IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle  finanze  in
data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione  ed
il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma
13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto  n.  53  del
Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze
del 29 marzo 2012; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  «visti
semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Vista  la  determinazione  n.  1353/2014  del  12  novembre   2014,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  283  del  5  dicembre  2014,
relativa alla specialita' medicinale «Sovaldi»; 
  Vista la determinazione n. 544/2015 dell'8 maggio 2015,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13  maggio  2015,  relativa  alla
specialita' medicinale «Harvoni»; 
  Visti gli accordi negoziali stipulati in data 29 gennaio  2015  tra
AIFA e la societa'  titolare  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio per le specialita' medicinali «Sovaldi» e «Harvoni», in cui
si  prevede  l'applicazione  di  un  meccanismo  prezzo/volume   alle
condizioni ivi specificate; 
  Vista la decisione del CPR dell'AIFA, adottata nella seduta del  30
settembre-1° ottobre 2015,  di  accettare  le  restituzioni  previste
sulla  base  dell'accordo  prezzo/volume  di  «Sovaldi»  e  «Harvoni»
tramite emissione di note di credito, anziche' tramite payback,  gia'
consentito ed attuato con det. AIFA n. 982/2015; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                Applicazione meccanismo prezzo/volume 
 
  Ai fini  dell'applicazione  del  meccanismo  prezzo/volume  per  le
specialita' medicinali SOVALDI e HARVONI, l'azienda dovra' provvedere
all'emissione di note di credito alle strutture sanitarie autorizzate
fino a  concorrenza  degli  importi  dovuti  alle  regioni  riportati
nell'allegato elenco (allegato 1),  che  e'  parte  integrante  della
presente  determinazione,  congiuntamente  alla   nota   metodologica
recante le modalita' di calcolo degli importi stessi (allegato 2).