L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP; Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il codice delle assicurazioni private, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e riassicurazione e, in particolare, gli articoli 45-bis, 45-ter, 66-quater, 216-ter, 216-quinquies e 216-sexies; Visto il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e riassicurazione e, in particolare, gli articoli 86, 179, comma 3, da 208 a 215 e il Titolo II, Capo I, Sezione 1; Viste le Linee guida emanate da EIOPA concernenti il rischio di base nella formula standard; Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto; Adotta il seguente Regolamento: INDICE Titolo I Disposizioni di carattere generale Art. 1 (Fonti normative) Art. 2 (Definizioni) Art. 3 (Ambito di applicazione) Titolo II Rischio di base Art. 4 (Significativita' del rischio di base) Art. 5 (Utilizzo di tecniche finanziarie di attenuazione del rischio) Art. 6 (Utilizzo di tecniche di attenuazione del rischio che utilizzano contratti di riassicurazione o societa' veicolo) Titolo III Disposizioni finali Art. 7 (Pubblicazione ed entrata in vigore) Art. 1 Fonti normative 1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi degli articoli 45-quinquies, comma 2, e 191, comma 1, lettera b), numero 2 e 216-ter, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.