IL CONSIGLIO 
 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.  e  in
particolare l'art. 6, comma 7, lettera n); 
  Visto il decreto legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito  con
modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
  Visto il Regolamento sull'esercizio della funzione di  componimento
delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lettera n) del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
  Considerata,  alla  luce  del  primo  periodo  di  attuazione   del
Regolamento, l'esigenza di semplificare alcune fasi procedimentali al
fine di garantire uno snellimento della funzione  di  precontenzioso,
nonche' l'esigenza di  garantire  la  sostenibilita'  e  l'efficienza
della funzione, ridimensionando il numero di  istanze  pretestuose  o
defatigatorie; 
  Considerato, altresi', l'orientamento del disegno di legge  delega,
A.S. 1678, per la riforma del Codice dei contratti pubblici  volto  a
razionalizzare il procedimento  di  precontenzioso  e  affermarne  la
natura di Alternative Dispute Resolution; 
  Valutata l'esigenza  di  sottolineare  l'autonomia  della  funzione
rispetto alla giurisdizione, curando che siano evitate interferenze e
conflitti di pronunce, 
 
                              Delibera: 
 
di approvare le  seguenti  modifiche  al  Regolamento  sull'esercizio
della funzione di componimento delle controversie di cui all'art.  6,
comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: 
  All'art. 3, l'elenco di  cui  al  comma  1  e'  contrassegnato  con
lettere dalla a) alla h), ivi comprese le ulteriori ipotesi che  sono
aggiunte, come segue: 
    «d)   manifestamente   mancanti   di   interesse   concreto    al
conseguimento del parere; 
    e.  interferenti  con  esposti  di   vigilanza   e   procedimenti
sanzionatori in corso di istruttoria presso l'Autorita'; 
    f. di contenuto generico o contenenti un mero rinvio ad  allegata
documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le parti; 
    g. volte ad un controllo generalizzato dei procedimenti  di  gara
delle amministrazioni aggiudicatrici; 
    h. relative a gare di importo inferiore alla soglia di € 40.000». 
  All'art. 3, comma 2, prima delle parole: «le istanze devono  essere
redatte», sono inserite  le  parole:  «Fino  alla  pubblicazione  del
formulario on line sul sito dell'Autorita'». 
  All'art. 3, comma 4, le parole: «sopravvenienza  di  una  pronuncia
giurisdizionale di primo grado sulla medesima  questione  oggetto  di
parere»  sono  sostituite  dalle  seguenti   parole:   «esistenza   o
sopravvenienza  di  un  ricorso  giurisdizionale   avente   contenuto
analogo». 
  All'art. 3, e' soppresso il comma 7. 
  Dopo l'art. 5, e' inserito il seguente: 
    «Art. 5-bis: (Archiviazioni delle istanze). L'Ufficio propone  al
Presidente, per l'approvazione del Consiglio, le archiviazioni  delle
istanze per inammissibilita' e/o improcedibilita'. 
  L'Ufficio propone altresi' al Presidente,  per  l'approvazione  del
Consiglio, l'archiviazione delle istanze ove non sia  necessaria  una
specifica  istruttoria,  laddove  esista  un  consolidato  e  univoco
orientamento  dell'Autorita'  o   della   giurisprudenza,   condiviso
dall'Autorita' medesima. 
  Tutte le archiviazioni sono comunicate ai  soggetti  istanti,  dopo
l'approvazione da parte del Consiglio». 
  All'art. 7, comma 1, le parole «dalla  presentazione  dell'istanza»
sono sostituite dalle parole: «dall'avvio del procedimento». 
  All'art. 10, comma 1, sono soppresse le seguenti parole:  «intranet
ed» 
  Nelle more della predisposizione di un formulario on line,  per  la
compilazione delle istanze di precontenzioso, il formulario  allegato
al Regolamento e' integralmente sostituito  dal  formulario  allegato
alla presente deliberazione. 
 
    Roma, 27 maggio 2015 
 
                                               Il Presidente: Cantone 
 
  Depositato presso la Segreteria del  Consiglio  in  data  8  giugno
2015. 
 
                                              Il Segretario: Esposito