IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO e IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, che prevede il riconoscimento, ai fini delle imposte sui redditi, di un credito d'imposta alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012, in relazione ai costi sostenuti per gli interventi di cui al comma 2 del predetto articolo 10 e le tipologie di spese di cui al comma 7; Visto il comma 4 del citato articolo 10, che stabilisce che con decreto del Ministro dei beni culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, siano dettate le disposizioni applicative della predetta misura di agevolazione fiscale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle imposte sui redditi, e in particolare gli articoli 61 e 109, inerenti i componenti del reddito d'impresa; Vista la legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni, recante «Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati»; Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, recante «Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilita', l'adattabilita' e la visitabilita' degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche»; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, e in particolare l'articolo 17, concernente la compensazione dei crediti d'imposta; Visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999, recante modalita' di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ed in particolare l'articolo 14, relativo al recupero degli aiuti illegali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)», ed in particolare l'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), e l'articolo 10, comma 1, lettera c); Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio»; Visto il comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, in base al quale i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, e successive modificazioni, recante «Attuazione dell'articolo 1, comma 24, lettera a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione dei commi 344 e 345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296»; Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'»; Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis"; Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e, in particolare, gli articoli 31 e 32; Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nella seduta del 25 marzo 2015; A d o t t a il seguente decreto: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto individua le necessarie disposizioni applicative per l'attribuzione del credito di imposta di cui in premessa, con riferimento, in particolare: a) alle tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito d'imposta, alle tipologie di interventi ammessi al beneficio, alle soglie massime di spesa eleggibile, nonche' ai criteri di verifica e accertamento dell'effettivita' delle spese sostenute; b) alle procedure per l'ammissione delle spese al credito d'imposta, e per il suo riconoscimento e utilizzo; c) alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta medesimo; d) alle modalita' per garantire il rispetto del limite massimo di spesa.