IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come sostituito, dall'articolo 7 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, di seguito, l'articolo 15, e in particolare i commi 1, 3, 4, 6, 7, 8; Vista la comunicazione della Commissione europea sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02), secondo cui, tra l'altro, "la garanzia non assiste piu' dell'80 per cento del prestito (o di un'altra obbligazione finanziaria) in essere"; Vista la comunicazione della Commissione europea "Piano d'azione: diritto europeo delle societa' e governo societario", COM (2012) 740/2, che prevede tra gli obiettivi prioritari quello di favorire l'impegno degli azionisti, al fine di contribuire alla sostenibilita' a lungo termine delle societa' dell'UE; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2015, con il quale il prof. Claudio De Vincenti e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2015, registrato dalla Corte dei conti in data 28 aprile 2015, n. 1138, di delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri al Sottosegretario di Stato Prof. Claudio De Vincenti; Considerata l'esigenza di consentire alle imprese caratterizzate da adeguate prospettive industriali e di mercato di superare temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, riconducibili all'attuale fase congiunturale dei mercati; Ritenuta l'opportunita' che la Societa' sia dotata di adeguate risorse in misura tale da consentire una diversificata ed efficiente ripartizione degli interventi di patrimonializzazione e ristrutturazione; Ritenuto che la garanzia dello Stato costituisca elemento necessario per consentire l'investimento di risorse nella Societa' anche da parte di investitori istituzionali e professionali, ivi compresi gli enti previdenziali in quota minoritaria, che adottano politiche di investimento prudenziali di lungo termine, caratterizzate da bassi profili di rischio; Ritenuto opportuno che, ferma restando l'autonomia statutaria prevista dalla disciplina del codice civile, la garanzia venga concessa a condizione che lo statuto della Societa' preveda tra l'altro: a) che almeno il trenta per cento del capitale sociale sia sottoscritto da investitori privati non garantiti; b) il concorso determinante della maggioranza dei componenti degli organi sociali competenti designati dagli azionisti che non si avvalgono della garanzia dello Stato, ovvero nominati dai suddetti organi, nelle deliberazioni concernenti gli investimenti e finanziamenti da effettuare, e nella nomina di soggetti cui sono attribuiti poteri gestionali di livello apicale; c) una disciplina volta ad una rigorosa gestione dei conflitti di interesse; d) che i soggetti che concorrono alla gestione della Societa' operino in completa neutralita', imparzialita', indipendenza e terzieta' rispetto agli investitori; e) che i membri degli organi siano in possesso di adeguati requisiti di professionalita' e onorabilita'; Considerate le disponibilita' delle risorse destinate alla copertura delle garanzie dello Stato previste dall'articolo 15, comma 8; Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico; Decreta: Art. 1 Oggetto della garanzia 1. La garanzia ha ad oggetto, secondo le condizioni, i termini e i limiti del presente decreto, la partecipazione, rappresentata da azioni, nel capitale della Societa' promossa ai sensi dell'articolo 15 citato in premessa e avente finalita' e oggetto sociale corrispondenti a quanto stabilito dallo stesso articolo. 2. La garanzia, che puo' essere escussa esclusivamente nel caso di liquidazione, anche concorsuale, della Societa', copre l'80 per cento della differenza tra il capitale versato a qualsiasi titolo nella Societa', di seguito capitale versato, e quanto ricevuto in sede di liquidazione della stessa, anche concorsuale, con le modalita' di cui all'articolo 9. 3. La garanzia copre altresi' l'80 per cento del costo dell'investimento, cumulato senza capitalizzazione per tutta la durata dell'investimento, nella misura in cui tale costo non sia stato recuperato dall'investitore mediante la riscossione dei dividendi e altre somme distribuite dalla societa', esclusi i rimborsi del capitale versato, percepiti a valere sulla quota garantita. Per ciascun anno o frazione di anno il costo dell'investimento e' pari al prodotto fra il capitale versato e la media dei rendimenti del Buono Poliennale del Tesoro decennale benchmark, rilevati sul prezzo di chiusura del Mercato telematico dei titoli di Stato nei 20 giorni lavorativi precedenti il giorno di formalizzazione del decreto di concessione della garanzia di cui all'articolo 8, comma 4 (il "Rendimento BTP"), maggiorato o diminuito di un margine come risultante a seguito di sollecitazione di offerte nell'ambito della procedura di cui all'articolo 10 (il "Margine").