IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto il decreto  legislativo  22  giugno  2007,  n.  109,  recante
«Misure per prevenire, contrastare e reprimere il  finanziamento  del
terrorismo internazionale e l'attivita' dei Paesi che  minacciano  la
pace e la sicurezza internazionale,  in  attuazione  della  direttiva
2005/60/CE»; 
  Visto il decreto legislativo 21  novembre  2007,  n.  231,  recante
«Attuazione della direttiva  2005/60/CE  concernente  la  prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei
proventi di attivita' criminose e  di  finanziamento  del  terrorismo
nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di  esecuzione»
e successive modifiche e integrazioni e, in particolare: 
    l'art. 10, comma 2, lettera g), che  prevede  fra  i  destinatari
degli obblighi di segnalazione  di  operazioni  sospette  gli  uffici
della pubblica amministrazione; 
    l'art. 41, comma  2,  lettera  c),  che,  al  fine  di  agevolare
l'individuazione delle operazioni sospette, dispone che, su  proposta
dell'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia, sono emanati  e
periodicamente aggiornati, con  decreto  del  Ministro  dell'interno,
indicatori di anomalia per i soggetti indicati nell'art. 10, comma 2,
lettere e) e g), e nell'art. 14 dello stesso decreto; 
    l'art. 41, comma 3, che dispone che gli indicatori  di  anomalia,
elaborati ai sensi del comma 2, sono  sottoposti,  prima  della  loro
emanazione, al Comitato di sicurezza finanziaria per  assicurarne  il
coordinamento; 
    l'art. 66, comma 4, che stabilisce che la definizione di pubblica
amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, lettera r), e' modificata
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  di  concerto
con il Ministro per  le  riforme  e  le  innovazioni  nella  pubblica
amministrazione; 
  Tenuto conto del decreto del Ministro dell'interno del 17  febbraio
2011  e  successive  modificazioni,  recante   determinazione   degli
indicatori di anomalia al fine di  agevolare  l'individuazione  delle
operazioni sospette di riciclaggio da parte di  talune  categorie  di
operatori non finanziari; 
  Visto il provvedimento dell'Unita' di informazione finanziaria  per
l'Italia del  4  maggio  2011,  recante  istruzioni  sui  dati  e  le
informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette; 
  Visto l'art. 1, comma 7, della  legge  6  novembre  2012,  n.  190,
recante disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della
corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione; 
  Considerato  che  il  Comitato  di  sicurezza  finanziaria  si   e'
pronunciato favorevolmente nella riunione del 15 luglio 2015; 
  Su proposta dell'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Nel presente decreto e nel relativo allegato si intendono per: 
    a) «codice appalti»: il decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.
163, e successive modifiche e integrazioni; 
    b) «decreto antiriciclaggio»: il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231,
e successive modifiche e integrazioni; 
    c) «finanziamento del terrorismo»: in conformita' con  l'art.  1,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n.  109,
«qualsiasi attivita' diretta, con  qualsiasi  mezzo,  alla  raccolta,
alla provvista, all'intermediazione, al  deposito,  alla  custodia  o
all'erogazione di fondi o di risorse economiche,  in  qualunque  modo
realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte,  utilizzati  al
fine di compiere uno o piu' delitti con finalita' di terrorismo o  in
ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o piu' delitti  con
finalita'  di  terrorismo  previsti  dal  codice   penale,   e   cio'
indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e  delle  risorse
economiche per la commissione dei delitti anzidetti»; 
    d) «Paesi o territori a rischio»:  i  Paesi  o  i  territori  non
annoverati in quelli a regime antiriciclaggio equivalente di  cui  al
relativo decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze  e,  in
ogni caso, quelli indicati da organismi internazionali competenti (ad
es.  GAFI,  OCSE)  come  esposti  a  rischio  di  riciclaggio  o   di
finanziamento del terrorismo ovvero non cooperativi nello scambio  di
informazioni anche in materia fiscale; 
    e) «persone politicamente esposte»: in conformita' con l'art.  1,
comma 2, lettera o), del decreto legislativo  21  novembre  2007,  n.
231, le persone fisiche residenti in  altri  Stati  comunitari  o  in
Stati extracomunitari,  che  occupano  o  hanno  occupato  importanti
cariche pubbliche, nonche' i loro familiari diretti o  coloro  con  i
quali  tali  persone  intrattengono  notoriamente   stretti   legami,
individuati sulla base dei criteri di cui  all'allegato  tecnico  del
decreto antiriciclaggio; 
    f) «riciclaggio»: in conformita'  con  l'art.  2,  comma  1,  del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, «le seguenti azioni, se
commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio: 
      la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a
conoscenza che essi provengono da un'attivita'  criminosa  o  da  una
partecipazione  a  tale  attivita',  allo  scopo   di   occultare   o
dissimulare  l'origine  illecita  dei  beni  medesimi  o  di  aiutare
chiunque sia coinvolto in tale attivita' a sottrarsi alle conseguenze
giuridiche delle proprie azioni; 
      l'occultamento  o  la  dissimulazione   della   reale   natura,
provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprieta' dei beni
o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che  tali
beni provengono da un'attivita' criminosa o da una  partecipazione  a
tale attivita'; 
      l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni  essendo  a
conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono
da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale attivita'; 
      la  partecipazione  ad  uno  degli  atti  di  cui  agli  alinea
precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo  di
perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare  qualcuno  a
commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione»; 
    g) «UIF»: in conformita' con l'art. 1, comma 2, lettera  z),  del
decreto  legislativo  21  novembre  2007,   n.   231,   l'Unita'   di
informazione finanziaria per l'Italia, cioe' la  struttura  nazionale
incaricata di ricevere dai  soggetti  obbligati,  di  richiedere,  ai
medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorita' competenti  le
informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento
del terrorismo; 
    h) «uffici della pubblica amministrazione»:  in  conformita'  con
l'art. 1, comma 2, lettera r), del decreto  legislativo  21  novembre
2007, n. 231 «tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli
istituti  e  le  scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  le  istituzioni
educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato a  ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita'  montane  e
loro  consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni  universitarie,  le
amministrazioni,  le  aziende  e  gli  enti  del  servizio  sanitario
nazionale e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio  1999,
n. 300, e successive modificazioni», nonche' le citta'  metropolitane
di cui all'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.