IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, di approvazione del  Testo  Unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei  relativi  stati  di  tossicodipendenza,  e
successive modifiche e integrazioni (di seguito  Testo  Unico),  che,
all'art. 2, comma 1, prevede tra le  competenze  del  Ministro  della
salute, la concessione delle autorizzazioni per la  coltivazione,  la
produzione,    la    fabbricazione,    l'impiego,    il    commercio,
l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto, la vendita e
la detenzione delle sostanze stupefacenti o psicotrope; 
  Vista in particolare, la sezione «B» della tabella  dei  medicinali
allegata al Testo Unico, che include i medicinali di origine vegetale
a  base  di  cannabis  (sostanze  e  preparazioni  vegetali,  inclusi
estratti e tinture) tra quelli  che  possono  essere  prescritti  con
ricetta non ripetibile, fatte salve specifiche prescrizioni  indicate
dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA)  nell'ambito  dell'eventuale
autorizzazione all'immissione in commercio; 
  Visti  gli  articoli  27,  28,  29  e  30  del  Testo  Unico,   che
disciplinano l'autorizzazione alla coltivazione; 
  Vista la convenzione unica sugli stupefacenti adottata a  New  York
il 30 marzo 1961, come emendata dal  Protocollo  di  Ginevra  del  25
marzo 1972, ratificata e resa esecutiva in Italia in base alla  legge
5 giugno 1974, n. 412; 
  Visto in particolare, il combinato disposto degli articoli 23 e  28
dell'anzidetta convenzione che, per il caso  di  autorizzazione  alla
coltivazione della pianta  di  canapa,  prevede  l'istituzione  o  il
mantenimento di organismi statali ai  fini  della  disciplina  e  dei
controlli relativi; 
  Visto il decreto-legge 17 febbraio 1998, n.  23,  convertito  dalla
legge 8 aprile 1998, n. 94, ed  in  particolare  l'art.  5  che  reca
disposizioni sulla prescrizione di preparazioni magistrali; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  18  agosto  1993  di
determinazione della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei
medicinali, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  25  settembre
1993, n. 226; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,  e  successive
modifiche  e  integrazioni,  recante   attuazione   della   direttiva
2001/83/CE relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali
per uso umano; 
  Vista la legge 15  marzo  2010,  n.  38  recante  disposizioni  per
garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014,  n.  59  recante  Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015 di  natura
non  regolamentare  di  individuazione  degli   uffici   centrali   e
periferici e delle funzioni di  livello  dirigenziale  non  generale,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2015, n. 133; 
  Visto l'accordo di collaborazione sottoscritto  in  data  30  marzo
2012 tra l'Agenzia italiana del  farmaco  (AIFA)  e  l'Agenzia  delle
industrie  difesa  -  alla  quale  e'  affidata  la  gestione   dello
Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze (SCFM) in  base
a decreto del Ministro della difesa in data  24  aprile  2001  -  che
individua lo stesso Stabilimento  chimico  farmaceutico  militare  di
Firenze quale sito di eventuale produzione di medicinali carenti  sul
mercato nazionale o europeo, oggetto di  specifiche  convenzioni,  al
fine di facilitare l'accesso a tali medicinali da parte dei pazienti; 
  Visto l'accordo di collaborazione tra il Ministro della salute e il
Ministro della difesa - sottoscritto in  data  18  settembre  2014  -
finalizzato all'avvio del Progetto Pilota per la produzione nazionale
di sostanze e preparazioni di origine vegetale a base di cannabis, da
svolgere presso lo  Stabilimento  chimico  farmaceutico  militare  di
Firenze secondo le modalita' di cui ad  un  protocollo  operativo  da
definire da parte di apposito gruppo di lavoro previsto  al  punto  2
dello stesso accordo; 
  Visto il documento di sintesi per  la  realizzazione  del  Progetto
Pilota, elaborato dal Gruppo di  lavoro  istituito  con  decreto  del
direttore della Direzione  generale  dei  dispositivi  medici  e  del
servizio farmaceutico 30 ottobre 2014, integrato con d.d. 22 dicembre
2014 e d.d. 23  giugno  2015,  ai  sensi  dell'anzidetto  accordo  di
collaborazione, ed in particolare l'allegato tecnico predisposto  dal
medesimo Gruppo per la  definizione  delle  modalita'  di  produzione
nazionale di sostanze e preparazioni di origine vegetale  a  base  di
cannabis; 
  Informato il Consiglio superiore di sanita'  nelle  sedute  del  10
febbraio e del 10 marzo 2015 sulle attivita' del Progetto Pilota; 
  Ritenuto di dover specificare le funzioni che  il  Ministero  della
salute - Direzione generale dei dispositivi  medici  e  del  servizio
farmaceutico - Ufficio centrale stupefacenti, svolge, in  materia  di
autorizzazione alla coltivazione delle  piante  e  di  determinazione
delle  quote  di  fabbricazione  della  sostanza  attiva  di  origine
vegetale  a  base  di  cannabis,  nonche'  di  determinazione   delle
prescrizioni e garanzie cui subordinare tale autorizzazione, ai sensi
degli articoli 17, 27 e 31 del Testo  Unico,  anche  in  qualita'  di
organismo statale individuato ai sensi degli articoli 23 e  28  della
citata Convenzione unica sugli stupefacenti di New York; 
  Acquisito il parere favorevole delle regioni  e  province  autonome
espresso nella seduta del 20 ottobre 2015 della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Funzioni del Ministero della salute 
          in qualita' di Organismo statale per la cannabis 
 
  1. Il Ministero della salute, Direzione  generale  dei  dispositivi
medici e del servizio farmaceutico - Ufficio  centrale  stupefacenti,
nel rispetto delle attribuzioni ad esso  conferite  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,  di  approvazione
del  Testo  Unico  delle  leggi  in  materia  di   disciplina   degli
stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, e  successive
modificazioni, svolge, anche in qualita' di organismo statale per  la
cannabis ai sensi degli articoli 23  e  28  della  convenzione  unica
sugli stupefacenti adottata  a  New  York  il  30  marzo  1961,  come
emendata dal Protocollo di Ginevra del 25 marzo  1972,  ratificata  e
resa esecutiva in Italia in base alla legge 5 giugno 1974, n. 412, le
seguenti funzioni: 
    a)  autorizza  la  coltivazione  delle  piante  di  cannabis   da
utilizzare per la produzione di medicinali di origine vegetale a base
di cannabis, sostanze e preparazioni vegetali; 
    b) individua le aree da destinare alla coltivazione di piante  di
cannabis per la produzione delle relative sostanze e preparazioni  di
origine vegetale e la superficie dei terreni su cui  la  coltivazione
e' consentita; 
    c) importa, esporta  e  distribuisce  sul  territorio  nazionale,
ovvero autorizza  l'importazione,  l'esportazione,  la  distribuzione
all'ingrosso e il mantenimento di scorte  delle  piante  e  materiale
vegetale a base di cannabis, ad eccezione delle giacenze in  possesso
dei fabbricanti di medicinali autorizzati; 
    d) provvede alla determinazione delle quote di  fabbricazione  di
sostanza attiva di origine vegetale a base  di  cannabis  sulla  base
delle richieste delle Regioni e delle Province autonome e ne  informa
l'International Narcotics Control Boards  (INCB)  presso  le  Nazioni
Unite. 
  2. I coltivatori autorizzati ai sensi  del  comma  1,  lettera  a),
consegnano il materiale vegetale a base di cannabis, nei tempi e modi
definiti nel provvedimento di autorizzazione  alla  coltivazione,  al
Ministero della salute, Direzione generale dei dispositivi  medici  e
del  servizio  farmaceutico  -  Ufficio  centrale  stupefacenti,  che
provvede  alla  destinazione  del  materiale  stesso  alle   officine
farmaceutiche  autorizzate  per  la  successiva   trasformazione   in
sostanza attiva o preparazione vegetale,  entro  quattro  mesi  dalla
raccolta.