IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, recante disposizioni per l'attuazione della direttiva 2009/54/CE, relativo alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali; Visto in particolare il comma 1 dell'art. 3 del citato decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, che prevede, per la determinazione dei criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali, la adozione di un decreto del Ministro della salute; Visto il decreto del Ministro della sanita' 12 novembre 1992, n. 542 e successive modificazioni, concernente il regolamento recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali; Visto il decreto del Ministro della salute 29 dicembre 2003 recante disposizioni per l'attuazione della direttiva n. 2003/40/CE della Commissione nella parte relativa ai criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali di cui al decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, e successive modificazioni, nonche' alle condizioni di utilizzazione dei trattamenti delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente; Acquisiti i pareri della III Sezione del Consiglio superiore di sanita' espressi nella sedute del 19 marzo 2013 e del 13 novembre 2013; Esperita con esito positivo la procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche di cui alla direttiva 98/34/CE, e successive modificazioni, notifica 2013/0268/I, e ravvisato che la Commissione europea, a conclusione delle consultazioni scritte, ha riconosciuto che con il progetto di regola tecnica notificata non si intende introdurre alcun ostacolo alla libera circolazione dei prodotti; Acquisito il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta del 13 gennaio 2015; Decreta: Art. 1 Criteri di valutazione delle caratteristiche geologiche e idrogeologiche delle acque minerali naturali 1. A corredo delle domande di riconoscimento delle acque minerali naturali deve essere prodotta una relazione idrogeologica volta a illustrare tutti gli aspetti caratterizzanti la falda acquifera d'origine. 2. La relazione deve fare riferimento alla cartografia ufficiale esistente e deve comprendere: a) definizione del bacino imbrifero geografico e idrogeologico con carta geologica e idrogeologica e profili geologici e idrogeologici significativi in scala minima 1:25.000; b) definizione del regime termopluviometrico dell'area di ricarica dell'acquifero, svolta utilizzando le medie mensili di temperatura atmosferica e altezze di pioggia cumulata, riferite agli ultimi dieci anni; c) carta di permeabilita' dei complessi idrogeologici in scala minima 1:25.000; d) prove di portata; e) schema idrogeologico dell'area di ricarica; f) progetto preliminare dell'opera di presa; g) bilancio idrogeologico, radio-attinologia δO18 , δD, Tritio), valutazione delle caratteristiche idrauliche della falda, studio della mineralizzazione della falda e delle variazioni chimiche e chimico-fisiche nelle quattro stagioni per almeno dodici mesi; h) piano topografico, in scala minima 1:5.000, esteso, compatibilmente con la natura e l'ubicazione dei terreni, per almeno 5 kmq intorno all'opera di presa, con la geologia di dettaglio e relativa carta e sezioni rappresentative geologiche e idrogeologiche; eventuale possibilita' di rapporti della falda con zone a rischio di inquinamento e con altre captazioni concesse; i) definizione dell'area di protezione e salvaguardia dell'area di captazione; l) piano particolareggiato, con curve di livello, della zona circostante la captazione, con carta in scala minima 1:1.000 e sezioni geologiche delle quali risultino i criteri adottati per la salvaguardia dell'opera di presa e della falda da possibili elementi inquinanti esterni; m) a dimostrazione della non interferenza di altre falde sulla falda minerale, la relazione deve essere integrata con documentazione idrogeologica, chimica, chimico-fisica e isotopica (δO18 , δD, Tritio) su campioni prelevati nelle condizioni di naturale variabilita' stagionale. 3. La provenienza dalla stessa falda di piu' opere di presa o punti d'acqua deve essere dimostrata con esauriente documentazione idrogeologica, chimica, chimico-fisica e isotopica. 4. Nel caso di richieste di riconoscimento, come acque minerali naturali, di acque sorgive o sotterranee captate nell'ambito della stessa concessione mineraria nella quale scaturiscono una o piu' acque minerali riconosciute, la documentazione sopra elencata deve essere integrata con i dati relativi a: a) per le acque per le quali si chiede il riconoscimento e per tutte quelle gia' riconosciute all'interno della stessa concessione: analisi dei parametri chimico-fisici (temperatura, pH, Eh, conducibilita'), analisi dei costituenti chimici maggiori (Ca, Mg, Na, K, Cl, SO4, HCO3), eventualmente analisi dei costituenti chimici minori che il richiedente ritenga possano essere distintivi di quella particolare acqua, analisi isotopiche (δO18 , δD, Tritio). Il campionamento dovra' essere effettuato con frequenza mensile e simultaneamente o al massimo nell'arco di 1-3 giorni per tutte le acque; b) monitoraggio dei parametri climatici principali (precipitazioni e temperatura dell'aria) nell'ambito della concessione per un intero ciclo idrologico (1 anno); campionamento mensile delle precipitazioni «cumulate» ed esecuzione di analisi isotopiche (δO18 , δD, Tritio) da effettuare con cadenza mensile per un intero ciclo geologico (1 anno).