IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole,  alimentari
e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il
Ministro dell'economia e delle finanze del 29 aprile  2008,  n.  110,
recante criteri, condizioni e modalita' per l'attuazione dell'obbligo
di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima
di biocarburanti, ai sensi dell'articolo 1, comma 36, punto 3,  della
legge n. 296/06; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   il   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il  Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali del 23  aprile  2008,
n. 100,  "Regolamento  recante  le  sanzioni  amministrative  per  il
mancato raggiungimento dell'obbligo di immissione in consumo  di  una
quota minima di biocarburanti, ai sensi dell'articolo 2-quater, comma
2,  della  legge  11  marzo  2006,  n.  81,  cosi'  come   sostituito
dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"; 
  Visto il decreto legislativo 3 marzo  2011,  n.  28  di  attuazione
della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia  da
fonti rinnovabili, recante modifica e  successiva  abrogazione  delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, che prevede, tra  l'altro,  regimi
di sostegno per l'utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti; 
  Visto  l'articolo  34  "Disposizioni   per   la   gestione   e   la
contabilizzazione dei  biocarburanti"  del  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83  recante  misure  urgenti  per  la  crescita  del  Paese,
convertito con modificazioni con la legge 7 agosto 2012 n.  134,  che
ha modificato l'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011,  n.
28; 
  Visto il comma 5-sexies dell'articolo 33 del decreto legislativo  3
marzo 2011, n. 28, e successive  modificazioni,  che  prevede  che  a
decorrere dal 1° gennaio 2013, le competenze operative  e  gestionali
assegnate  al  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari   e
forestali ai sensi  del  provvedimento  di  attuazione  dell'articolo
2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006,  n.  2,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  11  marzo  2006,  n.  81,  cosi'   come
modificato dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre  2006,
n. 296, sono attribuite al Ministero dello sviluppo economico, che le
esercita anche avvalendosi del Gestore dei servizi energetici S.p.A.; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 2011,  n.  55  di  attuazione
della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva  98/70/CE,  per
quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel
e gasolio, che introduce un meccanismo inteso a controllare e ridurre
le emissioni  di  gas  a  effetto  serra,  e  modifica  la  direttiva
1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile
utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna  e  abroga  la
direttiva 93/12/CEE; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico  e  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali del 23 gennaio 2012 sul sistema nazionale di certificazione
per biocarburanti e bioliquidi, emanato  ai  sensi  dell'articolo  2,
comma 6, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 2011, n.  55  e
successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente  e  della
tutela  del  territorio  e  del  mare  e  delle  politiche   agricole
alimentari e forestali del 13 febbraio 2013, che modifica,  ai  sensi
del comma 7, dell'articolo 34, del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.
83, convertito con modificazioni con la legge 7 agosto 2012,  n.  34,
le specifiche convenzionali dei carburanti  e  dei  biocarburanti  ai
fini dell'obbligo di immissione in consumo nel  territorio  nazionale
di una quota minima di biocarburanti; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 dicembre  2013,
sugli oneri gestionali e relative modalita' di versamento al  Gestore
dei  servizi  energetici  GSE  S.p.A.   per   l'effettuazione   delle
competenze operative e gestionali in  materia  di  biocarburanti,  ai
sensi dell'articolo 33, comma 5-sexies , del  decreto  legislativo  3
marzo 2011, n. 28, e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare e il Ministro delle politiche agricole  alimentari  e  forestali
del  5  dicembre  2013,  recante  modalita'  di  incentivazione   del
biometano immesso nella rete del gas naturale; 
  Visto il comma 15, dell'articolo 1, del decreto-legge  23  dicembre
2013, n. 145, convertito con modificazioni con la legge  21  febbraio
2014,  n.  9  recante  interventi  urgenti   di   avvio   del   piano
«Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e
del   gas,   per   la    riduzione    dei    premi    RC-auto,    per
l'internazionalizzazione, lo sviluppo  e  la  digitalizzazione  delle
imprese, nonche' misure per la realizzazione di  opere  pubbliche  ed
EXPO 2015, che apporta  modificazioni  all'articolo  33  del  decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e nuove disposizioni per  il  sistema
di immissione in consumo di biocarburanti disponendo  in  particolare
che con decreto  di  natura  non  regolamentare  del  Ministro  dello
sviluppo  economico,   sentito   il   Comitato   tecnico   consultivo
biocarburanti di cui all'articolo  33,  comma  5-sexies  del  decreto
legislativo  3  marzo  2011,  n.  28  si  provvede  a  aggiornare  le
condizioni, i criteri e le modalita' di  attuazione  dell'obbligo  di
immissione in consumo di biocarburanti; 
  Visti gli articoli 25 e 30-sexies  comma  1  del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto
2014, n. 116 recante "Disposizioni urgenti per il  settore  agricolo,
la tutela ambientale  e  l'efficientamento  energetico  dell'edilizia
scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle  imprese,
il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche,  nonche'
per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa
europea", che apportano modificazioni rispettivamente in  materia  di
modalita' di copertura di oneri sostenuti  dal  Gestore  dei  servizi
energetici GSE S.p.A. ed in  materia  di  obbligo  di  immissione  in
consumo di biocarburanti, ed in particolare che dispone  che  con  lo
stesso  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 15, del decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.
145, convertito con modificazioni con la legge 21 febbraio 2014, n.9,
nell'aggiornare le condizioni, i criteri e le modalita' di attuazione
dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti, si stabilisce
per gli anni successivi al 2015 la quota minima di cui al comma  139,
dell'articolo 2 della legge 24  dicembre  2007,  n.  244,  e  la  sua
ripartizione  in  quote  differenziate  tra  diverse   tipologie   di
biocarburanti, compresi quelli avanzati e che con le stesse modalita'
si provvede ad effettuare i successivi aggiornamenti; 
  Visto l'articolo 30-sexies comma  2  del  decreto-legge  24  giugno
2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto  2014,
n. 116 che dispone  che  con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, sentito il Comitato tecnico  consultivo  biocarburanti  di
cui all'articolo 33, comma 5-sexies del decreto legislativo  3  marzo
2011, n. 28, da emanare entro il 15 novembre 2014,  sono  fissate  le
sanzioni amministrative pecuniarie, proporzionali e  dissuasive,  per
il mancato raggiungimento degli obblighi stabiliti con il decreto  di
cui al comma 1 dello stesso articolo 30-sexies del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto
2014, n. 116; 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  10
ottobre 2014 di aggiornamento delle condizioni, dei criteri  e  delle
modalita' di attuazione dell'obbligo  di  immissione  in  consumo  di
biocarburanti compresi quelli avanzati, emanato ai sensi del comma 1,
dell'articolo 30-sexies del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91
convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; 
  Visto in particolare il comma 4, dell'articolo 7, del  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014, con  il  quale
si stabilisce  che  per  i  biocarburanti  immessi  in  consumo  fino
all'anno 2015, in caso  di  mancato  adempimento  dell'obbligo,  sono
comminate le  sanzioni  previste  dal  decreto  di  cui  al  comma  2
dell'articolo 2-quater della  legge  dell'11  marzo  2006,  n.  81  e
successive modifiche e integrazioni., e che  stabilisce  inoltre  che
per i biocarburanti immessi in  consumo  a  partire  dall'anno  2016,
trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo
30-sexies del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.  91  convertito  con
legge 11 agosto 2014, n. 116; 
  Visto il decreto  legislativo  31  dicembre  2012,  n.  249  ed  in
particolare l'articolo 22 dove sono riportate  indicazioni  operative
per la piattaforma del mercato all'ingrosso dei prodotti  petroliferi
liquidi per autotrazione; 
  Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive  modificazioni
ed  integrazioni,  recante  modifiche  al  sistema   penale   ed   in
particolare gli articoli 16, 17 e 18 che disciplinano il pagamento in
misura ridotta, l'obbligo del rapporto e l'ordinanza-ingiunzione; 
  Acquisito  il  parere  positivo  del  Comitato  tecnico  consultivo
biocarburanti di cui all'articolo  33,  comma  5-sexies  del  decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nella sua  seduta  del  17  dicembre
2014; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Sanzioni amministrative pecuniarie 
 
  1. In caso di violazione degli obblighi di  immissione  in  consumo
nel territorio nazionale delle  quote  minime  differenziate  tra  le
diverse tipologie di biocarburanti di cui  al  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014,  accertata  sulla  base
della  relazione  sull'assolvimento  dell'obbligo  di  immissione  in
consumo dei biocarburanti trasmessa entro il 30 giugno di ogni  anno,
a partire dal 2017 e riferita all'anno precedente,  dal  Gestore  dei
Servizi  Energetici  S.p.A.  (GSE),  il  Ministero   dello   sviluppo
economico provvede a  notificare  gli  estremi  della  violazione  ai
soggetti obbligati inadempienti  ai  sensi  dell'articolo  16,  della
legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta  ad
un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma  2,
il  Ministero  dello  sviluppo  economico  trasmette  un  documentato
rapporto al Prefetto del luogo in cui si trova  la  sede  legale  del
soggetto obbligato che ha commesso  la  violazione,  ai  sensi  degli
articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che  determina
attraverso una  ordinanza-ingiunzione  l'irrogazione  della  sanzione
amministrativa pecuniaria di cui al comma 2. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato,  nel  caso  di  violazione
dell'obbligo di immettere in  consumo  nel  territorio  nazionale  la
quota minima complessiva  di  biocarburanti  o  la  quota  minima  di
biocarburanti avanzati  stabilite  dal  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico del 10 ottobre 2014 si applica, per ciascuna delle
due violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di 750,00  euro
per ogni certificato di immissione in consumo di cui all'articolo 6 e
7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico  del  10  ottobre
2014, mancante nell'anno di riferimento. 
  3. La sanzione di cui al comma 2 comminata per un anno non estingue
l'obbligo  di  immissione  dei  biocarburanti  che  l'ha  generata  e
l'obbligo inevaso e' riportato in capo allo stesso soggetto obbligato
per l'anno successivo in aggiunta  a  quello  derivante  dall'obbligo
relativo allo stesso anno. 
  4. Al fine di garantire un adeguato livello delle sanzioni rispetto
alle condizioni del mercato  petrolifero  e  dei  biocarburanti,  con
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  sentito  il  Comitato
tecnico  consultivo  biocarburanti  di  cui  all'articolo  33,  comma
5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011,  n.  28,  puo'  essere
annualmente  modificata,  con   riferimento   all'obbligo   dell'anno
successivo, l'entita' delle sanzioni di cui al comma 2.