(( Art. 1 bis 
 
 
          Saldo di competenza delle regioni per l'anno 2015 
 
  1. Anche per  l'anno  2015,  ai  fini  del  concorso  regionale  al
risanamento dei conti pubblici, per le  sole  regioni  che  nell'anno
2014 abbiano  registrato  indicatori  annuali  di  tempestivita'  dei
pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalita' stabilite  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre  2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  265  del  14  novembre  2014,
tenendo conto di  quanto  disposto  dall'articolo  4,  comma  4,  del
presente decreto, con  un  valore  inferiore  rispetto  ai  tempi  di
pagamento di cui all'articolo 4 del  decreto  legislativo  9  ottobre
2002, n. 231, e successive modificazioni, non rilevano, nel saldo  di
competenza di cui  al  comma  463  dell'articolo  1  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, gli impegni per  investimenti  diretti  e  per
contributi in conto capitale. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente  dell'art.  4  del  decreto
          legislativo  9  ottobre   2002,   n.   231   e   successive
          modificazioni  (Attuazione   della   direttiva   2000/35/CE
          relativa alla lotta contro i  ritardi  di  pagamento  nelle
          transazioni commerciali): 
                "Art. 4. Termini di pagamento 
              1. Gli interessi  moratori  decorrono,  senza  che  sia
          necessaria la costituzione in mora, dal  giorno  successivo
          alla scadenza del termine per il pagamento. 
              2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo
          di pagamento non puo' superare i seguenti termini: 
                a) trenta giorni dalla data di ricevimento  da  parte
          del debitore della fattura o di una richiesta di  pagamento
          di  contenuto  equivalente.   Non   hanno   effetto   sulla
          decorrenza del  termine  le  richieste  di  integrazione  o
          modifica  formali  della  fattura  o  di  altra   richiesta
          equivalente di pagamento; 
                b) trenta giorni  dalla  data  di  ricevimento  delle
          merci o dalla data di prestazione dei servizi,  quando  non
          e' certa la data  di  ricevimento  della  fattura  o  della
          richiesta equivalente di pagamento; 
                c) trenta giorni  dalla  data  di  ricevimento  delle
          merci o dalla prestazione dei servizi, quando  la  data  in
          cui  il  debitore  riceve  la  fattura   o   la   richiesta
          equivalente  di  pagamento  e'  anteriore  a   quella   del
          ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi; 
                d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della
          verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto
          ai fini dell'accertamento della conformita' della  merce  o
          dei  servizi  alle  previsioni  contrattuali,  qualora   il
          debitore riceva la fattura o la  richiesta  equivalente  di
          pagamento in epoca non successiva a tale data. 
              3. Nelle transazioni commerciali tra imprese  le  parti
          possono pattuire un  termine  per  il  pagamento  superiore
          rispetto a quello previsto dal comma 2. Termini superiori a
          sessanta giorni, purche' non siano gravemente iniqui per il
          creditore ai sensi  dell'art.  7,  devono  essere  pattuiti
          espressamente. La clausola relativa al termine deve  essere
          provata per iscritto. 
              4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore  e'
          una pubblica amministrazione  le  parti  possono  pattuire,
          purche' in modo  espresso,  un  termine  per  il  pagamento
          superiore a quello previsto dal comma 2,  quando  cio'  sia
          oggettivamente giustificato dalla  natura  particolare  del
          contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni  caso  i
          termini di cui al comma 2 non possono  essere  superiori  a
          sessanta giorni.  La  clausola  relativa  al  termine  deve
          essere provata per iscritto. 
              5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati: 
                a) per  le  imprese  pubbliche  che  sono  tenute  al
          rispetto dei requisiti di trasparenza  di  cui  al  decreto
          legislativo 11 novembre 2003, n. 333; 
                b) per gli enti pubblici  che  forniscono  assistenza
          sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale
          fine. 
              6.  Quando  e'  prevista  una  procedura   diretta   ad
          accertare la conformita'  della  merce  o  dei  servizi  al
          contratto essa non puo' avere una durata superiore a trenta
          giorni dalla  data  della  consegna  della  merce  o  della
          prestazione del servizio, salvo  che  sia  diversamente  ed
          espressamente  concordato  dalle  parti  e  previsto  nella
          documentazione di gara e purche' cio'  non  sia  gravemente
          iniquo per il creditore ai  sensi  dell'art.  7.  L'accordo
          deve essere provato per iscritto. 
              7. Resta ferma la facolta' delle  parti  di  concordare
          termini di pagamento a rate.  In  tali  casi,  qualora  una
          delle  rate  non  sia  pagata  alla  data  concordata,  gli
          interessi e il risarcimento previsti dal  presente  decreto
          sono calcolati  esclusivamente  sulla  base  degli  importi
          scaduti.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 463  dell'art.  1
          della citata legge n. 190 del 2014: 
                "463. Ai fini del concorso al contenimento dei  saldi
          di finanza pubblica, le regioni a statuto ordinario  devono
          conseguire,  a  decorrere  dall'anno  2016  nella  fase  di
          previsione e a decorrere dal 2015 in sede di rendiconto: 
                  a) un saldo non negativo, in termini di  competenza
          e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali; 
                  b) un saldo non negativo, in termini di  competenza
          e di cassa, tra le entrate correnti e  le  spese  correnti,
          incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei
          prestiti, come definito dall'art. 40, comma 1, del  decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118, escluso l'utilizzo  del
          risultato di amministrazione di parte corrente,  del  fondo
          di cassa, il recupero del disavanzo di amministrazione e il
          rimborso anticipato dei prestiti. Nel 2015, per le  regioni
          che   non   hanno   partecipato    alla    sperimentazione,
          l'equilibrio di parte corrente e' dato dalla differenza tra
          le entrate correnti e le spese correnti, incluse  le  quote
          di capitale delle rate di  ammortamento,  con  l'esclusione
          dei rimborsi anticipati.".