IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
che al fine di favorire i processi di mobilita'  fra  i  comparti  di
contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni, prevede
l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
su  proposta  del  Ministro  per  la   pubblica   amministrazione   e
l'innovazione, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui  all'art.  8
del decreto legislativo n. 281 del 1997,  sentite  le  Organizzazioni
sindacali per definire, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
pubblica, una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento
previsti dai contratti collettivi relativi  ai  diversi  comparti  di
contrattazione del personale non dirigenziale; 
  Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il
quale prevede che il decreto  di  cui  all'art.  29-bis  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001 e' adottato,  secondo  la  procedura  ivi
indicata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del medesimo decreto e che, decorso il  suddetto
termine, la tabella di equiparazione ivi  prevista  e'  adottata  con
decreto del Ministro delegato per la semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. Le successive modifiche sono operate secondo la procedura di
cui al citato art. 29-bis; 
  Visto l'art. 30 del predetto decreto legislativo n. 165  del  2001,
cosi' come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 24  giugno  2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.
114; 
  Visto,  in  particolare,  il  comma  1  dell'art.  30  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001 che disciplina la «mobilita'  volontaria»
che  consente  alle  amministrazioni  pubbliche  di  ricoprire  posti
vacanti in organico mediante passaggio diretto dei dipendenti di  cui
all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001
appartenenti a una qualifica  corrispondente  e  in  servizio  presso
altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento,  previo
assenso dell'amministrazione di appartenenza; 
  Visto, altresi', il comma 2  del  medesimo  art.  30  del  predetto
decreto legislativo n. 165 del  2001  secondo  cui,  nell'ambito  dei
rapporti di lavoro dell'art. 2, comma 2, i dipendenti possono  essere
trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo
tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi
collocate nel territorio dello stesso comune ovvero  a  distanza  non
superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini
del medesimo comma non si applica il terzo periodo  del  primo  comma
dell'art.  2103  del  codice  civile,  configurandosi   la   predetta
fattispecie come «mobilita' obbligatoria» tra amministrazioni; 
  Visto lo stesso comma 2 del medesimo art. 30 del  predetto  decreto
legislativo n. 165 del 2001 secondo cui con decreto del Ministro  per
la   semplificazione   e   la   pubblica   amministrazione,    previa
consultazione  con  le  confederazioni  sindacali  rappresentative  e
previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  possono
essere fissati criteri per realizzare i processi di cui  al  presente
comma, anche, mediante «mobilita' funzionale» con passaggi diretti di
personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire
l'esercizio   delle   funzioni   istituzionali   da    parte    delle
amministrazioni che presentano carenze di organico; 
  Visto il comma 2.3  del  medesimo  art.  30  del  predetto  decreto
legislativo n. 165 del 2001, che al fine di favorire  i  processi  di
cui ai commi 1 e 2, ha  istituito,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  un  fondo  destinato  al
miglioramento dell'allocazione  del  personale  presso  le  pubbliche
amministrazioni, e ha  previsto  che  i  criteri  di  utilizzo  e  le
modalita' di gestione delle risorse  del  fondo  sono  stabiliti  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  20
dicembre 2014,  recante:  «Definizione  dei  criteri  di  utilizzo  e
modalita'  di  gestione  delle  risorse  del   fondo   destinato   al
miglioramento dell'allocazione  del  personale  presso  le  pubbliche
amministrazioni, ai sensi dell'articolo 30, comma  2.3,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165»,  e,  in  particolare,  l'art.  1,
nella parte in cui definisce  le  fattispecie  sopra  indicate  della
«mobilita'   volontaria»,   della   «mobilita'   obbligatoria»    tra
amministrazioni e della «mobilita' funzionale»; 
  Visti i commi 2-bis e 2-quinquies del predetto art. 30 del  decreto
legislativo n. 165 del 2001, nella parte in cui stabiliscono  che  il
passaggio  in  altra  amministrazione  del  dipendente  e'   disposto
nell'area funzionale e posizione economica  corrispondente  a  quella
posseduta  presso  l'amministrazione  di  provenienza  e  che,  salvo
diversa   previsione,   a   seguito   dell'iscrizione    nel    ruolo
dell'amministrazione di destinazione, al  dipendente  trasferito  per
mobilita' si  applica  esclusivamente  il  trattamento  giuridico  ed
economico,  compreso  quello  accessorio,  previsto   nei   contratti
collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione; 
  Visti gli articoli 33, 34 e 34-bis del decreto legislativo  n.  165
del 2001 in materia di eccedenze, mobilita' collettiva e gestione del
personale in disponibilita'; 
  Ritenuto che le  tabelle  previste  dall'art.  29-bis  del  decreto
legislativo  n.  165  del  2001  possano   agevolare   la   mobilita'
volontaria,  quella  obbligatoria  e   quella   funzionale,   nonche'
l'attuazione  dei  processi  in  atto  di   riordino   di   enti   ed
amministrazioni pubbliche  e  garantire  l'esercizio  delle  funzioni
istituzionali da parte delle amministrazioni che  presentano  carenze
di organico; 
  Ritenuto che l'art. 29-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001,
nel prevedere quale contenuto del  decreto  la  definizione  di  «una
tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti  dai
contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione»,
non consente di innovare,  modificare  o  integrare  gli  ordinamenti
professionali dei Contratti collettivi nazionali  di  lavoro  vigenti
dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche; 
  Ritenuto  che  la  «tabella  di  equiparazione  fra  i  livelli  di
inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi  ai  diversi
comparti di  contrattazione»,  in  attuazione  dell'art.  29-bis  del
decreto legislativo n. 165 del 2001,  rappresenta  uno  strumento  di
corrispondenza tra livelli economici di  inquadramento,  utilizzando,
tra  gli  altri  criteri  di  armonizzazione,  anche  l'importo   del
trattamento tabellare stabilito per il personale non dirigenziale dai
contratti collettivi  relativi  al  biennio  economico  2008-2009,  e
consente   di   favorire   i   predetti   processi    di    mobilita'
intercompartimentale; 
  Rilevato  che  per  individuare  la  corrispondenza   dei   livelli
economici previsti dai  vigenti  contratti  collettivi  nazionali  di
lavoro relativi ai diversi comparti di contrattazione  del  personale
non dirigenziale e'  necessario  stabilire,  in  termini  generali  e
preventivi, l'equiparazione tra le aree funzionali e le categorie  di
inquadramento del  personale  appartenente  ai  diversi  comparti  di
contrattazione; 
  Considerato che per definire l'equiparazione tra le aree funzionali
e le categorie di inquadramento del personale appartenente ai diversi
comparti  di  contrattazione  occorre  confrontare  gli   ordinamenti
professionali disciplinati dai rispettivi contratti nazionali tenendo
conto delle mansioni, dei compiti, delle responsabilita' e dei titoli
di accesso relativi  alle  qualifiche  ed  ai  profili  professionali
indicati  nelle  declaratorie  delle  medesime  aree   funzionali   e
categorie; 
  Considerato  che  l'equiparazione  tra  le  aree  funzionali  e  le
categorie di inquadramento  del  personale  appartenente  ai  diversi
comparti di contrattazione, definita astrattamente dalle  tabelle  di
corrispondenza dei livelli economici allegate  al  presente  decreto,
deve  essere   comunque   accertata   dall'amministrazione   all'atto
dell'inquadramento in relazione alla fattispecie concreta sulla  base
dei  rispettivi  ordinamenti  professionali,  nonche'   dei   criteri
definiti dal presente decreto; 
  Ritenuto  che  le  determinazioni  per  l'effettiva  posizione   di
inquadramento  giuridico  del  dipendente  trasferito  in   mobilita'
intercompartimentale devono tenere conto anche  delle  specifiche  ed
eventuali abilitazioni del profilo professionale di provenienza e  di
destinazione,  fermo   restando   il   rispetto   dei   criteri   per
l'individuazione del livello economico di inquadramento; 
  Stabilito che la corrispondenza tra i livelli economici relativi ai
diversi comparti di contrattazione sia individuata anche  sulla  base
del  criterio  della  prossimita'  degli  importi   del   trattamento
tabellare del comparto di provenienza; 
  Precisato  che  la  fascia  economica  derivante  da   progressione
economica nel profilo di appartenenza non puo' dare luogo all'accesso
a profili professionali con superiore contenuto professionale; 
  Rilevato altresi' che  le  corrispondenze  stabilite  dal  presente
decreto non modificano la disciplina prevista per l'inquadramento  in
posizioni professionali il  cui  accesso  e'  riservato  al  pubblico
concorso   ovvero   escluso   tramite    procedure    di    mobilita'
intercompartimentale; 
  Visto l'art. 52 del decreto legislativo  n.  165  del  2001,  comma
1-bis, nella parte in cui stabilisce che i dipendenti  pubblici,  con
esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola,  delle
accademie, conservatori e istituti  assimilati,  sono  inquadrati  in
almeno tre distinte aree funzionali e che le progressioni all'interno
della stessa area avvengono  secondo  principi  di  selettivita',  in
funzione delle qualita'  culturali  e  professionali,  dell'attivita'
svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce
di merito; 
  Visto il CCNQ dell'11 febbraio 2007 per la definizione dei comparti
di contrattazione per il quadriennio 2006-2009; 
  Visti i  vigenti  contratti  collettivi  nazionale  di  lavoro  del
personale non dirigente dei comparti di contrattazione collettiva e i
vigenti ordinamenti professionali del personale non dirigente, tenuto
conto dell'orario di lavoro settimanale pari a 36 ore; 
  Visto l'art. 40, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del  2001,
cosi' come sostituito dall'art. 54, comma 1, del decreto  legislativo
27 ottobre 2009, n. 150, nella parte in cui  prevede  la  stipula  di
appositi accordi tra  l'ARAN  e  le  Confederazioni  rappresentative,
secondo le procedure di cui agli articoli 41, comma 5,  e  47,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per definire  fino  a
un  massimo  di  quattro  comparti   di   contrattazione   collettiva
nazionale, cui corrispondono non piu' di quattro separate aree per la
dirigenza; 
  Visti i  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  relativi  al
personale non dirigenziale dei comparti dei ministeri, delle  agenzie
fiscali, della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  degli  enti
pubblici non economici,  compresi  quelli  di  cui  all'art.  70  del
decreto legislativo n. 165 del  2001,  delle  regioni  e  degli  enti
locali, del servizio  sanitario  nazionale,  dell'universita',  delle
istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione,  delle  istituzioni
di alta formazione  e  specializzazione  artistica  e  musicale,  del
personale   della   scuola,   ed   in   particolare   la   disciplina
dell'ordinamento professionale e del tabellare; 
  Visto il contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  relativo  ai
segretari comunali e provinciali, quadriennio 1998-2001, stipulato il
16 maggio  2001,  e,  in  particolare,  l'art.  32,  che  prevede  le
corrispondenze professionali in caso di mobilita'; 
  Ritenuto che il presente decreto tiene conto dei vigenti  contratti
collettivi nazionali di lavoro con la  conseguenza  che  in  caso  di
rinnovo  occorrera'  procedere  all'eventuale   aggiornamento   dello
stesso; 
  Ritenuto di non declinare nei quadri di corrispondenza del presente
decreto le posizioni stipendiali del personale docente e non  docente
appartenente al comparto scuola e al comparto  delle  istituzioni  di
alta formazione e specializzazione artistica e  musicale,  in  quanto
definite per fasce di anzianita'; 
  Ritenuto opportuno, in ragione della specificita'  dell'ordinamento
professionale, escludere dai quadri di  corrispondenza  del  presente
decreto i professionisti disciplinati nell'ordinamento  professionale
di alcuni contratti collettivi, nonche' i  profili  professionali  di
ricercatore e tecnologo, fermi  restando  la  disciplina  vigente  in
materia di mobilita' e,  ove  compatibili,  i  criteri  del  presente
decreto; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio  2014,
con cui l'onorevole dottoressa Maria Anna  Madia  e'  stata  nominata
Ministro senza portafoglio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
febbraio 2014,  con  cui  al  Ministro  senza  portafoglio  onorevole
dottoressa Maria Anna Madia e'  stato  conferito  l'incarico  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  23
aprile 2014 recante «Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio
onorevole dottoressa Maria Anna Madia per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione»; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata nella seduta  del  7
maggio 2015; 
  Sentite  in  data  2  aprile  2015  le   confederazioni   sindacali
rappresentative; 
  Su proposta del Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
                         Finalita' e oggetto 
 
  1. Le tabelle del presente decreto hanno la finalita' di favorire i
processi di mobilita' fra i comparti di contrattazione del  personale
non dirigenziale delle pubbliche  amministrazioni  e  individuano  la
corrispondenza fra i livelli economici di inquadramento previsti  dai
contratti collettivi relativi ai diversi comparti di  contrattazione,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Restano fermi i
criteri per la comparazione dei livelli di inquadramento tra  aree  o
categorie derivanti dai rispettivi ordinamenti  professionali  e  dal
presente decreto. 
  2. Le tabelle di corrispondenza di cui agli allegati da 1 a 10, che
fanno  parte  integrante  del  presente  decreto,  non  hanno  valore
innovativo,   integrativo   o    modificativo    degli    ordinamenti
professionali vigenti. 
  3. Le allegate tabelle da 1 a 8 (Tab. 1: Ministeri, Tab. 2: Agenzie
fiscali, Tab. 3: Presidenza del Consiglio dei ministri, Tab. 4:  Enti
pubblici non economici, Tab. 5:  Regioni  ed  enti  locali,  Tab.  6:
Servizio  sanitario  nazionale,  Tab.   7:   Universita',   Tab.   8:
Istituzioni ed enti di ricerca)  definiscono  le  corrispondenze  dei
livelli economici del personale del  comparto  indicato  nella  prima
colonna con gli  altri  comparti  di  contrattazione  indicati  nelle
successive colonne sulla base del criterio di cui all'art.  2,  comma
3. I livelli economici del personale degli enti  di  ricerca  di  cui
alla Tab. 8 si intendono riferiti  anche  al  personale  dell'Agenzia
spaziale italiana (A.S.I.). Lo stesso criterio vale  per  le  colonne
finali titolate «Ricerca» delle Tab. da 1 a 7. 
  4. La Tab. 9 definisce la corrispondenza del  personale  docente  e
non docente del comparto Scuola e AFAM rispetto al comparto Ministeri
e si integra, per gli altri comparti, con la Tab. 1. Per  la  Tab.  9
non sono declinate le posizioni stipendiali del personale  docente  e
non docente appartenente ai relativi comparti. 
  5. Il segretario comunale collocato nella fascia professionale  «C»
viene equiparato alla categoria o  area  professionale  piu'  elevata
prevista   dal   sistema   di    classificazione    vigente    presso
l'amministrazione di  destinazione  con  inquadramento  nella  fascia
economica secondo i criteri del presente decreto. 
  6.  La  Tab.  10  definisce   la   corrispondenza   del   personale
Unioncamere, Cnel  ed  Enac  rispetto  al  comparto  Ministeri  e  si
integra, per gli altri comparti, con la Tab. 1.