(Allegato B)
                                                           Allegato B 
 
Disciplinare Tecnico riguardante il trattamento dei dati  da  rendere
  disponibili all'Agenzia delle entrate da parte del Sistema TS 
 
                               INDICE 
 
1. INTRODUZIONE 
2. TRATTAMENTO E RISERVATEZZA DEI DATI 
3. MODALITA' DI ACCESSO AI DATI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE 
4. PREDISPOSIZIONE DEI DATI PER L'AGENZIA DELLE ENTRATE 
    4.1 PREDISPOSIZIONE MASSIVA  DEI  DATI  DI  SPESA  SOSTENUTI  DAL
CONTRIBUENTE E DAL FAMILIARE A CARICO 
    4.2 PREDISPOSIZIONE PUNTUALE DEI  DATI  DI  SPESA  SOSTENUTI  DAL
CONTRIBUENTE E DAL FAMILIARE A CARICO 
5. LOG DEL SISTEMA TS 
1. INTRODUZIONE 
    Il presente documento descrive le modalita' e il trattamento  dei
dati di cui al presente decreto da  rendere  disponibili  all'Agenzia
delle entrate, ai fini della precompilazione della dichiarazione  dei
redditi,  secondo  le  modalita'  previste  dal   provvedimento   del
direttore dell'Agenzia delle entrate, attuativo del comma 5 dell'art.
3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. 
2. TRATTAMENTO E RISERVATEZZA DEI DATI 
    I dati sono  trasmessi  su  rete  di  comunicazione  SPC  ovvero,
tramite internet, mediante protocollo SSL. 
    In conformita' a quanto previsto dal  comma  3  dell'art.  3  del
decreto-legge  175/2014,  il  sistema   TS   mette   a   disposizione
dell'Agenzia delle  entrate  le  informazioni  concernenti  le  spese
sanitarie sostenute dai cittadini per il pagamento del ticket  ovvero
per l'acquisto delle  prestazioni  sanitarie  (ovvero  gli  eventuali
relativi rimborsi) e  i  rimborsi  per  prestazioni  completamente  o
parzialmente non erogate entro il termine previsto dal  provvedimento
del direttore dell'Agenzia  delle  entrate,  attuativo  del  comma  5
dell'art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. 
    In particolare il sistema TS, tramite i  processi  esclusivamente
automatici, memorizza i dati in  banche  dati  collocate  in  un'area
perimetrata e separata dalle altre banche dati del Sistema TS. 
    Tali  dati  sono  memorizzati   su   archivi   distinti   e   non
interconnessi, in modo che sia  assolutamente  separato,  rispetto  a
tutti gli altri, quello relativo al codice fiscale  dell'assistito  e
il progressivo univoco del record, l'altro il medesimo progressivo  e
i dati d'interesse dell'Agenzia delle entrate. 
    I sistemi di  sicurezza  garantiscono  che  l'infrastruttura  sia
logicamente distinta dalle altre infrastrutture del sistema TS e  che
l'accesso  alla  stessa  avvenga  in  modo  sicuro,  controllato,   e
costantemente  tracciato.  Tale  accesso   puo'   essere   effettuato
esclusivamente da parte di personale autorizzato dal sistema TS e con
il tracciamento degli accessi e di qualsiasi attivita' eseguita. 
    I dati di spesa sanitaria/rimborsi di  cui  al  presente  decreto
contenuti nella banca dati messa a  disposizione  dell'Agenzia  delle
entrate sono trattati secondo le modalita' e le misure  di  sicurezza
per la protezione dei dati, previste agli  articoli  da  31  a  36  e
all'allegato B del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
3. MODALITA' DI ACCESSO AI DATI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE 
    Ai fini dell'accesso da  parte  dell'Agenzia  delle  entrate,  il
sistema TS espone servizi web service  che  possono  essere  invocati
esclusivamente  dai   sistemi   dell'Agenzia   delle   entrate,   per
acquisizioni in lettura di dati massivi ovvero per l'accesso puntuale
alle  singole  spese  sanitarie/rimborsi  per  codice   fiscale   del
contribuente. 
    I servizi web service sono  raggiungibili  tramite  la  Porta  di
Dominio  del  SistemaTS   e   l'autenticazione   avviene   attraverso
certificato client secondo i requisiti  previsti  dalla  cooperazione
SPCoop  ai  sensi  dell'art.  58  del   Codice   dell'Amministrazione
Digitale. 
    I dati  trattati  sono  quelli  previsti  dal  provvedimento  del
direttore dell'Agenzia delle entrate, attuativo del comma 5 dell'art.
3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. 
    I soli dati trattati dall'Agenzia delle entrate sono sottoposti a
procedura di storicizzazione, dopo 5  anni,  al  fine  di  consentire
verifiche da  parte  dell'Agenzia  delle  entrate.  I  restanti  dati
saranno  cancellati,  entro   l'anno   successivo   al   periodo   di
riferimento. 
    Le operazioni  effettuate  dal  server  applicativo  dell'Agenzia
delle entrate sono  registrate  nel  sistema  di  Identity  e  Access
Management, che registra le  informazioni  di  autenticazione  e  gli
attributi  utilizzati   per   verificare   i   diritti   di   accesso
all'informazione e per alimentare il sistema di tracciamento. 
    Il  sistema  di  tracciamento  del   sistema   TS   conserva   le
informazioni relative all'accesso ai servizi  da  parte  dell'Agenzia
delle  entrate  tramite  web  services.  In  particolare   tutte   le
informazioni relative al tracciamento dei dati, sono accessibili solo
da parte di soggetti espressamente incaricati,  ai  quali  sia  stato
attribuito specifico profilo  di  autorizzazione,  e  possono  essere
fornite  in  relazione  ad   una   specifica   richiesta   da   parte
dell'Autorita'. 
    Tutte  le  operazioni  effettuate  da  parte  dell'Agenzia  delle
entrate sono tracciate e conservate per un periodo di 12 mesi. 
4. PREDISPOSIZIONE DEI DATI PER L'AGENZIA DELLE ENTRATE 
    La  richiesta  in  lettura  dei  dati   effettuata   dal   server
applicativo dell'Agenzia delle entrate, tramite i servizi web service
esposti dal  sistema  TS,  puo'  essere  eseguita  sulla  base  della
tipologia di elaborazioni richiesta, ed in particolare: 
      Massiva per lista di codici fiscali; 
      Puntuale per codice fiscale del contribuente e del familiare  a
carico. 
4.1  PREDISPOSIZIONE  MASSIVA  DEI  DATI  DI  SPESA   SOSTENUTI   DAL
  CONTRIBUENTE E DAL FAMILIARE A CARICO 
    Il sistema TS sulla  base  della  richiesta  "massiva"  da  parte
dell'Agenzia delle entrate: 
      Acquisisce la  lista  dei  codici  fiscali  da  elaborare,  con
eventuale indicazione per ogni codice fiscale, di esclusione di una o
piu' tipologia di spesa come richiesta dal medesimo contribuente; 
      Rende codificato il codice fiscale presente nella lista; 
      Aggrega per codice fiscale codificato, tutte le spese sanitarie
acquisite e presenti nelle banche dati predisposte, ad esclusione: 
        a. delle singole spese indicate  dal  contribuente  ai  sensi
dell'art. 5 del presente decreto; 
        b. di tutte le  spese  afferenti  alle  tipologie  di  spesa,
comunicate dal contribuente e dal familiare a carico per  il  tramite
dell'Agenzia delle entrate, secondo quanto previsto dal provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate; 
      Somma tutti gli importi (relativi sia alle spese sostenute  dal
contribuente e dal familiare a carico  e  degli  eventuali  rimborsi)
suddividendoli, sulla  base  della  tipologia  della  spesa,  secondo
quanto previsto dal provvedimento del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate; 
      Registra sulla stessa lista fornita dall'Agenzia delle  entrate
contenente  codici  fiscali  da  elaborare  gli   importi   economici
aggregati per tipologia di spesa, ad esclusione  delle  spese  e  dei
rimborsi per i  quali  il  contribuente  ha  manifestato  la  propria
opposizione al trattamento da parte dell'Agenzia delle entrate per le
finalita' del presente decreto. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
4.2  PREDISPOSIZIONE  PUNTUALE  DEI  DATI  DI  SPESA  SOSTENUTI   DAL
  CONTRIBUENTE E DAL FAMILIARE A CARICO 
    Il sistema TS per ogni richiesta puntuale da  parte  dell'Agenzia
delle entrate: 
      Acquisisce il codice fiscale da elaborare; 
      Rende codificato il codice fiscale; 
      Seleziona tramite il codice  fiscale  codificato  nelle  banche
dati,  tutte  le  spese  sanitarie  e/o  i  rimborsi  riferibili   al
contribuente e al familiare a carico e presenti nel  sistema  TS,  ad
esclusione delle spese/rimborsi per  i  quali  e'  stata  manifestata
l'opposizione al trattamento da parte dell'Agenzia delle entrate  per
la finalita' del presente decreto; 
      Suddivide le informazioni di dettaglio  di  ogni  natura  della
spesa e/o di rimborso; 
      Restituisce  sulla  base  della  richiesta  dell'Agenzia  delle
entrate le informazioni  di  dettaglio  relative  al  codice  fiscale
oggetto della richiesta. 
    In particolare per ogni record di spesa sanitaria e/o di rimborso
il sistema TS  mette  a  disposizione  le  seguenti  informazioni  di
dettaglio di spesa. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  
5. LOG DEL SISTEMA TS 
    Tutte le operazioni di accesso ai dati, sia massive che puntuali,
sono tracciate ed in particolare sono registrati in appositi file  di
log i dati relativi a: 
        Codice identificativo del soggetto fisico ovvero del processo
automatico che accede ai dati; 
      Data e ora dell'esecuzione; 
    Modalita' di utilizzo dei dati: 
      a. Elaborazione ai fini di totalizzazione; 
      b. Visualizzazione dati di dettaglio; 
      Codice fiscale dei contribuenti  di  cui  vengono  prelevati  i
dati; 
    I file di log di tracciamento delle operazioni  di  consultazione
dovranno essere conservati per un periodo di 12 mesi. 
    Inoltre i log file garantiscono: 
      garantiscono la verifica della  liceita'  del  trattamento  dei
dati; 
      caratteristiche di integrita' e inalterabilita'; 
      la protezione con idonee misure contro ogni uso improprio; 
      la cancellazione alla alla scadenza dei tempi di conservazione.