IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a  norma  dell'articolo  11
della legge 29 luglio 2003, n. 229»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto  2007,  n.  123,  in
materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro" e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio  del  9
marzo  2011,  n.  305,  che  fissa  condizioni  armonizzate  per   la
commercializzazione dei prodotti  da  costruzione  e  che  abroga  la
direttiva 89/106/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.
380,  recante  «Testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia edilizia; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011,  n.
151   e   successive   modificazioni,   «Regolamento    recante    la
semplificazione  della  disciplina  dei  procedimenti  relativi  alla
prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma  4-quater,
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno del  30  novembre  1983,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  339
del 12  dicembre  1983,  recante  «Termini,  definizioni  generali  e
simboli grafici di prevenzione incendi»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del  10  marzo  1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  81
del 7 aprile 1998, recante "Criteri generali di sicurezza antincendio
e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'interno  del  31  marzo  2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  86
del 12 aprile 2003, recante  «Requisiti  di  reazione  al  fuoco  dei
materiali  costituenti  le  condotte  di  distribuzione   e   ripresa
dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno  del  3  novembre  2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  271
del   18    novembre    2004,    recante    «Disposizioni    relative
all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura
delle porte installate lungo le  vie  di  esodo,  relativamente  alla
sicurezza in caso d'incendio»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'interno  del  15  marzo  2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  73
del 30 marzo 2005,  recante  «Requisiti  di  reazione  al  fuoco  dei
prodotti da  costruzione  installati  in  attivita'  disciplinate  da
specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi  in  base  al
sistema di classificazione europeo»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno del 15  settembre  2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  232
del 5 ottobre 2005, recante «Approvazione  della  regola  tecnica  di
prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati
nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno del  16  febbraio  2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  74
del 29 marzo 2007, recante «Classificazione di resistenza al fuoco di
prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione»; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'interno  del  9  marzo  2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  74
del 29 marzo 2007, recante «Prestazioni di resistenza al fuoco  delle
costruzioni nelle attivita' soggette al controllo del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'interno  del  9  maggio  2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.  117
del   22   maggio   2007,   recante   «Direttive   per   l'attuazione
dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto  con
il Ministro dell'interno e con il Capo Dipartimento della  protezione
civile del 14 gennaio 2008, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  29  del  4  febbraio
2008,  recante  «Approvazione  delle  nuove  norme  tecniche  per  le
costruzioni»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'interno  del  7  agosto  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  201
del 29 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalita'  di
presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione
incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo  2,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1  agosto  2011,
n. 151»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno del  20  dicembre  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  3
del 4 gennaio 2013, recante la «Regola tecnica di prevenzione incendi
per gli impianti di protezione attiva  contro  l'incendio  installati
nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi»; 
  Ravvisata la necessita' di semplificare e razionalizzare  l'attuale
corpo normativo relativo alla prevenzione  degli  incendi  attraverso
l'introduzione  di  un  unico  testo  organico   e   sistematico   di
disposizioni di prevenzione incendi applicabili ad attivita' soggette
ai controlli di prevenzione incendi e mediante l'utilizzo di un nuovo
approccio metodologico piu' aderente al progresso tecnologico e  agli
standard internazionali; 
  Sentiti i rappresentanti delle categorie produttive e professionali
maggiormente rappresentative a livello nazionale; 
  Sentito il Comitato Centrale Tecnico-Scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 marzo  2006,
n. 139; 
  Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva  n.
98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                Approvazione e modalita' applicative 
             delle norme tecniche di prevenzione incendi 
 
  1.  Sono  approvate,  ai  sensi  dell'articolo   15   del   decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, le norme  tecniche  di  prevenzione
incendi di cui all'allegato 1, che costituisce parte  integrante  del
presente decreto. 
  2. Le norme tecniche di cui al comma 1 si  possono  applicare  alle
attivita' di  cui  all'articolo  2  in  alternativa  alle  specifiche
disposizioni di prevenzione incendi di cui ai  decreti  del  Ministro
dell'interno di seguito indicati, ovvero ai vigenti  criteri  tecnici
di prevenzione incendi di cui all'articolo 15, comma 3,  del  decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139: 
    a) decreto del 30 novembre  1983  recante  «Termini,  definizioni
generali e  simboli  grafici  di  prevenzione  incendi  e  successive
modificazioni»; 
    b) decreto del 31 marzo 2003 recante «Requisiti  di  reazione  al
fuoco dei  materiali  costituenti  le  condotte  di  distribuzione  e
ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione»; 
    c) decreto del 3 novembre  2004  recante  «Disposizioni  relative
all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura
delle porte installate lungo le  vie  di  esodo,  relativamente  alla
sicurezza in caso di incendio»; 
    d) decreto del 15 marzo 2005 recante «Requisiti  di  reazione  al
fuoco  dei  prodotti   da   costruzione   installati   in   attivita'
disciplinate  da  specifiche  disposizioni  tecniche  di  prevenzione
incendi in base al sistema di classificazione europeo»; 
    e) decreto del 15  settembre  2005  recante  «Approvazione  della
regola tecnica di prevenzione incendi per i vani  degli  impianti  di
sollevamento  ubicati  nelle  attivita'  soggette  ai  controlli   di
prevenzione incendi»; 
    f) decreto del 16  febbraio  2007,  recante  «Classificazione  di
resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di  opere  da
costruzione»; 
    g) decreto del 9 marzo 2007, recante «Prestazioni  di  resistenza
al fuoco delle costruzioni nelle attivita' soggette al controllo  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; 
    h) decreto del  20  dicembre  2012  recante  «Regola  tecnica  di
prevenzione incendi per gli  impianti  di  protezione  attiva  contro
l'incendio  installati  nelle  attivita'  soggette  ai  controlli  di
prevenzione incendi».