(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
H) Criteri e  requisiti  minimi  necessari  per  il  mantenimento  in
  cattivita' e per il  trasporto  e  trasferimento  di  esemplari  di
  delfini appartenenti alla specie Tursiops truncatus. 
 
    1. Il mantenimento in cattivita' di esemplari  appartenenti  alla
specie Tursiops truncatus e' permesso solo nel caso sia garantito  il
seguente programma di riproduzione: 
    a) partecipare ad un libro genealogico (stud-book) internazionale
e ad un programma di riproduzione; 
    b) raccogliere, come routine, dati relativi al  comportamento  di
tutti gli animali prima, durante e dopo la riproduzione (l'analisi di
tali dati, insieme alle informazioni relative al  mantenimento,  deve
essere resa  disponibile  a  richiesta  della  Autorita'  scientifica
CITES); 
    c)  contribuire   alla   conoscenza   della   fisiologia,   della
riproduzione, della anatomia ed anche agli studi sulla  genetica  dei
cetacei.  Cooperare  con  altre  strutture  nello  scambio  di  altre
informazioni ed esperienze, onde determinare quanto piu' possibile la
standardizzazione di metodi operativi. 
    2. Le vasche devono essere riservate ai tursiopi e non usate  per
altri scopi. 
    3. Le vasche devono essere  costruite  con  materiali  dotati  di
finiture durevoli, non tossiche, non porose,  impermeabili,  in  modo
tale da facilitare una appropriata pulitura  e  disinfezione;  devono
essere, inoltre, progettate in modo da minimizzare la trasmissione in
vasca di suoni provenienti  dall'esterno  e  di  suoni  da  riverbero
prodotti all'interno della vasca dagli animali stessi. 
    4. Allo scopo di fornire sufficiente spazio, sia orizzontale  che
verticale, tale da permettere  agli  animali  di  svolgere  attivita'
motorie, da proteggerli da dominanze indesiderate o  conflitti  e  da
rispondere ad eventuali  altre  loro  necessita',  le  vasche  devono
possedere  almeno  le  dimensioni  minime  riportate   nel   presente
paragrafo. 
    5. La superficie minima della vasca non deve essere  inferiore  a
400 mq per gruppi fino a  5  esemplari;  deve  prevedere  un  settore
principale non inferiore a 275 mq connesso ad un  settore  secondario
non inferiore a 125  mq;  ulteriori  100  mq  saranno  richiesti  per
ciascun esemplare addizionale; il gruppo deve avere accesso  in  ogni
momento almeno all'intera superficie minima indicata, a meno che  non
sia altrimenti stabilito dal veterinario o dal curatore responsabile. 
    6. In nessun punto la dimensione minima orizzontale  della  vasca
puo' essere inferiore al diametro di 7 metri del cerchio  piu'  largo
che possa essere iscritto in tale vasca. 
    7. Nella vasca la profondita'  dell'acqua  non  deve  essere  mai
inferiore a 3,5 metri e deve avere  una  profondita'  minima  di  4,5
metri per almeno la meta' della superficie totale della vasca. 
    8. Il volume minimo di acqua per l'intera vasca, per gruppi  fino
a cinque esemplari, non deve essere inferiore a 1.600  mc;  ulteriori
400 mc sono richiesti per ciascun esemplare addizionale. 
    9. La vasca  deve  essere  progettata  per  fornire  un  ambiente
sicuro, privo di ostacoli che possano causare danni agli esemplari ed
allestita in modo tale da fornire un ambiente stimolante che aiuti ed
incoraggi un normale repertorio comportamentale degli esemplari. 
    10. Per facilitare le procedure di manipolazione e cura, tutte le
strutture devono  essere  provviste  di  vasche  per  il  trattamento
medico-veterinario  degli  esemplari.  Tali  vasche  possono   essere
inferiori alle dimensioni minime previste e devono essere fisicamente
isolate da quelle utilizzate per il mantenimento,  per  prevenire  la
trasmissione di agenti patogeni; inoltre, le stesse  devono  disporre
di un impianto di filtraggio dell'acqua autonomo. 
    11. Eventuali progetti  di  ricerca  scientifica  che  richiedono
variazioni  temporanee  della  struttura   e   delle   modalita'   di
mantenimento degli esemplari devono essere  sottoposti  all'Autorita'
di gestione CITES, che richiede, a tal fine, il parere dell'Autorita'
scientifica CITES. 
    12. Gli esemplari possono essere isolati  nei  settori  secondari
della  vasca  solo  brevemente,  ad  eccezione   di   una   specifica
prescrizione medico-veterinaria. 
    13. Lo spazio libero sovrastante la vasca al coperto deve  essere
di  almeno  7  metri,  mentre  quello  delle  vasche   destinate   al
trattamento medico-veterinario puo' essere limitato a 2,5 metri. 
    14. Gli esemplari compatibili non devono essere tenuti  separati,
ad eccezione di quelli temporaneamente mantenuti in isolamento dietro
parere medico-veterinario (una  valutazione  di  compatibilita'  puo'
essere fatta sulla base di misurazioni  oggettive  del  comportamento
degli esemplari). Gli esemplari che non sono compatibili  non  devono
essere ospitati nella stessa  vasca.  Nessun  esemplare  deve  essere
mantenuto da solo, se non per motivi sanitari. 
    15. Le sistemazioni indoor (al chiuso, al coperto)  devono  avere
una adeguata ventilazione di aria fresca  che  assicuri  una  elevata
qualita' dell'aria. L'aria deve essere caratterizzata da un  basso  e
non dannoso livello di particelle  sospese  (polveri),  una  umidita'
relativa dal 55 al 65% e da una temperatura  ambientale  ottimale  di
15-24 °C. 
    16. Devono essere effettuate misurazioni per assicurare che nelle
vicinanze della vasca non ci siano esalazioni dovute  ai  trattamenti
chimici dell'acqua o derivanti da  altre  fonti  che  possano  essere
dannose per la salute degli esemplari. 
    17. L'illuminazione deve  essere  adeguata  per  i  controlli  di
routine dello stato di salute, dell'igiene  e  per  le  procedure  di
pulitura. La luce,  qualora  sia  artificiale,  deve  essere  di  uno
spettro il piu' vicino possibile a quello della  luce  solare  e,  ad
ogni modo, deve garantire periodi di luce e di buio  coincidenti  con
le variazioni stagionali della  localita'  in  cui  sono  ospitati  i
delfini; la luce artificiale deve essere di una  intensita'  che  non
causi disagio o sofferenza agli esemplari.  I  delfini  nelle  vasche
all'aperto devono in ogni  caso  disporre  di  zone  d'ombra.  Queste
devono essere  comunque  estese  soprattutto  nelle  zone  di  minore
profondita'. 
    18. I delfini saranno preferibilmente mantenuti  in  sistemazioni
all'aria aperta purche' sia improbabile  che  le  fluttuazioni  della
temperatura dell'aria creino problemi di salute e/o di benessere agli
esemplari. Devono essere comunque evitate variazioni repentine  della
temperatura dell'acqua. 
    19. Le vasche non devono  contenere  acqua  che  possa  risultare
dannosa per la salute dei delfini in  essa  contenuti;  l'acqua  deve
essere trasparente, incolore e priva di odori. 
    20. Il contenuto  di  batteri  coliformi  della  vasca  non  deve
superare le 500 colonie per 1000 ml di acqua; il  relativo  controllo
deve essere effettuato almeno  ogni  sette  giorni.  La  presenza  di
funghi ed agenti patogeni e la  quantita'  dei  composti  dell'azoto,
devono essere sempre tenute sotto controllo e ad un livello  tale  da
non costituire pericolo per la salute dei delfini. 
    21. Tutti i residui (resti  del  cibo,  feci,  sporcizia,  alghe,
funghi,   ecc.)   devono   essere   rimossi   dalla   vasca    grazie
all'equipaggiamento per il trattamento dell'acqua ed ai  filtri,  per
prevenire  contaminazioni  ed  infezioni;  i  filtri  devono   essere
controlavati sufficientemente spesso in modo da garantire la qualita'
dell'acqua;  devono  essere  predisposte  disposizioni   idonee   per
smaltire tali residui. 
    22. Tutte le vasche devono essere progettate in modo che  non  ci
siano aree con una  circolazione  dell'acqua  inadeguata;  le  vasche
devono essere collaudate prima dell'utilizzo, e ogni anno deve essere
verificato che ci sia una completa circolazione dell'acqua  in  tutte
le aree; eventuali problemi devono essere immediatamente risolti. 
    23. Tutte le vasche devono essere progettate  in  modo  da  poter
essere svuotate velocemente. Le strutture adiacenti alla vasca devono
essere  costruite  in  modo  da  facilitare  l'appropriata   pulizia,
disinfezione  e  svuotamento  della  vasca  stessa  e  devono  essere
strutturate in maniera tale da evitare che l'acqua utilizzata in tale
attivita' entri oppure rientri nelle vasche; l'acqua di scarto oppure
reflua dal suolo/tetto deve essere mantenuta separata  dalle  vasche.
Le vasche destinate al trattamento medico-veterinario  devono  essere
progettate in modo da poter essere svuotate in quindici minuti. 
    24. Devono essere  prese  precauzioni  per  evitare  che  oggetti
estranei entrino nelle vasche; le vasche  devono  essere  controllate
almeno due volte al giorno. 
    25. L'acqua delle vasche deve avere i seguenti requisiti: 
    a) la temperatura deve essere mantenuta tra 10 e 28 °C; 
    b) il pH deve essere mantenuto tra 7,4 e  8,5  (livello  ottimale
7,8); 
    c) la salinita' deve essere  mantenuta  entro  i  valori  normali
dell'acqua marina e, in particolare, per il cloruro di  sodio  (NaC1)
tra 15 e 36 grammi. 
    Se l'acqua delle vasche viene prelevata  in  mare,  lo  stato  di
qualita' nel sito di captazione non puo' essere inferiore  a  «buono»
secondo la classificazione prevista dal decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152, e deve essere certificata da monitoraggi  periodici  da
parte degli organi competenti. 
    26.  I  valori  della  temperatura  dell'acqua,  del  pH,   della
salinita', degli agenti ossidanti, i  loro  sottoprodotti,  il  cloro
libero e combinato, devono essere controllati  almeno  tre  volte  al
giorno e preferibilmente monitorati continuativamente; in ogni  caso,
i risultati analitici devono essere registrati e resi disponibili  in
ogni  momento  per  eventuali  ispezioni.  Qualunque  variazione  dei
parametri oltre  i  limiti  consentiti  deve  essere  tempestivamente
corretta. Allo scopo di mantenere le necessarie condizioni igieniche,
il tempo  totale  di  ricircolo  dell'acqua  delle  vasche  non  deve
superare le cinque ore. L'acqua  usata  per  le  vasche  deve  essere
tenuta  separata  dall'acqua  di  scarto  e  dall'acqua  reflua   dal
suolo/tetto. Devono sempre essere predisposti piani di emergenza allo
scopo  di  fronteggiare  casi  di  inquinamento  della  fonte  idrica
utilizzata.  Devono  essere  utilizzati  metodi  di  purificazione  e
disinfezione  che  favoriscano   un   habitat   naturale   marino   e
salvaguardino la salute ed il benessere degli esemplari. Quando nelle
vasche  viene  utilizzata  acqua  marina,  e'  necessario  sottoporla
preventivamente ad un idoneo sistema di filtraggio ed  a  trattamento
con raggi U.V. 
    27. Nessun oggetto,  mobilio,  apparato,  decorazione,  piante  o
altro che potrebbe essere  dannoso  o  potrebbe  interferire  con  il
benessere  dei  delfini  o  con  una  efficiente  manutenzione  della
struttura, puo' essere tenuto o puo' rimanere nelle vasche e/o  nelle
loro immediate vicinanze. 
    28. Le vasche per i delfini  devono  essere  mantenute  in  buone
condizioni; particolare attenzione deve essere  prestata  durante  la
costruzione ed i lavori di mantenimento, in modo che gli animali  non
siano esposti a rumori eccessivi, oppure affinche' corpi estranei e/o
altri  materiali  non  cadano  nelle  vasche  oppure  siano  lasciati
incustoditi nelle immediate vicinanze delle vasche stesse. 
    29. Le scorte di acqua, energia, carburante e cibo devono  essere
adeguate e sufficienti a mantenere le condizioni  necessarie  per  il
benessere dei delfini in  ogni  circostanza.  Devono  essere  inoltre
prontamente disponibili provviste alternative in caso di emergenza. 
    30.  Devono  essere  predisposte   preventivamente   sistemazioni
alternative in cui gli animali possano essere trasferiti in  caso  di
malfunzionamento degli  impianti.  Tali  sistemazioni  devono  essere
approvate dalla Autorita' di gestione  CITES  e  ciascun  spostamento
deve essere notificato in anticipo alla medesima Autorita'.  In  caso
di emergenza, la comunicazione deve  essere  effettuata,  con  idonea
motivazione, entro le 24 ore successive al trasferimento. 
    31. Le strutture devono prevedere anche  piani  prestabiliti  per
fronteggiare ciascun problema prevedibile, incluse vertenze sindacali
e  difficolta'  finanziarie  che  potrebbero  mettere  a  rischio  il
benessere dei delfini. 
    32. La manipolazione dei delfini  deve  essere  mantenuta  ad  un
livello minimo  e  deve  essere  effettuata  il  piu'  celermente  ed
attentamente possibile, in modo da non causare disagi non  necessari,
surriscaldamenti, stress comportamentali o danni fisici e deve essere
effettuata solo da personale esperto. 
    33.  I  delfini  devono  essere  addestrati  a   cooperare   alla
manipolazione e alle normali  procedure  medico-veterinarie.  Durante
tali procedure,  devono  essere  evitati  metodi  di  condizionamento
rischiosi o dannosi per l'equilibrio psico-fisico degli esemplari. 
    34. I delfini  possono  essere  rimossi  dall'acqua  solo  quando
assolutamente necessario e solo in presenza  del  medico  veterinario
della struttura o del curatore responsabile,  su  indicazioni  ed  in
attesa del medico veterinario. 
    35. Qualora siano tenute dimostrazioni, le stesse  devono  essere
basate solo sul comportamento naturale dell'animale. Le dimostrazioni
devono  essere  variabili  ed   effettuate   utilizzando   differenti
combinazioni di esemplari per dimostrazioni  diverse;  al  gruppo  di
esemplari  deve  essere  contemporaneamente  garantito  un  giorno  a
settimana esente da  dimostrazioni.  In  ogni  caso,  considerate  le
esigenze della specie deve essere sempre loro assicurato  un  livello
di interazione con il personale preposto, tale da garantire, in tutti
i  periodi  dell'anno,  una  costante  opportunita'  di  gioco  e  di
esercizio. L'addestramento  deve  essere  effettuato  solo  sotto  la
supervisione di addestratori esperti e deve prevedere  solo  esercizi
di collaborazione tra animali ed addestratori motivati dalla  tecnica
del rinforzo positivo non esclusivamente alimentare, nonche' esercizi
finalizzati allo sviluppo delle capacita' sensoriali  e  attitudinali
specifiche  della  specie.   L'ultimo   pasto   della   giornata   va
somministrato agli animali  successivamente  alla  conclusione  delle
dimostrazioni,  in  ambiente  privo  di  disturbo  esterno  e   senza
richiedere loro lo svolgimento di esercizi. 
    36. I  delfini  devono  essere  protetti  dai  rumori  eccessivi,
inclusi rumori derivanti da impulsi irregolari; il livello di  rumore
deve essere tenuto il piu' basso possibile, tale  da  non  costituire
pericolo per la salute ed il benessere dei delfini. 
    37. Il nuoto con i delfini e l'ingresso  nella  loro  vasca  sono
vietati; sono invece permessi solo all'addestratore. Al  veterinario,
al biologo e al curatore e' consentito di effettuare immersioni con i
delfini allo scopo di provvedere alla loro cura o all'ispezione delle
strutture. Altri soggetti possono essere autorizzati,  solamente  per
scopi  scientifici,  dall'Autorita'  di   gestione   CITES,   sentita
l'Autorita' scientifica CITES. L'ingresso e il nuoto nella vasca sono
consentiti anche al personale addetto  alle  operazioni  di  pulizia,
disinfezione e manutenzione, a condizione che  sia  accompagnato  dai
dipendenti o collaboratori della struttura competenti nelle attivita'
svolte. 
    38. I delfini non devono  essere  alimentati  dal  pubblico,  ne'
devono entrare a contatto fisico con lo stesso. Durante le  eventuali
dimostrazioni la sorveglianza deve essere continua per evitare che  i
visitatori abbiano un contatto fisico con  gli  esemplari  o  gettino
oggetti nelle vasche. 
    39. Ai visitatori e' vietato l'accesso alle aree di  servizio  ed
alle vasche di mantenimento. 
    40. Il cibo somministrato ai delfini  deve  essere  in  quantita'
adeguata  e  di  qualita'  adatta  al  consumo  umano  e  con  valori
nutrizionali sufficienti per mantenere gli  esemplari  in  salute.  I
pesci somministrati come cibo devono essere prevalentemente interi. 
    41. Tutte le contaminazioni chimiche e batteriche  devono  essere
evitate durante la preparazione del cibo. I  luoghi  di  preparazione
devono avere condizioni igienico-sanitarie buone  e  controllate.  Il
pesce congelato deve essere conservato a -28 °C  e  utilizzato  entro
quattro mesi nel caso degli sgombri e sette mesi nel caso delle altre
specie. I prodotti scongelati devono essere mantenuti refrigerati per
un tempo ragionevole prima del consumo. Tutto  il  cibo  deve  essere
somministrato entro 24 ore dalla sua rimozione dal congelatore oppure
eliminato. Il cibo da eliminare non deve  essere  mantenuto,  nemmeno
temporaneamente,  in  aree  destinate  al  deposito   del   cibo   da
somministrare. 
    12. I delfini devono essere alimentati almeno due volte al giorno
(fatto salvo diverso parere medico-veterinario). 
    43. La dieta deve essere  consona  alle  necessita'  nutrizionali
della  specie  e  deve  essere  idonea  e  variata  a  seconda  delle
particolari caratteristiche e condizioni di ciascun individuo  (eta',
dimensioni, peso, gestazione, condizioni fisiche, ecc.). 
    44. Deve essere garantita l'alimentazione individuale di  ciascun
esemplare. La somministrazione del cibo deve avvenire da parte di una
persona esperta in grado di valutare le differenze  e  le  variazioni
nelle abitudini alimentari dei delfini, allo scopo di assicurarne  la
buona salute. 
    45. Devono essere assunti dipendenti adeguatamente competenti  ed
in numero  sufficiente  per  mantenere  costantemente  il  prescritto
livello gestionale: essi devono  avere  una  buona  conoscenza  della
biologia, dell'eco-etologia, della conservazione e  del  mantenimento
in cattivita' dei cetacei. 
    46. Il personale  deve  essere  istruito  sulla  teoria  e  sulla
pratica del trattamento delle acque da utilizzare e sulle  condizioni
di manutenzione delle vasche. I protocolli di trattamento delle acque
devono essere  resi  noti  alle  autorita'  e  devono  essere  sempre
facilmente  disponibili  per  il  personale  e  per   gli   eventuali
controlli. 
    47. La  struttura  deve  identificare,  nel  proprio  ambito,  un
soggetto responsabile del mantenimento e della  salute  dei  delfini.
Tale  soggetto  deve  avere  una  professionalita'   documentata   ed
acquisita nell'ambito dello studio e del mantenimento  in  cattivita'
dei delfini. 
    48. Il personale deve essere incoraggiato a migliorare le proprie
conoscenze e  le  proprie  abilita'  professionali  attraverso  corsi
riconosciuti di perfezionamento. 
    49.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dal  decreto  del   Ministro
dell'ambiente 3 maggio 2001 «Istituzione del registro  di  detenzione
degli esemplari di specie animali e vegetali» e successive  modifiche
ed  integrazioni,  le  strutture  devono  utilizzare,   qualora   sia
possibile,  il  sistema  ISIS-ARKS  ed  integrare   le   informazioni
richieste dal decreto 3 maggio 2001 con schede contenenti i  seguenti
dati: 
    a) eta' stimata e relativo metodo utilizzato per la stima; 
    b) fotografie a colori  che  mostrino  i  delfini  nelle  diverse
proiezioni,  con  evidenziati  i  segni  distintivi,  questi   ultimi
eventualmente anche raffigurati; 
    c) dati clinici, inclusi dettagli sulle date  e  sui  trattamenti
somministrati, i risultati degli esami di routine per  l'accertamento
dello stato di salute ed il rapporto di salute; 
    d) crescita e sviluppo, incluse misurazioni di lunghezza  e  peso
ed eventuali progenie; 
    e)  comportamento  e  stato   sociale,   specificando   eventuali
incompatibilita'; 
    f)   temperamento   e   risposta   all'addestramento   ed    alla
manipolazione; 
    g) data della morte ed i risultati degli esami post-mortem; 
    h)  identificazione  individuale   degli   esemplari   attraverso
microchip e analisi genetiche. 
    50. Ad eccezione dei casi di emergenza, solo i delfini giudicati,
da un medico veterinario esperto, idonei  a  sopportare  il  viaggio,
possono essere sottoposti a trasporto. 
    51.  Almeno  due  incaricati  sufficientemente  preparati  devono
accompagnare ciascuna consegna e ciascun incaricato  non  deve  avere
piu' di due delfini sotto le  proprie  cure.  Almeno  una  delle  due
persone deve essere un componente del personale  della  struttura  da
cui proviene il delfino. L'animale trasportato deve essere  assistito
in tutte le operazioni di  trasferimento  da  un  medico  veterinario
esperto in tursiopi. 
    52. I delfini non devono essere tenuti nei box di  trasporto  per
periodi superiori alle 24 ore; viaggi piu'  lunghi  di  tale  periodo
possono  essere  effettuati   dietro   parere   e   sotto   controllo
medico-veterinario. 
    53.  Per   tutti   i   trasporti,   devono   essere   individuate
anticipatamente sistemazioni adatte  in  punti  strategici  lungo  il
percorso, in modo da ospitare temporaneamente i  delfini  qualora  si
sviluppino problemi di te. 
    54. Tutti i trasporti devono  essere  effettuati  in  conformita'
alle indicazioni fornite dal regolamento IATA per gli  animali  vivi,
anche se tale trasporto avviene con mezzi diversi dall'aereo.