IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  3  agosto  2007,  n.  124,  recante  «Sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del
segreto»; 
  Visti il Trattato del Nord Atlantico (NATO) ratificato con legge 1°
agosto 1949, n. 465, e i seguenti atti: Accordo tra gli Stati  membri
per la tutela  della  sicurezza  delle  informazioni,  approvato  dal
Consiglio del Nord  Atlantico  in  data  21  giugno  1996;  Documento
C-M(2002)49 «La sicurezza in seno all'Organizzazione del Trattato del
Nord Atlantico», approvato dal Consiglio del Nord Atlantico  in  data
26 marzo 2002; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
aprile 2002, recante  «Schema  nazionale  per  la  valutazione  e  la
certificazione della sicurezza delle tecnologie dell'informazione, ai
fini della tutela delle  informazioni  classificate,  concernenti  la
sicurezza interna ed esterna dello Stato», pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 131 del 6 giugno 2002; 
  Vista la decisione del Consiglio europeo,  n.  2013/488/UE  del  23
settembre  2013  sulle  norme  di   sicurezza   per   proteggere   le
informazioni classificate UE; 
  Vista la decisione della Commissione europea  2015/444/UE,  Euratom
del 13  marzo  2015  sulle  norme  di  sicurezza  per  proteggere  le
informazioni classificate UE; 
  Visto il regolamento n. 1049/2001  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 30 maggio 2001, relativo all'accesso  del  pubblico  ai
documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione; 
  Visto l'accordo interistituzionale del  20  novembre  2002  tra  il
Parlamento europeo e il Consiglio relativo all'accesso da  parte  del
Parlamento europeo alle  informazioni  sensibili  del  Consiglio  nel
settore della politica di sicurezza e di difesa; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 aprile
2008, recante «Criteri  per  l'individuazione  delle  notizie,  delle
informazioni, dei documenti, degli atti, delle attivita', delle  cose
e dei luoghi suscettibili di essere oggetto  di  segreto  di  Stato»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16 aprile 2008; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
giugno 2009, n. 7, recante «Determinazione  dell'ambito  dei  singoli
livelli di segretezza, dei soggetti con  potere  di  classifica,  dei
criteri d'individuazione delle materie oggetto di classifica  nonche'
dei modi di accesso nei luoghi militari o definiti di  interesse  per
la sicurezza della Repubblica», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 154 del 6 luglio 2009; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
luglio 2011, recante «Disposizioni per la tutela  amministrativa  del
segreto di Stato e delle informazioni classificate», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 203 del 1° settembre 2011; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  20
luglio 2012, n. 1, e ss.mm.ii.,  recante  «Regolamento  disciplinante
l'organizzazione ed il funzionamento degli archivi del  DIS,  AISE  e
AISI», pubblicato, per comunicato, nella Gazzetta  Ufficiale  n.  178
del 1° agosto 2012; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26
ottobre 2012, n. 2, recante, nella parte II, «Accertamento preventivo
per il  rilascio  del  Nulla  Osta  di  Sicurezza»,  pubblicato,  per
comunicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 2012; 
  Visto  l'accordo  interistituzionale  del  12  marzo  2014  tra  il
Parlamento europeo e  il  Consiglio  relativo  alla  trasmissione  al
Parlamento europeo e al trattamento da parte  di  quest'ultimo  delle
informazioni classificate detenute dal Consiglio su materie  che  non
rientrano nel settore della politica estera e di sicurezza comune; 
  Visto l'art. 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, che consente  al
Presidente del Consiglio dei ministri di delegare le funzioni che non
sono ad esso  attribuite  in  via  esclusiva  ad  un  Ministro  senza
portafoglio o a un Sottosegretario di  Stato,  denominati  «Autorita'
delegata»; 
  Visto l'art. 43, della legge 3 agosto 2007, n.  124,  che  consente
l'adozione di regolamenti in deroga alle  disposizioni  dell'art.  17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e ss.mm.ii. e, dunque, in assenza
del parere del Consiglio di Stato; 
  Visto l'art. 4, comma 3, lettera l), della legge 3 agosto 2007,  n.
124, cosi' come modificato con decreto-legge 1° luglio 2009,  n.  78,
convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede  che  il
Dipartimento   delle   informazioni   per   la   sicurezza   assicura
l'attuazione  delle  disposizioni  impartite   dal   Presidente   del
Consiglio dei ministri con apposito  regolamento  adottato  ai  sensi
dell'art. 1, comma 2 della medesima legge 3 agosto 2007, n.  124,  ai
fini della  tutela  amministrativa  del  segreto  di  Stato  e  delle
classifiche di segretezza, vigilando  altresi'  sulla  loro  corretta
applicazione; 
  Ravvisata  l'esigenza  di  armonizzare  ed  integrare  le   vigenti
disposizioni   che   disciplinano   la   protezione   e   la   tutela
amministrativa delle informazioni  coperte  da  segreto  di  Stato  e
quelle classificate con  le  disposizioni  normative  in  materia  di
contratti pubblici,  antimafia,  prevenzione  alla  corruzione  e  di
tutela delle attivita' strategiche di rilevanza nazionale intervenute
successivamente all'entrata in vigore del decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri 22 luglio 2011, n. 4; 
  Acquisito il parere del  Comitato  parlamentare  per  la  sicurezza
della Repubblica; 
  Sentito  il  Comitato  interministeriale  per  la  sicurezza  della
Repubblica; 
 
                             A d o t t a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
    a) "legge",  la  legge  3  agosto  2007,  n.  124,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    b) "Sicurezza delle informazioni", la salvaguardia e la  continua
e completa protezione delle informazioni classificate,  a  diffusione
esclusiva o coperte da segreto di  Stato,  attraverso  l'adozione  di
norme e procedure, organizzative  ed  esecutive,  nei  settori  delle
abilitazioni di sicurezza, della sicurezza fisica,  della  tecnologia
delle informazioni e delle comunicazioni; 
    c) "Autorita' nazionale per la sicurezza"  (ANS),  il  Presidente
del Consiglio dei Ministri nell'esercizio delle  funzioni  di  tutela
amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate
o a diffusione esclusiva; 
    d) "Autorita' delegata",  il  Ministro  senza  portafoglio  o  il
Sottosegretario di Stato delegato dal Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri ai sensi dell'art. 3 della legge; 
    e) "Organizzazione  nazionale  di  sicurezza",  il  complesso  di
Organi, Uffici, unita' amministrative, organizzative, produttive o di
servizio della Pubblica  amministrazione  e  di  ogni  altra  persona
giuridica, ente, associazione od operatore economico legittimati alla
trattazione di informazioni classificate, a  diffusione  esclusiva  o
coperte  da  segreto  di   Stato,   le   cui   finalita'   consistono
nell'assicurare  modalita'  di  gestione  e  trattazione  uniformi  e
sicure,   nonche'   protezione   ininterrotta    alle    informazioni
classificate, a diffusione esclusiva o coperte da segreto di Stato; 
    f) "Segreto di Stato", il segreto  come  definito  dall'art.  39,
comma 1, della legge; 
    g) "Informazione coperta da segreto di Stato", l'informazione, la
notizia, il documento, l'atto, l'attivita', la cosa o  il  luogo  sui
quali il vincolo del segreto di Stato sia stato apposto o  opposto  e
confermato e, ove possibile, annotato; 
    h)  "Classifica  di  segretezza",  il   livello   di   segretezza
attribuito ad un'informazione ai sensi dell'art.  42  della  legge  e
dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.
7 del 12 giugno 2009; 
    i) "Necessita' di conoscere",  il  principio  in  base  al  quale
l'accesso alle informazioni classificate, a  diffusione  esclusiva  o
coperte da segreto di Stato e' consentito esclusivamente alle persone
che ne hanno necessita' per lo svolgimento del proprio incarico; 
    l) "Necessita' di condividere", il principio  in  base  al  quale
l'informazione classificata  o  a  diffusione  esclusiva  puo'  esser
diffusa nel limitato e controllato circuito di coloro  che  ne  hanno
necessita' per lo svolgimento del proprio incarico; 
    m) "Originatore", il soggetto che ha  apposto  la  classifica  di
segretezza all'informazione ai sensi dell'art.  42,  comma  2,  della
legge e  dell'art.  4,  comma  7,  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 7 del 12 giugno 2009; 
    n) "Qualifica di sicurezza"  o  "qualifica",  la  sigla  o  altro
termine convenzionale  (es.  NATO,  UE,  altre)  che,  attribuita  ad
un'informazione,  classificata   e   non,   indica   l'organizzazione
internazionale o dell'Unione europea o il programma  intergovernativo
di appartenenza della stessa e il relativo ambito di circolazione; 
    o)  "Informazione   classificata",   ogni   informazione,   atto,
attivita', documento, materiale o cosa, cui sia stata attribuita  una
delle classifiche di segretezza previste dall'art. 42, comma 3, della
legge; 
    p)   "Documento   classificato",   l'informazione    classificata
rappresentata     in     forma     grafica,      fotocinematografica,
elettromagnetica, informatica o in ogni altra forma; 
    q) "Materiale classificato", qualsiasi oggetto, cosa o componente
di macchinario, prototipo, equipaggiamento, arma, sistema  elementare
o dispositivo o  parte  di  esso,  compreso  il  software  operativo,
prodotto a mano o meccanicamente, automaticamente o elettronicamente,
finito o in  corso  di  lavorazione,  compresi  i  materiali  per  la
sicurezza  delle  comunicazioni   (COMSEC),   i   Communication   and
Information  System  (CIS),  nonche'  i  prodotti  della   Tecnologia
dell'Informazione (Information and Communication  Technology  -  ICT)
coperti da una classifica di segretezza; 
    r)  "Declassifica",  la  riduzione  ad  un  livello  inferiore  o
l'eliminazione della classifica  di  segretezza  gia'  attribuita  ad
un'informazione; 
    s) "Informazioni non classificate controllate",  le  informazioni
non classificate che, in ragione della loro sensibilita',  richiedono
misure  di  protezione   minime,   individuate   nelle   disposizioni
applicative del presente decreto; 
    t) "Trattazione delle  informazioni  classificate,  a  diffusione
esclusiva o coperte da segreto di Stato", la gestione, l'accesso,  la
conoscenza,   la   consultazione,   l'elaborazione,   la   selezione,
l'estrazione,  il  raffronto,  l'utilizzo,  la  comunicazione   delle
informazioni  classificate  o  coperte  da  segreto  di  Stato  o   a
diffusione esclusiva; 
    u) "Gestione dei documenti classificati, a diffusione esclusiva o
coperti da segreto di Stato", la protezione fisica, logica e tecnica,
l'originazione, la spedizione, la contabilizzazione, la  diramazione,
la ricezione, la registrazione, la riproduzione, la conservazione, la
custodia, l'archiviazione, il trasporto e  la  distruzione  legittima
dei documenti classificati,  nonche'  la  preparazione  dei  relativi
plichi; 
    v) "Informazioni a diffusione  esclusiva",  informazioni  la  cui
diffusione e' limitata al solo ambito nazionale italiano,  unitamente
o meno ad uno o  piu'  ambiti  nazionali  stranieri,  per  motivi  di
protezione di interessi strategici nazionali e  delle  relazioni  con
Paesi stranieri negli  ambiti  di  cui  all'art.  40,  attraverso  la
limitazione  della  conoscibilita'  di  informazioni  a  persone   in
possesso della  sola  cittadinanza  italiana,  unitamente  o  meno  a
persone che posseggono la sola  cittadinanza  di  uno  o  piu'  Paesi
stranieri,   mediante   l'indicazione   "ESCLUSIVO   ITALIA"   ovvero
"ESCLUSIVO ITALIA e (denominazione del o dei Paesi stranieri)"; 
    z) "Nulla osta di sicurezza" per le persone fisiche - in  seguito
NOS - il provvedimento che legittima alla trattazione di informazioni
classificate SEGRETISSIMO, SEGRETO o RISERVATISSIMO coloro che  hanno
la necessita' di conoscerle; 
    aa) "Violazione della sicurezza", azioni od  omissioni  contrarie
ad  una  disposizione  in  materia  di  protezione  e  tutela   delle
informazioni  classificate  o  coperte  da  segreto  di  Stato,   che
potrebbero mettere a  repentaglio  o  compromettere  le  informazioni
stesse; 
    bb) "Compromissione di informazioni classificate", la conseguenza
negativa di violazione della sicurezza che deriva dalla conoscenza di
informazioni classificate o coperte da segreto di Stato da  parte  di
persona non autorizzata ovvero non adeguatamente  abilitata  ai  fini
della sicurezza o che non abbia la necessita' di conoscerle; 
    cc) "Operatore economico",  l'imprenditore,  il  fornitore  e  il
prestatore di servizi o il raggruppamento o  il  consorzio  di  essi,
come definiti all'art. 3 del decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.
163; 
    dd) "Nulla Osta di Sicurezza Industriale Strategico" (NOSIS),  il
provvedimento che abilita l'operatore  economico,  la  cui  attivita'
assume  rilevanza  strategica  per  gli  interessi  nazionali,   alla
trattazione di informazioni classificate e alla partecipazione a gare
d'appalto  e  procedure  finalizzate  all'affidamento  di   contratti
classificati e qualificati NATO e UE e alla relativa esecuzione; 
    ee) "Abilitazione Preventiva" (AP), il provvedimento che consente
all'operatore economico  la  partecipazione  a  gare  d'appalto  o  a
procedure  classificate  finalizzate  all'affidamento  di   contratti
classificati RISERVATISSIMO e SEGRETO ovvero qualificati; 
    ff)  "Nulla   Osta   di   Sicurezza   Industriale"   (NOSI),   il
provvedimento che abilita l'operatore economico  alla  trattazione  e
gestione di informazioni classificate e  consente  di  partecipare  a
gare d'appalto o a procedure classificate finalizzate all'affidamento
di contratti con classifica superiore a SEGRETO,  anche  qualificati,
nonche', in caso di aggiudicazione, di eseguire lavori, fornire  beni
e servizi, realizzare opere, studi e progettazioni ai quali sia stata
attribuita una classifica di segretezza  RISERVATISSIMO  o  superiore
ovvero qualificati; 
    gg) "Sicurezza fisica", il complesso delle  misure  di  sicurezza
destinate alla protezione fisica delle strutture, delle  aree,  degli
edifici, degli uffici, dei sistemi di comunicazione e di informazione
e  di  qualunque  altro  luogo  dove  sono   trattate   o   custodite
informazioni classificate o coperte da segreto di Stato; 
    hh)  "INFOSEC"  (sicurezza  delle  informazioni),  le  misure  di
sicurezza atte a tutelare le informazioni classificate o  coperte  da
segreto di Stato, elaborate e memorizzate con sistemi  informatici  e
trasmesse con sistemi di comunicazione ed altri sistemi elettronici; 
    ii)  "COMSEC"  (sicurezza  delle  comunicazioni),  le  misure  di
sicurezza crittografica, delle trasmissioni, fisica e del  personale,
finalizzate a garantire la protezione delle informazioni classificate
o coperte  da  segreto  di  Stato,  trattate  attraverso  sistemi  di
comunicazione,  nonche'  ad  impedirne  la  conoscenza  da  parte  di
soggetti non autorizzati. I materiali COMSEC comprendono i  materiali
crittografici in senso stretto (CIFRA) ed  i  materiali  a  controllo
COMSEC (CCI - COMSEC Controlled Item),  come  disciplinato  dall'art.
53; 
    ll) "Communication  and  Information  System"  (o  "CIS")  e'  il
complesso  di  apparati,  aree  ad   accesso   riservato,   personale
abilitato, hardware,  software  e  procedure  operative,  finalizzato
all'elaborazione,  memorizzazione  e  trasmissione  di   informazioni
classificate o  coperte  da  segreto  di  Stato,  attraverso  sistemi
informatici; 
    mm) "Sicurezza CIS" (Communication and  Information  System),  le
misure di sicurezza volte ad assicurare la protezione dei CIS; 
    nn) "TEMPEST", le tecnologie atte ad eliminare, o  ridurre  entro
valori non pericolosi ai fini della sicurezza, le emissioni  prodotte
dalle  apparecchiature  elettroniche   che   elaborano   e   trattano
informazioni classificate o coperte da segreto di Stato; 
    oo) "Sicurezza cibernetica", l'insieme delle misure di  sicurezza
da attuare per limitare le vulnerabilita' e contrastare gli  attacchi
informatici che, anche attraverso le  connessioni  di  rete,  possono
causare danni alle infrastrutture o sistemi informatici che  trattano
informazioni  classificate,  a  diffusione  esclusiva  o  coperte  da
segreto di Stato; 
    pp) "omologazione dei laboratori TEMPEST, dei CIS, dei  centri  e
dei  sistemi  COMSEC",  processo  strutturato   di   verifica   della
conformita' del  sistema  ad  un  insieme  di  requisiti  tecnici  di
sicurezza predeterminati; 
    qq)   "autorizzazione"   l'abilitazione   temporanea   dei    CIS
all'esercizio, subordinata a condizioni e limiti di utilizzo; 
    rr)  "criteri  di  valutazione",  i  criteri  applicati  per   la
valutazione  di  soluzioni  tecnologiche  sotto  il   profilo   della
sicurezza definiti da standard riconosciuti a livello  internazionale
NATO e UE che, consentono il mutuo riconoscimento di un prodotto o di
un sistema ICT; 
    ss) "Schema nazionale di certificazione", l'insieme delle  regole
e delle procedure nazionali per la valutazione  e  certificazione  di
prodotti e sistemi ICT; 
    tt) "Ente di certificazione", l'organismo  pubblico  responsabile
della  certificazione  dei  prodotti  e  dei   sistemi   informatici,
dell'accreditamento  dei  centri   di   valutazione   nonche'   della
definizione,  dell'applicazione  e  dell'aggiornamento  dello  schema
nazionale; 
    uu) "Centro di valutazione (CE.VA.)",  un  organismo  accreditato
dall'UCSe, per le valutazioni di sicurezza di un  prodotto  o  di  un
sistema ICT.