Avvertenza: 
    Si procede  alla  ripubblicazione  del  testo  del  decreto-legge
citato  in  epigrafe  corredato  delle  relative   note,   ai   sensi
dell'articolo 8, comma 3, del regolamento  di  esecuzione  del  testo
unico   delle   disposizioni   sulla   promulgazione   delle   leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica  e  sulle
pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. 
    Il testo delle note qui pubblicato  e'  stato  redatto  ai  sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico  delle  disposizioni  sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge  modificate
o alle quali e' operato il rinvio. 
    Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui
trascritto. 
 
    
                               Art. 1 
 
 
Partecipazione  all'operazione  militare  dell'Unione   europea   nel
                   Mediterraneo centromeridionale 
 
  1. E' autorizzata, a decorrere dal 27 giugno  2015  e  fino  al  30
settembre 2015, la spesa di euro 26.000.000 per la partecipazione  di
personale militare all'operazione militare  dell'Unione  europea  nel
Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED, di  cui  alla
decisione PESC/2015/778 del Consiglio, del 18 maggio 2015. 
  2. All'operazione militare di cui al comma 1 si applicano: 
    a) le disposizioni in materia di personale  di  cui  all'articolo
15, comma 4, del decreto-legge 18 febbraio 2015,  n.  7,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, all'articolo 3,
comma 8, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e  agli  articoli  3,  5,
comma 1, lettere b) e c) , e 13 del decreto-legge 28  dicembre  2001,
n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2002,
n. 15; 
    b) le disposizioni in materia penale di cui all'articolo 5, commi
1, 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e all'articolo 4,
commi 1-sexies e 1-septies , del decreto-legge 4  novembre  2009,  n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009,  n.
197; 
    c) le disposizioni in materia contabile di  cui  all'articolo  5,
commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n.  152,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto,  pari
a euro 26.000.000 per l'anno 2015, si provvede: 
    a) quanto a euro 19.000.000,  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni; 
    b)  quanto  a  euro  7.000.000,  mediante  utilizzo  delle  somme
relative ai rimborsi corrisposti  dall'Organizzazione  delle  Nazioni
Unite, quale corrispettivo di prestazioni  rese  dalle  Forze  armate
italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, di  cui
all'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
che alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  non  sono
ancora riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che restano  acquisite  all'entrata
del bilancio dello Stato. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              La decisione PESC/2015/778 del Consiglio, del 18 maggio
          2015, relativa a un'operazione militare dell'Unione europea
          nel  Mediterraneo  centromeridionale  (EUNAVFOR  MED),   e'
          pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione  europea  L
          122 del 19 maggio 2015. La  rettifica  della  decisione  e'
          pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione  europea  L
          130 del 28 maggio 2015. 
              Il testo dell'articolo 15, comma 4,  del  decreto-legge
          18 febbraio 2015, n. 7 (Misure urgenti per il contrasto del
          terrorismo,  anche  di  matrice   internazionale,   nonche'
          proroga delle missioni internazionali delle Forze armate  e
          di polizia, iniziative  di  cooperazione  allo  sviluppo  e
          sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle
          iniziative  delle  Organizzazioni  internazionali  per   il
          consolidamento dei processi di pace e di  stabilizzazione),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile  2015,
          n. 43, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  91  del  20
          aprile 2015, e' il seguente: 
              «4. Al  personale  impiegato  nelle  attivita'  di  cui
          all'articolo 5, comma 3-bis, e nelle missioni di  cui  agli
          articoli 11, comma 6, e 13, comma 3, del presente decreto e
          all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 12 luglio  2011,
          n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto
          2011, n. 130, il  compenso  forfettario  di  impiego  e  la
          retribuzione per lavoro straordinario sono  corrisposti  in
          deroga, rispettivamente, ai limiti di cui  all'articolo  9,
          comma 3, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  11
          settembre 2007, n. 171, e ai limiti  orari  individuali  di
          cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n.
          231. Al personale di cui all'articolo 1791, commi  1  e  2,
          del codice dell'ordinamento militare,  di  cui  al  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il  compenso  forfettario
          di impiego e' attribuito nella misura di  cui  all'articolo
          9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica  n.
          171 del 2007.». 
              Il testo dell'articolo 3, comma 8, della legge 3 agosto
          2009, n.  108  (Proroga  della  partecipazione  italiana  a
          missioni   internazionali),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2009, e' il seguente: 
              «8. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili  e
          nel  rispetto  delle  consistenze  annuali  previste  dalle
          disposizioni vigenti, per esigenze connesse con le missioni
          internazionali di cui alla presente legge,  il  periodo  di
          ferma dei volontari in ferma prefissata  di  un  anno  puo'
          essere prolungato, previo consenso degli  interessati,  per
          un massimo di sei mesi.». 
              Il testo degli articoli 3, 5, comma 1, lettere b) e c),
          e  13  del  decreto-legge  28   dicembre   2001,   n.   451
          (Disposizioni urgenti per la proroga  della  partecipazione
          italiana   ad    operazioni    militari    internazionali),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio
          2002, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49  del
          27 febbraio 2002, e' il seguente: 
              «Art. 3. Trattamento assicurativo e pensionistico -  1.
          Al  personale  militare  e  della  Polizia  di   Stato   e'
          attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18
          maggio 1982, n. 301, con  l'applicazione  del  coefficiente
          previsto dall' articolo 10 della legge 26 luglio  1978,  n.
          417, ragguagliandosi il  massimale  minimo  al  trattamento
          economico del personale con il grado di sergente maggiore o
          grado corrispondente. 
              2. Nei casi di decesso e di invalidita'  per  causa  di
          servizio si applicano, rispettivamente, l'articolo 3  della
          legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni,  e
          le  disposizioni  in  materia  di   pensione   privilegiata
          ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento
          di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  29
          dicembre 1973, n.  1092,  e  successive  modificazioni.  Il
          trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidita'
          si cumula con  quello  assicurativo  di  cui  al  comma  1,
          nonche' con la  speciale  elargizione  e  con  l'indennizzo
          privilegiato aeronautico previsti,  rispettivamente,  dalla
          legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio  decreto-legge  15
          luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927,
          n. 1835, e successive modificazioni, nei  limiti  stabiliti
          dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermita'  contratta
          in servizio si applica l'articolo 4 -ter del  decreto-legge
          29 dicembre 2000, n. 393,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge  28  febbraio  2001,  n.  27,  come  modificato
          dall'articolo 3 -bis del decreto-legge 19 luglio  2001,  n.
          294, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  agosto
          2001, n. 339.» 
              «Art. 5.  Disposizioni  varie -  1.  Al  personale  che
          partecipa   alle   operazioni   internazionali    di    cui
          all'articolo 1: 
              a) (Omissis).; 
              b) non si  applicano  le  disposizioni  in  materia  di
          orario di lavoro; 
              c) e' consentito l'utilizzo  a  titolo  gratuito  delle
          utenze  telefoniche   di   servizio,   se   non   risultano
          disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche  per  uso
          privato, fatte salve le priorita' correlate  alle  esigenze
          operative.» 
              «Art. 13. Norme di salvaguardia del personale -  1.  Il
          personale   militare   che   ha   presentato   domanda   di
          partecipazione ai concorsi interni  banditi  dal  Ministero
          della difesa per  il  personale  in  servizio  e  non  puo'
          partecipare  alle  varie  fasi   concorsuali,   in   quanto
          impiegato nell'operazione di cui all'articolo 1,  comma  3,
          ovvero  impegnato  fuori  dal  territorio   nazionale   per
          attivita' connesse alla predetta  operazione,  e'  rinviato
          d'ufficio  al  primo  concorso  utile   successivo,   fermo
          restando  il  possesso  dei  requisiti  di   partecipazione
          previsti dal bando di concorso per il quale  ha  presentato
          domanda. 
              2. Al personale di cui al comma  1,  qualora  vincitore
          del concorso e previo superamento del  relativo  corso  ove
          previsto, sono  attribuite,  ai  soli  fini  giuridici,  la
          stessa anzianita' assoluta dei vincitori del  concorso  per
          il quale ha  presentato  domanda  e  l'anzianita'  relativa
          determinata dal posto che avrebbe occupato  nella  relativa
          graduatoria.». 
              Il  testo  dell'articolo  5,  commi  1,  2  e  3,   del
          decreto-legge 30  dicembre  2008,  n.  209  (Proroga  della
          partecipazione   italiana   a   missioni   internazionali),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  febbraio
          2009, n. 12, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47  del
          26 febbraio 2009, e' il seguente: 
              «Art.  5.  Disposizioni  in  materia  penale  -  1.  Al
          personale   militare   che    partecipa    alle    missioni
          internazionali di cui al presente decreto si  applicano  il
          codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3,  4,
          lettere a), b), c) e  d),  5  e  6,  del  decreto-legge  1°
          dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 31 gennaio 2002, n. 6. 
              2. I reati commessi dallo  straniero  nei  territori  o
          nell'alto mare in cui  si  svolgono  gli  interventi  e  le
          missioni internazionali di cui al presente decreto, a danno
          dello Stato  o  di  cittadini  italiani  partecipanti  agli
          interventi e alle missioni stessi,  sono  puniti  sempre  a
          richiesta  del  Ministro  della  giustizia  e  sentito   il
          Ministro della difesa per  i  reati  commessi  a  danno  di
          appartenenti alle Forze armate. 
              3. Per i reati  di  cui  al  comma  2  e  per  i  reati
          attribuiti alla  giurisdizione  dell'autorita'  giudiziaria
          ordinaria commessi, nel territorio e per il periodo in  cui
          si svolgono gli interventi e le missioni internazionali  di
          cui al presente decreto, dal cittadino che  partecipa  agli
          interventi e  alle  missioni  medesimi,  la  competenza  e'
          attribuita al Tribunale di Roma.». 
              Il testo degli articoli 4, commi 1-sexies e  1-septies,
          e 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152
          (Disposizioni urgenti per la proroga  degli  interventi  di
          cooperazione allo 3 sviluppo e a sostegno dei  processi  di
          pace  e  di   stabilizzazione,   nonche'   delle   missioni
          internazionali  delle  Forze  armate   e   di   polizia   e
          disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  dicembre
          2009, n. 197, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  303
          del 31 dicembre 2009, e' il seguente: 
              «Art. 4. Disposizioni in materia penale 
              (Omissis). 
              1-sexies. Non e' punibile il militare  che,  nel  corso
          delle missioni di cui all'articolo 2, in  conformita'  alle
          direttive, alle  regole  di  ingaggio  ovvero  agli  ordini
          legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di fare  uso
          delle armi, della  forza  o  di  altro  mezzo  di  coazione
          fisica, per le necessita' delle operazioni militari. 
              1-septies. Quando nel commettere uno dei fatti previsti
          dal  comma  1-sexies  si  eccedono  colposamente  i  limiti
          stabiliti dalla legge, dalle  direttive,  dalle  regole  di
          ingaggio o dagli ordini  legittimamente  impartiti,  ovvero
          imposti dalla  necessita'  delle  operazioni  militari,  si
          applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi  se
          il fatto e' previsto dalla legge come delitto colposo.» 
              «Art. 5. Disposizioni in  materia  contabile -  1.  Per
          esigenze connesse con le missioni internazionali di cui  al
          presente decreto, in presenza di situazioni di necessita' e
          urgenza, gli Stati maggiori di Forza armata e  per  essi  i
          competenti ispettorati, il Comando generale  dell'Arma  dei
          carabinieri, il Comando generale del Corpo della guardia di
          finanza, il Segretariato generale della difesa e  per  esso
          le competenti Direzioni  generali,  anche  in  deroga  alle
          vigenti disposizioni di contabilita' generale dello  Stato,
          possono: 
                a)   accertata   l'impossibilita'    di    provvedere
          attraverso contratti accentrati gia'  eseguibili,  disporre
          l'attivazione  delle  procedure  d'urgenza  previste  dalla
          vigente  normativa  per  l'acquisizione  di   forniture   e
          servizi; 
                b) acquisire in economia lavori, servizi e forniture,
          per la revisione generale di mezzi da  combattimento  e  da
          trasporto,   l'esecuzione   di    opere    infrastrutturali
          aggiuntive e integrative, il trasporto  del  personale,  la
          spedizione di materiali e mezzi, l'acquisizione di apparati
          di  comunicazione,  apparati  per   la   difesa   nucleare,
          biologica e chimica, materiali d'armamento, equipaggiamenti
          individuali,  materiali  informatici,  mezzi  e   materiali
          sanitari, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro
          annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziate per  le
          missioni internazionali. 
              2. Nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui  al
          presente decreto,  le  spese  per  i  compensi  per  lavoro
          straordinario reso nell'ambito di attivita' operative o  di
          addestramento propedeutiche all'impiego del personale nelle
          missioni internazionali sono effettuate in deroga al limite
          di cui all'articolo 3, comma 82, della  legge  24  dicembre
          2007, n. 244.». 
              Il testo dell'articolo 1, comma 1240,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato   -   legge
          finanziaria 2007),  pubblicata  nel  Supplemento  ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006, e'  il
          seguente: 
              «1240. E' autorizzata, per ciascuno  degli  anni  2007,
          2008  e  2009,  la  spesa  di  euro  1  miliardo   per   il
          finanziamento della partecipazione italiana  alle  missioni
          internazionali di pace. A tal fine e' istituito un apposito
          fondo nell'ambito dello stato di previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze.». 
              Il testo dell'articolo 8, comma 11,  del  decreto-legge
          31 maggio  2010,  n.  78  (Misure  urgenti  in  materia  di
          stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, pubblicata nel Supplemento ordinario alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010, e' il seguente: 
              «11.  Le  somme  relative   ai   rimborsi   corrisposti
          dall'Organizzazione    delle    Nazioni    Unite,     quale
          corrispettivo  di  prestazioni  rese  dalle  Forze   armate
          italiane nell'ambito  delle  operazioni  internazionali  di
          pace, sono riassegnati al fondo per il finanziamento  della
          partecipazione italiana  alle  missioni  internazionali  di
          pace previsto dall'articolo 1, comma 1240, della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296. A  tale  fine  non  si  applicano  i
          limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 46, della legge  23
          dicembre 2005, n. 266. La disposizione del  presente  comma
          si applica anche  ai  rimborsi  corrisposti  alla  data  di
          entrata in vigore del presente provvedimento e  non  ancora
          riassegnati.».