(Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
                SCHEDA TECNICA INDICAZIONE GEOGRAFICA 
             «GRAPPA PIEMONTESE» O «GRAPPA DEL PIEMONTE» 
 
    1.  Denominazione  della  bevanda   spiritosa   con   indicazione
geografica: «Grappa piemontese» o «Grappa del Piemonte». 
    Categoria della bevanda  spiritosa  con  indicazione  geografica:
acquavite di vinaccia. 
    2. Descrizione della bevanda spiritosa: 
      a) caratteristiche fisiche, chimiche e/o  organolettiche  della
categoria: 
        e' ottenuta esclusivamente da vinacce fermentate e distillate
direttamente mediante vapore acqueo oppure dopo l'aggiunta di acqua; 
        alle vinacce puo' essere aggiunta una quantita' di fecce  non
superiore a 25 kg di fecce per 100 kg di vinacce utilizzate; 
        la quantita' di  alcole  proveniente  dalle  fecce  non  puo'
superare il 35% della quantita' totale di alcole nel prodotto finito; 
        la distillazione e' effettuata a meno di 86% vol.; 
        e' autorizzata  la  ridistillazione  alla  stessa  gradazione
alcolica; 
        ha un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 140 g/hl
di alcole a 100% vol. e un tenore massimo di metanolo di 1000 g/hl di
alcole a 100% vol.; 
        non deve essere addizionata di alcole etilico, diluito o  non
diluito; 
        non e' aromatizzata; cio' non esclude i metodi di  produzione
tradizionali individuati alla successiva lettera d); 
      b) caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa  rispetto
alla categoria cui appartiene: 
        la denominazione «Grappa piemontese» o «Grappa del  Piemonte»
e' riservata esclusivamente all'acquavite di vinaccia ottenuta  dalla
distillazione  diretta  di  materie  prime   in   ottimo   stato   di
conservazione ricavate da uve prodotte e  vinificate  nel  territorio
regionale,  distillata  e  imbottigliata  in  impianti  situati   nel
Piemonte; 
        ha un  tenore  di  sostanze  volatili  diverse  dagli  alcoli
etilico e metilico non inferiore a 140 g/hl di alcole a 100 per cento
in volume; 
        ha un titolo alcolometrico volumico minimo di 40% vol.; 
        puo' contenere  caramello  aggiunto  come  colorante  per  la
«Grappa  piemontese»  o   «Grappa   del   Piemonte»   sottoposta   ad
invecchiamento  per  almeno  12   mesi,   secondo   le   disposizioni
comunitarie e nazionali vigenti; 
      c) zona geografica interessata: intero territorio della regione
Piemonte; 
      d) metodo di produzione della bevanda interessata:  la  «Grappa
piemontese» o «Grappa del Piemonte» e'  ottenuta  per  distillazione,
direttamente mediante vapore acqueo oppure con  l'aggiunta  di  acqua
nell'alambicco, di vinacce fermentate  o  semifermentate  prodotte  e
vinificate nella regione. Nella produzione della grappa e' consentito
l'impiego di fecce liquide naturali di vino nella misura  massima  di
25 kg per 100  kg  di  vinacce  utilizzate.  La  quantita'  di  alcol
proveniente dalle fecce non puo'  superare  il  35  per  cento  della
quantita' totale di alcole nel prodotto finito. L'impiego delle fecce
liquide naturali di vino  puo'  avvenire  mediante  l'aggiunta  delle
fecce alle vinacce prima del passaggio in distillazione,  o  mediante
disalcolazione in parallelo della vinaccia e delle fecce e invio alla
distillazione della miscela delle due flemme o dei vapori alcolici, o
mediante disalcolazione  separata  delle  vinacce  e  delle  fecce  e
successivo invio diretto alla distillazione. Dette operazioni  devono
essere  effettuate  nella  medesima  distilleria  di  produzione.  La
distillazione delle vinacce fermentate o semifermentate, in  impianto
continuo o discontinuo, deve essere effettuata a meno di 86 per cento
in volume. Entro tale limite e'  consentita  la  ridistillazione  del
prodotto. L'osservanza  dei  limiti  previsti  deve  risultare  dalla
tenuta di registri vidimati in  cui  sono  riportati  giornalmente  i
quantitativi e il tenore alcolico delle vinacce, delle fecce  liquide
naturali di vino avviate alla distillazione,  nonche'  delle  flemme,
nel caso in cui l'avvio  di  queste  ultime  alla  distillazione  sia
effettuato successivamente alla loro produzione.  Nella  preparazione
della «Grappa piemontese»  o  «Grappa  del  Piemonte»  e'  consentita
l'aggiunta di: 
        piante aromatiche o loro parti, nonche' frutta o  loro  parti
che rappresentano i metodi di produzione tradizionali. Le indicazioni
devono essere riportate nella denominazione di vendita della  «Grappa
piemontese» o «Grappa del Piemonte»; 
        zuccheri, nel limite massimo di 20 grammi per litro, espresso
in zucchero invertito in conformita' alle definizioni di cui al punto
3, lettere da a) a c) dell'allegato I del regolamento CE n. 110/2008; 
        caramello, solo per la grappa  sottoposta  ad  invecchiamento
almeno dodici mesi, secondo le disposizioni comunitarie  e  nazionali
vigenti. 
    Nella presentazione e nella promozione e'  consentito  l'uso  dei
termini «vecchia»  o  «invecchiata»  per  la  «Grappa  piemontese»  o
«Grappa del Piemonte» sottoposta ad invecchiamento in botti, tini  ed
altri recipienti di  legno  non  verniciati  ne'  rivestiti,  per  un
periodo non inferiore  a  dodici  mesi,  in  regime  di  sorveglianza
fiscale, in impianti ubicati nel territorio della  regione  Piemonte.
Sono consentiti i normali trattamenti di conservazione del legno  dei
recipienti. E' consentito altresi'  l'uso  dei  termini  «riserva»  o
«stravecchia» per la «Grappa  piemontese»  o  «Grappa  del  Piemonte»
invecchiata  almeno  18  mesi.  Puo'  essere  specificata  la  durata
dell'invecchiamento, espressa in mesi e in anni, o soltanto in mesi; 
      e) elementi che dimostrano il legame con l'ambiente  geografico
o con l'origine geografica:  la  storia  della  regione  Piemonte  e'
disseminata di elementi che dimostrano il legame tra questa  terra  e
la  produzione  della  grappa.  L'acquavite  compare  nei   tariffari
doganali di alcuni comuni piemontesi a partire dalla meta' del  1400,
successivamente (nel 1583), un  provvedimento  legislativo  di  Carlo
Emanuele  I  di  Savoia,  relativo  al  privilegio  straordinario  di
utilizzare  un  modo  particolare  «di  far  bollire  ogni  sorta  di
liquori», indica che nello Stato Sabaudo  si  producevano  liquori  e
acquaviti.  Le  cronache  di  quei  tempi  indicano  l'attenzione   e
l'apprezzamento della Casa reale per tali  bevande.  Nel  1739  viene
creata la Corporazione dei confettieri e distillatori di acquavite (o
Universita'  degli  Acquavitai)  di  Torino  che  adottava  norme   e
regolamentazioni specifiche rivolte a coloro che  praticavano  l'arte
della  distillazione,   i   quali   dovevano   sostenere   un   lungo
apprendistato  per  superare  l'esame  e   diventare   bravi   mastri
distillatori. Questo evento rappresenta la consacrazione  di  un'arte
che  doveva  essere  eseguita  con  perizia  e  maestria.   Ulteriori
testimonianze narrano che nel  XIX  secolo  Camillo  Benso  Conte  di
Cavour controllava le produzione di grappa distillata con le  vinacce
del  territorio  accertandone  personalmente  la  qualita'.  In  tale
periodo storico la grappa - chiamata da tutti ancora Branda  -  aveva
ormai assunto il carattere di  prodotto  tradizionale  con  vocazione
territoriale  e  presenza  di  alambicchi  su  tutto  il   territorio
piemontese, in particolare nei castelli, nelle case aristocratiche  e
nelle grandi tenute agricole. A partire dalla seconda  meta'  del  XX
secolo si da' inizio alla valorizzazione della «Grappa Piemonte»  con
la costituzione di un Consorzio che raggruppa  i  distillatori  e  ne
stabilisce regole di attivita'. Con il regolamento (CEE)  n.  1576/89
del Consiglio del 29 maggio 1989 la «Grappa  di  Piemonte»  e'  stata
iscritta per la prima  volta  nell'allegato  II  delle  denominazioni
geografiche comunitarie delle bevande spiritose. La disponibilita'  e
l'abbondanza di vinacce fresche e fermentate hanno  rappresentato  lo
stimolo per sviluppare in distilleria nuovi sistemi e metodologie  di
lavorazione. Le diverse tipologie di alambicco  si  sono  avvicendate
nel corso degli anni; l'alambicco  piu'  antico  e'  quello  a  fuoco
diretto, seguito poi  dal  sistema  a  caldaiette,  dall'alambicco  a
bagnomaria piemontese e infine dall'apparecchio continuo.  Di  questi
apparecchi il sistema a bagnomaria e' forse il  piu'  rappresentativo
della attivita'  distillatoria  regionale,  l'alambicco  continuo  ha
invece un utilizzo piu' recente anche se  una  nota  storica  ricorda
l'apparecchio dei  fratelli  Stemmer  di  Torino  che  consentiva  la
distillazione in continuo  delle  vinacce  gia'  alla  fine  del  XIX
secolo. Questi apparecchi tradizionali nella  regione  Piemonte  oggi
coesistono spesso con i piu'  veloci  impianti  a  ciclo  continuo  e
testimoniano la volonta' di conservare la tradizionale artigianalita'
di questo mestiere, oltre alla ricerca  e  alla  continua  sfida  per
valorizzare i grandi aromi e  sapori  che  nascono  nei  vigneti  del
Piemonte. L'attivita' distillatoria ha seguito inoltre la progressiva
modernizzazione delle tecniche colturali ed enologiche  che  si  sono
sviluppate in Piemonte.  In  particolare  i  vitigni  d'origine  e  i
sistemi di produzione interagiscono fortemente con  la  qualita'  del
distillato cosi' che i  tratti  sensoriali  della  grappa  piemontese
rispecchiano  opposti  caratteri  di  gentilezza  e   severita'.   La
produzione piemontese vanta grandi  grappe  da  monovitigno,  tra  le
quali quella ottenuta dalle vinacce  aromatiche  di  Moscato,  oppure
dalle vinacce di uve a bacca nera come il Nebbiolo  che  garantiscono
prodotti particolarmente  strutturati.  Ma  l'enorme  patrimonio  dei
vigneti piemontesi offre anche  pregiate  vinacce  di  uva  Dolcetto,
Arneis, Erbaluce, Grignolino, Freisa,  Malvasia,  Brachetto,  Ruche',
Cortese ed altri preziosi vitigni. Le distillerie del Piemonte  hanno
quindi a  disposizione  della  materia  prima  dalle  caratteristiche
uniche: nelle vinacce lavorate c'e' l'odore e il sapore dei  grappoli
delle tante e  diverse  uve  che  vengono  in  ultimo  conservati  ed
evidenziati nel  passaggio  attraverso  l'alambicco.  La  tradizione,
l'artigianalita' e il «lambiccare» piemontese difende e tutela ancora
oggi le proprie origini e i propri confini cosi' come  faceva  quella
Corporazione nata a Torino nel '700. In particolare l'Istituto Grappa
Piemonte ne ha raccolto l'eredita' e accoglie la maggior parte  delle
distillerie piemontesi, riunisce i mastri distillatori  e  allestisce
numerosi appuntamenti ogni anno per promuovere la grappa regionale  e
l'antico fascino di ogni vitigno coltivato su questa terra; 
      f)  disposizioni  da  rispettare  in  forza   di   disposizioni
comunitarie e/o nazionali e/o regionali: decreto del Presidente della
Repubblica 16 luglio 1997, n. 297; 
      g)  termini  aggiuntivi  all'indicazione  geografica  e   norme
specifiche in materia di  etichettatura:  la  «Grappa  piemontese»  o
«Grappa del Piemonte», deve  essere  etichettata  in  conformita'  al
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche e
nel rispetto dei seguenti principi. Il termine «Grappa piemontese»  o
«Grappa del Piemonte» puo' essere completato dal riferimento: 
        a) al nome di un vitigno qualora  sia  stata  ottenuta  dalla
distillazione di materie prime provenienti per almeno l'85 per  cento
in peso dalla vinificazione di uve  ottenute  dalla  coltivazione  di
tale vitigno; 
        b) a non piu' di due vitigni, qualora  siano  state  ottenute
dalla distillazione di materie prime  interamente  provenienti  dalla
vinificazione di uve ottenute dalla coltivazione di tali vitigni, che
devono  essere  menzionati   in   etichetta   in   ordine   ponderale
decrescente. Non e' consentita l'indicazione di vitigni utilizzati in
misura inferiore al 15 per cento in peso; 
        c) al nome di un vino DOC, DOCG e  IGT,  qualora  le  materie
prime provengono da uve utilizzate nella produzione di detto vino; in
tal caso e' vietato utilizzare i simboli e le diciture (DOC,  DOCG  e
IGT) (DOP, IGP) sia in  sigla  che  per  esteso.  Non  e'  consentito
l'impiego del nome «Barolo» proprio della IG «Grappa di Barolo». 
        d) al metodo di distillazione, continuo o discontinuo,  e  al
tipo di alambicco. L'alambicco a bagnomaria puo'  essere  specificato
come «Bagnomaria Piemontese». 
    Per  le  grappe  che   rispondono   contemporaneamente   a   piu'
riferimenti di cui ai precedenti punti a),  b)  e  c)  deve  comunque
essere utilizzata una sola denominazione di vendita; 
      h) nome e indirizzo del richiedente: Istituto Grappa Piemonte -
piazza Medici n. 8 - 14100 Asti.