti
          di liquidazione devono essere redatti su stampati  conformi
          a quelli  approvati  con  decreto  del  Dipartimento  delle
          entrate.».