IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 38, commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall'art. 22, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con la finalita' di adeguare l'accertamento sintetico al contesto socio-economico mutato nel corso dell'ultimo decennio, rendendolo piu' efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente, anche mediante il contraddittorio; Visto che l'art. 38, commi quarto, quinto, sesto e settimo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' applicabile agli accertamenti relativi ai redditi degli anni d'imposta 2009 e successivi; Visto, in particolare, l'art. 38, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il quale prevede che la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche puo' essere fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacita' contributiva e che detto contenuto sia individuato, mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale; Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013 con il quale e' stato stabilito il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacita' contributiva sulla base dei quali puo' essere fondata la determinazione sintetica del reddito o del maggior reddito complessivo delle persone fisiche, applicabile agli accertamenti relativi ai redditi degli anni d'imposta 2009 e 2010; Tenuto conto del parere del Garante della privacy del 21 novembre 2013; Ritenuta la necessita' di stabilire il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacita' contributiva sulla base dei quali puo' essere fondata la determinazione sintetica del reddito o del maggior reddito complessivo delle persone fisiche applicabile agli accertamenti dei redditi per gli anni d'imposta a decorrere dal 2011; Decreta: Art. 1 Elementi di spesa indicativi di capacita' contributiva e contenuto induttivo 1. Con il presente decreto e' individuato il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacita' contributiva sulla base del quale, ai sensi del quinto comma dell'art. 38, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, puo' essere fondata la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche. 2. Ai fini del presente decreto, per elemento indicativo di capacita' contributiva si intende la spesa sostenuta dal contribuente per l'acquisizione di servizi e di beni e per il relativo mantenimento. L'elenco degli elementi di cui al periodo precedente e' indicato nella tabella A che fa parte integrante del presente decreto. 3. Il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacita' contributiva, indicato nella tabella A, e' determinato tenendo conto della spesa media, per gruppi e categorie di consumi, del nucleo familiare di appartenenza del contribuente; tale contenuto induttivo corrisponde alla spesa media risultante dall'indagine annuale sui consumi delle famiglie compresa nel Programma statistico nazionale, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, effettuata su campioni significativi di contribuenti appartenenti ad undici tipologie di nuclei familiari distribuite nelle cinque aree territoriali in cui e' suddiviso il territorio nazionale. Le tipologie di nuclei familiari considerate sono indicate nella tabella B, che fa parte integrante del presente decreto. 4. Il contenuto induttivo degli elementi di capacita' contributiva indicati nella tabella A e', altresi', determinato considerando le risultanze di analisi e studi socio economici, anche di settore. 5. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto, ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche, in presenza di spese indicate nella tabella A, l'ammontare risultante dalle informazioni presenti in Anagrafe tributaria si considera prevalente rispetto a quello calcolato induttivamente. 6. Ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche, resta ferma la facolta' dell'Agenzia delle entrate di utilizzare, altresi': elementi di capacita' contributiva diversi da quelli riportati nella tabella A, qualora siano disponibili dati relativi alla spesa sostenuta per l'acquisizione di servizi e di beni e per il relativo mantenimento; quota di risparmio riscontrata, formatasi nell'anno e non utilizzata per consumi ed investimenti.