IL DIRETTORE GENERALE 
           per la promozione della qualita' agroalimentare 
                            e dell'ippica 
 
  Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  Regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del  29  aprile
2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  ed
in particolare il titolo III, capo III, IV e V  recante  norme  sulle
denominazioni di origine e  indicazioni  geografiche  e  le  menzioni
tradizionali  e  il  capo  VI  recante  norme  sull'etichettatura   e
presentazione; 
  Visto il Regolamento (CE) n.  607/2009  della  Commissione  del  14
luglio  2009  che  stabilisce  talune  regole  di  applicazione   del
Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di
origine,   le   indicazioni   geografiche   protette,   le   menzioni
tradizionali,  l'etichettatura  e  la  presentazione  di  determinati
prodotti del settore vitivinicolo; 
  Visto il Regolamento (CE)  n.  401/2010  della  Commissione  del  7
maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n.  607/2009
recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE)  n.  479/2008,
per quanto riguarda  le  denominazioni  di  origine,  le  indicazioni
geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e  la
presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo; 
  Visto l'art. 107 del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013  in  base
al quale le denominazioni di vini protette in virtu'  degli  articoli
51 e 54  del  regolamento  (CE)  n.  1493/1999  e  dell'art.  28  del
regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in  virtu'
del Regolamento (CE) n. 1308/2013 e la  Commissione  le  iscrive  nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle  indicazioni
geografiche protette dei vini; 
  Vista la legge 7  luglio  2009,  n.  88  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
l'art. 15; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n.  61  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visto in particolare l'art. 17 del  decreto  legislativo  8  aprile
2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per  le  denominazioni  di
origine e le indicazioni geografiche dei vini; 
  Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi  di
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini; 
  Visto  il  decreto  dipartimentale  del  12  maggio  2010   recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi  dell'art.  14,  comma  15,
della legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il decreto dipartimentale del 21 luglio 2011 recante le linee
guida per la predisposizione del programma di vigilanza sui vini  DOP
e IGP, previsto dall'art. 5 del decreto  16  dicembre  2010,  recante
disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei
consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche dei vini; 
  Visto il decreto dipartimentale del  6  novembre  2012  recante  la
procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei  consorzi
di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  al  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la  procedura
a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle  domande  di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica  dei  disciplinari,
ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto  legislativo
8 aprile 2010, n. 61; 
  Vista l'istanza presentata dal Consorzio Tutela Vini  Vesuvio,  con
sede legale in Trecase (NA), via Regina Margherita n.  3,  intesa  ad
ottenere il riconoscimento  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  1,  del
decreto legislativo n. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui
al comma 1 e 4 del citato art.  17  per  la  DOP  Vesuvio  e  la  IGP
Pompeiano; 
  Considerato che la DOP  Vesuvio  e  la  IGP  Pompeiano  sono  state
riconosciute a livello nazionale ai sensi della legge n.  164/1992  e
del  decreto  legislativo  n.  61/2010  e,   pertanto,   sono   delle
denominazioni protette ai sensi dell'art. 107 del citato  Regolamento
(UE) n. 1308/2013 e dell'art. 73 del Regolamento (CE) n. 607/2009; 
  Verificata la conformita' dello statuto del Consorzio  Tutela  Vini
Vesuvio alle prescrizioni di cui al citato  decreto  ministeriale  16
dicembre 2010; 
  Considerato che il Consorzio Tutela Vini Vesuvio ha  dimostrato  la
rappresentativita' di cui al comma 1 e 4 del decreto  legislativo  n.
61/2010 per le denominazioni Vesuvio e Pompeiano.  Tale  verifica  e'
stata   eseguita   sulla   base   delle    attestazioni    rilasciate
dall'organismo  di  controllo,  Agroqualita'  -   Societa'   per   la
certificazione della qualita' nell'agroalimentare  S.p.a.,  con  nota
prot. n. 5456/15 del 26 maggio 2015 e con nota prot. n.  6078/15  del
12 giugno 2015, autorizzato a  svolgere  le  attivita'  di  controllo
sulle denominazioni citate; 
  Ritenuto  pertanto  necessario  procedere  al  riconoscimento   del
Consorzio Tutela Vini Vesuvio, ai sensi dell'art.  17,  comma  1  del
decreto legislativo n. 61/2010 ed  al  conferimento  dell'incarico  a
svolgere  le  funzioni   di   tutela,   promozione,   valorizzazione,
informazione del consumatore e cura generale degli interessi  di  cui
all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo n. 61/2010  per  la
DOP Vesuvio e la IGP Pompeiano; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Consorzio  Tutela  Vini  Vesuvio  e'  riconosciuto  ai  sensi
dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010,  n.  61
ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1  e  dal
comma 4 del citato art. 17 del decreto legislativo n.  61/2010  sulla
DOP Vesuvio e  sulla  IGP  Pompeiano.  Tali  denominazioni  risultano
iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette e delle
indicazioni geografiche protette dei vini di  cui  all'art.  104  del
Regolamento (UE) n. 1308/2013.