Allegato 2 C) Cura dei delfini appartenenti alla specie Tursiops truncatus - aspetti veterinari. 1. Deve essere stabilito dal medico veterinario un programma di misure per la prevenzione delle malattie. In ogni caso gli esami di routine devono essere eseguiti almeno due volte all'anno nel caso di esemplari in apparente buona salute; a tutela della salute e del benessere degli animali il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo' richiedere che gli animali siano sottoposti a indagini specifiche. 2. Deve essere redatto, da personale qualificato, un rapporto giornaliero riguardante la salute di ogni delfino. Qualunque problema di salute deve essere riferito tempestivamente al veterinario responsabile. 3. I delfini provenienti da altre sedi devono essere tenuti separati dagli altri esemplari fino a quando sia certo che siano in buona salute. La vasca di quarantena deve avere un sistema di filtraggio completamente separato e devono esser utilizzate attrezzature diverse da quelle impiegate per il normale mantenimento. 4. Un responsabile, indicato dall'amministrazione del delfinario, deve tenere un registro nel quale viene annotato lo stato di salute di ciascun delfino; tale registro deve essere sempre disponibile per eventuali controlli e inviato mensilmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in formato non modificabile. 5. Deve essere effettuata un'accurata autopsia integrata da tutte le eventuali indagini necessarie per chiarire le cause della morte. La notifica della morte deve essere trasmessa entro 24 ore alle autorita' competenti ed entro il sessantesimo giorno successivo alla morte devono essere trasmessi i risultati delle indagini e le conclusioni sulle cause della morte redatte dal medico veterinario anatomopatologo. 6. Tutta la documentazione concernente gli esemplari appartenenti alla specie Tursiops truncatus deve essere redatta o tradotta in lingua italiana.