IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE e IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e successive modificazioni, concernente «Impiego pacifico dell'energia nucleare»; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modificazioni, recante «Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attivita' civili»; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, recante «Norme in materia ambientale»; Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e successive modificazioni, recante «Disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' benefici economici, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99»; Visto il decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185 e successive modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari»; Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante «Attuazione della direttiva 2011/70/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi»; Visto, in particolare, l'art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, che prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorita' di regolamentazione competente, sia adottata la classificazione dei rifiuti radioattivi, anche in relazione agli standard internazionali, tenendo conto delle loro proprieta' e delle specifiche tipologie; Visto, in particolare, l'art. 9 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, che attribuisce, in via transitoria, al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA le funzioni dell'Autorita' di regolamentazione competente, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN); Considerato che la direttiva 2011/70/Euratom raccomanda che le norme nazionali siano basate su un sistema nazionale di classificazione dei rifiuti radioattivi, che tenga pienamente conto delle loro proprieta' e tipologie specifiche in relazione alle diverse fasi di gestione; Vista la Guida Tecnica n. 26 - «Gestione dei rifiuti radioattivi» - 1987, ENEA DISP, di seguito indicata come Guida Tecnica n. 26 del 1987; Considerato che la classificazione dei rifiuti radioattivi della Guida Tecnica n. 26 del 1987, a cui attualmente si fa riferimento, si basa, in particolare, sulle proprieta' radioattive dei rifiuti e sui requisiti per la loro gestione e che, negli ultimi anni, le raccomandazioni internazionali emanate dalla Agenzia internazionale per l'energia atomica (IAEA) hanno orientato i criteri di classificazione dei rifiuti radioattivi, rispetto a quelli a suo tempo indicati, soprattutto in riferimento alle modalita' di smaltimento di detti rifiuti ritenute idonee ed individuate per categorie; Considerato che la direttiva 2013/59/Euratom, oltre a stabilire le nuove norme di radioprotezione che dovranno essere recepite entro il 6 febbraio 2018 nella legislazione nazionale, detta in particolare specifiche condizioni per l'esenzione dalle disposizioni in essa stabilite per quelle specifiche attivita' industriali comportanti l'utilizzo di materie con radionuclidi naturali, nonche' per l'allontanamento dei materiali solidi dalle suddette attivita' industriali; Vista la versione preliminare della proposta di classificazione dei rifiuti radioattivi predisposta dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA in data 19 dicembre 2014, Doc. ISPRA RIS/NT/20/2014/RIFIUTI; Acquisita la versione definitiva della proposta di classificazione dei rifiuti radioattivi predisposta dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA in data 4 maggio 2015, Doc. ISPRA RIS/NT/20/2014/RIFIUTI - Rev. 1; Emanano il seguente decreto: Art. 1 Principi fondamentali 1. La normativa nazionale sulla gestione dei rifiuti radioattivi prodotti nell'impiego pacifico dell'energia nucleare e' volta ad assicurare che i lavoratori, la popolazione e l'ambiente siano protetti dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, tenendo anche conto dell'impatto sulle generazioni future. 2. La produzione di rifiuti radioattivi deve essere tenuta al minimo ragionevolmente praticabile, tanto in termini di attivita' quanto di volume. 3. I rifiuti radioattivi devono essere gestiti in sicurezza dalla loro generazione fino allo smaltimento. 4. La gestione dei rifiuti radioattivi risulta strettamente connessa alla tipologia del rifiuto da gestire, considerato che i rifiuti radioattivi presentano caratteristiche molto variabili anche in relazione allo loro origine.