IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
 
                                e con 
 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
                    (per i profili di competenza) 
 
 
                                  e 
 
 
                      IL MINISTRO DELLA DIFESA 
                    (per i profili di competenza) 
 
  Vista  la  direttiva  2010/31/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  del  19  maggio  2010,   sulla   prestazione   energetica
nell'edilizia; 
  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,  e  successive
modificazioni, recante recepimento della direttiva  2010/31/UE  sulla
prestazione energetica nell'edilizia, di seguito decreto legislativo; 
  Visto il Titolo I del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e
in particolare: 
    l'art. 4, comma 1, che prevede che con uno o piu'  decreti  siano
definite le modalita' di applicazione della  metodologia  di  calcolo
delle prestazioni energetiche e l'utilizzo  delle  fonti  rinnovabili
negli edifici, delle prescrizioni e dei requisiti,  in  relazione  ai
paragrafi 1 e 2 dell'allegato I della predetta  direttiva  2010/31/UE
sulla prestazione energetica nell'edilizia, tenendo conto dei criteri
generali riportati allo stesso art. 4, comma 1, lettere a) e  b)  del
decreto legislativo; 
    l'art. 6, comma 12, che prevede  l'adeguamento  del  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 recante «Linee guida
nazionali  per   la   certificazione   energetica   degli   edifici»,
avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con  i  decreti  di
cui all' art. 4, comma 1 del decreto legislativo; 
    l'art. 9, comma 1, che, fermo restando il rispetto dell'art.  17,
assegna alle Regioni e alle Province autonome  di  Trento  e  Bolzano
l'attuazione delle disposizioni per l'efficienza energetica contenute
nel medesimo decreto legislativo; 
    l'art. 9, comma  5-sexies,  che  prevede  che  le  Regioni  e  le
Province  autonome  collaborino  con  il  Ministero  dello   sviluppo
economico per la definizione  congiunta  di  metodologie  di  calcolo
della prestazione energetica degli edifici,  di  metodologie  per  la
determinazione dei requisiti minimi di edifici e impianti, di sistemi
di classificazione energetica degli edifici, compresa la  definizione
del sistema informativo comune nonche' per  la  redazione  del  Piano
d'azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia  quasi
zero  e  dell'azione  di   monitoraggio,   analisi,   valutazione   e
adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale  di  cui
agli articoli 10 e 13 del decreto legislativo; 
  Visto l'art. 16, comma 4 bis, del  decreto  legislativo  19  agosto
2005, n. 192, concernente l'abrogazione del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 dalla data di entrata in vigore
del presente decreto; 
  Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che definisce gli
obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili nei nuovi edifici  o
negli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti; 
  Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, di  attuazione
della direttiva 2006/32/CE; 
  Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102,  di  attuazione
della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
74 recante definizione dei criteri generali in materia di  esercizio,
conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti; 
  Considerato che l'emanazione del  presente  decreto  e'  funzionale
alla piena attuazione della direttiva 2010/31/UE,  e  in  particolare
degli articoli 3 e 4; 
  Considerato l'esito positivo delle consultazioni con le  principali
associazioni di categoria interessate; 
  Considerato che  il  presente  decreto  costituisce  uno  strumento
indispensabile per la promozione degli edifici a energia quasi  zero,
fissata dalla direttiva 2010/31/UE; 
  Acquisita l'intesa espressa dalla Conferenza Unificata nella seduta
del 25 marzo 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Ambito di intervento e finalita' 
 
  1. Il presente decreto definisce le modalita' di applicazione della
metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche  degli  edifici,
ivi  incluso  l'utilizzo  delle   fonti   rinnovabili,   nonche'   le
prescrizioni  e  i  requisiti  minimi  in  materia   di   prestazioni
energetiche degli edifici e  unita'  immobiliari,  nel  rispetto  dei
criteri generali di cui all'art. 4, comma 1, del decreto  legislativo
19 agosto 2005, n. 192, come riportati nell'Allegato 1. 
  2. I criteri generali di cui al comma 1 si applicano  agli  edifici
pubblici e privati, siano essi edifici di nuova costruzione o edifici
esistenti sottoposti a ristrutturazione.