IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito dalla legge n. 121 del 14 luglio 2008, con particolare riferimento all'art. 1, comma 7, in base al quale le funzioni del Ministero delle comunicazioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono state trasferite al Ministero dello sviluppo economico; Visto l'art. 2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di impianti radiotelevisivi», come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51 e dal decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in cui si individua quale termine ultimo per il passaggio al digitale il 2012; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il «Testo Unico della radiotelevisione» e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante l'istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo; Vista la delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 353/11/CONS del 23 giugno 2011, recante «Nuovo regolamento relativo alla radio diffusione televisiva terrestre in tecnica digitale»; Visto il codice delle comunicazioni elettroniche emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modifiche; Visto l'art. 8-novies, comma 5 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge6 giugno 2008, n. 101, il quale dispone che, al fine di rispettare il termine del 2012 e di dare attuazione al piano di assegnazione delle frequenze, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, non avente natura regolamentare, d'intesa con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, sia definito un calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze; Visto l'art. 6, comma 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modifiche, il quale dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalita' per l'attribuzione, entro il 30 aprile 2015, in favore degli operatori abilitati alla diffusione di servizi di media audiovisivi, di misure economiche di natura compensativa, a valere sulla quota non impiegata per l'erogazione dei contributi per i ricevitori per la televisione digitale nella misura massima di 20 milioni di euro, trasferiti alla societa' Poste Italiane Spa in via anticipata, di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 30 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2004, finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma 8. Le risorse di cui sopra che residuino successivamente all'erogazione delle citate misure economiche di natura compensativa possono essere utilizzate, per le stesse finalita', per l'erogazione di indennizzi eventualmente dovuti a soggetti non piu' utilmente collocati nelle graduatorie di cui all'art. 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e successive modificazioni, a seguito della pianificazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni di cui al citato comma 8; Considerato che le risorse di cui al visto precedente saranno erogate ai beneficiari secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro delle comunicazioni 30 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2004, senza ulteriori oneri aggiuntivi; Visto l'art. 1, comma 146, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale dispone l'incremento della somma di cui sopra nella misura degli introiti di cui all'art. 3-quinquies, comma 2, lettera a) del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, al netto della cifra di euro 600.000 destinata ad altra finalita'; Considerato che complessivamente gli introiti del citato art. 3-quinquies, comma 2, lettera a) del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ammontano ad euro 31.626.000 e che pertanto, ai sensi dell'art. 1, comma 146 e 148, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'importo da aggiungere alla somma di cui all'art. 6, comma 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e' pari a euro 31.026.000; Vista la delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 480/14/CONS del 23 settembre 2014, pubblicata in data 10 ottobre 2014, recante «Modifica del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale DVB-T in attuazione dell'art. 6, comma 8 della legge 21 febbraio 2014, n. 9»; Vista in particolare la tabella 2 di cui alla citata delibera 480/14/CONS che individua le frequenze di cui all'art. 6, comma 8 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 ed il relativo ambito territoriale di riferimento; Visto l'art. 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, recante «Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonche' per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo; Viste le graduatorie di cui al citato art. 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, riferite alle Regioni interessate dalla delibera n. 480/14/CONS del 23 settembre 2014; Considerato che l'art. 3, comma 3, della delibera 480/14/CONS del 23 settembre 2014 prevede che il rilascio volontario delle frequenze in oggetto sia esteso per quanto possibile alle intere Regioni interessate, e ritenuta congrua, nelle aree esterne a quelle indicate nella Tabella 2 della citata delibera, una misura compensativa per abitante pari al 30% di quella prevista per le aree contenute nella suddetta tabella; Considerato che l'art. 6, comma 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 e successive modifiche, prevede l'erogazione di indennizzi eventualmente dovuti a soggetti non piu' utilmente collocati nelle graduatorie di cui al citato art. 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e successive modificazioni, a seguito della pianificazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni di cui al comma 8 del medesimo art. 6, comma che e' riferito esclusivamente ed espressamente all'esclusione delle frequenze fonte di problematiche interferenziali verso Paesi confinanti nonche' al caso di EU Pilot esistente alla data di entrata in vigore della norma; Considerato che il piano di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo in tecnica digitale per le reti locali nelle singole Regioni italiane, riportato in Allegato 1 alla delibera 480/14/Cons ha un ambito piu' ampio di quanto prescritto dall'art. 6, comma 8 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modifiche, escludendo ulteriori frequenze per altre finalita'; Considerato che la citata delibera 480/14/Cons prevede che la pianificazione per le reti locali sara' soggetta ad una prossima revisione, tenendo conto, tra l'altro, del futuro assetto della banda VHF nonche' del rilascio di frequenze da parte della Rai in banda UHF; Ritenuto pertanto di dover considerare, ai fini della presente procedura, la pianificazione della delibera 480/14/Cons circoscrivendola alla finalita' di cui all'art. 6, comma 8 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modifiche, rinviando l'attuazione del riassetto frequenziale in ambito locale alla definizione della revisione della pianificazione, come evidenziato dall'Autorita' stessa, non considerando a tale scopo il canale 38 in Sicilia, in quanto non rilevante per le procedure di cui al presente decreto, e il canale 39 in Molise in quanto legittimamente assegnato ad un operatore di rete nazionale, con riferimento all'impianto di Cercemaggiore (CB), fino al 31 dicembre 2018; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 10 ottobre 2008, e successive modificazioni, con cui e' stato definito il calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze; Considerato che in base alle suddette previsioni di cui al citato decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modifiche, e all'art. 1, comma 146 e 148, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'originario importo di 20 milioni di euro e' stato incrementato della somma di euro 31.026.000, pari agli introiti di cui al comma 2, lettera a) dell'art. 3-quinquies della legge 26 aprile 2012, n. 44, al netto degli indennizzi di cui al comma 6 del citato art. 3-quinquies, pertanto fatte salve le spese, determinate in euro 200.000, per lo svolgimento della procedura la cui attuazione richiede interventi tecnici, informatici ed organizzativi particolarmente complessi da realizzare anche tramite un soggetto esterno, l'importo complessivo disponibile per l'attribuzione delle menzionate misure economiche di natura compensativa ammonta ad euro 50.826.000; Ritenuto che nella presente procedura hanno un titolo preferenziale i titolari di diritti d'uso delle frequenze di cui al citato art. 6, comma 8 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in quanto il rilascio di porzioni di spettro corrispondenti attua immediatamente lo scopo normativamente previsto della liberazione delle citate frequenze senza ricorrere all'adozione di atti successivi e eventuali di nuove assegnazioni di diritti d'uso, evitando le conseguenti modifiche del quadro generale delle frequenze e le difficolta' da parte dei cittadini nell'affrontare la fase di nuova assegnazione e, in secondo luogo, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della delibera 480/14/Cons, gli operatori di rete titolari di diritti d'uso delle frequenze che si aggreghino in un nuovo soggetto giuridico, in modo da ridurre la domanda a fronte della riduzione delle risorse di spettro radioelettrico disponibili in conseguenza della modifica del Piano di assegnazione; Ritenuto che al fine di perseguire l'obiettivo dell'efficiente utilizzo delle risorse di spettro radioelettrico, nel provvedere alla conseguente modifica dei diritti d'uso delle frequenze nelle Regioni interessate dalla presente procedura, nel rispetto della previsione di cui all'art. 6, comma 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modifiche, che espressamente richiama le posizioni non piu' utili nelle graduatorie di cui all'art.4deldecreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dallalegge 26 maggio 2011, n. 75, e successive modificazioni, il criterio di cui all'art. 3, comma 1, della delibera 480/14/Cons risulta necessariamente subordinato alla citata prescrizione normativa di livello primario; Ritenuto che le risorse eventualmente non assegnate a titolo di misura compensativa, nel caso in cui non si raggiunga in una o piu' regioni il numero di frequenze effettivamente da liberare, sono destinate, nella misura ridotta al 70% ai sensi dell'art. 1, comma 147, lettera c) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'erogazione di indennizzi dovuti ai soggetti che in esito alle procedure di cui all'art. 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e a seguito della pianificazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla delibera 480/14/Cons per la finalita' di cui all'art. 6, comma 8 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modifiche, sono risultati in posizione non piu' utile nelle relative graduatorie, con conseguente modifica di diritti d'uso di frequenze; Vista la consultazione pubblica in merito allo schema del presente provvedimento svoltasi dal 6 novembre al 10 dicembre 2014 sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico; Decreta: Art. 1 Misure economiche di natura compensativa 1. Ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modificazioni e integrazioni, la somma complessiva di euro 50.826.000, come determinata dal combinato disposto dell'art. 6, comma 9 e dall'art. 1, comma 146 e 148, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto delle spese per lo svolgimento della procedura, determinate in euro 200.000, e' destinata all'attribuzione di misure economiche di natura compensativa finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui alla tabella 2 della delibera 480/14/CONS, a tale fine prevedendo l'estensione facoltativa del rilascio all'intera regione anche per le frequenze sub-regionali in Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Toscana, Marche e Sicilia, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della citata delibera, con la quantificazione economica di cui al seguente comma 2. 2. L'importo di cui al comma 1 viene ripartito, per ogni regione indicata nella Tabella A di cui al seguente comma 3, in relazione alla popolazione della singola regione e all'effettivo numero di frequenze da liberare, tenuto conto dei diritti d'uso di frequenze in tecnica digitale in ambito locale rilasciati in ognuna delle suddette regioni, delle esigenze di coordinamento internazionale e degli accordi procedimentali. In relazione alle frequenze sub-regionali da liberare in Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Toscana, Marche e Sicilia, e' prevista la possibilita' facoltativa di estensione del rilascio all'intero ambito regionale; nella ripartizione dell'importo, la popolazione della regione residente nelle province non incluse negli ambiti sub-regionali indicati nella Tabella 2 della delibera 480/14/CONS e' considerata al 30% rispetto alla popolazione delle province incluse. L'importo cosi' determinato per ogni regione viene ripartito per ogni frequenza, di ambito regionale, o sub-regionale nel caso dell'Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Toscana, Marche e Sicilia, da liberare. L'importo per ogni frequenza di ciascuna regione, indicato nella Tabella B di cui al seguente comma 3, costituisce la misura compensativa per ogni frequenza rilasciata, da attribuire secondo la procedura disciplinata nel seguente art. 2. 3. La Tabella A allegata, contenente l'individuazione delle regioni interessate dalla presente procedura e la suddetta ripartizione, la Tabella B allegata, contenente l'individuazione dei singoli importi per ogni frequenza di ciascuna regione, separatamente per liberazione in ambito regionale o sub-regionale nel caso di Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Toscana, Marche e Sicilia, la Tabella C allegata contenente l'indicazione delle frequenze e il relativo ambito territoriale, conformemente alla tabella 2 di cui alla delibera 480/14/Cons, unitamente all'indicazione delle province a cui e' estendibile il rilascio, e la Tabella D allegata contenente la lista delle frequenze pianificate dalla delibera 480/14/Cons, circoscritta alla finalita' di cui all'art. 6, comma 8 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modifiche, costituiscono parte integrante del presente decreto.