(Allegato-art. 1)
                                                             Allegato 
 
Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati
       personali effettuato a fini di informazione commerciale 
 
                              PREAMBOLO 
 
    I sotto  indicati  soggetti  privati  sottoscrivono  il  presente
Codice deontologico, adottato sulla base di quanto previsto dall'art.
118 del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  e  successive
modificazioni ed  integrazioni,  recante  il  Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali (di seguito denominato "Codice"), sulla
base delle seguenti premesse: 
    1) i soggetti operanti nel settore  relativo  alle  attivita'  di
informazione commerciale si impegnano al rispetto dei diritti,  delle
liberta' fondamentali e della dignita' delle persone interessate,  in
particolare del diritto  alla  protezione  dei  dati  personali,  del
diritto alla riservatezza e del diritto all'identita' personale; 
    2) nel presente Codice deontologico sono individuate le  adeguate
garanzie e modalita' di trattamento dei dati personali a  tutela  dei
diritti degli interessati  da  porre  in  essere  nel  perseguire  le
finalita' di informazione commerciale per garantire, da un  lato,  la
certezza e la trasparenza nei rapporti commerciali nonche' l'adeguata
conoscenza  e  circolazione   delle   informazioni   commerciali   ed
economiche  e,  dall'altro  lato,   la   qualita',   la   pertinenza,
l'esattezza e l'aggiornamento dei dati personali trattati; 
    3) le disposizioni del presente Codice deontologico si  applicano
alle  sole  informazioni  commerciali  riferite  a  persone   fisiche
(rientranti nel concetto di interessato di cui all'art. 4,  comma  1,
lettera i), del Codice) ed, in particolare, al trattamento  dei  dati
personali provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque o pubblicamente accessibili da chiunque (c.d.
fonti pubbliche), nonche' al trattamento avente  ad  oggetto  i  dati
personali forniti  direttamente  dagli  interessati,  effettuato  dai
soggetti che prestano a terzi servizi, per finalita' di  informazione
commerciale, nel  rispetto  dei  limiti  e  delle  modalita'  che  le
normative vigenti stabiliscono per la conoscibilita', utilizzabilita'
e pubblicita' di tali dati; e' escluso  dall'ambito  di  applicazione
del presente Codice deontologico il trattamento avente ad  oggetto  i
dati   personali   raccolti   presso   soggetti    privati    diversi
dall'interessato, che  rimane  disciplinato  dalle  disposizioni  del
Codice oltre che da eventuali provvedimenti  specifici  adottati  dal
Garante, al fine di  disciplinare  compiutamente  questo  particolare
tipo di trattamento; 
    4) non rientra nell'ambito di applicazione  del  presente  Codice
deontologico il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito
di sistemi informativi creditizi (c.d. SIC). Per  il  trattamento  di
tali dati, resta fermo, pertanto, quanto previsto dal relativo Codice
deontologico (v. Allegato 5 al Codice); 
    5) sono destinatari del  presente  Codice  deontologico  tutti  i
soggetti che prestano a terzi servizi di informazione commerciale, ai
sensi dell'art. 134 del R.D. n. 773/1931, e successive  modificazioni
ed integrazioni, recante il  Testo  Unico  delle  Leggi  di  Pubblica
Sicurezza  (di  seguito  indicato  come  "T.U.L.P.S.")   e   relativi
Regolamenti di attuazione. 
 
                               Art. 1. 
 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini del presente  Codice  deontologico,  si  applicano  le
definizioni previste dall'art. 4 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196. 
    2. Ai medesimi fini, si intende per: 
    a)  "informazione  commerciale":  il  dato  relativo  ad  aspetti
patrimoniali,  economici,  finanziari,   creditizi,   industriali   e
produttivi di un soggetto; 
    b)   "attivita'   di   informazione   commerciale":   l'attivita'
consistente nella fornitura di servizi informativi e/o valutativi che
comportano la ricerca, la raccolta, l'elaborazione, l'analisi,  anche
mediante  stime  e  giudizi,  e  la  comunicazione  di   informazioni
commerciali; 
    c) "finalita'  di  informazione  commerciale":  la  finalita'  di
fornire  informazioni  ai  committenti  sulla  situazione  economica,
finanziaria e  patrimoniale  delle  persone  fisiche,  nonche'  sulla
solidita', solvibilita' ed affidabilita' delle predette, in relazione
ad  esigenze  connesse  all'instaurazione  e  gestione  di   rapporti
commerciali, anche precontrattuali, di natura economica e finanziaria
e alla tutela dei relativi diritti da parte dei committenti; 
    d)  "servizio   di   informazione   commerciale":   il   servizio
concernente l'esecuzione, per conto dei committenti, di operazioni di
raccolta, analisi, valutazione, elaborazione  e  comunicazione  delle
informazioni provenienti da fonti pubbliche, da fonti pubblicamente e
generalmente  accessibili  da  chiunque  o   acquisite   direttamente
dall'interessato, tali da fornire un valore di conoscenza  aggiuntiva
ai terzi; 
    e) "committente": il soggetto privato o pubblico che richiede  al
fornitore il servizio di informazione commerciale; 
    f) "fornitore": il soggetto privato che fornisce  al  committente
il servizio di informazione commerciale; 
    g) "soggetto censito": il soggetto cui si riferiscono il servizio
di informazione commerciale o il rapporto informativo  richiesti  dal
committente; 
    h) "rapporto informativo": il documento cartaceo  od  elettronico
(dossier o report) che, ove  richiesto,  puo'  essere  elaborato  dal
fornitore per il  committente  e  che  contiene  la  rappresentazione
complessiva, anche in forma unitaria, aggregata  o  sintetica,  delle
informazioni commerciali raccolte in relazione al soggetto censito; 
    i) "elaborazione di  informazioni  valutative":  attivita'  volta
alla  formulazione  di  un  giudizio,  espresso  anche   in   termini
predittivi o probabilistici ed in forma di  indicatori  alfanumerici,
codici o simboli, sulla solidita', solvibilita' ed affidabilita'  del
soggetto censito, risultante da un processo statistico  o,  comunque,
da  un  modello  prestabilito,   automatizzato   e   impersonale   di
elaborazione delle informazioni, oppure emesso sulla base di  analisi
e valutazioni effettuate da esperti analisti, anche sulla base di una
classificazione in categorie o classi predefinite.