IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art.
39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della  salute,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza  Stato
- regioni), l'assegnazione annuale delle quote  del  Fondo  sanitario
nazionale di parte corrente alle regioni e province autonome; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  che  all'art.
115, comma 1, lettera a), dispone che il riparto delle risorse per il
finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa  intesa
della Conferenza Stato - Regioni; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007,  n.  244  (finanziaria  2008)  che
all'art. 2, comma 283, al fine di dare attuazione al  riordino  della
medicina penitenziaria - comprensivo dell'assistenza sanitaria  negli
istituti penali minorili, nei  centri  di  prima  accoglienza,  nelle
comunita' e negli ospedali  psichiatrici  giudiziari  -  prevede  che
siano definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il
Ministro  per  le   riforme   e   le   innovazioni   nella   pubblica
amministrazione,  d'intesa  con  la  Conferenza   Stato-Regioni,   le
modalita'  e  i  criteri  per  il  trasferimento   dal   Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia
minorile  del  Ministero  della  giustizia  al   Servizio   sanitario
nazionale al Servizio sanitario nazionale delle  funzioni  sanitarie,
dei  rapporti  di  lavoro,  delle   risorse   finanziarie   e   delle
attrezzature e beni strumentali, in materia di sanita' penitenziaria; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  (DPCM)
del 1° aprile 2008 (G.U. n. 126/2008) recante modalita' e criteri per
il trasferimento  al  Servizio  sanitario  nazionale  delle  funzioni
sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e  delle
attrezzature e beni strumentali in materia di sanita' penitenziaria e
in particolare l'art. 6, comma 1,  il  quale  prevede  che,  ai  fini
dell'esercizio  delle  funzioni  sanitarie  afferenti  alla  medicina
penitenziaria, le risorse finanziarie trasferite nelle disponibilita'
del Servizio sanitario nazionale sono  quantificate  complessivamente
in 157.800.000 euro per l'anno 2008, in 162.800.000 euro  per  l'anno
2009 e in 167.800.000 euro a decorrere dall'anno 2010; 
  Viste le disposizioni di cui  all'art.  1,  comma  3,  del  decreto
legislativo 19 novembre 2010, n. 252 e della legge 23 dicembre  2009,
n. 191, art. 2, comma 109, che prevedono che per le Province autonome
di Trento e Bolzano gli oneri siano a  carico  dei  rispettivi  fondi
sanitari provinciali; 
  Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita'  2014)
che all'art. 1, comma 513, modifica il comma  7  dell'art.  49  della
legge costituzionale 31 gennaio 1963,  n.  1  (Statuto  speciale  del
Friuli Venezia Giulia) elevando da 9 decimi a 9,19 decimi il  gettito
fiscale dell'imposta erariale di consumo  relativa  ai  prodotti  dei
monopoli dei tabacchi consumati nella regione stessa e consentendo in
tal modo di provvedere autonomamente al finanziamento  della  sanita'
penitenziaria, rendendo efficaci  e  completandone,  in  applicazione
dell'art. 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2010, n.  274  (norme
di attuazione dell' statuto speciale  della  Regione  Friuli  Venezia
Giulia  in  materia   di   sanita'   penitenziaria)   il   definitivo
trasferimento. Di conseguenza, a tale scopo, lo stesso art. 1,  comma
513, della legge di  stabilita'  2014,  ridetermina  il  livello  del
finanziamento  del  Servizio   sanitario   nazionale   in   riduzione
dell'importo di 2.375.977 euro annui, a decorrere dall'anno 2014; 
  Vista la propria delibera n. 52/2015 concernente il riparto tra  le
regioni  e  le  province  autonome  delle  disponibilita'  del  Fondo
sanitario nazionale relative all'anno 2014 che ha disposto, al  punto
2.2,  l'accantonamento  della  somma  di  165.424.023  euro  per   il
finanziamento della medicina penitenziaria, ai sensi del citato  art.
2, comma 283, della legge n. 244/2007; 
  Vista la nota del Ministero della salute n. 2017 del 4  marzo  2015
con la quale e' stata trasmessa la proposta del Ministro relativa  al
riparto, tra le regioni e le province autonome di Trento  e  Bolzano,
dell'importo sopra citato destinato al  finanziamento  della  sanita'
penitenziaria per l'anno 2014; 
  Vista l'intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  sancita  sulla
proposta in esame nella seduta del 22  gennaio  2015  (Rep.  Atti  n.
9/CU); 
  Considerato che, nella citata proposta del Ministro  della  salute,
il finanziamento originario complessivo,  al  lordo  della  riduzione
operata dalla legge di stabilita'  2014,  pari  a  167.800.000  euro,
viene  destinato  per  23.093.111  euro  agli  ospedali  psichiatrici
giudiziari  (OPG),  per  8.674.888  euro  ai  centri  clinici  e  per
136.032.001 euro a titolo di quota indistinta; 
  Considerato che la ripartizione  di  tale  quota  indistinta  viene
disposta secondo i seguenti criteri: 
    a) per il 65% sulla base del  peso  percentuale  complessivo  del
numero dei detenuti adulti presenti negli istituti penitenziari e del
numero di minori  in  carico  ai  servizi  della  giustizia  minorile
entrambi rilevati alla data del 31 dicembre 2013. Per quanto riguarda
i detenuti adulti viene attribuito ad essi un peso pari ad  1  mentre
per quanto riguarda i minori viene attribuito; un peso pari a  1  nel
caso di inserimento degli stessi in istituti penali minorili,  centri
di  prima  accoglienza  e  comunita'   ministeriali,   mentre   viene
attribuito un peso pari a 1/10 nel caso di inserimento  dei  medesimi
in comunita' private. Non sono  considerati  quelli  in  carico  agli
uffici di servizio sociale per i minorenni (USSM)  ai  quali  il  SSN
deve garantire specifica assistenza psicologica, data l'esiguita' del
loro numero; 
    b) per il 30% sulla base del peso percentuale  del  numero  degli
ingressi dalla liberta' dei detenuti adulti e  dei  minori,  entrambi
rilevati alla data del 31 dicembre 2013. Anche qui,  come  nel  punto
sopra, viene operata la stessa distribuzione dei pesi  nei  confronti
dei minori i quali non vengono conteggiati se in carico  agli  uffici
di servizio sociale per gli stessi motivi sopra esposti; 
    c) per il 5% sulla base del peso  percentuale  del  numero  degli
istituti penitenziari e degli istituti penali minorili, entrambi  con
capienza regolamentare inferiore ai 200 posti attivi al  31  dicembre
2013. Cio' in considerazione del fatto che per tali strutture devono,
comunque, essere sostenuti costi fissi di personale  e  di  struttura
indipendentemente dal numero di accesso dei detenuti e  tenuto  conto
dell'indicazione del CIPE formalizzata nella delibera n. 144  del  21
dicembre 2012, al fine di favorire il principio di  razionalizzazione
dei costi operativi di cui al processo di spending review; 
  Considerato che la proposta in esame prevede, ai sensi dell'art.  8
del citato DPCM del  1°  aprile  2008,  che  il  trasferimento  delle
risorse alle Regioni a statuto speciale, ad eccezione della  Sardegna
e del Friuli Venezia-Giulia, sia  subordinato  all'avvenuta  adozione
delle norme attuative secondo i rispettivi statuti e secondo le norme
di cui al medesimo DPCM; 
  Considerato altresi' che la medesima proposta, in applicazione  del
richiamato art. 2, comma 109, della legge 191/2009,  prevede  che  le
quote relative alle Province autonome di Trento e Bolzano siano  rese
indisponibili; 
  Considerato infine che nella  detta  proposta  del  Ministro  della
salute viene fatto presente che - ai sensi dell'art. 6, comma  1  del
decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 140 - le  risorse  finanziarie
di cui al citato art. 6, comma  1,  del  DPCM  1°  aprile  2008  sono
trasferite alla Regione Sardegna nella misura  e  secondo  i  criteri
definiti in sede di Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato; 
  Vista la odierna nota  n.  3561  del  6  agosto  2015,  predisposta
congiuntamente  dal  Dipartimento  per   la   programmazione   e   il
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio
dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta  a
base dell'odierna seduta del Comitato; 
  Su proposta del Ministro della salute; 
 
                              Delibera: 
 
  1. L'importo di 165.424.023,00 euro - accantonato con  la  delibera
di  questo  Comitato  n.  52/2015  richiamata  in  premessa  per   il
finanziamento  della   medicina   penitenziaria   nell'ambito   delle
disponibilita' del Fondo sanitario nazionale 2014 -  viene  ripartito
tra le Regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  come
riportato nella tabella allegata  che  costituisce  parte  integrante
della presente delibera. 
  2. Nell'ambito della ripartizione complessiva di  cui  al  punto  1
viene assegnata, a favore delle regioni a statuto ordinario  e  della
Regione Sardegna, l'importo di 146.269.465,00 euro secondo  le  quote
indicate nella medesima tabella allegata alla presente delibera. 
  3. Le quote relative alle Regioni  a  statuto  speciale  Sicilia  e
Valle D'Aosta, per un importo complessivo pari a  18.023.494,00  euro
restano accantonate ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del  DPCM
del 1° aprile 2008 richiamato in premessa.  Le  quote  relative  alle
Province autonome di Trento e di Bolzano,  restano  indisponibili  ai
sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2010,
n. 252 e dell'art. 2, comma 109, della legge n.  191/2009  richiamati
in premessa. 
  3.1 Il trasferimento delle risorse a favore della Regione Siciliana
per  l'espletamento   delle   funzioni   di   sanita'   penitenziaria
nell'ambito del  Servizio  sanitario  nazionale  avverra'  solo  dopo
l'emanazione delle relative norme di attuazione  secondo  il  proprio
Statuto speciale; per la Regione Valle d'Aosta il trasferimento delle
predette risorse  e'  subordinato  all'applicazione  delle  procedure
previste dalle relative norme di attuazione di  cui  all'art.  5  del
decreto legislativo n. 192/2010. 
    Roma, 6 agosto 2015 
 
                                                 Il Presidente: Renzi 
Il segretario: Lotti 

Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2015 
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