La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Elezione della Camera dei deputati 
 
  1. La presente legge, mediante le necessarie modificazioni al testo
unico delle leggi recanti norme per  la  elezione  della  Camera  dei
deputati e le altre  disposizioni  in  diretta  correlazione  con  le
medesime modificazioni, stabilisce: 
    a) le liste dei candidati sono presentate  in  20  circoscrizioni
elettorali suddivise nell'insieme in 100 collegi plurinominali, fatti
salvi i collegi uninominali nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee
d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, per le  quali  sono  previste
disposizioni particolari; 
    b) in ciascuna  lista  i  candidati  sono  presentati  in  ordine
alternato per sesso; i capolista dello stesso sesso non  eccedono  il
60 per cento del totale in ogni circoscrizione; nessuno  puo'  essere
candidato in piu' collegi, neppure di altra circoscrizione,  salvo  i
capolista nel limite di dieci collegi; 
    c) l'elettore puo' esprimere fino a due preferenze, per candidati
di sesso diverso tra quelli che non sono capolista; 
    d) i seggi sono attribuiti su base nazionale con  il  metodo  dei
quozienti interi e dei piu' alti resti; 
    e) accedono alla ripartizione dei seggi le liste  che  ottengono,
su base nazionale, almeno il 3  per  cento  dei  voti  validi,  salvo
quanto stabilito ai sensi della lettera a); 
    f) sono attribuiti comunque 340 seggi alla lista che ottiene,  su
base nazionale, almeno  il  40  per  cento  dei  voti  validi  o,  in
mancanza, a quella che prevale in un turno di ballottaggio tra le due
con il maggior numero di voti, esclusa ogni forma di collegamento tra
liste o di apparentamento tra i due turni di votazione; 
    g) sono proclamati eletti,  fino  a  concorrenza  dei  seggi  che
spettano  a  ciascuna  lista  in  ogni  circoscrizione,  dapprima   i
capolista nei collegi, quindi  i  candidati  che  hanno  ottenuto  il
maggior numero di preferenze; 
    h) i collegi elettorali sono determinati con decreto  legislativo
da emanare entro  il  termine  e  secondo  i  principi  e  i  criteri
direttivi stabiliti dalla presente legge; 
    i) la Camera dei deputati e' eletta secondo le disposizioni della
presente legge a decorrere dal 1° luglio 2016. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.