IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'art.  12,
che prevede la determinazione dei criteri e delle  modalita'  per  la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari; 
  Vista la legge 23 dicembre 1998,  n.  448,  concernente  misure  di
finanza  pubblica  per  la  stabilizzazione  e  lo  sviluppo,  ed  in
particolare  l'art.  45,  comma  3  e  successive  modificazioni   ed
integrazioni; 
  Visto il «Codice di autoregolamentazione in materia di  televendite
e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia
ed assimilabili, di servizi relativi  ai  pronostici  concernenti  il
gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip,
lotterie e giochi similari» approvato dalla Commissione per l'assetto
del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002  e  sottoscritto  dalle
emittenti e dalle associazioni firmatarie il 4 giugno 2002; 
  Visto il «Codice di autoregolamentazione  Tv  e  minori»  approvato
dalla Commissione per l'assetto  del  sistema  radiotelevisivo  il  5
novembre 2002 e sottoscritto dalle  emittenti  e  dalle  associazioni
firmatarie il 29 novembre 2002; 
  Visto il decreto legislativo 1° agosto  2003,  n.  259  recante  il
«Codice delle Comunicazioni elettroniche» e successive  modificazioni
ed integrazioni; 
  Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292,  concernente
«Regolamento recante nuove norme per la  concessione  alle  emittenti
televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, comma 3,  della
legge 23 dicembre 1998, n. 448»; 
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante  Testo
Unico  della  Radiotelevisione,  cosi'  come  modificato  dal decreto
legislativo n. 44 del 15 marzo 2010; 
  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 21 gennaio  2008,
n. 36,  ed,  in  particolare,  l'art.  4,  comma  4,  riguardante  il
recepimento del «Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di
commento degli avvenimenti sportivi»; 
  Visto il decreto-legge  8  aprile  2008,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101  ed  in  particolare
l'art. 8-novies, comma 5 il quale dispone che, al fine di  rispettare
il termine del 2012 e di dare attuazione  al  piano  di  assegnazione
delle frequenze, con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,
di natura non regolamentare, d'intesa con l'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni, sia definito  un  calendario  per  il  passaggio
definitivo  alla  trasmissione  televisiva  digitale  terrestre   con
l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle  rispettive
scadenze; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 settembre
2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21  ottobre  2011
recante  «Modifiche  al  calendario  nazionale   per   il   passaggio
definitivo  alla  trasmissione  televisiva  digitale  terrestre   con
relativo allegato 2»; 
  Vista  la   delibera   dell'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
comunicazioni n. 353 del 23 giugno 2011  recante  «Nuovo  regolamento
relativo  alla  radiodiffusione  televisiva  terrestre   in   tecnica
digitale» ed in particolare il capo 2 e seguenti; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013, concernente «Regolamento di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico; 
  Visto l'art. 31  del decreto-legge  n.  69/2013,  convertito  nella
legge n. 98/2013, concernente «Semplificazioni in materia  di  DURC»,
che impone alle amministrazioni la verifica del DURC al momento della
erogazione; 
  Visto il decreto interministeriale 30 gennaio 2015 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  125  del  1°  giugno
2015 del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e il  Ministro  per  la
semplificazione   e   la   pubblica    Amministrazione    concernente
«Semplificazione  in  materia  di  documento  unico  di   regolarita'
contributiva (DURC)» nel quale vengono specificate le finalita' e  le
modalita' di richiesta del DURC; 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  30
maggio 2014, recante «Delega di attribuzioni  al  Sottosegretario  di
Stato  On.  le  Antonello  Giacomelli»,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 15 luglio 2014; 
  Visto il bando contributi alle TV locali  relativo  all'anno  2014,
adottato il 7 agosto 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 221 del 23 settembre 2014; 
  Considerata l'opportunita', nelle more della  emanazione  di  norme
modificative del Regolamento di cui  al  citato  decreto  5  novembre
2004,  n.  292,  di  confermare  la   facolta'   ai   soggetti   gia'
concessionari o autorizzati ed  oggi  operanti  in  tecnica  digitale
nella  veste  di  fornitore  di  servizi  di  media  audiovisivi,  di
presentare domanda di ammissione ai benefici di cui  all'art.  1  del
citato decreto. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                     Presentazione della domanda 
 
  1. La domanda per ottenere i benefici previsti dall'art. 1  decreto
ministeriale 5  novembre  2004,  n.  292,  concernente:  «Regolamento
recante nuove norme per  la  concessione  alle  emittenti  televisive
locali dei benefici previsti dall'art. 45, della  legge  23  dicembre
1998, n. 448 e  successive  modifiche  e  integrazioni»,  di  seguito
denominato «regolamento», puo' essere presentata,  per  l'anno  2015,
dai titolari di autorizzazione per  fornitore  di  servizi  di  media
audiovisivi in  ambito  locale  ai  sensi  della  delibera  Agcom  n.
353/11/Cons, gia' concessionari o autorizzati in tecnica analogica  o
legittimamente subentrati, per un marchio diffuso fino alla  completa
digitalizzazione  della  regione  di   appartenenza   in   tecnologia
analogica, ammessi  o  che  abbiano  ottenuto  il  parere  favorevole
all'ammissione delle provvidenze all'Editoria,  di  cui  all'art.  1,
comma 2 del citato regolamento. 
  2. I soggetti titolari di piu' di una autorizzazione per  fornitore
di servizi di media audiovisivi possono presentare domanda  solo  per
il/i marchio/i precedentemente esercito/i in tecnica analogica. 
  3. La domanda  deve  essere  inviata,  in  duplice  copia,  di  cui
l'originale debitamente documentato, a mezzo raccomandata o via  fax,
entro e non oltre trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al
comitato  regionale  per  le  comunicazioni  ovvero,  se  non  ancora
costituito, al comitato  regionale  per  i  servizi  radiotelevisivi,
competente  per  territorio.  La  data  apposta  sulla   raccomandata
dall'ufficio  postale  accettante   fa   fede   della   tempestivita'
dell'invio. Ciascun soggetto puo' presentare la domanda: 
      a) per la  regione  o  la  provincia  autonoma  nella  quale e'
ubicata la sede operativa principale di messa  in  onda  del  segnale
televisivo; 
      b) per le ulteriori regioni o  province  autonome  nelle  quali
l'emittente raggiunga, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del regolamento,
una popolazione  non  inferiore  al  settanta  per  cento  di  quella
residente  nel  territorio  della  regione   o   provincia   autonoma
irradiata. In questo caso il soggetto deve dichiarare, ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445  il
mux di diffusione degli/dell'operatore/i  di  rete  che  diffonde  il
programma, i capoluoghi di provincia, le province, i  comuni  serviti
all'interno del bacino  televisivo,  specificando,  altresi',  se  la
copertura e' totale o parziale e, in quest'ultimo caso le  aree,  del
capoluogo di provincia, della provincia o del comune, servite. 
  In entrambi i casi di cui alle citate lettere a)  e  b),  l'impresa
qualora non sia a carattere comunitario, deve necessariamente  avere,
pena il non inserimento nella graduatoria, una quota di  fatturato  e
per la sola lettera b) almeno un dipendente. 
  4. La domanda deve contenere a pena  di  esclusione,  dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi  del  citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, relativa a: 
    a) indicazione degli elementi atti  ad  individuare  il  soggetto
richiedente, ed in  particolare  gli  estremi  del  provvedimento  di
autorizzazione per fornitore  di  servizi  di  media  audiovisivi  in
ambito locale rilasciato dal Ministero, ai sensi della delibera Agcom
n. 353/11/Cons, per il marchio  gia'  precedentemente  diffuso,  fino
alla completa  digitalizzazione  della  regione  di  appartenenza  in
tecnologia analogica in virtu' di concessione o autorizzazione; 
    b) dichiarazione che l'impresa ha assolto a  tutti  gli  obblighi
contabili relativi al pagamento del canone  di  concessione  per  gli
anni pregressi e contributi ai sensi dell'art 21 della delibera Agcom
n. 353/11/Cons; 
    c)  il  numero  di  codice  fiscale  e  di  partita  I.V.A.   del
richiedente; 
    d) la dichiarazione di aver presentato domanda di ammissione  per
l'anno 2013 alle provvidenze di cui all'art. 7 del  decreto-legge  27
agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  27
ottobre 1993, n. 422. 
  L'adozione del provvedimento formale di ammissione,  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre  1996,  n.  680,
ovvero l'adozione del parere favorevole all'ammissione da parte della
commissione  per  le  provvidenze  alle  imprese  di  radiodiffusione
televisiva di cui all'art. 4 del suindicato  decreto  del  Presidente
della Repubblica, come sostituito dal decreto  del  Presidente  della
Repubblica  3  luglio  1997,  n.  269  costituisce,  in  ogni   caso,
condizione per l'erogazione totale del contributo; 
    e) la dichiarazione di adesione al: 
      1) codice di autoregolamentazione in materia di  televendite  e
spot di televendita di beni e servizi di astrologia,  di  cartomanzia
ed assimilabili, di servizi relativi  ai  pronostici  concernenti  il
gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip,
lotterie e giochi similari, approvato dalla Commissione per l'assetto
del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002  e  sottoscritto  dalle
emittenti e dalle associazioni firmatarie il 4 giugno 2002; 
      2) codice di autoregolamentazione sulla tutela  dei  minori  in
Tv,  approvato  dalla   Commissione   per   l'assetto   del   sistema
radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle  emittenti  e
dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002; 
      3)  codice  di  autoregolamentazione  delle   trasmissioni   di
commento degli avvenimenti sportivi, di cui al decreto  del  Ministro
delle comunicazioni 21 gennaio 2008, n. 36; 
  5. Nella domanda deve essere indicato  il  possesso  dei  requisiti
previsti  dall'art.  4  del   regolamento,   comprovati   da   idonea
documentazione resa anche ai sensi del citato decreto del  Presidente
della Repubblica n. 445 del 2000. 
  In particolare, deve essere indicato: 
    a) la media dei fatturati realizzati nel triennio  2012  -  2014,
intendendosi per fatturato quanto  previsto  dall'art.  1,  comma  4,
ultimo periodo del regolamento. Nel caso in cui venga  presentata  la
domanda per piu' regioni o province autonome, deve essere indicata la
quota  parte  della  media  dei  fatturati  riferibile  all'esercizio
all'attivita' televisiva in ciascuna regione  o  provincia  autonoma;
qualora tale indicazione non fosse  possibile  poiche'  il  fatturato
viene realizzato indistintamente sull'intero territorio  servito,  la
media dei fatturati dovra' essere suddivisa tra le regioni o province
oggetto di domanda per l'ottenimento del contributo in rapporto  alla
popolazione servita in tali regioni o province autonome; 
    b) il personale con rapporto di lavoro dipendente  con  carattere
di  subordinazione,  applicato  nell'anno  2014  esclusivamente  allo
svolgimento dell'attivita' televisiva  per  il  quale  si  chiede  il
contributo, suddiviso  secondo  le  tipologie  contrattuali  previste
dall'art. 4, comma 1, lett. b) del regolamento; nel caso  in  cui  si
presenti la domanda per piu' regioni o province autonome deve  essere
indicata la quota  parte  del  personale  dipendente  applicato  allo
svolgimento dell'attivita' televisiva in ciascuna regione o provincia
autonoma; 
  I punteggi da attribuire a  ciascuno  dei  requisiti  ci  cui  alle
citate lettere a) e b) sono indicati  nella  tabella  A  allegata  al
regolamento. 
  6. La domanda deve, altresi', contenere: 
    a) la dichiarazione resa, ai sensi del richiamato DPR n. 445  del
2000  di  essere  in  regola  con  il   versamento   dei   contributi
previdenziali per il numero dei dipendenti dichiarati  alla  data  di
presentazione della domanda; 
    b) la  dichiarazione  di  non  essere  assoggettata  a  procedura
concorsuale fallimentare,  ove  non  sia  intervenuta  autorizzazione
all'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 2, comma  1,  lett.  b),
del regolamento; 
    c) la  dichiarazione  di  non  essersi  impegnata  a  trasmettere
televendite per oltre l'80% della propria  programmazione,  ai  sensi
dell'art. 2, comma 1, lett. d), del regolamento; 
    d) l'indicazione della Banca nonche' delle  coordinate  bancarie,
comprensive dei codici Abi, Cab  ed  Iban,  intestati  alla  societa'
titolare del marchio/palinsesto diffuso, a cui effettuare il bonifico
relativo al pagamento del contributo. 
  7. La domanda presentata dai soggetti che gestiscono  piu'  di  una
attivita', anche non televisiva, deve recare la dichiarazione di aver
instaurato il regime di separazione contabile; nel  caso  in  cui  il
richiedente presenti per la  prima  volta  domanda  per  ottenere  il
contributo di cui all'art. 1 deve essere allegato  alla  domanda  uno
schema di bilancio predisposto ai sensi dell'art. 3  del  regolamento
con l'impegno ad instaurare entro l'esercizio in corso un  regime  di
separazione contabile. 
  8. Ai fini della ripartizione tra le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano dell'ammontare annuo dello stanziamento  previsto
dall'art. 45, comma 3, della  legge  23  dicembre  1998,  n.  448,  e
successive modificazioni, il comitato regionale per le  comunicazioni
e,  ove  non  costituito,  il  comitato  regionale  per   i   servizi
radiotelevisivi,  deve  trasmettere  al  Ministero   dello   sviluppo
economico  -  Direzione  generale  per  i  servizi  di  comunicazione
elettronica, di radiodiffusione e postali- non oltre quindici  giorni
dalla  scadenza  del  termine   per   l'invio   delle   domande   per
l'ottenimento  del  contributo,  la  seconda  copia   della   domanda
presentata da ciascun richiedente.