IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, di riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche; Vista la comunicazione della Commissione europea relativa agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive (2013/C332/01) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 15 novembre 2013; Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 8 febbraio 2013, adottato ai sensi dell'art. 10 del citato decreto legislativo, recante modalita' tecniche di erogazione e monitoraggio dei contributi percentuali sugli incassi realizzati in sala dalle opere cinematografiche; Ravvisata la necessita' di sostituire il predetto decreto ministeriale con un nuovo decreto, al fine di ridefinire in modo complessivo, sia sotto il profilo della forma che del contenuto, le predette modalita' tecniche, con l'obiettivo di migliorare in modo rilevante il funzionamento, l'efficacia e la trasparenza delle stesse; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 30 luglio 2015; Decreta: Art. 1 Oggetto e finalita' dei contributi 1. Ai fini del presente decreto: a) per «film» si intende, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, (d'ora in avanti: decreto legislativo), lo spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto narrativo o documentaristico, purche' opera dell'ingegno, ai sensi della disciplina del diritto d'autore, destinato al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione; b) per «lungometraggio» si intende il film di durata pari o superiore a 75 minuti; c) per «cortometraggio» si intende il film di durata inferiore a 75 minuti, ad esclusione di quelli con finalita' esclusivamente pubblicitarie; d) per «lungometraggio di produzione nazionale» si intende il lungometraggio riconosciuto di nazionalita' italiana ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo, che non abbia chiesto o ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale di cui all'art. 7 del decreto legislativo medesimo; e) per «lungometraggio di interesse culturale» si intende il lungometraggio riconosciuto di nazionalita' italiana che abbia ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale di cui all'art. 7 del decreto legislativo; f) per «cortometraggio di interesse culturale» si intende il cortometraggio riconosciuto di nazionalita' italiana che abbia ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale di cui all'art. 7 del decreto legislativo; g) per «film di animazione» si intende il lungometraggio o cortometraggio, riconosciuto di nazionalita' italiana, recante immagini realizzate graficamente ed animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e supporto; h) per «film realizzato in coproduzione maggioritaria italiana» si intende il lungometraggio o cortometraggio nel quale, relativamente all'assetto produttivo, la maggioranza delle quote di proprieta' del film sia detenuta dall'impresa o dalle imprese di produzione di nazionalita' italiana tenuto conto di quanto previsto negli specifici accordi bilaterali o multilaterali in materia di coproduzioni cinematografiche, ovvero, quando del caso, nella compartecipazione autorizzata ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo; i) per «film realizzato in coproduzione minoritaria italiana» si intende il lungometraggio o cortometraggio nel quale, relativamente all'assetto produttivo, la maggioranza delle quote di proprieta' del film sia detenuta dall'impresa o dalle imprese di produzione non di nazionalita' italiana e in cui le imprese di produzione di nazionalita' italiana detengano una quota non inferiore a quanto previsto negli specifici accordi bilaterali o multilaterali in materia di coproduzioni cinematografiche ovvero, quando del caso, nella compartecipazione autorizzata ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo; j) per «film indipendente», si intende il film di nazionalita' italiana in cui la quota dei diritti di proprieta', in capo ad una o piu' imprese di produzione cinematografica indipendente, come definite nella lettera l) del presente comma, sia pari ad almeno il sessanta per cento; k) per «impresa di produzione cinematografica» si intende, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo, l'impresa di produzione cinematografica che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia; ad essa e' equiparata, a condizioni di reciprocita', l'impresa con sede e nazionalita' di un altro Paese membro dell'Unione europea, che abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che ivi svolga prevalentemente la propria attivita'; l) per «impresa di produzione cinematografica indipendente» si intende l'impresa di produzione cinematografica, come definita nella lettera k) del presente comma, che eserciti l'attivita' di produzione in forma esclusiva o prevalente e che: 1) non sia controllata da o collegata a emittenti televisive; 2) per un periodo di tre anni non destini almeno il novanta per cento della propria produzione ad una sola emittente; m) per «impresa di distribuzione cinematografica indipendente» si intende l'impresa di distribuzione che non sia controllata da o collegata a emittenti televisive; n) per «costo industriale del film» si intende la somma del costo di produzione e del costo di distribuzione, intesi, rispettivamente, quale costo complessivo di realizzazione della copia campione, ossia del master del film, e quale insieme delle spese di distribuzione in Italia e delle spese di distribuzione all'estero del film; o) per «contributi percentuali» si intendono, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo, i contributi calcolati in percentuale sugli incassi realizzati in sala cinematografica da lungometraggi di produzione nazionale nonche' da lungometraggi e cortometraggi di interesse culturale e di animazione prodotti, anche in coproduzione o compartecipazione con imprese estere, da imprese di produzione cinematografica. In caso di cortometraggi di interesse culturale o di animazione, i contributi saranno calcolati in percentuale degli incassi realizzati in sala per proiezioni ad essi specificamente riservate; p) per «contributi agli autori» si intendono i contributi, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto legislativo, in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura delle opere, se cittadini italiani o dell'Unione europea fiscalmente residenti in Italia, indicati come tali nel pubblico registro per la cinematografia. 2. I contributi percentuali sono da destinare, a pena di decadenza, nell'ordine: a) alla realizzazione, eventualmente comprensiva anche della distribuzione, ovvero alla sola distribuzione, entro tre anni dalla data di certificazione di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto, di film di nazionalita' italiana che rispondano ai requisiti di eleggibilita' culturale nei termini e modalita' previste nella tabella A allegata al decreto ministeriale 7 maggio 2009 recante «Disposizioni applicative dei crediti d'imposta concessi alle imprese di produzione cinematografica», nella misura pari ad almeno il novanta per cento dell'importo dei contributi stessi; b) per la restante parte, qualora presente, alla copertura del costo industriale del film cui si riferiscono, nella misura compatibile con i limiti massimi d'intensita' d'aiuto previsti dalla normativa comunitaria in relazione alla specifica tipologia di film. 3. In caso di film realizzati in coproduzione minoritaria italiana, i contributi sugli incassi maturati devono essere destinati, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data di certificazione di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto, alla realizzazione, in coproduzione maggioritaria, di film di nazionalita' italiana aventi i requisiti di cui al comma 2, lettera a), nella misura del cento per cento dell'importo dei contributi stessi. In tale caso, i contributi percentuali diventano esigibili e possono essere erogati dalla data di approvazione definitiva della nazionalita' italiana della coproduzione maggioritaria cui i contributi sono stati destinati. 4. I contributi percentuali di cui al comma 1, lettera o), da destinare alla finalita' di cui al comma 2, lettera a), vengono erogati, a valere sul Fondo previsto nell'art. 2 e nei limiti delle risorse finanziarie presenti nel Fondo medesimo, in concomitanza con lo sviluppo e la produzione, ovvero la distribuzione, delle opere filmiche di cui al predetto comma 2, lettera a), secondo le modalita' tecniche e la tempistica stabilite in un successivo decreto del Direttore generale cinema del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, (d'ora in avanti: Amministrazione), adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e la Commissione per la cinematografia di cui all'art. 8 del decreto legislativo. I contributi percentuali di cui al comma 1, lettera o), da destinare alla finalita' di cui al comma 2, lettera b), possono essere erogati dalla data di certificazione di cui all'art. 4, comma 1; a tal fine, il soggetto istante deve allegare un piano finanziario relativo al film cui i contributi si riferiscono per la verifica, da parte della Direzione generale cinema (d'ora in avanti: Direzione generale), del rispetto dei limiti massimi di intensita' d'aiuto previsti dalla normativa comunitaria. 5. Il decreto del Direttore generale cinema di cui al comma 4: a) prevede le modalita' tecniche e la tempistica per l'erogazione dei contributi percentuali sugli incassi dovuti dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo alla data del 31 dicembre 2014, sulla base delle disposizioni specifiche vigenti a detta data, con riferimento ad un importo pari al cinquanta per cento dei contributi stessi. Il restante 50% dei contributi deve essere destinato alle finalita' di cui al comma 2, lettera a); b) tiene conto delle disposizioni di rango comunitario relative agli aiuti di Stato in favore della cinematografia, e in particolare della relativa comunicazione del 15 novembre 2013; c) puo' prevedere che il reinvestimento sia finalizzato, in tutto o in parte, alla realizzazione di una o piu' tipologie delle opere filmiche, che rispondano ai requisiti di eleggibilita' culturale di cui al decreto ministeriale 7 maggio 2009 sopra citato, definite nel presente decreto ovvero nei provvedimenti attuativi dell'art. 13 del decreto legislativo; d) puo' prevedere che il reinvestimento sia finalizzato, in tutto o in parte, alla distribuzione ed esportazione delle opere filmiche di cui alla lettera c) del presente comma, ovvero, con riguardo alla distribuzione in Italia, limitandolo a opere filmiche distribuite da imprese di distribuzione cinematografica indipendenti; e) prevede la tempistica, e i relativi obblighi, delle comunicazioni inerenti il progetto ovvero i progetti di film nei quali l'impresa beneficiaria reinveste i contributi destinati alle finalita' di cui al comma 2, lettera a). 6. Con riferimento ai lungometraggi di produzione nazionale, l'Amministrazione si riserva di trattenere la parte di contributi necessaria alla realizzazione di una copia dell'opera in formato digitale ai fini del deposito presso la Cineteca nazionale di cui all'art. 24 del decreto legislativo, salvo che l'impresa non documenti alla Direzione generale di aver effettuato per proprio conto tale adempimento. 7. E' previsto l'ulteriore contributo agli autori, se cittadini italiani o dell'Unione europea fiscalmente residenti in Italia, indicati come tali nel pubblico registro per la cinematografia. 8. I contributi percentuali sono calcolati sulla misura degli incassi, al lordo delle imposte, realizzati dal film nelle sale cinematografiche nel termine massimo di diciotto mesi decorrente dalla sua prima proiezione in pubblico, con esclusione di ogni altro provento in qualsiasi modo realizzato per l'utilizzo dell'opera. 9. I contributi sono erogati a favore di opere che abbiano realizzato, nel termine di cui al comma 8, incassi superiori a cinquantamila euro. 10. L'erogazione dei contributi di cui al presente decreto e' subordinata all'inesistenza di irregolarita' negli adempimenti del beneficiario nei confronti dell'Amministrazione in ordine a contributi ovvero finanziamenti concessi al medesimo a valere sul Fondo di cui all'art. 12 del decreto legislativo, nonche' a valere sui fondi in esso confluiti.