IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
  Nella riunione odierna,  in  presenza  del  dott.  Antonello  Soro,
presidente, della dott.ssa  Augusta  Iannini,  vicepresidente,  della
dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della  prof.ssa  Licia  Califano,
componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  Codice  in
materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice); 
  Visto  il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.   82,   Codice
dell'amministrazione digitale (di seguito Cad); 
  Considerate le peculiari caratteristiche delle  banche  dati  delle
amministrazioni   pubbliche,   contraddistinte,    in    particolare,
dall'ingente  mole  di  dati  trattati,   dalla   delicatezza   delle
informazioni  ivi  contenute  e  dalla  molteplicita'   di   soggetti
autorizzati   ad   accedervi,   nonche'   l'esigenza   di   garantire
costantemente l'esattezza, l'integrita' e la disponibilita' dei  dati
personali ivi contenuti non solo in relazione alle c. d. basi dati di
interesse nazionale (art. 60  del  Cad),  unitamente  agli  specifici
rischi di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito; 
  Ritenuto necessario assoggettare il trattamento dei dati  personali
effettuato nell'ambito delle  predette  banche  dati  all'obbligo  di
comunicazione al Garante del verificarsi di  violazioni  dei  dati  o
incidenti informatici (accessi abusivi, azione di malware)  che,  pur
non avendo un impatto diretto su di essi, possano comunque esporli  a
rischi di violazione; 
  Ritenuto,  pertanto,  che  le  pubbliche  amministrazioni  di   cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165
debbano comunicare al Garante, entro quarantotto ore dalla conoscenza
del fatto, tutte le violazioni dei dati o gli  incidenti  informatici
che  possano  avere  un  impatto  significativo  sui  dati  personali
contenuti nelle proprie banche dati (c.d. data  breach)  e  che  tali
comunicazioni devono  essere  redatte  secondo  lo  schema  riportato
nell'Allegato 1 al presente provvedimento  e  inviate  tramite  posta
elettronica   o   posta   elettronica   certificata    all'indirizzo:
databreach.pa@pec.gpdp.it; 
  Vista, inoltre, la nuova formulazione dell'art. 58,  comma  2,  del
Cad,  cosi'  come  modificato  dall'art.   24-quinquies,   comma   1,
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in vigore dal 19 agosto 2014,  la
quale ha previsto che «le pubbliche  amministrazioni  comunicano  tra
loro attraverso la messa  a  disposizione  a  titolo  gratuito  degli
accessi alle proprie basi di dati alle altre amministrazioni mediante
la cooperazione applicativa di cui all'art. 72, comma 1, lettera  e).
L'Agenzia per l'Italia digitale, sentiti il Garante per la protezione
dei  dati   personali   e   le   amministrazioni   interessate   alla
comunicazione telematica, definisce entro novanta giorni gli standard
di  comunicazione  e  le  regole  tecniche   a   cui   le   pubbliche
amministrazioni devono conformarsi»; 
  Considerato che tale modifica ha  superato,  quindi,  il  pregresso
impianto normativo relativo  all'accessibilita'  telematica  ai  dati
delle pubbliche amministrazioni,  fondato  su  «apposite  convenzioni
aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate  volte  a
disciplinare le modalita' di accesso ai dati da  parte  delle  stesse
amministrazioni procedenti» (testo previgente dell'art. 58,  comma  2
del Cad); 
  Considerato, altresi', che il Garante, nell'ambito del parere del 4
luglio  2013  (doc.  web  n.  2574977)  sulle  apposite  linee  guida
dell'Agenzia per l'Italia digitale (di seguito Agid) per  la  stipula
delle   predette   convenzioni   aperte   aveva    prescritto    alle
amministrazioni destinatarie delle stesse  l'adozione  di  specifiche
misure tecniche e organizzative; 
  Considerato che  nel  trattamento  di  dati  personali  l'erogatore
(amministrazione titolare del  trattamento  dei  dati  personali  che
mette a disposizione i relativi servizi di  accesso)  e  il  fruitore
(amministrazione richiedente  che  accede  in  qualita'  di  autonomo
titolare ai dati  personali  resi  disponibili  dall'erogatore)  sono
chiamati a  rispettare  il  Codice  con  particolare  riferimento  ai
presupposti che legittimano i flussi di dati e  agli  adempimenti  in
materia di misure di sicurezza; 
  Ritenuto necessario, pertanto,  nelle  more  della  definizione  da
parte dell'Agid dei suindicati «standard di comunicazione e le regole
tecniche», confermare le specifiche misure tecniche  e  organizzative
gia' individuate, prescrivendo nuovamente l'adozione delle  stesse  -
riportate nell'Allegato 2 al presente  provvedimento  -  al  fine  di
ridurre  al  minimo  i  rischi  di  accessi  non  autorizzati  o   di
trattamenti non  consentiti  o  non  conformi  alle  finalita'  della
raccolta dei dati, anche in relazione alle  conoscenze  acquisite  in
base al progresso tecnico, alla natura dei  dati  e  alle  specifiche
caratteristiche del trattamento ai sensi  dell'art.  31  del  Codice,
salvo che le modalita' di accesso alle banche dati siano  gia'  state
oggetto di esame  da  parte  del  Garante  nell'ambito  di  specifici
provvedimenti; 
  Rilevato che le  misure  necessarie  individuate  nell'Allegato  2,
adeguate al nuovo contenuto  del  citato  art.  58,  comma  2,  nella
sostanza  risultano  equivalenti  a  quelle  prescritte  dal  Garante
nell'ambito del predetto parere sulle linee  guida  dell'Agid  del  4
luglio 2013; 
  Ritenuto, pertanto,  che  le  convenzioni  gia'  predisposte  dalle
amministrazioni nel rispetto del richiamato parere del Garante, anche
al fine di garantire il rispetto del  principio  di  semplificazione,
debbano  ritenersi  conformi  alle  misure   necessarie   individuate
nell'Allegato 2 al presente provvedimento; 
  Ritenuto, invece, che laddove siano  state  previste  modalita'  di
accesso ai dati personali  ai  sensi  della  nuova  formulazione  del
predetto art. 58, comma 2 del Cad,  non  conformi  alle  misure  gia'
individuate dal Garante nel citato provvedimento del 4  luglio  2013,
le misure previste nell'Allegato  2  debbano  essere  adottate  dalle
amministrazioni interessate entro e non oltre il 31 dicembre 2015; 
  Rilevato, infine, che la mancata comunicazione al Garante dei  c.d.
data breach, nonche' la  mancata  adozione  delle  misure  necessarie
individuate nell'Allegato 2 al presente provvedimento  nei  suesposti
termini  e  modalita',   configurano   un   illecito   amministrativo
sanzionato ai sensi dell'art. 162, comma 2-ter del Codice; 
  Vista la documentazioni in atti; 
  Viste  le  osservazioni  dell'Ufficio  formulate   dal   segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; 
  Relatore la dott.ssa Augusta Iannini; 
 
                   Tutto cio' premesso il Garante: 
 
  1. Ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, prescrive
che le pubbliche amministrazioni di cui  all'art.  1,  comma  2,  del
decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165  devono  comunicare  al
Garante, entro quarantotto ore dalla conoscenza del fatto,  tutte  le
violazioni dei dati o gli incidenti informatici che possano avere  un
impatto significativo sui  dati  personali  contenuti  nelle  proprie
banche dati e che tali comunicazioni debbano essere  redatte  secondo
lo schema riportato  nell'Allegato  1  al  presente  provvedimento  e
inviate tramite posta elettronica  o  posta  elettronica  certificata
all'indirizzo: databreach.pa@pec.gpdp.it; 
  2. Ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett.  c),  del  Codice,  nelle
more della definizione degli «standard di comunicazione e  le  regole
tecniche» da parte dell'Agid ai sensi dell'art. 58, comma 2, del Cad,
prescrive alle pubbliche  amministrazioni  che  intendano  mettere  a
disposizione  gli  accessi  alle  proprie  banche  dati  alle   altre
amministrazioni che  ne  abbiano  diritto  mediante  la  cooperazione
applicativa  di  cui  all'art.  72,  comma  1,  lettera  e)  del  Cad
l'adozione delle misure necessarie  individuate  nell'Allegato  2  al
presente provvedimento, salvo che le modalita' di accesso alle banche
dati  siano  gia'  state  oggetto  di  esame  da  parte  del  Garante
nell'ambito di specifici  provvedimenti;  laddove  siano  gia'  state
previste modalita' di accesso ai sensi della nuova  formulazione  del
predetto art. 58, comma 2 del Cad,  non  conformi  alle  misure  gia'
individuate  dal  Garante  nel  provvedimento  del  4  luglio   2013,
prescrive che le misure necessarie  previste  nell'Allegato  2  siano
adottate dalle amministrazioni interessate entro e non  oltre  il  31
dicembre 2015; 
  3.  Ai  sensi  dell'art.  143,  comma  2,  del  Codice  dispone  la
trasmissione di copia del presente provvedimento al  Ministero  della
giustizia -  Ufficio  pubblicazione  leggi  e  decreti,  per  la  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 2 luglio 2015 
 
                         Il presidente: Soro 
 
 
                        Il relatore: Iannini 
 
 
                    Il segretario generale: Busia