LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
 
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58  e  successive
modificazioni; 
  Vista la delibera  del  14  maggio  1999,  n.  11971  e  successive
modificazioni,  con  la  quale  e'  stato  adottato  il   regolamento
concernente la disciplina degli emittenti in attuazione  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
  Viste le previsioni contenute  negli  articoli  1,  7  e  8,  della
direttiva 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  16
aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE  e  i
regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n.  1095/2010
per quanto riguarda i  poteri  dell'Autorita'  europea  di  vigilanza
(Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni  aziendali  e
professionali)  e  dell'Autorita'  europea  di  vigilanza  (Autorita'
europea degli strumenti finanziari e dei mercati); 
  Ritenuto   necessario   modificare   le   disposizioni    contenute
nell'articolo 6 del regolamento adottato con la citata  delibera  del
14 maggio 1999, n. 11971, al fine di conformarle all'articolo 5 della
direttiva  2003/71/CE,  come  modificata   dalla   citata   direttiva
2014/51/UE; 
  Ritenuto non necessario  sottoporre  a  pubblica  consultazione  le
modifiche alle disposizioni contenute nell'articolo 6 del regolamento
adottato con la citata delibera del 14 maggio 1999,  n.11971,  tenuto
conto del carattere vincolato e non discrezionale di tali modifiche, 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modifiche al regolamento concernente la  disciplina  degli  emittenti
adottato con delibera del 14  maggio  1999,  n.  11971  e  successive
                            modificazioni 
 
  All'articolo  6  del  regolamento   di   attuazione   del   decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente le disciplina  degli
emittenti, approvato con delibera del 14  maggio  1999,  n.  11971  e
successive modificazioni, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  "3. Se le condizioni definitive dell'offerta non sono  incluse  nel
prospetto di base ne' in un supplemento, esse, unitamente  alla  nota
di  sintesi  relativa  alla  specifica  emissione,   sono   messe   a
disposizione degli  investitori,  nel  rispetto  di  quanto  indicato
dall'articolo 33 del Regolamento n. 809/2004/CE e  depositate  presso
la Consob. Quando la Consob e'  l'autorita'  dello  Stato  Membro  di
origine, essa comunica tali condizioni definitive,  ove  applicabile,
alle autorita' competenti degli Stati membri  ospitanti,  non  appena
possibile,  e,  se  possibile,  prima  dell'inizio  dell'offerta,  in
occasione di ciascuna offerta al pubblico. Le  condizioni  definitive
sono altresi'  comunicate  dalla  Consob  all'AESFEM.  Le  condizioni
definitive includono solo informazioni riferite alla nota informativa
sugli strumenti finanziari e non sono  utilizzate  per  integrare  il
prospetto di base. In ogni caso  il  prospetto  di  base  contiene  i
criteri e/o le condizioni  in  base  ai  quali  il  prezzo  d'offerta
definitivo e la quantita' dei titoli che verranno offerti al pubblico
saranno determinati. Nel caso del prezzo, in alternativa ai criteri e
alle condizioni, puo' essere indicato anche il prezzo massimo.".