IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI Visto l'art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, concernente l'informatizzazione delle attivita' di controllo e giurisdizionali della Corte dei conti; Vista la Sezione VI del medesimo decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di «Giustizia digitale»; Visto l'art. 43 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, concernente disposizioni in tema di informatizzazione del processo contabile; Visti gli articoli 19 e 20-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; Visto il Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038; Visto il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, recante «Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, recante «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3»; Visti gli articoli 16, comma 10, e 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, concernenti gli elenchi degli indirizzi di posta elettronica certificata; Vista la legge 21 gennaio 1994, n. 53, recante «Facolta' di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali»; Vista la legge 20 novembre 1982, n. 890, recante «Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni riunite n. 1 del 25 gennaio del 2010 e adottato dal Consiglio di Presidenza nella seduta del 27 gennaio 2010; Sentite le Sezioni Riunite in sede consultiva della Corte dei conti, che si sono espresse nell'adunanza del 12 settembre 2014; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce prime regole tecniche ed operative in materia di utilizzo della posta elettronica certificata nell'ambito dei giudizi dinanzi alla Corte dei conti, ivi incluse le comunicazioni e notificazioni e il deposito di atti o documenti. 2. Per quanto non previsto dal presente decreto restano ferme le disposizioni sul processo civile e quelle della legge 21 gennaio 1994, n. 53, in quanto siano applicabili e non siano modificate dalle disposizioni speciali sui giudizi dinanzi alla Corte dei conti. 3. E' fatta salva la disciplina delle comunicazioni tra uffici delle pubbliche amministrazioni mediante sistemi di cooperazione applicativa di cui al capo VIII del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.