(( Art. 1 quater 
 
 
                Spese per investimenti delle regioni 
 
  1. Per l'anno 2015 le regioni impegnano le spese  per  investimenti
la cui copertura e' costituita da debiti autorizzati e non  contratti
imputandoli all'esercizio 2015. In sede di riaccertamento  ordinario,
nel rispetto del principio applicato della  contabilita'  finanziaria
di  cui  al  paragrafo  9.1  dell'allegato  4/2  annesso  al  decreto
legislativo 23  giugno  2011,  n.  118,  nell'ambito  della  verifica
dell'esigibilita' degli impegni 2015, si provvede alla  reimputazione
agli esercizi in cui sono esigibili degli impegni la cui copertura e'
costituita da debiti autorizzati  e  non  contratti  esigibili  negli
esercizi  successivi,  alla  costituzione   del   fondo   pluriennale
vincolato in spesa dell'esercizio 2015 e alla costituzione del  fondo
pluriennale vincolato di entrata dell'esercizio 2016. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  vigente   del   paragrafo   9.1
          dell'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23  giugno
          2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei
          sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
          degli enti locali e  dei  loro  organismi,  a  norma  degli
          articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42): 
                "9.1. La gestione dei residui. 
              In ossequio al principio contabile generale n. 9  della
          prudenza, tutte  le  amministrazioni  pubbliche  effettuano
          annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del
          rendiconto con effetti sul medesimo, una  ricognizione  dei
          residui attivi e passivi diretta a verificare: 
                - la fondatezza giuridica  dei  crediti  accertati  e
          dell'esigibilita' del credito; 
                - l'affidabilita'  della  scadenza  dell'obbligazione
          prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno; 
                - il permanere delle  posizioni  debitorie  effettive
          degli impegni assunti; 
                -  la  corretta  classificazione  e  imputazione  dei
          crediti e dei debiti in bilancio 
              La ricognizione annuale dei residui  attivi  e  passivi
          consente di individuare formalmente: 
                a) i crediti di dubbia e difficile esazione; 
                b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili; 
                c)  i   crediti   riconosciuti   insussistenti,   per
          l'avvenuta legale  estinzione  o  per  indebito  o  erroneo
          accertamento del credito; 
                d) i debiti insussistenti o prescritti; 
                e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in
          bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della
          classificazione del bilancio, per  i  quali  e'  necessario
          procedere ad una loro riclassificazione; 
                f) i crediti ed i debiti  imputati  all'esercizio  di
          riferimento che non risultano di competenza finanziaria  di
          tale esercizio, per i quali e'  necessario  procedere  alla
          reimputazione contabile all'esercizio in cui il  credito  o
          il debito e' esigibile. 
              Non e' necessaria la costituzione del fondo pluriennale
          vincolato solo nel caso in cui la  reimputazione  riguardi,
          contestualmente, entrate e spese correlate. Ad esempio  nel
          caso  di  trasferimenti  a  rendicontazione,  per  i  quali
          l'accertamento  delle  entrate  e'  imputato  allo   stesso
          esercizio  di  imputazione  degli  impegni,  in   caso   di
          reimputazione degli impegni assunti nell'esercizio  cui  il
          riaccertamento ordinario si riferisce, in quanto  esigibili
          nell'esercizio successivo, si  provvede  al  riaccertamento
          contestuale dei correlati accertamenti, senza costituire  o
          incrementare il fondo pluriennale vincolato. 
              Con  riferimento  ai  crediti  di  dubbia  e  difficile
          esazione  accertati  nell'esercizio,   sulla   base   della
          ricognizione effettuata, si procede  all'accantonamento  al
          fondo  di  crediti,  di  dubbia  e  difficile  esigibilita'
          accantonando  a  tal  fine   una   quota   dell'avanzo   di
          amministrazione.  Al  riguardo,  si  rinvia  al   principio
          applicato  della  contabilita'   finanziaria   n.   3.3   e
          all'esempio n. 5. 
              Trascorsi tre anni dalla  scadenza  di  un  credito  di
          dubbia e difficile esazione non riscosso,  il  responsabile
          del servizio competente alla gestione  dell'entrata  valuta
          l'opportunita' di operare lo stralcio di tale  credito  dal
          conto del bilancio, riducendo  di  pari  importo  il  fondo
          crediti di dubbia esigibilita' accantonato nel risultato di
          amministrazione.  In  tale   occasione,   ai   fini   della
          contabilita'  economico   patrimoniale,   il   responsabile
          finanziario valuta  la  necessita'  di  adeguare  il  fondo
          svalutazione crediti accantonato in contabilita'  economico
          patrimoniale  (che  pertanto  puo'  presentare  un  importo
          maggiore  della  quota   accantonata   nel   risultato   di
          amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato
          patrimoniale. 
              Al fine di rendere possibile seguire l'evoluzione delle
          attivita' di esazione affidate a terzi e di procedere  alla
          loro definitiva  cancellazione  una  volta  che  sia  stata
          dimostrata   l'oggettiva    impossibilita'    della    loro
          realizzazione parziale o totale, e' opportuno che i crediti
          riconosciuti di dubbia  o  difficile  esazione,  stralciati
          dalle  scritture  finanziarie,  siano  identificati   negli
          elenchi allegati al rendiconto annuale  indicando  il  loro
          ammontare complessivo. 
              Considerato che, a seguito dell'adozione a  regime  del
          principio della competenza finanziaria  cd.  potenziata,  i
          residui  sono  interamente   costituiti   da   obbligazioni
          scadute, con  riferimento  a  tali  crediti  e'  necessario
          attivare le azioni di recupero mediante procedure coattive. 
              I  crediti   formalmente   riconosciuti   assolutamente
          inesigibili   o   insussistenti   per   l'avvenuta   legale
          estinzione  (prescrizione)  o  per   indebito   o   erroneo
          accertamento del  credito  sono  definitivamente  eliminati
          dalle scritture e dai documenti di bilancio  attraverso  la
          delibera di riaccertamento dei residui. 
              Il riconoscimento formale dell'assoluta  inesigibilita'
          o  insussistenza  dei  crediti  deve  essere  adeguatamente
          motivato attraverso l'analitica descrizione delle procedure
          seguite per la realizzazione dei crediti prima  della  loro
          eliminazione totale o parziale, o indicando le ragioni  che
          hanno  condotto  alla   maturazione   della   prescrizione,
          rimanendo fermo l'obbligo di attivare ogni possibile azione
          finalizzata  ad   adottare   le   soluzioni   organizzative
          necessarie  per  evitare  il   ripetersi   delle   suddette
          fattispecie. 
              I debiti  formalmente  riconosciuti  insussistenti  per
          l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per  indebito
          o  erroneo  impegno  di  un'obbligazione  non  dovuta  sono
          definitivamente eliminati dalle scritture e  dai  documenti
          di bilancio attraverso il provvedimento  di  riaccertamento
          dei  residui.  Il  riconoscimento   formale   dell'assoluta
          insussistenza  dei   debiti   deve   essere   adeguatamente
          motivato. 
              Nel caso in  cui  l'eliminazione  o  la  riduzione  del
          residuo passivo riguardasse una  spesa  avente  vincolo  di
          destinazione,  l'economia  conseguente  manterra',  per  il
          medesimo ammontare, lo stesso vincolo applicato  all'avanzo
          di amministrazione laddove presente. 
              Tale quota di avanzo e' immediatamente  applicabile  al
          bilancio dell'esercizio successivo. 
              Se  dalla  ricognizione  risulta   la   necessita'   di
          procedere al riconoscimento formale del maggior importo dei
          crediti  e   dei   debiti   dell'amministrazione   rispetto
          all'ammontare dei residui attivi e passivi  contabilizzati,
          e'  necessario  procedere  all'immediato  accertamento   ed
          impegno  di  nuovi  crediti  o   nuovi   debiti,   imputati
          contabilmente alla  competenza  dell'esercizio  in  cui  le
          relative obbligazioni sono esigibili. 
              L'emersione  di  debiti   assunti   dall'ente   e   non
          registrati  quando  l'obbligazione  e'  sorta  comporta  la
          necessita'  di  attivare  la  procedura  amministrativa  di
          riconoscimento  del  debito  fuori   bilancio,   prima   di
          impegnare le spese con imputazione all'esercizio in cui  le
          relative obbligazioni sono esigibili. Nel caso  in  cui  il
          riconoscimento  intervenga  successivamente  alla  scadenza
          dell'obbligazione, la spesa e' impegnata nell'esercizio  in
          cui il debito fuori bilancio e' riconosciuto". 
              In sede di riaccertamento dei residui non  puo'  essere
          effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi  in
          base all'erroneo presupposto che l'entita' della spesa  non
          era prevedibile con certezza al  momento  dell'  assunzione
          dell'impegno   iniziale.   Ogni   comportamento    difforme
          comporterebbe il riconoscimento di debito fuori bilancio  e
          costituirebbe grave irregolarita' contabile. 
              E', invece, necessario procedere ad  una  rettifica  in
          aumento dei residui attivi, e non all'accertamento di nuovi
          crediti  di   competenza   dell'esercizio,   in   caso   di
          riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture in
          quanto ritenuti (erroneamente) assolutamente inesigibili. 
              Pertanto, mentre per i residui attivi il riaccertamento
          puo' dare luogo sia ad un incremento che ad  una  riduzione
          dell'ammontare  complessivo  dei  residui,  per  i  residui
          passivi il riaccertamento  puo'  dare  luogo  solo  ad  una
          riduzione  degli  stessi,  salvo  l'ipotesi,   di   seguito
          indicata, di errata  classificazione  dei  residui  passivi
          nell'ambito del medesimo titolo di spesa. 
              Il riaccertamento dei residui puo' riguardare crediti e
          debiti non correttamente classificati in bilancio. 
              Se dalla ricognizione risulta che, a seguito di  errori
          un'entrata o una spesa e' stata  erroneamente  classificata
          in  bilancio,  e'  necessario   procedere   ad   una   loro
          riclassificazione. 
              In tali casi, se la reimputazione  avviene  nell'ambito
          del medesimo titolo di bilancio (per i residui attivi e per
          i residui passivi), o  tra  le  missioni  ed  programmi  di
          bilancio (per i residui passivi), e'  possibile  attribuire
          al  residuo  la  corretta  classificazione   di   bilancio,
          attraverso una rettifica in aumento e  una  in  diminuzione
          dei residui, a condizione che il  totale  dei  residui  per
          titolo di bilancio non risulti variato. 
              Con particolare  riferimento  ai  residui  passivi,  le
          procedure informatiche consentono la rettifica  in  aumento
          dei residui passivi solo se di  importo  corrispondente  ad
          una riduzione di residui passivi effettuata nell'ambito del
          medesimo titolo di bilancio. 
              La reimputazione di un residuo passivo ad un titolo  di
          bilancio  differente  da  quello  inizialmente   attribuito
          richiede la rideterminazione delle relative coperture,  che
          possono non essere quelle inizialmente  previste.  In  tali
          casi, la reimputazione di un residuo passivo e'  equiparata
          al   riconoscimento   formale   di   un   maggiore   debito
          dell'amministrazione  cui  corrisponde  un  minore   debito
          relativo ad un altro titolo  di  bilancio,  ed  e'  attuata
          attraverso la registrazione di un  nuovo  impegno  imputato
          alla  competenza  dell'esercizio  cui  il   rendiconto   si
          riferisce, previa individuazione della relativa copertura e
          la  definitiva   eliminazione   dell'impegno   erroneamente
          classificato dalle scritture e dai documenti  di  bilancio.
          La procedura amministrativa da seguire e' quella tipica del
          riconoscimento  della  legittimita'  di  un  debito   fuori
          bilancio. 
              La reimputazione di un residuo attivo ad un  titolo  di
          bilancio differente da quello  inizialmente  attribuito  e'
          attuato  attraverso  una  rettifica  in  aumento   ed   una
          corrispondete riduzione dei residui attivi, e non  mediante
          accertamento di nuovi crediti di competenza dell'esercizio. 
              In  caso  di  una  revisione  o   aggiornamento   della
          classificazione di bilancio, le necessarie  re  imputazioni
          dei residui sono effettuate attribuendo la  nuova  codifica
          ai  residui  iniziali   dell'esercizio   da   cui   decorre
          l'applicazione della nuova codifica e non ai residui finali
          dell'esercizio precedente, operando un  riaccertamento  dei
          residui in sede di rendiconto dell'esercizio precedente. 
              Conseguentemente, l'articolazione dei residui  iniziali
          dell'esercizio di adozione della nuova codifica, non potra'
          corrispondere   all'articolazione   dei   residui    finali
          dell'esercizio precedente, salvo  il  totale  generale.  La
          differenze tra la nuova  e  la  vecchia  articolazione  dei
          residui e' spiegata attraverso una matrice di  correlazione
          predisposta dall'ente. 
              Il riaccertamento dei residui puo' riguardare crediti e
          debiti non correttamente imputati all'esercizio in  quanto,
          in  occasione  della   ricognizione,   risultano   non   di
          competenza  dell'esercizio  cui  sono  stati  imputati,  in
          quanto non esigibili nel corso di tale esercizio. 
              Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3,  comma  4  del
          presente decreto, attraverso una  delibera  di  Giunta,  si
          procede come segue: 
                - nel bilancio dell'esercizio  in  cui  era  imputato
          l'impegno  cancellato,  si  provvede  a  costituire  (o   a
          incrementare) il fondo pluriennale vincolato per un importo
          pari a quello dell'impegno cancellato; 
                - nel primo esercizio del bilancio di  previsione  si
          incrementa il fondo pluriennale iscritto  tra  le  entrate,
          per un importo pari all'incremento  del  fondo  pluriennale
          iscritto nel bilancio  dell'esercizio  precedente,  tra  le
          spese; 
                -  nel  bilancio  dell'esercizio  cui  la  spesa   e'
          reimputata si incrementano o si iscrivono gli  stanziamenti
          di spesa necessari per la reimputazione degli impegni. 
              Al fine di semplificare e velocizzare il  procedimento,
          la delibera di  Giunta  che  dispone  la  variazione  degli
          stanziamenti    necessari    alla    reimputazione    degli
          accertamenti e degli impegni cancellati puo' disporre anche
          l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli
          esercizi in cui sono esigibili. 
              Al riguardo, si rappresenta che l'atto che  dispone  il
          riaccertamento ed il reimpegno di entrate e spese ha natura
          gestionale, in quanto si tratta  solo  della  reimputazione
          contabile   di   accertamenti   e    impegni    riguardanti
          obbligazioni   giuridiche   gia'   assunte   dagli   uffici
          competenti. 
              A decorrere  dall'adozione  degli  schemi  di  bilancio
          armonizzati con funzione autorizzatoria, le  variazioni  di
          bilancio  derivanti  dal  riaccertamento   ordinario   sono
          trasmesse al tesoriere attraverso  gli  appositi  prospetti
          previsti per la comunicazione al tesoriere delle variazioni
          di bilancio, distinguendo i prospetti previsti nel caso  in
          cui  sia  stato  approvato  il   bilancio   di   previsione
          dell'esercizio in corso  da  quelli  previsti  in  caso  di
          esercizio provvisorio. In caso di esercizio provvisorio  e'
          necessario  trasmettere   al   tesoriere   anche   l'elenco
          definitivo dei residui iniziali. 
              Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica
          evidenza  nel  rendiconto  finanziario,  ed  e'  effettuato
          annualmente,  con  un'unica  deliberazione  della   giunta,
          previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in
          vista dell'approvazione del rendiconto. 
              Al solo fine di consentire una  corretta  reimputazione
          all'esercizio in  corso  di  obbligazioni  da  incassare  o
          pagare necessariamente prima del riaccertamento  ordinario,
          e'  possibile,  con  provvedimento  del  responsabile   del
          servizio  finanziario,  previa  acquisizione   del   parere
          dell'organo  di  revisione,  effettuare  un  riaccertamento
          parziale di tali  residui.  La  successiva  delibera  della
          giunta  di  riaccertamento  dei  residui  prende   atto   e
          recepisce  gli  effetti  degli   eventuali   riaccertamenti
          parziali. 
              Si conferma che,  come  indicato  al  principio  8,  il
          riaccertamento dei residui, essendo un'attivita' di  natura
          gestionale,  puo'  essere  effettuata   anche   nel   corso
          dell'esercizio provvisorio, entro i  termini  previsti  per
          l'approvazione del rendiconto. 
              In tal caso, la variazione di bilancio necessaria  alla
          reimputazione   degli   impegni   e   degli    accertamenti
          all'esercizio in cui le  obbligazioni  sono  esigibili,  e'
          effettuata, con delibera di Giunta,  a  valere  dell'ultimo
          bilancio di previsione approvato. La delibera di Giunta  e'
          trasmessa al tesoriere.".