IL DIRETTORE GENERALE per gli incentivi alle imprese Visto l'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di "Fondo per la crescita sostenibile"; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, con il quale sono individuate, ai sensi del richiamato art. 23, del decreto-legge n. 83 del 2012, le priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile e, in particolare, l'art. 3, comma 2, lettera b), del predetto decreto ministeriale, ove e' previsto che il Fondo per la crescita sostenibile sostiene interventi diretti "al rafforzamento della struttura produttiva del Paese, al riutilizzo degli impianti produttivi e al rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale"; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 gennaio 2015, n. 2, recante l'istituzione di un nuovo regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di societa' cooperative di piccola e media dimensione; Visti, in particolare, gli articoli 8 e 12 del predetto decreto 4 dicembre 2014, che prevedono che con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese vengono individuati i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento da parte delle societa' cooperative alle societa' finanziarie e stabiliti il modello di domanda, lo schema di contratto di finanziamento agevolato, i format per la relazione annuale nonche' fornite ulteriori precisazioni e chiarimenti in merito all'attuazione degli interventi previsti dal decreto stesso; Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 23 dicembre 2014, n. 5760 con il quale sono state impegnate a favore della contabilita' speciale n. 1201 denominata "L. 46/82 Fondo per la crescita sostenibile" risorse finanziarie pari a euro 8.789.229,00, a valere sul capitolo di bilancio 7342, per l'attuazione dell'intervento di cui al predetto decreto 4 dicembre 2014; Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 30 dicembre 2014, n. 5774 con il quale sono state impegnate a favore della contabilita' speciale n. 1201, denominata "L. 46/82 Fondo per la crescita sostenibile", risorse finanziarie pari a euro 1.000.583,83, a valere sul capitolo di bilancio 2301, per l'attuazione dell'intervento di cui al predetto decreto 4 dicembre 2014; Considerato che le predette risorse finanziarie pari a euro 1.000.583,83 possono essere utilizzate esclusivamente a favore di societa' cooperative che non siano aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, cosiddette centrali cooperative; Considerato, altresi', che le predette risorse finanziarie pari a euro 1.000.583,83 possono essere utilizzate esclusivamente a favore di societa' cooperative che non abbiano sede legale nelle regioni a statuto speciale; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Decreta: Art. 1 Rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico e le societa' finanziarie 1. I rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico (nel seguito Ministero) e le societa' finanziarie partecipate (nel seguito Societa' finanziarie) dal Ministero ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49 e successive modificazioni e integrazioni, inerenti allo svolgimento delle attivita' di gestione del regime di aiuto istituito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014 di cui alle premesse (nel seguito decreto), sono regolamentati da una apposita convenzione da stipulare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Con la convenzione di cui al comma 1 sono, altresi', determinati, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, gli oneri per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria delle iniziative presentate per l'accesso alle agevolazioni previste dal decreto, che sono posti a carico delle risorse disponibili per l'attuazione dell'intervento nella misura massima pari al 2 per cento delle risorse stesse.