IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI 
 
  Visto l'art. 20-bis del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
concernente  l'informatizzazione  delle  attivita'  di  controllo   e
giurisdizionali della Corte dei conti; 
  Vista la Sezione VI del medesimo decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.
179, in materia di «Giustizia digitale»; 
  Visto  l'art.  43  del  decreto-legge  24  giugno  2014,   n.   90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
concernente disposizioni in tema di  informatizzazione  del  processo
contabile; 
  Visti gli articoli 19 e 20-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132; 
  Visto il decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei  conti,  approvato
con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; 
  Visto il Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla  Corte
dei conti, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038; 
  Visto il decreto-legge 15 novembre 1993, n.  453,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  gennaio  1994,   n.   19,   recante
«Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
conti»; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n.  20,  recante  «Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio  2001,
n. 123, recante «Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti
informatici  e  telematici  nel   processo   civile,   nel   processo
amministrativo e nel processo dinanzi  alle  sezioni  giurisdizionali
della Corte dei conti»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio  2005,
n. 68, recante «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della
posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27  della  legge  16
gennaio 2003, n. 3»; 
  Visti  gli  articoli  16,  comma  10,  e  16-bis,  comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,  n.  2,  concernenti  gli
elenchi degli indirizzi di posta elettronica certificata; 
  Vista la legge  21  gennaio  1994,  n.  53,  recante  «Facolta'  di
notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli
avvocati e procuratori legali»; 
  Vista la legge 20 novembre 1982, n. 890, recante «Notificazioni  di
atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse  con  la
notificazione di atti giudiziari»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
  Visto il Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli
uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali  e
di supporto alle attribuzioni della Corte dei  conti,  approvato  con
deliberazione delle Sezioni riunite n. 1 del 25 gennaio  del  2010  e
adottato dal Consiglio di Presidenza  nella  seduta  del  27  gennaio
2010; 
  Sentite le Sezioni Riunite  in  sede  consultiva  della  Corte  dei
conti, che si sono espresse nell'adunanza del 12 settembre 2014; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1.  Il  presente  decreto  stabilisce  prime  regole  tecniche   ed
operative in materia di utilizzo della posta elettronica  certificata
nell'ambito dei giudizi dinanzi alla Corte dei conti, ivi incluse  le
comunicazioni e notificazioni e il deposito di atti o documenti. 
  2. Per quanto non previsto dal presente decreto  restano  ferme  le
disposizioni sul processo civile e  quelle  della  legge  21  gennaio
1994, n. 53, in quanto siano applicabili e non siano modificate dalle
disposizioni speciali sui giudizi dinanzi alla Corte dei conti. 
  3. E' fatta salva la  disciplina  delle  comunicazioni  tra  uffici
delle pubbliche  amministrazioni  mediante  sistemi  di  cooperazione
applicativa di cui al capo VIII del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82.