Allegato D
Servizi dell'ANPR
Il presente allegato descrive i servizi che ANPR assicura ai
soggetti che accedono.
Le richieste di servizio sono elaborate in file XML o altri
formati aperti.
La risposta del sistema puo' avere formato XML, ASCII o PDF o
altri formati aperti.
I servizi sono erogati in modalita' web service ovvero attraverso
una web application fruibile dal sito internet della ANPR.
A) Servizi ai Comuni
A.1) Registrazione dei dati.
I servizi di registrazione consentono le operazioni di
modificazione dei dati di competenza del comune, in tempo reale.
In risposta alla richiesta dell'operatore, in assenza di errore
dell'operazione, il sistema invia la conferma di modificazione del
dato ad un protocollo riferito all'operazione; in caso di errore, il
comune riceve un avviso di esito negativo, con indicazione della
causa.
Al comune e', inoltre, resa disponibile la consultazione delle
operazioni richieste, del relativo esito, e dei relativi messaggi di
conferma e di errore, per intervalli temporali, con le seguenti
modalita':
l'esito di un'operazione di registrazione e' disponibile per un
anno;
gli eventi notificati al comune sono disponibili per
centottanta giorni.
A. 2) Consultazione ed estrazione.
I servizi di consultazione consentono di interrogare l'ANPR per i
dati di competenza, secondo i seguenti parametri:
per campi o combinazioni di campi;
per tipo di operazione;
per intervalli temporali.
In esito alla richiesta, il sistema comunica il numero
progressivo e la data della risposta; in presenza di errori nella
richiesta, il sistema comunica l'esito negativo, con indicazione
della causa.
I servizi di estrazione consentono al Comune di estrarre i dati
di ANPR di propria competenza con modalita' analoghe a quelle
descritte per i servizi di consultazione; in alternativa, il Comune
puo' fornire ad ANPR una lista di soggetti per i quali ANPR
restituira' in risposta i dati previsti per il tipo di estrazione
prescelto dal Comune.
L'esito delle operazioni di consultazione ed estrazione e'
disponibile per trenta giorni.
L'esito delle richieste di consultazione non esaudite in tempo
reale e' disponibile per trenta giorni.
A. 3) Certificazione.
I servizi di emissione delle certificazioni anagrafiche di cui al
capo VI del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, nonche' all'articolo 7 della legge 27 ottobre 1988, n. 470,
sono erogati ai Comuni secondo le modalita' stabilite dal decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Le richieste di certificazione sono esclusivamente di tipo
puntuale e sono evase contestualmente.
In presenza di errore nella richiesta di emissione, il sistema
comunica l'esito negativo, con indicazione della causa.
A. 4) Invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni
di nascita e dei certificati di cui all'articolo 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
L'ANPR rende disponibile il servizio di invio telematico delle
attestazioni e delle dichiarazioni di nascita e dei certificati di
cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 3
novembre 2000, n. 396, che pervengono ai comuni con le modalita'
tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno previsto
dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Con il medesimo servizio di invio del certificato di morte di cui
al citato articolo 74, e' altresi' inoltrata la denuncia della causa
di morte di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
A. 5) Servizi accessori.
I servizi accessori consentono di verificare lo stato delle
operazioni richieste.
Comprendono, in particolare:
il servizio di notifica dell'esito delle operazioni e degli
eventi di competenza per l'allineamento delle banche dati tenute dal
Comune per lo svolgimento delle proprie funzioni e dei servizi non
supportati dall'ANPR;
il servizio di verifica dell'esito di un'operazione;
il servizio di ricezione delle risposte rese disponibili da
ANPR;
il servizio di annullamento dell'operazione;
il servizio di variazione di dati;
il servizio di consultazione delle notifiche;
il servizio di monitoraggio.
I dati che consentono ad ANPR di fornire i servizi in questione
sono conservati per un periodo di tempo prefissato, trascorso il
quale sono storicizzati nel modo seguente:
l'esito di un'operazione di registrazione e' disponibile per un
anno;
l'esito delle operazioni di consultazione e' disponibile per
trenta giorni;
gli eventi notificati al Comune sono disponibili per un periodo
di centottanta giorni;
le risposte alle richieste di consultazione ed estrazione non
esaudite in tempo reale rimangono disponibili per trenta giorni.
Sara' inoltre reso disponibile un servizio di interscambio in
tempo reale delle comunicazioni di stato civile tra Comuni.
B) Servizi alle pubbliche amministrazioni e agli enti che erogano
pubblici servizi
B.1) Consultazione ed estrazione
I servizi di consultazione ed estrazione consentono di
interrogare i dati dell'ANPR di competenza, secondo specifici
parametri di ricerca.
La pubblica amministrazione, utilizzando la propria applicazione,
invia la richiesta di consultazione o estrazione e riceve in risposta
il risultato della richiesta; qualora il numero di soggetti che
verificano le condizioni richieste sia particolarmente elevato o il
tipo di ricerca prescelto richieda elaborazioni complesse, ANPR
attribuisce alla richiesta un numero progressivo e rende disponibile
la risposta in un momento successivo. La Pubblica Amministrazione
riceve in risposta il numero progressivo assegnato alla richiesta e
la data in cui saranno resi disponibili gli esiti dell'elaborazione.
In presenza di errori nella struttura dei dati della richiesta,
ANPR restituisce un esito negativo, motivando il motivo dello scarto.
B.2) Comunicazione dati e variazioni anagrafiche
L'ANPR rende disponibile alle pubbliche amministrazioni i dati e
le variazioni anagrafiche di competenza registrate dai Comuni.
B.3) Servizi accessori
I servizi accessori consentono di verificare lo stato delle
operazioni richieste e comprendono:
il servizio di notifica dell'esito delle operazioni e degli
eventi di competenza;
il servizio di ricezione delle risposte dell'ANPR;
il servizio di consultazione delle notifiche;
il servizio di monitoraggio.
I dati che consentono ad ANPR di fornire i servizi in questione
sono conservati per un periodo di tempo prefissato, trascorso il
quale vengono storicizzati:
l'esito delle operazioni di consultazione ed estrazione e'
disponibile per trenta giorni;
gli eventi notificati alla Pubblica Amministrazione sono
disponibili per un periodo di centottanta giorni;
le risposte alle richieste di consultazione ed estrazione non
esaudite in tempo reale rimangono disponibili per trenta giorni.