IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004, n.  245,  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a  norma  del  comma
13, dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  «Visti
semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha
costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia
italiana del farmaco; 
  Vista la legge  23  dicembre  1996,  n.  648,  di  conversione  del
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle  misure  per  il
contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione  del  tetto
di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  300
del 23 dicembre 1996; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica  del  farmaco  (CUF)
datato 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del
19 settembre 2000 con errata-corrige su Gazzetta Ufficiale n. 232 del
4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei  medicinali
innovativi la cui commercializzazione e' autorizzata in  altri  Stati
ma  non  sul  territorio  nazionale,  dei   medicinali   non   ancora
autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei  medicinali
da impiegare  per  una  indicazione  terapeutica  diversa  da  quella
autorizzata, da erogarsi  a  totale  carico  del  Servizio  sanitario
nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi
dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge  21  ottobre  1996,  n.  536,
convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
  Visto  ancora  il  provvedimento  CUF  datato   31   gennaio   2001
concernente il  monitoraggio  clinico  dei  medicinali  inseriti  nel
succitato elenco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  70  del  24
marzo 2001; 
  Considerato  l'impegno  della  ditta  alla  fornitura  gratuita  di
cobimetinib   fino   all'autorizzazione   in   Italia   dell'uso   in
associazione con vemurafenib; 
  Ritenuto opportuno consentire a soggetti adulti affetti da melanoma
inoperabile o  metastatico  positivo  alla  mutazione  BRAF  V600  la
prescrizione di vemurafenib in associazione al cobimetinib  a  totale
carico  del  Servizio  sanitario  nazionale  esclusivamente  per   il
vemurafenib; 
  Ritenuto necessario dettare le condizioni  alle  quali  vemurafenib
viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento  datato  20
luglio 2000, concernente l'istituzione dell'elenco stesso; 
  Tenuto conto  del  parere  espresso  dalla  Commissione  consultiva
tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella riunione del 16-18 febbraio
2015 - stralcio verbale n. 34; 
  Ritenuto  pertanto  di   includere   il   medicinale   «vemurafenib
(Zelboraf)» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico  del
Servizio sanitario  nazionale  istituito  ai  sensi  della  legge  23
dicembre 1996,  n.  648,  per  l'indicazione  terapeutica  citata  in
premessa; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Il  medicinale  «vemurafenib  (Zelboraf)»  e'  inserito,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge  21  ottobre  1996,  n.  536,
convertito  dalla  legge  23  dicembre  1996,  n.  648,   nell'elenco
istituito col  provvedimento  della  Commissione  unica  del  farmaco
citato in premessa.