IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Sistema Tessera Sanitaria); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008, attuativo del comma 5-bis del citato art. 50; Visto il comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 recante semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata, il quale prevede che ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell'Agenzia delle entrate: le ASL, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dei policlinici universitari, le farmacie pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa e gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari; gli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri; inviano al Sistema TS, secondo le modalita' previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008 i dati relativi alle prestazioni erogate, ad esclusione di quelle previste dal comma 2 del medesimo art. 3, ai fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate; Visto il provvedimento n. 103408 del 31 luglio 2015 del Direttore dell'Agenzia delle entrate, attuativo dell'art. 3, comma 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente le modalita' tecniche di utilizzo dei dati di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 3 del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il Codice per la protezione dei dati personali; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante "Codice dell'Amministrazione Digitale"; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso in data 30 luglio 2015, ai sensi dell'art. 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) "SSN", il Servizio Sanitario Nazionale, istituito con la legge 23 dicembre 1978, n. 833; b) "Assistito", il soggetto che ha diritto all'assistenza sanitaria nell'ambito del SSN; c) "dPCM 26/3/2008", il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008, attuativo del comma 5-bis dell'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; d) "Sistema TS", il sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal dPCM 26/3/2008; e) "Sito web dedicato del Sistema TS", il sito Internet del sistema TS, reso disponibile dal Ministero dell'economia e delle finanze; f) "TS-CNS", la Tessera Sanitaria su supporto Carta Nazionale dei Servizi, di cui all'art. 11, comma 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; g) "provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate", il provvedimento n. 103408 del 31 luglio 2015 attuativo dell'art. 3, comma 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175; h) "CAD", il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante "Codice dell'Amministrazione Digitale"; i) "SASN", i Servizi di Assistenza Sanitaria al personale Navigante (SASN), di cui al DPR 31 luglio 1980, n. 620; j) "Codice", il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali"; k) "strutture sanitarie", le strutture di cui all'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175; l) "medici", i medici iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri; m) "documento fiscale", le ricevute di pagamento, fatture e scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie sostenute dagli assistiti per il pagamento del ticket ovvero per l'acquisto delle prestazioni sanitarie, ovvero relative ai rimborsi erogati per le spese sanitarie sostenute dagli assistiti, ai fini della predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata; m) "scontrino parlante", lo scontrino fiscale emesso dalle farmacie ai sensi del dPR 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni; o) "rimborsi", i rimborsi per prestazioni non erogate o parzialmente erogate; p) "servizio Fisconline", il servizio telematico di cui al Capo IV del decreto dirigenziale 31 luglio 1998, utilizzabile dai soggetti individuati dall'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e dai soggetti di cui al comma 2-ter del medesimo articolo;