IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
                                  e 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista  la  legge  31  dicembre   1962,   n.   1860   e   successive
modificazioni, concernente «Impiego pacifico dell'energia nucleare»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.  230  e  successive
modificazioni, recante «Attuazione  delle  direttive  89/618/Euratom,
90/641/Euratom,  96/29/Euratom,  2006/117/Euratom   in   materia   di
radiazioni  ionizzanti,  2009/71/Euratom  in  materia  di   sicurezza
nucleare degli impianti nucleari  e  2011/70/Euratom  in  materia  di
gestione sicura del combustibile esaurito e dei  rifiuti  radioattivi
derivanti da attivita' civili»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152  e  successive
modificazioni, recante «Norme in materia ambientale»; 
  Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31  e  successive
modificazioni, recante «Disciplina  dei  sistemi  di  stoccaggio  del
combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi,  nonche'  benefici
economici, a norma dell'articolo 25 della legge 23  luglio  2009,  n.
99»; 
  Visto il decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185  e  successive
modificazioni, recante «Attuazione  della  direttiva  2009/71/Euratom
che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli  impianti
nucleari»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  45,   recante
«Attuazione della direttiva 2011/70/Euratom, che istituisce un quadro
comunitario per la gestione responsabile e  sicura  del  combustibile
nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi»; 
  Visto, in particolare, l'art. 5 del  decreto  legislativo  4  marzo
2014, n. 45, che prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello  sviluppo
economico, su proposta dell'Autorita' di regolamentazione competente,
sia adottata la classificazione dei  rifiuti  radioattivi,  anche  in
relazione agli standard  internazionali,  tenendo  conto  delle  loro
proprieta' e delle specifiche tipologie; 
  Visto, in particolare, l'art. 9 del  decreto  legislativo  4  marzo
2014, n. 45, che attribuisce, in  via  transitoria,  al  Dipartimento
nucleare, rischio tecnologico e industriale  dell'ISPRA  le  funzioni
dell'Autorita'   di   regolamentazione   competente,    nelle    more
dell'entrata in vigore del regolamento che definisce l'organizzazione
e  il  funzionamento  interni  dell'Ispettorato  nazionale   per   la
sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN); 
  Considerato che la  direttiva  2011/70/Euratom  raccomanda  che  le
norme  nazionali  siano   basate   su   un   sistema   nazionale   di
classificazione dei rifiuti radioattivi, che tenga  pienamente  conto
delle loro  proprieta'  e  tipologie  specifiche  in  relazione  alle
diverse fasi di gestione; 
  Vista la Guida Tecnica n. 26 - «Gestione dei rifiuti radioattivi» -
1987, ENEA DISP, di seguito indicata come Guida  Tecnica  n.  26  del
1987; 
  Considerato che la classificazione dei  rifiuti  radioattivi  della
Guida Tecnica n. 26 del 1987, a cui attualmente si fa riferimento, si
basa, in particolare, sulle proprieta' radioattive dei rifiuti e  sui
requisiti  per  la  loro  gestione  e  che,  negli  ultimi  anni,  le
raccomandazioni internazionali emanate dalla  Agenzia  internazionale
per  l'energia  atomica  (IAEA)  hanno   orientato   i   criteri   di
classificazione dei rifiuti radioattivi,  rispetto  a  quelli  a  suo
tempo  indicati,  soprattutto  in  riferimento  alle   modalita'   di
smaltimento di detti  rifiuti  ritenute  idonee  ed  individuate  per
categorie; 
  Considerato che la direttiva 2013/59/Euratom, oltre a stabilire  le
nuove norme di radioprotezione che dovranno essere recepite entro  il
6 febbraio 2018 nella legislazione nazionale,  detta  in  particolare
specifiche condizioni per  l'esenzione  dalle  disposizioni  in  essa
stabilite per quelle  specifiche  attivita'  industriali  comportanti
l'utilizzo  di  materie  con  radionuclidi  naturali,   nonche'   per
l'allontanamento  dei  materiali  solidi  dalle  suddette   attivita'
industriali; 
  Vista la versione preliminare della proposta di classificazione dei
rifiuti radioattivi predisposta dal  Dipartimento  nucleare,  rischio
tecnologico e industriale dell'ISPRA in data 19 dicembre  2014,  Doc.
ISPRA RIS/NT/20/2014/RIFIUTI; 
  Acquisita la versione definitiva della proposta di  classificazione
dei  rifiuti  radioattivi  predisposta  dal  Dipartimento   nucleare,
rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA in data 4  maggio  2015,
Doc. ISPRA RIS/NT/20/2014/RIFIUTI - Rev. 1; 
 
                               Emanano 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
                        Principi fondamentali 
 
  1. La normativa nazionale sulla gestione  dei  rifiuti  radioattivi
prodotti nell'impiego pacifico  dell'energia  nucleare  e'  volta  ad
assicurare che  i  lavoratori,  la  popolazione  e  l'ambiente  siano
protetti dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti,  tenendo
anche conto dell'impatto sulle generazioni future. 
  2. La produzione di  rifiuti  radioattivi  deve  essere  tenuta  al
minimo ragionevolmente praticabile, tanto  in  termini  di  attivita'
quanto di volume. 
  3. I rifiuti radioattivi devono essere gestiti in  sicurezza  dalla
loro generazione fino allo smaltimento. 
  4.  La  gestione  dei  rifiuti  radioattivi  risulta   strettamente
connessa alla tipologia del rifiuto da  gestire,  considerato  che  i
rifiuti radioattivi presentano caratteristiche molto variabili  anche
in relazione allo loro origine.