Allegato A
Linee guida per la presentazione delle domande di contributo
per il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo
per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati
1. I minori stranieri non accompagnati nello SPRAR
1.1 Finalita' delle Linee guida
Le presenti Linee guida sono concepite come strumento a supporto
degli Enti locali coinvolti nell'accoglienza dei minori stranieri non
accompagnati, richiedenti asilo e non, e comprendono le indicazioni
operative relative sia alla progettazione sia alla realizzazione
delle attivita' a favore dei minori accolti.
Gli Enti locali, in collaborazione con enti del privato
sociale/terzo settore si impegnano ad attivare servizi destinati a
garantire i diritti di cui i minori sono portatori attraverso un
articolato percorso di accoglienza che mira ad incentivare la
collaborazione tra tutti i soggetti a vario titolo coinvolti
nell'accoglienza e nella protezione dei msna, al fine di giungere a
risultati sostenibili e riproducibili su tutto il territorio
nazionale. A totale beneficio di un percorso di accoglienza che miri
all'integrazione e all'inclusione sociale dei minori ospiti si
valorizza l'approccio di "accoglienza integrata" sperimentato e
sviluppato negli anni nell'ambito dello SPRAR.
Per quanto riguarda ulteriori approfondimenti rispetto alle
modalita' di attivazione e di gestione di servizi di accoglienza
integrata, in aggiunta alle presenti Linee guida, si rinvia al
"Manuale operativo per l'attivazione e la gestione dei servizi di
accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione
internazionale", di seguito denominato "Manuale operativo SPRAR" e al
"Manuale unico di rendicontazione" (a cura dal Servizio Centrale,
disponibili sul sito web: http://www.serviziocentrale.it).
1.2 I minori stranieri non accompagnati e le azioni a loro tutela
Il beneficiario degli interventi e' il Minore straniero non
accompagnato (MSNA) in quanto cittadino di paesi terzi o apolide di
eta' inferiore ai diciotto anni che entra nel territorio degli Stati
membri dell'UE senza essere accompagnato da una persona adulta
responsabile per esso in base alla legge o agli usi, finche' non ne
assuma effettivamente la custodia una persona per esso responsabile,
ovvero il minore che viene lasciato senza accompagnamento una volta
entrato nel territorio di uno Stato membro (vd. Dlgs n.85 del 7
aprile 2003 art. 2).
Uno degli obiettivi degli interventi e' proprio quello di
verificare l'effettiva condizione di non accompagnato del minore ed,
eventualmente, prevedere per lo stesso un adeguato percorso di
integrazione socio-educativa. Puo' accadere infatti che, nel corso
del periodo di accoglienza, subentrino alcuni elementi (ad esempio
l'opportunita' di inoltrare richiesta di protezione internazionale o
la presenza di parenti), che determinano una nuova condizione
giuridica e sociale del minore. In questo caso, al minore dovra'
essere garantito il percorso specifico per assicurargli la miglior
protezione.
Gli Enti locali nella presa in carico del minore straniero non
accompagnato dovranno assicurare servizi destinati a garantire:
• i diritti di cui e' portatore il minore straniero non accompagnato
secondo la normativa nazionale e internazionale vigente;
• la regolarizzazione dello status giuridico del minore, altrimenti
esposto ad una condizione di rischio e debolezza;
• l'avvio graduale del minore verso l'autonomia e l'inclusione nel
tessuto sociale del territorio tenendo sempre presente il suo
superiore interesse.
L'Ente locale titolare del progetto SPRAR, in base alle proprie
prerogative e ferme restando le responsabilita' degli altri attori
istituzionali del territorio a vario titolo coinvolti, dovra'
prevedere interventi articolati nel periodo di accoglienza per
raggiungere le seguenti finalita'/obiettivi:
• collocamento in luogo sicuro del minore, sia in strutture
autorizzate sia presso famiglie individuate e selezionate secondo
criteri prestabiliti in base a norme e regolamenti vigenti,
tenendo conto, in modo particolare, dell'eta' e del paese di
provenienza del minore;
• assistenza socio-psicologica, sanitaria e orientamento legale;
• supporto di mediatori linguistico-culturali;
• verifica della presenza di parenti, connazionali o persone
disponibili ad una eventuale presa in carico del minore;
• apertura della tutela;
• regolarizzazione dello status giuridico e della presenza sul
territorio;
• iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale;
• insegnamento di base della lingua italiana;
• inserimento scolastico e professionale e attivazione di servizi a
sostegno dell'integrazione socio-lavorativa del minore;
• definizione di un progetto socio-educativo individualizzato per
ciascun minore che sara' formulato tenendo sempre presente il
supremo interesse del minore, le sue aspettative e competenze, il
suo progetto migratorio, oltre ad essere preferibilmente condiviso
anche dal tutore e aggiornato durante l'intero periodo di
accoglienza.
2. Azioni previste ed elementi qualitativi
2.1. Collocamento in luogo sicuro e accoglienza integrata
Sono ammesse tutte le modalita' di accoglienza previste dalla
normativa in vigore e che rispondono alle prassi operative che
ciascun Ente locale adotta in materia di minori stranieri non
accompagnati. Nel caso di accoglienza in struttura:
• dovra' essere regolarmente autorizzata e certificata a tal
funzione secondo la normativa regionale e nazionale vigente in
materia di strutture residenziali per minori;
• dovra' essere dotata di un regolamento interno tradotto nelle
lingue comprese dagli ospiti, condiviso con ogni minore accolto e
dallo stesso sottoscritto;
• dovra' essere rispettato il rapporto tra il numero del personale
stabilmente presente nella struttura e quello degli utenti sulla
base della normativa regionale e nazionale di riferimento cosi'
come le singole professionalita' coinvolte;
• dovranno essere rispettate le tradizioni culturali e religiose
degli ospiti;
• dovra' essere garantita la fornitura di beni di prima necessita'
quali prodotti per l'igiene personale e vestiario;
• dovra' essere previsto un "pocket money" da erogarsi in base alle
modalita' educative definite dal progetto.
Altra possibile forma di accoglienza e' l'affidamento familiare,
che si raffigura come intervento di sostegno caratterizzato da
stabilita', continuita' e progettualita' per permettere al minore di
trovare in un'altra famiglia il supporto educativo, affettivo e
materiale che la propria non e' momentaneamente in grado di dargli.
In tal caso l'Ente locale puo' progettare interventi specifici che
tengano conto in modo particolare, oltre a quanto gia' di norma
previsto:
• dell'eta', del genere e della cultura di origine dei minori;
• potranno essere considerate tutte le possibilita' previste dalla
legge sia relativamente alla scelta dei nuclei affidatari (coppie
con o senza figli, sposate o conviventi, adulti singoli, di
nazionalita' italiana o straniera);
• potranno essere previste tutte le tipologie di affidamento
(residenziale, part-time, diurno per parte della giornata o della
settimana, etc.).
Per un approfondimento sull'affidamento familiare si rinvia al sito
del Servizio Centrale sul quale sono disponibili pubblicazioni
specifiche.
Quale che sia la modalita' prevista dal progetto per l'accoglienza
del minore, quest'ultimo dovra' essere inserito in un clima
familiare, accogliente e rispettoso della sua individualita' e della
sua cultura, anche al fine di incidere positivamente sulle sue
motivazioni ad aderire al progetto proposto, facendogli percepire
l'utile finalita' delle attivita' svolte all'interno della propria
dimensione di vita. In tale direzione dovranno pertanto prevedersi
attivita' pedagogiche e ludico-ricreative per favorire e sostenere
l'integrazione nel tessuto sociale. Sara' altresi' importante
favorire momenti di raccordo con la cultura di appartenenza e, ove
possibile, con la famiglia d'origine, anche attraverso l'uso di
strumenti informatici (internet). L'insieme delle attivita' dovra'
essere affidato a figure professionali specifiche, quali assistenti
sociali, educatori, mediatori interculturali e psicologi.
2.2 Assistenza socio-psicologica e sanitaria
Ciascun minore non accompagnato dovra' ricevere adeguata assistenza
socio-psicologica e sanitaria dal momento della presa in carico e per
tutto l'arco temporale dell'accoglienza.
A tal fine, una volta accolto il minore, e' necessario procedere in
tempi rapidi all'avvio dei colloqui utili a:
• verificarne la condizione psico-fisica;
• raccogliere informazioni sulla sua identita', sul percorso
migratorio e sulla storia familiare;
• accertare la presenza di eventuali familiari o altre persone di
riferimento sul territorio italiano;
• verificare l'eventualita' che il minore sia vittima di tratta e/o
sfruttamento;
• verificare l'eventuale timore di persecuzioni o di subire un danno
grave nel paese di origine, al fine di orientarlo verso la
richiesta di protezione internazionale qualora non fosse gia'
stata presentata;
• acquisire informazioni utili alla realizzazione delle indagini
familiari, in caso di non richiedente asilo, informando
correttamente il minore in merito alla possibilita' del rimpatrio
assistito o della sua permanenza regolare in Italia;
• raccogliere informazioni sulle sue aspettative e competenze;
• informare ed orientare correttamente il minore riguardo ai suoi
diritti e doveri, con particolare riferimento alle possibilita' di
integrazione in Italia.
Nei colloqui con il minore e' necessario impiegare personale
specializzato che tenga conto dell'eta' del minore, sia rispettoso
della sua cultura di provenienza, della sua identita' di genere e
agisca attraverso un lavoro d'equipe utile a stabilire un clima di
empatia e fiducia.
2.3 Tutela legale
Al minore non accompagnato dovra' essere garantito il servizio di
orientamento e tutela legale dal momento della presa in carico e per
tutto l'arco temporale dell'accoglienza.
A tal fine, una volta accolto il minore, si dovra' procedere a:
• supportarlo nell'espletamento delle procedure di identificazione.
Si sottolinea che, se il riconoscimento dell'identita' in assenza
di un documento valido e' di competenza della Questura, un lavoro
mirato in sede di colloquio con il minore puo' permettere di
acquisire informazioni utili all'identificazione e quindi ad
incrementare l'azione di protezione e tutela anche nella fasi
successive;
• supportarlo nell'espletamento delle procedure di richiesta del
permesso di soggiorno. La regolarizzazione della presenza sul
territorio del minore straniero non accompagnato, inespellibile
per legge, e' condizione indispensabile per programmare gli
interventi durante la fase dell'accoglienza ed avviarlo verso un
percorso di integrazione sociale. La richiesta deve essere
pertanto presentata nella Questura territorialmente competente in
tempi rapidi, corredata del maggior numero di informazioni
possibili, utili ad accelerare la procedura;
• qualora il minore manifesti la propria volonta' di richiedere
protezione internazionale, garantire l'orientamento e
l'accompagnamento nelle diverse fasi della procedura;
• garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di
ricongiungimento familiare, il supporto e l'assistenza
all'espletamento della procedura;
• garantire l'orientamento e l'accompagnamento in materia di
procedure burocratico-amministative;
• garantire l'informazione sui diritti e i doveri sanciti
dall'ordinamento italiano;
• garantire l'informazione sui programmi di rimpatrio assistito e
volontario.
2.4 Segnalazioni di legge e richiesta di apertura della tutela
Il minore accolto dovra' essere immediatamente segnalato alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e, nel
caso di minori stranieri che non abbiano manifestato l'intenzione di
richiedere protezione internazionale, dovra' essere inviata anche la
segnalazione alla DG immigrazione e politiche dell'integrazione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali seguendo le procedure
indicate sul sito del suddetto Ministero.
Il minore dovra' essere segnalato al Giudice Tutelare per
l'apertura della tutela ed e' necessario che tale procedura venga
avviata e realizzata in tempi solleciti al fine di garantire al
minore la maggior protezione possibile anche ai fini del
perfezionamento della procedura per il rilascio del permesso di
soggiorno, per la richiesta di protezione internazionale e per
l'audizione presso la competente Commissione territoriale.
2.5 Mediazione linguistico-culturale
In ragione di una presa in carico adeguata ed efficace e nel
rispetto delle esigenze culturali, linguistiche e religiose dei
minori e' fondamentale l'impiego di mediatori linguistico-culturali
intesi come figure trasversali e necessarie ai diversi livelli di
servizi erogati, al fine di:
• costruire aree di relazione su cui fondare il lavoro degli
operatori impiegati nel progetto;
• disporre di figure che possano rappresentare un ponte tra le
diverse culture, quella del contesto che accoglie e quelle di cui
sono portatori i minori.
La mediazione interculturale deve essere quindi intesa come una
forma di intervento integrato nell'equipe multidisciplinare, a
sostegno dei minori stranieri non accompagnati e dell'equipe medesima
sia nel rapporto con le istituzioni e con i servizi, sia nei percorsi
di integrazione sociale dei minori.
In sintesi, la presenza del mediatore dovrebbe essere prevista:
• durante il colloquio effettuato dall'assistente sociale o dallo
psicologo nella fase di presa in carico del minore da parte del
servizio, anche al fine di far emergere tutti gli elementi che
possano agevolare l'individuazione di eventuali vissuti di tratta
e/o sfruttamento o timori di persecuzione nel paese di origine;
• a supporto dell'accoglienza del minore, sia presso la struttura
sia presso la famiglia;
• nelle comunicazioni con i familiari del minore (nel caso in cui
queste siano possibili) allo scopo di informarli sulla sua
situazione, di raccogliere informazioni utili alle eventuali
indagini familiari e incoraggiare il contatto tra il minore e i
familiari stessi;
• qualora il minore debba ricorrere a visite ambulatoriali od
ospedaliere, al fine di facilitare l'anamnesi medica e una
corretta comprensione dell'eventuale terapia;
• durante l'accompagnamento del minore in Questura da parte
dell'operatore di riferimento per la richiesta del permesso di
soggiorno o per la formalizzazione della richiesta di protezione
internazionale;
• ogni qualvolta si renda necessario fornire un adeguato supporto al
tutore nello svolgimento delle sue funzioni;
• in fase di elaborazione del progetto socio-educativo
individualizzato, al fine di cogliere al meglio le aspirazioni del
minore e di informarlo adeguatamente circa le opportunita' offerte
e i vincoli che esse comportano.
Si suggerisce inoltre di tenere in considerazione il supporto del
mediatore nei rapporti con il mondo della scuola, dello sport e nelle
attivita' ludico ricreative.
2.6 Insegnamento di base della lingua italiana
L'Ente locale dovra' prevedere per il minore un supporto
linguistico attraverso l'insegnamento della lingua italiana, almeno
per 10 ore settimanali, al fine di fornire al minore straniero lo
strumento essenziale per la comunicazione, l'interazione con il
contesto sociale di accoglienza e l'avvio di un percorso di
inclusione sociale.
E' quindi auspicabile prevederne l'attivazione nel piu' breve tempo
possibile, preferibilmente beneficiando dei corsi previsti
all'interno di strutture pubbliche a cio' preposte (Centri
Territoriali Permanenti) anche al fine di acquisire idonea
certificazione.
2.7 Attivita' a sostegno dell'integrazione
L'Ente locale dovra' avviare tutte le procedure necessarie per
l'inserimento scolastico del minore, anche se temporaneamente privo
di permesso di soggiorno. I minori stranieri non accompagnati sono
infatti soggetti all'obbligo scolastico e hanno diritto ad essere
iscritti alle scuole di ogni ordine e grado secondo i modi e le
condizioni previsti per i minori italiani. L'iscrizione puo' essere
richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico per quanto
riguarda le scuole dell'obbligo e in mancanza di relativa
documentazione anagrafica i minori sono iscritti con riserva.
E' opportuno che l'Ente locale, sulla base delle competenze e
predisposizioni del minore, individui gli ambiti su cui sviluppare
eventuali interventi formativi che tengano conto della sua volonta'
di inserimento nel mercato del lavoro.
L'apprendimento della lingua italiana e l'inserimento scolastico e
professionale sono indispensabili attivita' propedeutiche
all'inclusione sociale del minore nel contesto territoriale di
accoglienza e sara' opportuno avviare il minore ad ogni attivita'
utile alla sua integrazione sociale (attivita' sportive e artistico -
culturali).
L'inserimento socio-lavorativo attraverso corsi di formazione
professionale, tirocini formativi e borse lavoro, promossi in
collaborazione con i soggetti del territorio pubblici e/o del privato
sociale deputati a tali tipologie di interventi, rappresentera' il
necessario completamento dell'intero percorso di accoglienza
integrata.
2.8 La rete locale nell'accoglienza integrata dei msna
Per porre in essere le azioni di cui sopra e' necessario poter
contare su un prerequisito indispensabile come la presenza di una
buona rete locale. Il lavoro sinergico tra tutti gli attori coinvolti
nell'accoglienza dei msna costituisce il valore aggiunto che ogni
territorio puo' esprimere nella progettazione degli interventi ed e',
in questo senso, condizione necessaria al consolidarsi e
all'innalzarsi degli standard qualitativi delle attivita' di norma
previste a favore dei minori stranieri non accompagnati, sia sul
territorio dell'Ente locale sia a livello nazionale.
Una solida rete locale dovrebbe coinvolgere: Prefettura, Questura e
Forze dell'Ordine, Tribunale per i minorenni, Giudice Tutelare, ASL,
Agenzie educative, Comunita' di accoglienza, famiglie affidatarie;
comunita' straniere; centri di formazione professionale, agenzie per
l'impiego, associazioni di promozione sociale e di volontariato
(sport, cultura, etc.), preferibilmente attraverso la stipula di
accordi e protocolli di intesa.
Le azioni da attivare nell'ambito della rete locale comprendono:
• la valorizzazione delle specificita' locali;
• il rafforzamento delle collaborazioni gia' in atto;
• il coinvolgimento di nuovi soggetti nel territorio;
• la promozione di nuovi modelli di coordinamento.
Simili obiettivi potrebbero essere perseguiti attraverso la
promozione di momenti di confronto e scambio tra tutti i componenti
della rete locale, oltre che settoriali e/o operativi; la promozione
di tavoli inter-istituzionali territoriali; la diffusione tempestiva
di informazioni complete tra soggetti della rete; la promozione di
attivita' di sensibilizzazione del territorio sulle tematiche
riguardanti i minori stranieri.
2.9 Tempi e proroghe dell'accoglienza
In conformita' a quanto previsto dall'ordinamento giuridico
italiano il minore straniero non accompagnato ha diritto
all'accoglienza fino al compimento della maggiore eta'. Nel caso in
cui per il neomaggiorenne ricorrano le condizioni previste dall'art.
32 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e piu' in
generale le ipotesi previste dal medesimo testo unico
sull'immigrazione o nel caso in cui il neomaggiorenne sia richiedente
o titolare di protezione internazionale, l'accoglienza puo' essere
prorogata fino al massimo di ulteriori sei mesi.
Ulteriori proroghe sono consentite, previa autorizzazione del
Ministero dell'Interno per il tramite del Servizio Centrale,
esclusivamente nel caso in cui il neomaggiorenne sia richiedente o
titolare di protezione internazionale e se ne ravvisi la necessita'
amministrativa in conformita' a quanto previsto dal Decreto
legislativo n. 140/2005 e dalle Linee Guida allegate al D.M. 30
luglio 2013.
2.10 Trasferimento del minore presso altro progetto SPRAR
Qualora nel corso dell'accoglienza, attraverso il lavoro mirato
all'individuazione dell'eventuale presenza di punti di riferimento
parentali e/o amicali, emergesse la propensione del minore a
trasferirsi, gli Enti locali, se lo riterranno opportuno per la
migliore realizzazione del progetto individualizzato del minore,
potranno avanzare al Servizio Centrale la richiesta di trasferimento
del minore presso l'Ente locale in cui risiedono tali figure di
riferimento.
Ai fini di una buona riuscita della presa in carico da parte
dell'Ente locale di destinazione e' fondamentale l'instaurarsi di una
collaborazione proficua tra l'Ente locale inviante e quello di
destinazione nel passaggio di competenze sul minore, che dovra'
essere realizzato in ottemperanza a quanto previsto dalla legge.
Raggiunta la maggiore eta', qualora se ne ravvisi la necessita'
amministrativa in conformita' a quanto previsto dal Decreto
legislativo n. 140/2005 e dalle Linee Guida allegate al D.M. 30
luglio 2013, il neomaggiorenne richiedente o titolare di protezione
internazionale e/o umanitaria e' inseribile dal Servizio Centrale
all'interno di una progettualita' Sprar dedicata ai maggiorenni.
3. Relazioni, schede di monitoraggio e presentazione dei rendiconti
finanziari
Gli enti locali che fanno parte dello SPRAR hanno l'obbligo di:
• presentare al Servizio Centrale le relazioni annuali (intermedie e
finali) sulle attivita' svolte dal progetto, compilate in maniera
esauriente e completa, sulla base dei modelli previsti e nei
termini stabiliti;
• presentare al Servizio Centrale, nei termini stabiliti, la scheda
semestrale di monitoraggio della Banca Dati relativa alle presenze
e ai servizi erogati;
• presentare i rendiconti finanziari al Servizio Centrale nei
termini stabiliti e sulla base delle modalita' previste nel
Manuale unico di rendicontazione (scaricabile dal sito web:
http://www.serviziocentrale.it).
4. Modalita' di raccolta, archiviazione e gestione dati
Gli enti locali che fanno parte dello SPRAR hanno l'obbligo di:
• garantire la raccolta, l'archiviazione delle informazioni e
l'accesso a tutta la documentazione relativa ai singoli
beneficiari e ai servizi offerti, in osservanza del decreto
legislativo del 30 giugno 2003 n. 196;
• mettere a disposizione del Servizio Centrale tutta la
documentazione relativa al progetto territoriale di accoglienza,
laddove necessario o richiesto;
• aderire alla rete informatica gestita dal Servizio Centrale
assicurando, in conformita' alla normativa vigente per la privacy,
la disponibilita' dei mezzi tecnici necessari al collegamento
informatico;
• aggiornare in maniera tempestiva la Banca Dati, garantendo
l'attendibilita' e la veridicita' dei dati inseriti, sia
relativamente ai beneficiari accolti che ai servizi offerti,
avendone designato un responsabile;
• registrare i nuovi ingressi e le uscite dei beneficiari entro tre
giorni lavorativi dall'ingresso e dall'uscita.
Fermo restando quanto previsto dall'art.13 del DM ogni modifica e/o
variazione progettuale dovra' essere preventivamente comunicata al
Servizio centrale e, se del caso, debitamente autorizzata.