IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto l'articolo 161-ter delle disposizioni  per  l'attuazione  del
codice di procedura civile, recante disposizioni per le  vendite  con
modalita' telematiche; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 gennaio 2015; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali,  ai  sensi
dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 20  giugno  2003,
n. 196, che ha espresso parere favorevole con provvedimento reso  nel
corso della riunione del 15 maggio 2014; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata con nota del 12  febbraio  2015,  ai  sensi  del  predetto
articolo; 
 
                             A d o t t a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1.  Il  presente  regolamento  stabilisce  le  regole  tecniche   e
operative per lo svolgimento delle vendite dei beni mobili e immobili
mediante gara telematica nei casi previsti dal  codice  di  procedura
civile. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              Si   riporta   il   testo   dell'art.   161-ter   delle
          disposizioni  per  l'attuazione  del  codice  di  procedura
          civile: 
              "Art. 161-ter. Vendite con modalita' telematiche. 
              Il Ministro  della  giustizia  stabilisce  con  proprio
          decreto le  regole  tecnico-operative  per  lo  svolgimento
          della vendita di  beni  mobili  e  immobili  mediante  gara
          telematica nei casi previsti dal codice, nel  rispetto  dei
          principi di competitivita',  trasparenza,  semplificazione,
          efficacia,  sicurezza,  esattezza   e   regolarita'   delle
          procedure telematiche. Con  successivi  decreti  le  regole
          tecnico-operative di  cui  al  primo  comma  sono  adeguate
          all'evoluzione scientifica e tecnologica.". 
              Si riporta il testo del  comma  3  dell'art.  17  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              "Art. 17. Regolamenti. 
              1. - 2. (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. - 4bis. - 4ter. (Omissis).". 
              Si riporta il testo  del  comma  4  dell'art.  154  del
          decreto legislativo 20  giugno  2003,  n.  196  (Codice  in
          materia di protezione dei dati personali): 
              "Art. 154. Compiti. 
              1. - 2. - 3. (Omissis). 
              4. Il Presidente del Consiglio dei ministri  e  ciascun
          ministro   consultano    il    Garante    all'atto    della
          predisposizione delle  norme  regolamentari  e  degli  atti
          amministrativi  suscettibili  di  incidere  sulle   materie
          disciplinate dal presente codice. 
              5. - 6. (Omissis).".