IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Visto l'art. 3 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di seguito TULPS, ed il relativo regolamento di esecuzione del 6 maggio 1940, n. 635; Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559 e in particolare l'art.2, comma 8; Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni in legge 31 marzo 2005, n. 43; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante "Codice dell'amministrazione digitale"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 1999, n. 437; Visto il decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2002, istitutivo del Centro nazionale per i servizi demografici presso il Dipartimento per gli Affari interni e territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194, recante "modalita' di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente"; Visto l'art. 10, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali" convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2015, n.125 che prevede che l'emissione della carta d'identita' elettronica e' riservata al Ministero dell'interno che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in materia di carte valori, di documenti di sicurezza della Repubblica e degli standard internazionali di sicurezza; Visto il medesimo art. 10, comma 3, del citato d.l. n. 78 del 2015, che stabilisce che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-citta' autonomie locali, siano definite le caratteristiche tecniche, le modalita' di produzione, di emissione, di rilascio della carta d'identita' elettronica, nonche' di tenuta del relativo archivio informatizzato; Vista la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427; Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, recante "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti"; Visto il decreto del Ministro della sanita' dell'8 aprile 2000, recante "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, attuativo delle prescrizioni relative alla dichiarazione di volonta' dei cittadini sulla donazione di organi a scopo di trapianto", come modificato dal decreto del Ministro della salute dell'11 marzo 2008; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante "Codice per la protezione dei dati personali"; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 4 agosto 2003 e successive modificazioni, recante "Nuove istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e controllo sulla produzione delle carte valori, degli stampati a rigoroso rendiconto, degli stampati comuni e delle pubblicazioni ufficiali"; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013 recante "individuazione delle carte valori ai sensi dell'art. 2, comma 10-bis, lettere a) e b) della legge 13 luglio 1966, n. 559 e successive modificazioni e integrazioni"; Sentita l'Agenzia per l'Italia digitale che si e' espressa con determinazione n. 169/2015 del 14 dicembre 2015; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che si e' espresso con parere n. 656, in data 17 dicembre 2015; Sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali in data 17 dicembre 2015; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai sensi del presente decreto si intende per: a) "ANPR": l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, di cui all'articolo 62 del CAD; b) "Autenticazione in rete": l'identificazione informatica tramite la CIE, ai sensi dell'articolo 64 del CAD, finalizzata all'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni; c) "CA Autenticazione": la struttura di Certification Authority del CNSD che emette i certificati di autenticazione in rete, componente della piattaforma e dell'infrastruttura per l'emissione della CIE; d) "CAD": il Codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche; e) "Cartellino elettronico": la trasposizione in formato digitale del cartellino cartaceo di cui all'articolo 290 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; f) "Centro Nazionale Trapianti": il Centro nazionale per i trapianti istituito dall'articolo 8 della legge 1 aprile 1999, n. 91, e successive modificazioni; g) "Certificato di Autenticazione": il certificato digitale rilasciato dalla "CA Autenticazione" necessario per l'autenticazione in rete; h) "CIE": il documento d'identita' personale rilasciato dal Ministero dell'interno denominato "Carta d'Identita' Elettronica"; i) "CNSD": il Centro Nazionale dei Servizi Demografici, costituito con il decreto ministeriale 23 aprile 2002, presso il Ministero dell'interno - Dipartimento affari interni e territoriali; j) "CP-CIE": il centro di produzione della CIE, componente della piattaforma e dell'infrastruttura per l'emissione della CIE; k) "Dati di identificazione": i dati memorizzati sul microprocessore ai fini della verifica dell'identita'; l) "Elementi biometrici primari": l'immagine del volto del titolare della CIE, secondo quanto indicato nell'allegato B; m) "Elementi biometrici secondari": l'immagine delle impronte digitali del titolare della CIE ai sensi dell'art.3 del regio decreto 18 giugno 1931, n.773, secondo quanto indicato nell'allegato B; n) "PKI-CIE": l'insieme delle infrastrutture a chiave pubblica (Public Key Infrastructure - PKI), delle infrastrutture di comunicazione e pubblicazione dei certificati, costituite da sistemi, entita' e procedure operative preposte a garantire la certificazione dei dati di identificazione contenuti nel microprocessore, la protezione dei dati stessi e la sicurezza del circuito di emissione e controllo della CIE, componente della piattaforma e dell'infrastruttura per l'emissione della CIE; o) "IPZS": l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.; p) "PIN": il codice segreto personale necessario alla fruizione dei servizi che richiedono l'autenticazione in rete; q) "CIEonLine": l'infrastruttura informatica e di rete che rende disponibili i servizi di supporto al processo di emissione e gestione della CIE, componente della piattaforma e dell'infrastruttura per l'emissione della CIE; r) "Portale": il sito web della CIE, componente della piattaforma e dell'infrastruttura per l'emissione della CIE; s) "Postazione": l'apparato hardware e software dedicato all'acquisizione dei dati previsti; t) "PUK": la chiave personale non modificabile di sblocco necessaria alla riabilitazione del PIN a seguito di relativo blocco; u) "RIPA": la Rete Internazionale delle Pubbliche Amministrazioni; v) "Sistema Informativo dei Trapianti" o "SIT", il sistema istituito nell'ambito del Sistema Informativo Sanitario Nazionale in base all'articolo 7 della legge 1° aprile 1999, n. 91, che consente la raccolta, in un'unica banca dati, delle manifestazioni di volonta' in tema di donazione degli organi e tessuti espresse dai cittadini; w) "SPC": il Sistema Pubblico di Connettivita' di cui al CAD; x) "SSCE": il sistema di servizi del CNSD per il circuito di emissione della CIE, componente della piattaforma e dell'infrastruttura per l'emissione della CIE.