IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,
a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252» ed  in
particolare l'articolo  148  che  prevede  disposizioni  relative  al
personale della banda musicale del medesimo Corpo; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto l'articolo 6, comma 4, lettere c) e d), della legge 31  marzo
2000, n. 78, e successive modificazioni, recante «Delega  al  Governo
in materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo forestale
dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e  della  Polizia  di
Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia.»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a  norma  dell'articolo  11
della legge 29 luglio 2003, n. 229»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487 e  successive  modificazioni,  recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi pubblici, dei concorsi unici e  delle  altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005,  n.
212,  «Regolamento  recante  disciplina  per  la  definizione   degli
ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre
1999, n. 508»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio  2012,
n. 64, recante «Regolamento  di  servizio  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del Fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto  legislativo
13 ottobre 2005, n. 217»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo  2008,  n.  78,
recante «Regolamento concernente i  requisiti  di  idoneita'  fisica,
psichica e attitudinale per l'ammissione  ai  concorsi  pubblici  per
l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei  vigili  del
fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 18  settembre  2008,  n.
163, «Regolamento recante la disciplina  del  concorso  pubblico  per
l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo  dei  vigili  del  fuoco.
Articolo 5, comma 7, del decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.
217.»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 8 ottobre 2012, n.  197,
recante «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di
eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici di accesso  ai  ruoli  del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; 
  Visto il decreto del Direttore generale della protezione  civile  e
dei servizi antincendi n. 29/29923 del 18 dicembre 1995,  concernente
istituzione della Banda musicale del Corpo nazionale dei  vigili  del
Fuoco; 
  Considerato che, a norma dell'articolo 145, comma  2,  del  decreto
legislativo n. 217/2005, con regolamento del  Ministro  dell'interno,
da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono stabiliti i  requisiti  di  eta'  e  di  idoneita'
fisica, psichica e attitudinale per l'accesso al ruolo dei vigili del
fuoco in qualita' di atleta, anche in deroga a  quelli  previsti  dai
regolamenti di cui all'articolo 5  comma  1,  lettere  b)  e  c)  del
decreto legislativo 3  ottobre  2005,  n.  217,  e  le  modalita'  di
svolgimento dei concorsi di cui al comma 1 dello stesso articolo; 
  Considerato altresi', che a norma dell'articolo  148,  del  decreto
legislativo n. 217/2005, le disposizioni degli articoli  145,  146  e
147 si applicano, in quanto compatibili,  al  personale  della  banda
musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza  di  sezione  del  24
luglio 2014; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23  agosto  1988,
n. 400, cosi' come  attestata  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri con nota n.Dagl/4.3.13.3/19 del 29 gennaio 2015; 
 
                               Adotta 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                    Scopo e campo di applicazione 
 
  1. La banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  di
seguito denominata banda musicale, costituita da personale del  Corpo
stesso,  e'  un  complesso  organico  destinato  a  partecipare  alle
celebrazioni istituzionali nonche' a rappresentare il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco in occasione di manifestazioni pubbliche. 
  2. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 148 del  decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, disciplina  lo  svolgimento  del
concorso pubblico per titoli per l'accesso al ruolo  dei  vigili  del
fuoco in qualita' di orchestrale della banda musicale di cui al comma
1. 
  3. Nella tabella I, che costituisce parte integrante  del  presente
regolamento, sono indicati gli strumenti musicali che  compongono  la
banda musicale, ivi compreso il posto da maestro-direttore. I singoli
bandi di concorso  individuano  i  posti  disponibili  relativi  agli
strumenti musicali di cui alla tabella I. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Il  decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217
          (Ordinamento del personale del Corpo nazionale  dei  vigili
          del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30  settembre
          2004, n. 252) e' pubblicato nel supplemento ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249. 
              -  Il  testo  dell'articolo  148  del  citato   decreto
          legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e' il seguente: 
              «Art. 148 (Reclutamento e sopravvenuta inidoneita'  del
          personale della banda musicale). - 1. Per il reclutamento e
          la  sopravvenuta  inidoneita'  del  personale  della  banda
          musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, composta
          da trenta orchestrali, si applicano, in quanto compatibili,
          le  disposizioni  degli  articoli  145,  146   e   147.   I
          riferimenti alla qualita' di atleta, ai gruppi  sportivi  e
          ai titoli sportivi, contenuti  nei  predetti  articoli,  si
          intendono effettuati,  rispettivamente,  alla  qualita'  di
          orchestrale, alla banda musicale e ai titoli musicali.». 
              - Il testo dell'articolo 17, comma 3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 e' il seguente: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              - Il testo dell'articolo 6, comma  4,  della  legge  31
          marzo 2000, n. 78 e' il seguente: 
              «Art.  6  (Disposizioni  per  l'Amministrazione   della
          pubblica sicurezza e per alcune attivita'  delle  Forze  di
          polizia e delle Forze armate) - (Omissis). 
              4. Con uno o  piu'  regolamenti  da  emanare  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, sono determinate le modalita' per il  reclutamento  ed
          il  trasferimento   ad   altri   ruoli   per   sopravvenuta
          inidoneita' alle  specifiche  mansioni  del  personale  dei
          gruppi sportivi e  delle  bande  musicali  delle  Forze  di
          polizia, nonche'  le  condizioni  per  le  sponsorizzazioni
          individuali e collettive,  con  l'osservanza  dei  seguenti
          criteri: 
                a) valutazione, per il  personale  da  reclutare  nei
          gruppi sportivi, dei risultati di livello almeno  nazionale
          ottenuti nell'anno precedente; 
                b) previsione  che  i  gruppi  sportivi  delle  Forze
          armate, delle Forze di polizia e del  Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco, firmatari di apposite convenzioni con  il
          Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati
          nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti
          ai fini sportivi e  possano  ottenere  l'affiliazione  alle
          federazioni sportive sulla base  delle  disposizioni  dello
          statuto del CONI,  anche  in  deroga  ai  principi  e  alle
          disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento  delle
          societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche; 
                c) valutazione, per il personale da  reclutare  nelle
          bande  musicali,  della  specifica  professionalita'  e  di
          titoli di studio rilasciati da Conservatori di musica; 
                d) previsione che il personale non piu'  idoneo  alle
          attivita' dei gruppi sportivi e delle  bande  musicali,  ma
          idoneo ai servizi d'istituto,  possa  essere  impiegato  in
          altre attivita' istituzionali o trasferito in  altri  ruoli
          delle Amministrazioni di appartenenza; 
                d-bis) assicurare criteri omogenei di valutazione per
          l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e  di  destinazione
          dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo
          43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.». 
              -  Il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,   n.   139
          (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed  ai
          compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  a  norma
          dell'articolo 11 della L.  29  luglio  2003,  n.  229),  e'
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale 5 aprile 2006, n. 80. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
          1994, n. 487 (Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
          impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita'  di
          svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle  altre
          forme di assunzione nei pubblici  impieghi)  e'  pubblicato
          nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9  agosto
          1994, n. 185. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  8  luglio
          2005,  n.  212  (Regolamento  recante  disciplina  per   la
          definizione degli ordinamenti didattici  delle  Istituzioni
          di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma
          dell'articolo 2 della L.  21  dicembre  1999,  n.  508)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  18  ottobre  2005,  n.
          243. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          febbraio  2012,  64  (Regolamento  di  servizio  del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo  140
          del  decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 2012, n. 118. 
              - Il decreto del Ministro dell'interno 11  marzo  2008,
          n. 78 (Regolamento concernente  i  requisiti  di  idoneita'
          fisica,  psichica  e  attitudinale  per   l'ammissione   ai
          concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5,  22,  41,
          53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto  legislativo  13
          ottobre  2005,  n.  217)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 19 aprile 2008, n. 93. 
              - Il decreto del  Ministro  dell'interno  18  settembre
          2008,  n.  163  (Regolamento  recante  la  disciplina   del
          concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del
          ruolo dei Vigili  del  fuoco.  Articolo  5,  comma  7,  del
          decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217) e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2008, n. 249. 
              - Il decreto del Ministro dell'interno 8 ottobre  2012,
          n. 197 (Regolamento recante norme per l'individuazione  dei
          limiti di eta' per l'ammissione  ai  concorsi  pubblici  di
          accesso ai ruoli del  personale  del  Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98,  109,
          119, e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2012, n.
          272. 
              - Il testo degli articoli 145, 146  e  147  del  citato
          decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  e'   il
          seguente: 
              «Art.  145  (Accesso  ai  gruppi  sportivi  del   Corpo
          nazionale dei vigili del  fuoco).  -  1.  L'assunzione  del
          personale da destinare in  qualita'  di  atleta  ai  gruppi
          sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco  avviene,
          nel limite delle vacanze organiche del ruolo dei vigili del
          fuoco e  nell'ambito  di  un  contingente  complessivo  non
          superiore a centoventi unita', mediante  pubblico  concorso
          per titoli sportivi e  culturali,  riservato  ai  cittadini
          italiani che, oltre a possedere i requisiti di  eta'  e  di
          idoneita' fisica,  psichica  e  attitudinale  previsti  dal
          regolamento di cui al comma 2, siano riconosciuti atleti di
          interesse  nazionale  dal   Comitato   olimpico   nazionale
          italiano (CONI) o dalle federazioni  sportive  nazionali  e
          detengano  almeno  uno  dei  titoli  sportivi   ammessi   a
          valutazione ai sensi del regolamento medesimo. 
              2.  Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,   da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto 1988, n. 400, sono stabiliti: 
                a)  i  requisiti  di  eta'  e  di  idoneita'  fisica,
          psichica e attitudinale per l'accesso al ruolo  dei  vigili
          del fuoco in qualita' di atleta, anche in deroga  a  quelli
          previsti dai regolamenti di cui all'articolo  5,  comma  1,
          lettere b) e c); 
                b) le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al
          comma 1, ivi comprese  le  modalita'  di  accertamento  dei
          requisiti  psico-fisici  e  attitudinali  dei  candidati  e
          quelle di esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
          o per mancata presentazione agli accertamenti  psico-fisici
          e attitudinali; in tale ambito e' previsto anche  che,  nei
          singoli bandi, i posti disponibili possano essere ripartiti
          tra le  varie  discipline  praticate  dai  gruppi  sportivi
          ovvero  tra  le  specialita'  esistenti  nell'ambito  delle
          discipline stesse; 
                c) la composizione delle commissioni esaminatrici; 
                d) le categorie di titoli da ammettere a  valutazione
          e il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse; 
                e) i criteri  per  la  formazione  della  graduatoria
          unica di merito ovvero delle graduatorie  di  disciplina  o
          specialita'. 
              3. I  vincitori  del  concorso  sono  nominati  allievi
          vigili del fuoco e ammessi alla  frequenza  del  prescritto
          corso di formazione.». 
              «Art. 146 (Impiego in altre attivita' istituzionali del
          ruolo di appartenenza e trasferimento ad  altri  ruoli  per
          sopravvenuta inidoneita'). -  1.  Gli  atleti  che  perdono
          l'idoneita' alle attivita' nei gruppi  sportivi  del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco per una delle cause previste
          dal comma 2  sono  destinati,  con  decreto  del  capo  del
          Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico  e
          della  difesa  civile,  ad  altri  compiti  di  istituto  e
          impiegati  in  una  delle  altre  attivita'   istituzionali
          previste per il ruolo di appartenenza, previo  accertamento
          del  possesso  dei  relativi  requisiti  di  idoneita'   al
          servizio  e  frequenza  di  un   corso   di   aggiornamento
          professionale della durata non inferiore a tre mesi. 
              2. Le cause che determinano la  perdita  dell'idoneita'
          alle attivita' nei gruppi sportivi del Corpo nazionale  dei
          vigili del fuoco sono le seguenti: 
                a) aggiornamento qualitativo dell'organico secondo le
          modalita' stabilite con decreto del Capo  del  Dipartimento
          dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della  difesa
          civile; 
                b)  perdita  dei  requisiti   di   idoneita'   fisica
          necessari  all'espletamento   della   disciplina   sportiva
          praticata  nell'ambito  dei  gruppi  sportivi   del   Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco; 
                c) non riconoscimento della  qualita'  di  atleta  di
          interesse nazionale da parte della  competente  federazione
          sportiva, per un periodo superiore ai due anni consecutivi; 
                d) sospensione definitiva disposta  dalla  competente
          federazione sportiva per un periodo superiore  agli  undici
          mesi. 
              3.  Per  le  discipline  unicamente  di   squadra,   la
          valutazione sulla perdita di idoneita' alle  attivita'  nei
          gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di
          cui al comma 2, lettera c), e' effettuata con  riguardo  al
          piazzamento della rappresentativa del Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco, la cui fascia  di  merito  e'  costituita
          dalla permanenza nella serie A  del  rispettivo  campionato
          nazionale assoluto. 
              4. Il personale di cui al  comma  1,  in  possesso  dei
          titoli professionali, puo', per esigenze di  servizio  o  a
          domanda  presentata  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          comunicazione del decreto previsto dal  medesimo  comma  1,
          essere trasferito, con decreto del  capo  Dipartimento  dei
          vigili del fuoco, del  soccorso  pubblico  e  della  difesa
          nelle  corrispondenti  qualiche  del  personale  del  Corpo
          civile nazionale dei vigili del fuoco che espleta attivita'
          amministrativo-contabili, tecnico-informatiche e  tecniche,
          nei  limiti  delle  vacanze   esistenti   nelle   dotazioni
          organiche  dei  predetti   ruoli.   Il   trasferimento   e'
          subordinato al superamento di una prova teorica  o  pratica
          le cui modalita' sono stabilite con decreto  del  capo  del
          Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico  e
          della difesa civile. 
              5. Il personale trasferito ai  sensi  del  comma  4  e'
          inquadrato  nella   qualifica   corrispondente   a   quella
          rivestita   all'atto   del    trasferimento,    conservando
          l'anzianita' maturata e la posizione  economica  acquisita.
          Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo  di
          assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello  in
          godimento  all'atto  del  trasferimento,   l'eccedenza   e'
          attribuita  sotto  forma  di   assegno   ad   personam   da
          riassorbire con i successivi miglioramenti economici.». 
              «Art. 147 (Assegnazione ai gruppi sportivi di personale
          del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco).  -  1.  Per
          particolari esigenze sportive, con  decreto  del  capo  del
          Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico  e
          della difesa civile  e  previo  consenso  dell'interessato,
          puo'  essere  assegnato  ai  gruppi  sportivi   del   Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco  in  qualita'  di  atleta  o
          tecnico, il personale appartenente al Corpo  nazionale  dei
          vigili  del  fuoco,  in  possesso   dei   titoli   sportivi
          individuati con il regolamento  di  cui  all'articolo  145,
          comma 2. 
              2. Per il periodo dell'assegnazione di cui al comma  1,
          e'   reso   indisponibile   un   numero    finanziariamente
          equivalente   di   posti   nell'ambito   del    contingente
          complessivo di cui all'articolo 145, comma 1. 
              3. Al verificarsi delle cause  di  inidoneita'  di  cui
          all'articolo 146, comma 2, il personale di cui al  comma  1
          e' reintegrato nelle funzioni proprie  della  qualifica  di
          appartenenza.». 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Per  il  testo   dell'articolo   148   del   decreto
          legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle
          premesse.