ALLEGATO A Il presente allegato riguarda i tempi, le modalita' ed i prospetti per la trasmissione del monitoraggio degli adempimenti, da parte delle regioni a statuto ordinario, relativi a quanto disposto dai commi da 460 a 483, dell'art. 1, della legge n. 190 del 2014 e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 470, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche al fine di evidenziare il rispetto degli equilibri di cassa della gestione sanitaria accentrata distintamente da quelli della gestione ordinaria, da parte delle regioni a statuto ordinario. Il presente allegato individua anche i tempi, le modalita' ed i prospetti per la trasmissione del monitoraggio riguardante il conseguimento del pareggio di bilancio della Regione Sardegna. A. ISTRUZIONI GENERALI A.1. Prospetti da compilare e regole per la trasmissione. Per la verifica del rispetto del pareggio 2015 sono rispettivamente previsti i seguenti prospetti per il monitoraggio del saldo di parte corrente e del saldo finale: per il monitoraggio del saldo di parte corrente, il modello n. 1SC/15; per il monitoraggio del saldo finale, il modello n. 2SF/15; I suddetti modelli devono essere trasmessi trimestralmente, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, esclusivamente tramite l'apposita applicazione web, predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nel portale dedicato al monitoraggio del patto di stabilita' interno e del pareggio di bilancio. Nel caso in cui il presente decreto sia emanato successivamente alla scadenza prevista per l'invio dei dati relativi al primo trimestre, il primo invio di informazioni, inerenti al monitoraggio del saldo, avra' luogo entro un mese dalla pubblicazione del decreto. Le regole per l'accesso all'applicazione web ed al suo utilizzo sono consultabili all'indirizzo: http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto . Per acquisire elementi informativi utili ai fini della verifica del rispetto del pareggio e per le esigenze della finanza pubblica e', altresi', previsto il prospetto 3OB/15, concernente i patti regionalizzati di solidarieta', di cui all'art. 1, commi da 480 a 486, della legge n. 190 del 2014. A.2 Creazioni di nuove utenze e/o variazioni di utenze gia' in uso. Gli accreditamenti sinora effettuati per le utenze dell'applicazione web dedicata al patto di stabilita' interno, predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, rimangono validi per il monitoraggio del pareggio di bilancio sino a quando la Regione non decida di eliminare, variare o creare nuove utenze. L'applicazione web consente alla Regione di poter effettuare, direttamente al sistema web, la richiesta di una nuova utenza attraverso la compilazione di una maschera per l'inserimento delle seguenti informazioni anagrafiche obbligatorie: a. nome e cognome delle persone da abilitare alla trasmissione dei dati; b. codice fiscale; c. ente di appartenenza; d. recapito di posta elettronica e telefonico. Si precisa che ogni utenza e' strettamente personale, per cui ogni ente puo' richiedere, con le procedure suesposte, ulteriori utenze. A.3. Requisiti informatici per l'applicazione web: patto di stabilita' interno Per l'utilizzo del sistema web dedicato al monitoraggio del pareggio sono necessari i seguenti requisiti: Dotazione informatica: disponibilita' di una postazione di lavoro dotata di browser di comune utilizzo (internet Explorer 8 o superiore, Mozilla Firefox e Google Chrome) con installata la JVM (java virtual machine) dal sito http://www.java.com/it/ (e coi relativi aggiornamenti sui pc dove si opera); applicazione Acrobat Reader (aggiornato) per le stampe. supporti operativi: le modalita' di accesso al sistema e le istruzioni per l'utilizzo dello stesso sono disponibili, nell'apposita area dedicata al Patto di stabilita' interno e al Pareggio, del sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze (all'indirizzo http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto ), sotto la dicitura "Regole per il sito". A.4. Altri riferimenti e richieste di supporto Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica: assistenza.cp@tesoro.it per i quesiti di natura tecnica ed informatica, compresi eventuali problemi di accesso e/o di funzionamento dell'applicazione, indicando nell'oggetto "Utenza sistema Patto di Stabilita' - richiesta di chiarimenti". Si prega di comunicare, anche in questo caso, il nominativo e il recapito telefonico del richiedente per essere ricontattati; per urgenze e' possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06-4761.2375/2125/2782 dalle 8.00 alle 18.00, con l'interruzione di un'ora tra 13.00 e le 14.00; pattostab@tesoro.it per i quesiti di natura amministrativa e/o normativa. B.ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI PROSPETTI B.1. Istruzioni generali Cumulabilita' - I prospetti devono essere compilati dagli enti indicando i dati cumulati a tutto il periodo di riferimento (es.: i dati concernenti il monitoraggio del secondo trimestre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 giugno 2015; i dati a tutto il mese di settembre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 settembre 2015, ecc.). Il sistema effettua un controllo di cumulabilita' dei prospetti concernenti il monitoraggio che, per gli incassi e i pagamenti, prevede un blocco della procedura di acquisizione qualora i dati del periodo di riferimento risultino inferiori a quelli del periodo precedente, mentre per gli accertamenti e gli impegni prevede solo un messaggio di avvertimento (warning), di cui l'ente dovra' tener conto per la corretta quadratura dei dati. Nel caso in cui gli incassi o i pagamenti di un trimestre risultassero inferiori a quelli del trimestre precedente, ad esempio a causa della provvisoria imputazione dei sospesi di cui al punto successivo, e' necessario procedere ad una rettifica degli incassi e dei pagamenti inseriti nel trimestre precedente. Sospesi di entrata o di spesa - I prospetti devono essere compilati considerando anche i sospesi di entrata e di spesa comunicati dal tesoriere alla fine del trimestre di riferimento che, fermo restando l'obbligo di una loro veloce regolarizzazione (entro 60 gg. dall'incasso e entro 30 gg dal pagamento, come previsto dal principio applicato della contabilita' finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011), sono ripartiti per i grandi aggregati in cui presumibilmente saranno imputati. In tale ottica si auspica che in fase di elaborazione dei dati del monitoraggio per il quarto trimestre, riguardanti l'esercizio finanziario annuale, sia stata completata la regolarizzazione delle carte contabili di entrata e di uscita, al fine di rendere le risultanze trasmesse concordanti con i dati del conto consuntivo. Variazioni - In caso di errori materiali di inserimento ovvero di imputazione, e' necessario rettificare il modello relativo al periodo cui si riferisce l'errore. Dati provvisori - Si rappresenta che le informazioni riguardanti il monitoraggio del saldo di parte corrente e del saldo finale, trasmesse ai sensi dell'art. 1, comma 470, della citata legge n. 190 del 2014, dovrebbero, in linea di principio, riguardare dati definitivi; tuttavia, qualora la situazione trasmessa non fosse definitiva, anche a causa della provvisoria imputazione dei sospesi, gli enti provvedono, in ogni caso, all'invio di dati provvisori, che e' consentito modificare non appena siano disponibili i dati definitivi. Rispetto degli equilibri di bilancio - Il rispetto degli equilibri di bilancio corrente e finale in termini di competenza, di cassa gestione ordinaria e di cassa gestione sanitaria da parte dei singoli enti viene conseguito se risultano positivi o pari a zero tutti i seguenti saldi: il saldo di parte corrente in termini di competenza, di cassa delle gestione ordinaria e di cassa della gestione sanitaria, il saldo finale in termini di competenza, di cassa della gestione ordinaria e di cassa della gestione sanitaria. La verifica del rispetto degli equilibri di bilancio corrente e finale sopra evidenziati e' effettuata con riguardo ai dati riferiti all'intero esercizio finanziario, come rilevati dalla trasmissione del modello di monitoraggio del IV° trimestre. Pertanto l'invio dei modelli di monitoraggio per il primo, secondo e terzo trimestre, che riportino un saldo di parte corrente o finale negativo non rappresenta necessariamente un indicatore del mancato rispetto dell'equilibrio di bilancio. Restano ferme le disposizioni del comma 473 della legge n. 190 del 2014, secondo cui qualora, dal monitoraggio trimestrale o dall'analisi dei conti di tesoreria statale delle regioni a statuto ordinario si registrino andamenti di spesa non coerenti con gli impegni assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e della finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, adotta adeguate misure di contenimento della spesa e dei prelevamenti dai conti di tesoreria statale. Nelle more della definizione delle modalita' operative di perimetrazione delle entrate prevista dall'art. 20 del decreto legislativo n. 118 del 2011, per il 2015, la Regione Sardegna puo' compilare i prospetti del monitoraggio e della certificazione senza distinguere la gestione sanitaria accentrata dalla gestione ordinaria. B.2. Equilibri di bilancio di parte corrente Per il monitoraggio dell'obiettivo di saldo di parte corrente 2015 delle regioni a statuto ordinario, cosi' come definito dalla legge n. 190 del 2014, e' stato predisposto il modello n. 1SC/15, articolato in diverse sezioni, da compilare distintamente per la gestione di competenza, per la gestione di cassa ordinaria e per la gestione di cassa sanitaria, i cui saldi finanziari netti (SFC N 15) determinano il rispetto dell'equilibrio corrente, se tutti positivi o pari a zero. Le prime due sezioni prevedono l'inserimento del totale delle entrate correnti e delle spese correnti valide per la determinazione dell'equilibrio di parte corrente, come definito dall'art. 40 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e s.m.i., e declinato dai relativi allegati numeri 9 e 10. La colonna della competenza va compilata con il dato degli accertamenti per le entrate, e degli impegni per le spese, mentre per le colonne della cassa ordinaria e sanitaria sono da inserire gli incassi e i pagamenti derivanti dalle due gestioni. Come stabilito dall'art.1, comma 463, della legge n. 190 del 2014, il saldo di parte corrente e' il differenziale tra le entrate correnti e le spese correnti incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti, escluso l'utilizzo del risultato di amministrazione di parte corrente, del fondo di cassa, il recupero del disavanzo di amministrazione e il rimborso anticipato dei prestiti. Nel 2015, per le regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione, l'equilibrio di parte corrente e' dato dalla differenza tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento, con l'esclusione dei rimborsi anticipati. Pertanto tali regioni non dovranno compilare le voci presenti nel modello e riguardanti: E4 Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche; E5 Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale E6 Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili; S2 Spese titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale S4 Variazione di attivita' finanziarie se positiva ( Spese titolo 3.00 - Spese titolo 3.01.01 - Entrate titolo 5.00 + Entrate titolo 5.00,01). La terza sezione prevede l'inserimento delle seguenti voci, rilevanti ai fini della determinazione dell'equilibrio di parte corrente ai sensi dell'art. 1, comma 464, della legge n. 190 del 2014. In particolare, ai fini del rispetto del saldo di cassa di parte corrente della gestione sanitaria concorrono: V1 Saldo anticipazione finanziamento sanita' (anticip. sanita' concessa - rimborsi anticipazione sanita' nell'anno); V4 Saldo del fondo cassa gestione sanitaria accentrata tra il il 1° gennaio dell'anno e il 31 dicembre del medesimo anno. Ai fini del rispetto del saldo di competenza di parte corrente concorrono anche le seguenti voci, nelle quali deve essere inserito un importo pari allo stanziamento definitivo nel bilancio: V2 Fondo crediti di dubbia esigibilita' di parte corrente; V3 il saldo tra gli stanziamenti definitivi del fondo pluriennale di parte corrente vincolato iscritto in entrata e in spesa nel bilancio (solo per la Regione Sardegna). Ai fini del monitoraggio del quarto trimestre devono essere considerati gli importi del fondo pluriennale risultante dal consuntivo 2015 o dal preconsuntivo 2015. Nella quarta sezione sono riportate le voci contabili rilevanti ai fini della determinazione dei saldi solo per l'anno 2015, previste dall'art. 1, comma 465, della legge n. 190 del 2014, di seguito riportate (la Regione Sardegna non compila le voci riportate in questa sezione). La somma della voce Vcorr delle colonne (a), (b) e (c) del prospetto non deve risultare superiore a quello previsto dal decreto MEF di cui all'art. 1, comma 465, della legge n. 190 del 2014 per ciascuna regione: V5 (da compilare soltanto in termini di cassa ordinaria) - gli utilizzi del fondo di cassa al 1° gennaio 2015 tenendo anche conto delle entrate rivenienti dall'applicazione dell' art. 20, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 concernente "Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi"; V6 (da compilare soltanto in termini di competenza) - gli utilizzi delle quote vincolate di parte corrente del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015; V7 (da compilare soltanto in termini di competenza) - il saldo tra gli stanziamenti definitivi del fondo pluriennale di parte corrente vincolato iscritto in entrata e in spesa nel bilancio. Ai fini del monitoraggio del quarto trimestre devono essere considerati gli importi del fondo pluriennale risultante dal consuntivo 2015 o dal preconsuntivo 2015; V8 (da compilare soltanto in termini di competenza) - gli utilizzi della quota libera del risultato di amministrazione accantonata per le reiscrizioni dei residui perenti di parte corrente; V9 (da compilare soltanto in termini di cassa ordinaria e di cassa sanitaria) - gli incassi per accensione di prestiti riguardanti i debiti autorizzati e non contratti negli esercizi precedenti. Nella quinta sezione sono riportate tutte le voci contabili previste dall'art. 1, commi 466 e 468 della legge n. 190/2014, non rilevanti ai fini della determinazione del rispetto degli equilibri di bilancio per l'anno 2015, e che fanno riferimento a : V10 Risorse correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea; V11 Spese correnti effettuate a valere con le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea esclusi i cofinanziamenti statali e regionali; V12 Spese correnti relative al cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali UE per un importo pari ai proventi dell'attuazione dell'art. 1, comma 144, della legge n. 190 del 2014, nel limite max di 700 milioni di euro. Per ciascuna regione la voce V12 non puo' essere superiore all'importo attribuito dal decreto del Ministero Economia e Finanze di cui all'art. 1, comma 145, della legge n. 190 del 2014; V13 Contributo ai sensi dell'art. 1, comma 484, della legge n. 190 del 2014. Nella sezione quinta sono riportate le seguenti voci, non rilevanti ai fini dei saldi di parte corrente: V14 Erogazioni correnti dalla Gestione Commissariale della Regione Piemonte di cui al comma 452 della legge n. 190 del 2014; V15 pagamenti in c/residui per acquisto di beni e servizi e per trasferimenti correnti finanziati dalle anticpazioni di liquidita' di cui all'art. 8, commi da 1 a 3, del decreto-legge n. 78 del 2015. B.2. Equilibri di bilancio finali Per il monitoraggio dell'obiettivo di saldo finale 2015 previsto dalla legge n. 190 del 2014, e' stato predisposto il modello n. 2SF/15, articolato in diverse sezioni, da compilare distintamente per la gestione di competenza, di cassa ordinaria e di cassa sanitaria, i cui saldi finanziari finali netti determinano il rispetto dell'equilibrio finale, se tutti positivi o pari a zero. Le prime due sezioni prevedono l'inserimento del totale delle entrate finali e delle spese finali valide per la determinazione dell'equilibrio finale. La colonna della competenza va compilata con il dato degli accertamenti, per le entrate, e degli impegni, per le spese, mentre per le colonne della cassa ordinaria e sanitaria sono da inserire gli incassi e i pagamenti derivanti dalle due gestioni. Come stabilito dall'art.1, comma 463, della legge n. 190 del 2014, il saldo finale e' il differenziale tra le entrate finali e le spese finali. Le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli delle entrate 1, 2, 3, 4, e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per l'anno 2015, le regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione prevista dal decreto legislativo n. 118 del 2011, compilano soltanto i campi E1, E2, E3, E4 relativi ai titoli 1, 2, 3 e 4 del bilancio autorizzatorio e quelli S1 e S2 relativi ai titoli 1 e 2 delle spese. La terza sezione prevede l'inserimento delle seguenti voci rilevanti ai fini della determinazione dell'equilibrio finale, previste dall'art. 1, comma 464, della legge n. 190 del 2014. In particolare, ai fini del rispetto del saldo di cassa finale della gestione sanitaria, concorrono anche le seguenti voci previste dall'art. 1, comma 464, della legge 190 del 2014: V1 Saldo anticipazione finanziamento sanita' (anticip. sanita' concessa - rimborsi anticipazione sanita' nell'anno); V4 Saldo del fondo cassa gestione sanitaria accentrata tra il 1° gennaio dell'anno e il 31 dicembre del medesimo anno. Ai fini del rispetto del saldo di competenza finale concorre anche la seguente voce, nella quale deve essere inserito un importo pari allo stanziamento definitivo di bilancio: V2 Fondo crediti di dubbia esigibilita' di parte corrente ed in conto capitale; V3 il saldo tra gli stanziamenti definitivi del fondo pluriennale vincolato di parte corrente e in conto capitale iscritti in entrata e in spesa nel bilancio (solo per la Regione Sardegna). Ai fini del monitoraggio del quarto trimestre devono essere considerati gli importi del fondo pluriennale risultante dal consuntivo 2015 o dal preconsuntivo 2015 Nella quarta sezione sono riportate le seguenti voci contabili, rilevanti ai fini della determinazione dei saldi solo per l'anno 2015, previste dall'art. 1, comma 465, della legge n. 190 del 2014 (la regione Sardegna non compila le voci riportate in questa sezione). La somma della voce Vfin delle colonne (a), (b) e (c) del prospetto non deve risultare superiore a quello previsto dal decreto MEF di cui all'art. 1, comma 465 della legge n. 190 del 2014 per ciascuna regione: V5 (da compilare soltanto in termini di cassa ordinaria) - gli utilizzi del fondo di cassa al 1° gennaio 2015 tenendo anche conto delle entrate rivenienti dall'applicazione dell' art. 20, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, concernente "Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi"; V6 (da compilare soltanto in termini di competenza): gli utilizzi delle quote vincolate di parte corrente e in c/capitale del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015; V7 (da compilare soltanto in termini di competenza): il saldo tra gli stanziamenti definitivi del fondo pluriennale vincolato di parte corrente e in conto capitale iscritti in entrata e in spesa nel bilancio. Ai fini del monitoraggio del quarto trimestre devono essere considerati gli importi del fondo pluriennale risultante dal consuntivo 2015 o dal preconsuntivo 2015; V8 (da compilare soltanto in termini di competenza): gli utilizzi della quota libera del risultato di amministrazione accantonata per le reiscrizioni dei residui perenti di parte corrente e in c/capitale; V9 (da compilare soltanto in termini di cassa ordinaria e di cassa sanitaria) - gli incassi per accensione di prestiti riguardanti i debiti autorizzati e non contratti negli esercizi precedenti. Nella quinta sezione sono riportate le voci contabili previste dall'art. 1, commi 466 e 468 della legge n. 190 del 2014, non rilevanti ai fini della determinazione del rispetto dell'equilibrio finale di bilancio per l'anno 2015, e che fanno riferimento a : V10 Pagamenti relativi a debiti in conto capitale non estinti alla data del 31 dicembre 2013 nel limite complessivo previsto dal comma 466 della legge n. 190 del 2014; V11 Risorse correnti ed in c/capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea; V12 Spese correnti ed in c/capitale effettuate a valere con le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea esclusi i cofinanziamenti statali e regionali; V13 Spese correnti ed in c/capitale relative al cofinaziameno nazionale dei fondi strutturali UE per un importo pari ai proventi derivanti dall'attuazione del comma 144, della legge n. 190 del 2014, secondo le modalita' previste dal successivo comma 145. Per ciascuna regione la voce V13 non puo' essere superiore all'importo attribuito dal decreto del Ministero Economia e Finanze di cui all'art. 1, comma 145, della legge n. 190 del 2014; V14 Contributo ai sensi dell'art. 1, comma 484 della legge n. 190 del 2014; V15 Riscossioni di crediti; V16 Concessioni di crediti. Nella sezione quinta sono riportate le seguenti voci, non rilevanti ai fini dei saldi tra entrate finali e spese finali: V17 Erogazioni dalla Gestione Commissariale della Regione Piemonte di cui all'art. 1, comma 452, della legge n. 190 del 2014; V18 pagamenti in c/residui per acquisto di beni e servizi e per trasferimenti correnti finanziati dalle anticpazioni di liquidita' di cui all'art. 8, commi da 1 a 3, del decreto-legge n. 78 del 2015. B.5. Modelli informativi n. 3OB/15 La legge di stabilita' 2015 introduce alcune importanti novita' in materia di patti regionalizzati di solidarieta' al fine di rendere piu' sostenibili gli obiettivi degli enti locali attraverso meccanismi di compensazione orizzontale e verticale a livello regionale che consentono alle regioni di intervenire a favore degli enti locali del proprio territorio, attraverso una rimodulazione degli obiettivi finanziari assegnati ai singoli enti e alla regione medesima, fermo restando il rispetto degli obiettivi complessivi posti dal legislatore ai singoli comparti. Infatti, i commi da 479 a 483 dell'art. 1 della legge di stabilita' 2015 sostituiscono la disciplina concernente le misure di flessibilita' del patto regionalizzato, verticale ed orizzontale, sia al fine di semplificare la procedura sia al fine di adeguarla ai nuovi vincoli imposti alle regioni, basati sul conseguimento del pareggio di bilancio. Conseguentemente a decorrere dal 2015, alle regioni (1) e ai rispettivi enti locali non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 138 a 142 della legge n. 220 del 2010. I commi da 484 a 488 dell'art. 1 della legge di stabilita' 2015 disciplinano il nuovo patto regionale verticale incentivato prevedendo un contributo, nel limite complessivo di 1 miliardo di euro, a favore delle regioni a statuto ordinario e di Sicilia, Sardegna e Friuli Venezia Giulia, in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari che ciascuna regione cede agli enti locali del proprio territorio. Infine, il comma 493 dell'art. 1 della predetta legge di stabilita' 2015 abroga il patto regionale integrato di cui al comma 17 dell'art. 32 della legge n. 183 del 2011. Ai fini dell'applicazione del patto regionalizzato, le regioni devono trasmettere le predette comunicazioni: a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGEPA, via XX Settembre, 97 - 00187 Roma (la data e' comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante), la deliberazione di Giunta regionale o una nota sottoscritta dal Presidente della regione e dal responsabile finanziario, che, per ciascun ente, indicano l'ammontare degli spazi finanziari attribuiti o ceduti con indicazione, altresi', del recupero nel biennio successivo. mediante il sistema web, utilizzando il Mod. 3OB/15, nel quale sono indicate: a) la quota del proprio obiettivo finale di cassa ceduta complessivamente agli enti locali del proprio territorio, distinguendo la quota relativa al patto verticale incentivato di cui all' art. 1, commi 484 -488, della legge n. 190 del 2014, dall'ulteriore quota di obiettivo ceduta agli enti locali nell'ambito del tradizionale patto verticale di cui all'art. 1, commi 480 -483, della legge n. 190 del 2014; b) il riepilogo della compensazione orizzontale, distintamente per le province ed i comuni; c) la variazione degli obiettivi per ciascun ciascun ente locale beneficiario, distintamente per le province ed i comuni. Le differenti sezioni del Mod. 3OB/15 riguardanti il patto regionalizzato e il patto regionale verticale incentivato sono compilati distintamente entro le differenti scadenze richiamate nel paragrafo B.5.3. Di seguito, in dettaglio, i vari patti di solidarieta'. B.5.1 Patto regionalizzato Come gia' anticipato, i commi da 479 a 483 dell'art. 1 della legge di stabilita' 2015, nell'adeguare i precedenti meccanismi dei Patti regionali verticale e orizzontale (disciplinati dai commi da 138 a 142 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220) al nuovo sistema di vincoli imposti alle regioni a statuto ordinario basato sul conseguimento del pareggio di bilancio, ha unificato le due forme di flessibilita' del patto regionale verticale e orizzontale - che hanno lo scopo di consentire agli enti locali di poter effettuare pagamenti in conto capitale destinati agli investimenti - per cui gli spazi finanziari acquisiti da una parte degli enti locali sono compensati contestualmente dalla regione o dagli altri enti locali della stessa regione. Inoltre, al fine di consentire il massimo utilizzo delle capacita' finanziarie degli enti, la procedura e' stata articolata in due fasi successive da definire, rispettivamente, entro il 30 aprile ed entro il 30 settembre di ciascun anno. Conseguentemente, a decorrere dal 2015, alle regioni e ai rispettivi enti locali non si applica la disciplina del cosiddetto "patto regionale verticale" ne' la disciplina del cosiddetto "patto regionale orizzontale" contenute rispettivamente nei commi da 141 a 142 e nei commi da 138 a 140 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010, fermi restando gli effetti sugli anni 2015 e 2016 connessi alla loro applicazione negli anni 2013 e 2014. In particolare, secondo quanto disposto dal comma 480, a decorrere dal 2015 le predette regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a ridurre il saldo obiettivo per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale, purche' sia garantito il rispetto dell'obiettivo complessivo a livello regionale. La compensazione puo' avvenire secondo due modalita': attraverso un contestuale aumento degli obiettivi di saldo dei restanti enti locali (flessibilita' orizzontale); attraverso un contestuale aumento dell'obiettivo di saldo della regione tra entrate finali e spese finali in termini di cassa (flessibilita' verticale). B.5.2 Patto regionale verticale incentivato I commi da 484 a 488 dell'art. 1 della legge di stabilita' 2015 disciplinano il nuovo patto regionale verticale incentivato per il 2015, ossia la procedura attraverso cui le regioni cedono ai rispettivi enti locali spazi finanziari validi ai fini del patto di stabilita' interno, ricevendo dallo Stato un contributo complessivo pari a 1.000 milioni di euro, che non rileva ai fini del pareggio di bilancio delle regioni interessate. In particolare, il comma 484 attribuisce, nel 2015, alle regioni a statuto ordinario e alle regioni Sicilia, Sardegna e Friuli Venezia Giulia, un contributo, nei limiti del predetto importo complessivo di 1.000.000.000 di euro, in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari che ciascuna regione cede agli enti locali del proprio territorio da attribuire nella misura del 25 per cento alle province e citta' metropolitane e del restante 75 per cento ai comuni - con le modalita' previste dal comma 481 e 482 in materia di patto regionalizzato - nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella l allegata alla richiamata legge di stabilita' 2015, come modificata, a invarianza di contributo complessivo rispettivamente previsto per le province e per i comuni, con l'accordo sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 26 febbraio 2015. Pertanto, ai fini della rideterminazione degli obiettivi, gli enti locali comunicano all'ANCI, all'UPI e alle regioni, entro il 15 aprile 2015 e il 15 settembre 2015, gli spazi finanziari di cui necessitano che devono essere utilizzati per sostenere pagamenti in conto capitale dando priorita' a quelli relativi ai debiti commerciali di parte capitale maturati alla data del 31 dicembre 2014. Giova a tal fine precisare che per debiti commerciali s'intendono i debiti derivanti da transazioni commerciali. Inoltre, l'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come sostituito dall' art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, di recepimento della direttiva UE 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, definisce le transazioni commerciali come: "i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo". L'art. 24, comma 1, della legge 30 ottobre 2014, n. 161, ha altresi' chiarito che il citato art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si interpreta nel senso che le transazioni commerciali ivi considerate comprendono anche i contratti previsti dall' art. 3, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il comma 485 prevede, inoltre, che entro il termine perentorio del 30 aprile 2015 e del 30 settembre le regioni debbano comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. B.5.3 Tempistica e adempimenti (2) Patto regionalizzato le regioni definiscono criteri di virtuosita' e modalita' operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali (e comunque con i rappresentanti degli enti locali nel caso in cui il Consiglio non sia istituito); entro il 15 aprile: gli enti locali comunicano alla regione, all'ANCI o all'UPI gli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare i pagamenti in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere; entro il 30 aprile: le regioni comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riguardo a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica; entro il 15 settembre: gli enti locali comunicano alla regione, all'ANCI o all'UPI gli spazi finanziari ancora necessari per effettuare i pagamenti in conto capitale ovvero gli ulteriori spazi finanziari che sono disposti a cedere. Le regioni, sulla base delle predette informazioni ed in accordo con gli enti locali interessati, possono procedere alla rimodulazione dei saldi obiettivo esclusivamente per consentire pagamenti in conto capitale, rideterminando contestualmente e in misura corrispondente i saldi obiettivo dei restanti enti locali ovvero il proprio obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di cassa, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale; entro il 30 settembre: le regioni definiscono e comunicano ai rispettivi enti locali i nuovi obiettivi di saldo assegnati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Patto regionale verticale incentivato entro il 15 aprile: gli enti locali comunicano alle regioni, all'ANCI o all'UPI gli spazi finanziari di cui necessitano per pagare i debiti commerciali di parte capitale maturati alla data del 30 giugno 2014; entro il 30 aprile e il 30 settembre: le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. (1) Con l'esclusione della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. (2) La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 229/2011, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6 della L.r. Sardegna n. 16/2010, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto non e' consentito alle Regioni, ivi comprese quelle ad autonomia differenziata, modificare i termini per la trasmissione dei dati relativi alla verifica del mantenimento dei saldi di finanza pubblica, impedendo in tal modo al Ministero dell'economia e delle finanze di effettuare l'attivita' di monitoraggio del patto di stabilita' interno. La piena attuazione del coordinamento della finanza pubblica comporta, infatti, che "la competenza statale non si esaurisca con l'esercizio del potere legislativo, ma implichi anche l'esercizio di poteri di ordine amministrativo, di regolazione tecnica, di rilevazione di dati e di controllo" (come gia' affermato dalla Corte in precedenti sentenze).